CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Gianantonio Arnoldi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il giudice di pace di Brescia - sezione penale (proc. n. 160/07 RG) (doc. IV-ter, n. 11).
(Esame e conclusione).

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sintetizzati gli estremi della vicenda, attinente a una visita presso uno stabilimento carcerario da parte dell'ex deputato Arnoldi, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità. Crede che elementi di conferma a tale impostazione possano venire dalla sua audizione.
(Viene introdotto Gianantonio Arnoldi, deputato all'epoca dei fatti).

Gianantonio ARNOLDI nega di aver mai proferito le minacce che gli vengono attribuite. Ricorda che il 30 aprile 2005, sollecitato anche dal giornalista Gabriele Moroni, si era recato presso il carcere di Verziano, vicino Brescia, per visitare la detenuta Erika Di Nardo. Il suo accesso allo stabilimento era stato impedito dal querelante (a motivo di espressa disposizione della direzione carceraria, su domanda della stessa Di Nardo), al quale tuttavia egli non rivolse affatto minacce. Smentisce peraltro che all'episodio abbiano assistito testimoni, come invece risulta dalla querela. Si limitò invece a chiamare il sottosegretario Vitali e poi a interloquire al telefono con il direttore

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dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Tinebra. Consigliato da costoro di desistere, rinunziò senz'altro alla visita. Crede di essere caduto in una trappola, anche a motivo delle sue attività parlamentari in materia di giustizia.
(Gianantonio Arnoldi si allontana dall'aula).

Matteo BRIGANDÌ (LNP) voterà a favore della proposta del relatore e invita la Giunta - composta di pubblici ufficiali - a trasmettere gli atti dell'odierna seduta alla procura della Repubblica competente per procedere a carico del querelante.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, fa presente che un analogo caso della XIV legislatura, inerente al deputato Sandro Del Mastro Delle Vedove (doc. IV-quater, n. 109), fu poi oggetto di giudizio per conflitto di attribuzioni, nel quale la Camera risultò soccombente (con sentenza n. 388 del 2007).

Maurizio PANIZ (PdL) prende atto del precedente citato dal Presidente ma ne ricorda un altro a suo avviso ben più calzante: quello della deputata Bellillo nella XV legislatura (doc. IV-quater, n. 10). In quell'occasione, l'accesso allo stabilimento era stato impedito alla deputata e ne era nato un alterco. Su querela del sottufficiale era scaturito un procedimento penale rispetto al quale la Giunta all'unanimità deliberò per l'insindacabilità. Non vede per quale motivo vi dovrebbe essere una spaccatura in questo caso.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, conferma che in effetti nella XV legislatura si deliberò in favore della deputata Bellillo. Tuttavia quel caso gli pare in parte diverso, giacché riguarda non il carcere ma la visita a un CPT e in quel caso l'aggressione fu asseritamente da parte del pubblico ufficiale e non della parlamentare.

Maurizio PANIZ (PdL) crede che il caso attuale sia anzi più facilmente riconducibile all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dal momento che qui si ha una oggettiva attività di impedimento di una prerogativa parlamentare, mentre lì si ebbe soltanto la soggettiva percezione di una condotta maleducata. Ribadisce che voterà per l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore. L'Arnoldi si è testé difeso in punto di fatto e non ha addotto alcun elemento di aggancio con la sua funzione parlamentare. Spetterà all'autorità giudiziaria verificare la correttezza dell'agente di polizia penitenziaria.

Pierluigi MANTINI (UdC) voterà per l'insindacabilità in ragione del chiaro sproposito che caratterizza l'odierna vicenda.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che l'Arnoldi non voleva esercitare la facoltà concessa nell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, vale a dire la visita dello stabilimento. Egli voleva conferire con una determinata detenuta, ciò che non rientra invece in alcuna prerogativa parlamentare. Voterà quindi per la sindacabilità.

