CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
Emendamenti C. 2724-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e i subemendamenti 0.1.0700.1, 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3 e 0.1.0703.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 ottobre 2009 - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.
C. 2788, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL) relatore, ricorda che la proposta di legge in esame si compone di un solo articolo, suddiviso in 4 commi. Il comma 1 estende agli anni 2008 e 2009 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 44 del 2006, al fine di consentire l'erogazione, in un'unica soluzione nel 2009, dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il biennio 2008-2009. Il comma 2 dispone che al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 11.009.494 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. È previsto, inoltre, che il

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Ministro dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio degli oneri derivanti dalla disposizione in esame e trasmetta alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, per l'incremento dei relativi capitoli di spesa. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rileva, quindi, che le norme recate dal provvedimento possono essere ricondotte alla materia previdenza sociale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione e che non si ravvisano profili problematici per quanto attiene ad altre disposizioni costituzionali. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.
C. 2765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 dicembre 2006 - il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (S. 1756) è stato approvato dal Senato il 30 settembre 2009 - si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. In particolare l'Accordo con la Moldova, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (adottato a Helsinki il 1o agosto 1975) ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa. La relazione sottolinea altresì che la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella europea orientale dove è situata la Moldova.
L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli.
L'articolo 1 fissa come base della cooperazione il principio della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.
L'articolo 2 pone l'organizzazione e la promozione delle attività per la cooperazione in capo ai due Ministeri della difesa, e stabilisce che eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti finalizzate all'elaborazione di specifiche intese integrative dell'Accordo, nonché alla definizione di programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi, si tengano alternativamente a Roma e a Chisinau.
I campi della cooperazione, individuati dall'articolo 3, sono sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie, rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli

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armamenti, organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale, formazione e addestramento, polizia militare, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti, logistica per la difesa, medicina, sport, storia militare e diritto. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.
Le forme della cooperazione possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, attività addestrative, corsi ed esercitazioni, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di informazioni e pubblicazioni, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).
L'articolo 5 regola le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.
Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall'articolo 6.
L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette, sul territorio dello Stato ospitante, reati inerenti al servizio nonché altre individuate fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine. Come precisato nell'analisi tecnico-normativa allegata al ddl originario (S. 1756), tale fattispecie - contemplata peraltro in altri accordi di analogo contenuto - incide sulla legislazione penale del nostro Paese.
L'articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo, secondo le norme previste nei due Paesi. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.
Ai sensi dell'articolo 9 eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti.
L'articolo 10 regola l'entrata in vigore dell'Accordo e ne stabilisce la durata in cinque anni, automaticamente rinnovabili per pari termine salvo notifica di denuncia. La norma disciplina altresì le modalità per apportare emendamenti.
Il disegno di legge in esame, che ha per oggetto la ratifica dell'Accordo testé illustrato sulla collaborazione tra Italia e Moldova nel campo della difesa, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 7.615 euro ad anni alterni. Alla copertura si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità o dalla desertificazione, in particolare in Africa. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.
Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è composta da un solo articolo. Il comma 1 abroga l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.
La relazione introduttiva alla proposta di legge approvata dal Senato specifica che l'abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie.
Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione delle modalità per il riconoscimento dei crediti formativi dei laureati e degli iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, nonché delle modalità per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
Il comma 3 prescrive che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il provvedimento in esame attiene alla disciplina degli studi universitari, la quale è riconducibile ad un settore della materia dell'istruzione nel quale le università, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Al riguardo va detto che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, dopo aver individuato, all'articolo 3, la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, precisa, all'articolo 4, comma 3, che hanno identico valore legale i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.
Inoltre, in relazione al fatto che il diploma di laurea in fisioterapia non solo ha il valore di attestazione del compimento del relativo corso di studi, ma dà anche accesso all'esercizio della professione di fisioterapista, rileva anche la materia delle «professioni», oggetto di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.
In materia, la Corte costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».

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Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, della proposta C. 2459 approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, si compone di 9 articoli, recanti nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
L'articolo 1 (commi 1-2) riconosce la dislessia, la disgrafia-disortografia e la discalculia come «disturbi specifici di apprendimento» (DSA) che si manifestano «in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali»; pertanto, nei confronti degli alunni affetti da DSA, viene esclusa l'applicazione della legge-quadro sull'handicap (legge n. 104 del 1992), salvo che in «casi di particolare gravità» e nel rispetto della disciplina sulla determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno di cui alla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 2 , comma 413). Il medesimo articolo reca le definizioni dei disturbi citati, specificando comunque che, per l'interpretazione di queste ultime, si tiene conto dell'evoluzione delle competenze scientifiche in materia (commi 3-8).
L'articolo 2 specifica che il provvedimento ha come finalità quelle di garantire ai soggetti con DSA il diritto all'istruzione ed uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale (lettera a) e h)); favorire il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità dei medesimi soggetti nonché la riduzione dei disagi psicologici, anche ricorrendo a misure didattiche e forme di valutazione adeguate (lettera b), c), d)); sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori; rafforzare la collaborazione tra questi, le strutture sanitarie e la scuola (lettera e) e g)); e assicurare la diagnosi precoce del disturbo e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi (lettera f)).
L'articolo 3 specifica che viene riconosciuta la diagnosi effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale ed attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di attivare, sulla base di protocolli regionali, interventi per l'individuazione di casi sospetti di DSA pur non sostituendo quest'ultima la diagnosi effettiva.
L'articolo 4 prescrive che, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, siano previste iniziative per l'individuazione di alunni con DSA e per l'applicazione di una didattica adeguata.
L'articolo 5 riconosce agli studenti con DSA il diritto a fruire, nel percorso scolastico e universitario, di specifiche misure compensative e dispensative, da sottoporre a periodico monitoraggio (commi 1-3). Il medesimo articolo prevede, inoltre, che siano assicurate ai soggetti citati adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari (comma 4).
L'articolo 6 consente ai genitori degli alunni con DSA, iscritti al primo ciclo dell'istruzione, di fruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità per l'esercizio di tale diritto sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto.
L'articolo 7 prevede l'emanazione di una serie di decreti ministeriali per l'attuazione delle misure recate dal provvedimento.

