CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2009
234.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.
C. 2765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jean Leonard TOUADI (PD), relatore, illustrando il disegno di legge in esame, osserva che questo ha per oggetto la ratifica dell'Accordo sulla collaborazione tra Italia e Moldova nel campo della difesa. Il disegno di legge si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Si ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato il 30 settembre 2009. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento.L'Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 dicembre 2006 si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare. In particolare, l'Accordo, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa. L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli. I campi della cooperazione sono

Pag. 17

individuati dall'articolo 3: si tratta di sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie, rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti, organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale,formazione e addestramento, polizia militare, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti, logistica per la difesa, medicina, sport, storia militare e diritto. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti. Le forme della cooperazione possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, attività addestrative, corsi ed esercitazioni, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di informazioni e pubblicazioni, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4). Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala, in particolare, l'articolo 7, che attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette, sul territorio dello Stato ospitante, reati inerenti al servizio nonché altre individuate fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine.
Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellice di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, illustrando lo schema di decreto legislativo in esame, osserva che è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria 2007. In particolare, l'articolo 3 della predetta legge fissa in due anni il termine entro il quale il Governo deve adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Lo schema di decreto legislativo mira a introdurre nell'ordinamento sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Nel nostro ordinamento il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione e il confezionamento di pellicce, nonché di commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, è già affermato dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) che sanziona penalmente, con l'arresto da 3 mesi a un anno o l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro, la violazione del divieto, prevedendo anche la confisca e la distruzione del materiale prodotto o commercializzato. Lo schema di decreto legislativo, come esplicitato nell'articolo 1, integra la disciplina già prevista

Pag. 18

dalla suddetta legge, apportando con l'articolo 2 alcune modifiche. In primo luogo, si interviene sull'articolo 2, comma 1, della legge n. 189 del 2004, per aggiungere all'attuale divieto di utilizzo, commercializzazione e importazione di pellicce di cane e gatto, il divieto di esportazione delle stesse. Contestualmente, il provvedimento, in attuazione del regolamento comunitario, modifica le denominazioni scientifiche di canis familiaris e felis catus, sostituendole con le più generiche Canis lupus familiaris e felis silvestris. Come chiarito dal secondo Considerando del regolamento 1523/2007, dovrebbero essere interessate dal divieto di commercializzazione solo le pellicce delle specie gatto domestico e cane domestico ma, essendo scientificamente impossibile differenziare tali pellicce da quelle di altre sottospecie di gatto non domestico, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno adottare la denominazione di felis silvestris che comprende anche le sottospecie di gatto non domestico. In secondo luogo, lo schema interviene sul comma 3 dell'articolo 2, per assimilare alla condanna penale per violazione del divieto l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento), ai fini dell'applicazione della confisca e della distruzione materiale dei prodotti in questione. Infine, aggiungendo due ulteriori commi all'articolo 2, il Governo integra la disciplina sanzionatoria della violazione del divieto di commercializzazione prevedendo sanzioni amministrative accessorie. In particolare, si prevede che in sede di condanna penale (o di patteggiamento della pena) il giudice debba applicare la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 3 mesi a un anno ovvero revocare la licenza se la violazione viene reiterata (comma 3-bis). Spetterà alla cancelleria del giudice penale trasmettere all'autorità amministrativa il provvedimento del giudice al fine di consentirle senza ritardo l'adozione dei conseguenti provvedimenti (comma 3-ter). L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 enuncia la clausola di cedevolezza rispetto ai provvedimenti normativi regionali e delle province autonome. In particolare, ciò comporta che le disposizioni del decreto legislativo che intervengono in ambiti di competenza delle regioni e delle province autonome saranno applicate nella misura in cui tali ordinamenti non abbiano già dato attuazione al regolamento comunitario e fintanto che gli stessi non provvederanno. L'articolo 5, infine, fissa l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Federico PALOMBA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.