Domenico ZINZI (UdC) dichiara che voterà per l'insindacabilità.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Paolo Cirino Pomicino, Carlo D'Amato, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, fatto presente che tutta la documentazione sul caso è in distribuzione,

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compresa una memoria dell'ex deputato Grippo, rammenta che nella seduta del 30 settembre la Giunta ha disposto, da un lato, la restituzione per incompetenza a deliberare per le posizioni di Carlo D'Amato e, per la parte anteriore alla loro proclamazione a deputati, di Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato. D'altro lato, essa ha ritenuto già coperta da una precedente deliberazione dell'Assemblea del 1997 la posizione di Paolo Cirino Pomicino. Riferendo sulla posizione di Ugo Grippo, ricorda che questi è stato proclamato deputato dell'VIII legislatura nel 1979. La Corte dei conti gli imputa di essere stato parte di accordi illeciti fin dal 1980, così come sostengono taluni testimoni d'accusa nel processo penale (Rolandi, Della Morte, Pastore, Lodigiani, Masciari e Torella). Il Grippo avrebbe avuto consapevolezza della volontà da parte dei responsabili della Metropolitane di Napoli Spa di «finanziare i partiti con finanziamenti, tesseramenti, sponsorizzazioni di feste di partito», il tutto come «corrispettivo della mancata frapposizione di ostacoli all'approvazione delle deliberazioni della metropolitana». Grippo avrebbe proposto un contatto diretto tra politici e imprese e avrebbe ammesso, sia pure limitatamente al 1986, il suo coinvolgimento. Secondo la Procura regionale della Corte dei conti egli sarebbe stato collettore di dazioni illecite che avrebbe distribuito, almeno sino al 1987-1988, tra i partiti parte dell'accordo.
Dalla sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2005 si trae che Grippo era stato giudicato in sede penale nel procedimento n. 15964/92 RGNR, capo a) per corruzione e capo c) per illecito finanziamento dei partiti. Per la prima accusa egli era stato condannato. Per la seconda era stato in parte assolto e in parte dichiarato prescritto. Sulla corruzione (capo a) egli aveva proposto ricorso per cassazione, ottenendone l'annullamento con rinvio. Per l'illecito finanziamento dei partiti (capo c) egli non aveva fatto altrettanto e quindi l'assoluzione nel merito, unita alla parziale dichiarazione di prescrizione, sono passate in giudicato (cfr. pag. 23 della sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2005).
In sede di rinvio, la corte d'appello di Napoli ha ritenuto storicamente accertato che il Grippo abbia partecipato alla spartizione di finanziamenti illeciti versati dagli imprenditori. Ha dovuto però prendere atto che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva chiesto al giudice del nuovo giudizio di merito di esaminare con attenzione se vi fossero precisi profili che consentissero di individuare a quali pubblici ufficiali il Grippo si sarebbe rivolto per ottenerne, contro un corrispettivo non dovuto, gli atti contrari o conformi ai doveri d'ufficio. Poiché tale individuazione non è stata possibile, per la corruzione il Grippo è stato mandato assolto per non aver commesso il fatto. Quanto invece al finanziamento illecito ai partiti, la sentenza d'appello del giugno 2005 prese atto del passaggio in giudicato dell'assoluzione parziale e della prescrizione.
La Corte dei conti chiama a rispondere Ugo Grippo per gli stessi fatti per cui egli è stato già giudicato in sede penale. Questo profilo però non attiene alle competenze della Giunta. L'efficacia del giudicato penale nel processo contabile è materia che verrà trattata dai difensori del Grippo proprio in quella sede. Alla Giunta spetta soltanto di dire se, tra gli elementi per cui Ugo Grippo è chiamato a rispondere, vi siano profili di funzione parlamentare.
A questo proposito deve ricordare che dal 2 ottobre 1985 al 1o agosto 1986 Ugo Grippo è stato componente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Durante l'esame della legge finanziaria per il 1986 (approvata in corso di esercizio provvisorio nel febbraio 1986) egli sottoscrisse un emendamento presentato in comitato ristretto da Giuseppe Vignola, capogruppo del Partito Comunista nella medesima Commissione bilancio, come risulta agli atti dell'Archivio Storico della Camera dei deputati: i capigruppo in Commissione bilancio concordarono sulla necessità di aggiungere un secondo comma