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L'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedono comunque a dare attuazione alle sue norme.
L'articolo 9 introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia dell'istruzione. Al riguardo, va ricordato che la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Tale riparto di competenze è stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza costituzionale. Da ultimo, con la sentenza n. 200 del 2009, la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni «che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)». Operando una ricognizione della normativa vigente, la Corte riconduce, tra l'altro, a norme generali: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamentazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; i princípi di formazione degli insegnanti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali, quali, ad esempio, quelle relative al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.
Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che il testo unificato in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.
Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.
Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo.
Il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche. In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei

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e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articoli 14 e 15), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 17) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche.
Il Capo III (articoli 19-26) concernente i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 20), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 21) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 23).
In particolare, l'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. L'articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Ciò premesso, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, per cui si rende necessario un approfondimento al fine di accertare il rispetto del riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione. In particolare, appare opportuno uno scrutinio attento delle disposizioni recate dal Capo III del testo in esame, considerato che la materia ivi trattata, quella delle attività di immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo, è disciplinata anche da diverse leggi regionali.
Esprime altresì perplessità in relazione all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti. Si tratta di una previsione dal contenuto poco chiaro, atteso che in tale materia è più probabile che intervengano le leggi o i regolamenti regionali che gli statuti.
Segnala poi che l'articolo 5, comma 3, prevede che l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo; che l'articolo 8, comma 4, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese subacquee consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea; e che l'articolo 20, comma 1, prevede che l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Fa presente che tali disposizioni andrebbero valutate alla luce del principio di territorialità delle legge, in base al quale la legge dello Stato non può esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale.
Ricorda, ancora, che la Commissione giustizia, nel parere espresso sul provvedimento il 14 ottobre 2009, ha formulato un'osservazione riferita agli articoli 2 e 3, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici»,

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anche al fine di assicurare la determinatezza delle fattispecie di comportamento che sono oggetto di sanzione ai sensi del provvedimento in esame. Rileva che si tratta di un'osservazione che incide anche su profili di costituzionalità, considerato che il principio di determinatezza della fattispecie penale discende dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Infine, ricorda che la Commissione giustizia, nel citato parere, ha rilevato, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 11 e 15, ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta. Osserva che anche questa osservazione incide su profili di costituzionalità, considerato che il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione.
In conclusione, considerata la complessità del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che, considerata la richiesta del relatore e non sussistendo ragioni di urgenza, l'esame del provvedimento in titolo non si concluderà nella seduta odierna, in modo da dare tempo al relatore di approfondire le diverse questioni. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2009.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del Presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.35.

In ordine al disegno di legge C. 2799 recante «Istituzione della "Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace"».

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'8 luglio 2009, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 139 Ascierto, e C. 549 Bertolini, conferendo al relatore, deputato Laffranco, mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato elaborato dalla Commissione, il quale prevede l'istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».
Avverte che in data odierna è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Governo n. 2799, che, in quanto prevede la «Istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace», incide su materia identica a quella del citato testo unificato. Propone pertanto che il disegno di legge del Governo C. 2799 sia considerato ricompreso nella relazione da svolgere per l'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono

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il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.
C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01 (vedi allegato 5), preannunciato nella precedente seduta, il quale è stato trasmesso, non appena presentato, a tutti i gruppi. Ai fini del giudizio di ammissibilità, va detto che l'articolo aggiuntivo in questione non appare strettamente attinente alla materia del decreto-legge. Peraltro, essendosi registrato su di esso l'assenso del Governo e il consenso unanime dei gruppi, la presidenza, sulla base dei precedenti, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame e alla votazione dello stesso.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il proprio articolo aggiuntivo, che è finalizzato a consentire l'abbinamento, per l'anno 2010, delle elezioni amministrative, comprese quelle relative alla provincia dell'Aquila, con le elezioni regionali, al fine non solo di contenere gli oneri finanziari delle consultazioni elettorali, ma anche di concentrare la chiusura delle scuole, che sono sedi dei seggi elettorali, in un solo momento.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'emendamento approvato, unitamente al testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del rispettivo parere sul nuovo testo del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC) auspica la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno largamente condiviso per impegnare il Governo a farsi carico dell'esigenza di riordinare i collegi elettorali della provincia dell'Aquila, tenuto conto che, a seguito del terremoto che ha colpito quelle zone, larga parte della popolazione risiede sulla costa o comunque ha difficoltà a raggiungere le sedi dei seggi elettorali.

Sesa AMICI (PD), premesso di comprendere le ragioni della proposta del deputato Mantini, esprime il timore che un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad un riordino di collegi elettorali possa essere giudicato inammissibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) precisa che la finalità dell'ordine del giorno sarebbe quella di assicurare l'effettività del diritto di voto ai cittadini della provincia dell'Aquila già colpiti da gravi disagi.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che, essendovi una richiesta in tal senso da parte di alcuni gruppi, la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo, la cui conclusione era stata programmata dall'ufficio di presidenza,

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integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani, si protrarrà invece fino a martedì 27 ottobre. Il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 26, è pertanto prorogato alle ore 13 di martedì 27 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.55.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.
C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella corso della seduta.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è pervenuto il parere della V Commissione sul testo risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo della relatrice e che tale parere è favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Lorenzin, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 ottobre 2009.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.