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all'articolo 33 del disegno di legge finanziaria (l'A.C. 3335 - IX legislatura), con il quale si stanziavano 500 miliardi di lire per il quinquennio 1986-1990 per la metropolitana di Napoli.
Pur non avendo partecipato il 31 gennaio 1986 alla votazione in Assemblea su quell'articolo (che ormai incorporava l'emendamento apportato in Commissione in data 14 gennaio 1986), risulta chiaro che Ugo Grippo prese parte alla formulazione e alla deliberazione che condusse allo stanziamento per legge in favore della metropolitana di Napoli. Questo episodio parlamentare appare solo genericamente oggetto dell'atto di incolpazione della Corte dei conti. Tuttavia - conformemente ai precedenti (cfr. mutatis mutandis il caso Matacena esaminato dalla Giunta per le autorizzazioni il 4 febbraio 2004) - è opportuno che la Giunta deliberi per l'insindacabilità di esso. Propone quindi di ascoltare Ugo Grippo e poi in sequenza Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato.
(Viene introdotto Ugo Grippo, deputato all'epoca dei fatti).

Ugo GRIPPO deposita un'ulteriore memoria e afferma che la deliberazione che ha interessato Paolo Cirino Pomicino nel 1997 dovrebbe giovare anche a lui, dal momento che partecipò alle medesime attività parlamentari. Quanto all'attività precedente l'esame della legge finanziaria per il 1986, crede di essere chiamato in causa in parte come parlamentare e in parte come commissario straordinario della Democrazia Cristiana a Napoli.
(Ugo Grippo si allontana dall'aula. Viene introdotto Francesco De Lorenzo, deputato all'epoca dei fatti).

Francesco DE LORENZO, rifacendosi alla memoria depositata, ribadisce di essere stato sempre prosciolto dai processi penali che lo hanno riguardato. In particolare, ricorda che l'accusa che uno dei testimoni gli rivolse di aver percepito una parte dei 4 miliardi di lire versati a Cirino Pomicino (il quale l'avrebbe girata a lui) è stata smentita da Cirino Pomicino stesso. Ricordato di aver fatto parte della Commissione bilancio e della Commissione di vigilanza sulla RAI, dichiara di aver sempre agito nell'interesse del suo collegio elettorale (Napoli-Caserta), per il quale era l'unico eletto nel partito liberale.
(Francesco De Lorenzo si allontana dall'aula. Viene introdotto Giulio Di Donato, deputato all'epoca dei fatti).

Giulio DI DONATO, esposto di non essere più consigliere nel comune di Napoli dal 1983, ricorda di essere stato sempre assolto in sede penale da ogni accusa.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, gli domanda se abbia svolto attività parlamentari connesse ai finanziamenti per la metropolitana di Napoli.

Giulio DI DONATO, ricordato di aver fatto parte della Commissione lavori pubblici nella IX legislatura, dichiara di non aver mai partecipato ad attività parlamentari inerenti alla metropolitana di Napoli.
(Giulio Di Donato si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, uditi anche i chiarimenti offerti dagli interessati, per la posizione di Ugo Grippo avanza l'ipotesi che la Giunta proponga all'Assemblea una votazione per parti separate: la sindacabilità per il periodo dal 1980 fino al 2 ottobre 1985; l'insindacabilità per il periodo successivo coperto in parte dalla sua attività di componente della Commissione bilancio e in parte dalle conseguenze finanziarie dello stanziamento per la metropolitana di Napoli.
Per la posizione di Francesco De Lorenzo, propone - anche qui - una deliberazione per parti separate che veda la sindacabilità dal 1983 all'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986. Per la parte successiva, propone l'insindacabilità

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in virtù della partecipazione del De Lorenzo ai lavori parlamentari sulla legge finanziaria di quell'anno.
Analogamente, per la posizione di Giulio Di Donato, propone la deliberazione per parti separate che veda la sindacabilità dal 1983 fino all'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986. Per la parte successiva, propone l'insindacabilità in virtù dell'appartenenza di Giulio Di Donato alla Commissione lavori pubblici che in vario modo si occupò della metropolitana di Napoli.

Maurizio PANIZ (PdL) trova difficoltoso confrontarsi con l'iniziativa del giudice contabile che si manifesta a distanza di così tanti anni. L'ossequio dovuto alle altre istituzioni qui davvero tende ad attenuarsi, in ragione di un'inerzia così prolungata. Né può sottacere l'evidente argomento dell'efficacia del giudicato penale davanti alla Corte dei conti. Più al fondo, nel merito della proposta del Presidente, dubita che si possa distinguere con nettezza tra varie fasi di un mandato parlamentare che, sviluppatosi sull'arco di dieci anni, appare sostanzialmente e ontologicamente unitario. Tenderebbe quindi a votare per l'insindacabilità per i tre interessati relativamente a tutto il periodo. Chiede però al relatore di chiarirgli meglio i motivi della proposta di voto separato.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, replica che di per sé la sola qualità di parlamentare non basta per fondare un giudizio di insindacabilità. Considerato anche che la Giunta ha già separato il proprio giudizio, deliberando per la restituzione in ragione dell'incompetenza per i periodi anteriori alla proclamazione, sottolinea che pur dopo l'assunzione della carica è necessario reperire un ancoraggio a precisi momenti parlamentari. Gli sembra, da questo punto di vista, che l'unico momento plausibile che possa offrire la protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sia quello già individuato nel 1997 per Paolo Cirino Pomicino. Più difficile è invece attribuire un valore di garanzia ai precedenti periodi, nei quali gli interessati si sono occupati della metropolitana di Napoli in qualità di esponenti politici locali e non di parlamentari. Non nasconde tuttavia di condividere il disagio del deputato Paniz circa il decorso di un così consistente lasso di tempo. Anche al fine di esaminare l'ulteriore memoria depositata da Ugo Grippo, propone quindi che la Giunta si conceda un rinvio per riflettere ulteriormente.

Maurizio PANIZ (PdL) ringrazia il Presidente per la cura e lo scrupolo adoperati nell'analisi della vicenda in titolo e si dichiara concorde sul rinvio.

Marilena SAMPERI (PD), pur dissentendo dal deputato Paniz in ordine all'impossibilità di scindere i vari momenti di esercizio della funzione parlamentare, concorda con la proposta di rinvio.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda col rinvio.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Carmine Santo Patarino, pendente presso il tribunale di Taranto - ufficio GUP (proc. n. 11664/04 RGNR PM) (doc. IV-ter, n. 10).
(Esame e rinvio) (rel. Zinzi).

Domenico ZINZI (UdC), relatore, espone che la vicenda in corso tra il deputato Patarino e l'ex senatore Putignano mai sarebbe dovuta entrare in tribunale, attenendo precipuamente e squisitamente al confronto politico e alla contrapposizione di progetti amministrativi, forse venata da rivalità personali, come sempre accade nella dialettica pubblica. Il Patarino, rispondendo a una delle tante lettere con cui l'ex senatore Putignano aveva inondato gli uffici del comune di Castellaneta, aveva sporto denuncia per diffamazione contro di lui. Nella denuncia gli aveva attribuito una serie di comportamenti secondo lui riprovevoli e - sotto il profilo della lesione del suo onore -

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penalmente rilevanti. A questa denuncia era seguita una contro-denuncia del Putignano nei riguardi del Patarino. Da questa seconda denuncia scaturiva una domanda di archiviazione del pubblico ministero, in favore del Patarino. Per motivi non ben chiari, il procuratore della Repubblica avocava a sé le indagini e chiedeva invece il rinvio a giudizio del Patarino non solo per diffamazione ma anche per calunnia, giacché - a suo dire - nella sua originaria denuncia (anch'essa per diffamazione) il Patarino aveva accusato il Putignano di «estorcere» delibere comunali a lui favorevoli, «minacciare» chi non la pensasse come lui, di avere abitudini corrotte e quant'altro. Tutte queste espressioni, secondo il procuratore della Repubblica, dovevano essere tecnicamente intese come ascrizioni penali precise, valutabili come calunnie. Data la natura dubbia di simile impostazione, il difensore del Patarino si era determinato a richiedere il giudizio abbreviato, certo di un celere e favorevole esito del giudizio. Inopinatamente il GUP ha accolto la prospettazione dell'accusa condannando il Patarino a ben tre anni di reclusione, ridotti a un anno e quattro mesi per le attenuanti generiche e per il rito prescelto. Si domanda quanti tra coloro che si sentono diffamati si dolgono della falsa attribuzione di atti astrattamente illeciti sul piano penale. Sicché tutte le volte in cui in politica ci si dà del ladro o del corrotto e in cui il destinatario dell'invettiva sporge querela dovrebbe temere di dover rispondere per calunnia giacché si è ribellato a un'accusa ingiusta, implicitamente dando del calunniatore al diffamatore. Ci si troverebbe dinnanzi a un evidente cortocircuito. Ancora: quando si rivolge all'avversario politico la critica di usare metodi «minacciosi» o «truffaldini» e la questione finisce con una querela, dovrebbe scattare un procedimento per calunnia parallelo a quello per diffamazione. Gli pare che - ragionevolmente - entrambe le denunce sarebbero dovute essere oggetto di pronta e celere archiviazione. Nel giudizio, il difensore del deputato aveva eccepito l'applicabilità della non sindacabilità giudiziale delle espressioni attribuite al suo assistito ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. È vero - come rileva il giudicante - che tale eccezione è stata formulata con riferimento all'imputazione di diffamazione: ma è altrettanto vero che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione reca testualmente: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». La Costituzione non dice - quindi - che i parlamentari «non possono essere chiamati a rispondere per diffamazione» di quelle opinioni: essa stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere di quelle opinioni tout court. Va da sé - dunque - che, nel respingere l'eccezione formulata dal difensore, il giudice doveva trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, tutto il fascicolo alla Camera dei deputati e non poteva proseguire nel giudizio per calunnia, stante che questa si è sostanziata, secondo il giudice nella stessa condotta che integrerebbe la diffamazione. Espone che, secondo il Patarino, lo si chiama in giudizio per opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni. È ben vero che l'ambito della controversia si situa in ambito comunale e che spesso il Patarino è chiamato in causa come consigliere comunale di Castellaneta. È però altresì evidente che il suo ruolo di parlamentare è immanente in tutta la vicenda, tanto che nella lettera del 2004 il Putignano addirittura glielo contesta come ruolo immeritato. Propone di sentirlo e poi avanzerà una proposta.
(Viene introdotto il deputato Patarino).

Carmine Santo PATARINO (PdL), nel depositare una memoria scritta, si sofferma diffusamente sui rapporti tra il gruppo Putignano e il territorio di Castellaneta e Castellaneta Marina. Esposto che tali rapporti non sono mai stati idilliaci, in virtù dell'impatto ambientale ed economico degli stabilimenti del Putignano, sottolinea anche che l'amministrazione locale di Castellaneta è creditrice verso il medesimo

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di cospicue somme a titolo di ICI e tassa sui rifiuti. Egli si è sempre schierato a difesa della collettività, con particolare riguardo ai commercianti di Castellaneta e agli agricoltori del circondario, preoccupati tra l'altro del drenaggio intenso dalle falde dovuto alla presenza dei campi da golf di Putignano. Citati i casi paradossali di giustizia amministrata dal GUP che lo ha condannato, si rimette al giudizio della Giunta.
(Il deputato Patarino si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, anche su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori, propone un rinvio del seguito dell'esame.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 30 settembre 2009, pagina 4, colonna di destra, 45o rigo, anziché «Paolo Cirino POMICINO ha inviato», riportare di seguito al punto precedente «Paolo Cirino Pomicino ha inviato».