CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, entra a far parte della Commissione il deputato Antonio Gaglione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.
C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando che l'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati

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del trasporto aereo - realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo (pari al 60 per cento del traffico mondiale) -, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.
In estrema sintesi l'Accordo consentirà a ciascuna compagnia aerea dei Paesi dell'UE e degli USA: di volare da ogni città dell'Unione europea verso ogni città negli USA e viceversa; di operare senza restrizioni sul numero dei voli, aeromobili usati, o rotte scelte, includendo diritti illimitati di volare oltre il territorio degli USA e della UE verso punti in Paesi terzi; di definire liberamente le tariffe applicabili; di entrare in accordi di collaborazione intercompagnie, inclusi gli accordi di condivisione del volo code-sharing e di noleggio con equipaggio wet-leasing.
Passando propriamente al contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.
Già nelle premesse sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'Accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni.
L'articolo 2 riporta una clausola generale per la quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi «eque e pari opportunità di competere» nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame. Per garantire tali opportunità, le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni.
L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni.
Il disposto dell'articolo 5 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio.
In materia di proprietà, investimenti e controllo societario le decisioni delle Parti di informeranno a quanto disposto dall'Allegato 4, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo in esame (articolo 6). L'Allegato 4 contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente.
In base al successivo articolo 7 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.
Gli articoli 8 e 9 attengono all'ambito del rispetto degli standard della sicurezza - safety - degli aeromobili, equipaggi e strutture. Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, in base al quale i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate.
L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste

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di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei.
Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della Unione europea.
Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto di cui all'articolo 18.
Gli articoli 15-17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.
L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui deliberazioni avverranno per consensus. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.
L'articolo 19 è invece dedicato - eccezion fatta per le questioni inerenti alla concorrenza, di cui al successivo articolo - alla risoluzione delle controversie.
In materia di concorrenza (articolo 20) le Parti enunciano alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni di interesse in materia sono in realtà contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi.
L'articolo 21, assai importante, tratta dei negoziati di seconda fase: è infatti previsto che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio.
L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati Uniti, e dispone che il presente Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva rispettivamente sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1.
Infine, gli articoli 23-26 contengono le consuete clausole finali: in particolare, è possibile la denuncia dell'Accordo mediante comunicazione scritta per i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo in esame.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo.
La relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'Accordo in esame in quanto le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 18 vedranno il Ministero delle infrastrutture

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e dei trasporti farvi fronte con propri fondi, giacché saranno funzionari di esso a prendervi parte.

Sandro GOZI (PD) rileva che sul provvedimento in esame si registra la convergenza di tutti i gruppi; si tratta infatti di un accordo lungamente negoziato che raggiunge, tra l'altro, l'importante obiettivo di estendere il modello giuridico europeo ai rapporti tra Europa e USA nel settore del trasporto aereo. Tenuto conto del fatto che l'Accordo consente l'avvio di un processo di liberalizzazione del settore, riterrebbe utile sottolineare, nella proposta di parere che il relatore si accinge a formulare, l'importanza dei negoziati di seconda fase, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, al fine di progredire nella realizzazione di un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, con particolare attenzione alle esigenze di un incremento degli investimenti reciproci e di potenziamento delle misure di tutela ambientale.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, accoglie il suggerimento avanzato dal collega Gozi e formula pertanto una proposta di parere favorevole che tiene conto di tale indicazione (vedi allegato).

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Atto n. 110.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame è costituito da un solo articolo che interviene ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701.
In particolare, attraverso la nuova norma che si propone, si prevede di introdurre una specifica sanzione a carico di coloro che - mediante l'esposizione di dati o notizie falsi - conseguono indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del FEASR (Fondo comunitario per il finanziamento delle misure a sostegno dello sviluppo rurale). L'attuale normativa prevede infatti unicamente la restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari all'importo indebitamente percepito.
La nuova sanzione è applicata indipendentemente dalle sanzioni penali eventualmente previste (in specie quelle di cui all'articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e si fonda, per la sua determinazione, su un principio di proporzionalità in riferimento all'entità dell'importo indebitamente percepito.
In specie, la sanzione prevede la restituzione dell'importo indebitamente percepito quando lo stesso non supera i 150 euro; nei casi, in cui, l'importo sia superiore a tale soglia, alla restituzione si aggiunge anche il pagamento di una sanzione che varia in funzione di quanto la

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somma dell'indebito incide sul totale percepito. A tal fine, la disposizione che si propone precede quattro diversi scaglioni del 30 per cento, 50 per cento, 70 per cento e 100 per cento nel caso rispettivamente l'indebito sia, fino al 10 per cento, al 30 per cento, fino al 50 per cento, o superiore al 50 per cento dell'importo percepito.
In ogni caso, per detta sanzione è fissato un importo minimo e massimo indicati rispettivamente in 150 e 150 mila euro.
Lo schema di decreto è adottato in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 18 della legge n. 34/08 (Legge Comunitaria 2007) per l'approvazione di disposizioni integrative e correttive che adeguino la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 898/1986 ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, ed agli ulteriori principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della stessa legge 34/2008. Quest'ultima norma (comma 1, lettera c)) prevede che, ad esclusione dei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, si applichi una sanzione amministrativa non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro.
La delega deve inoltre essere esercitata in applicazione del regolamento (CE) 1975/2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) ed in particolare degli articoli 18 e 31 che definiscono rispettivamente le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, e le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale delle misure dell'asse 1 e dell'asse 3 e di determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4.
I riferimenti a gravità, entità e durata dell'inadempienza, contenuti nella delega, trovano una più puntuale definizione nell'articolo 18 del reg. 1975 per il quale:
la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme;
la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Se l'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario deve essere escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
L'articolo 31 prevede che qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione oltre ad applicare le sanzioni appena descritte si proceda anche al recupero degli importi già versati per tale operazione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Atto n. 112.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo

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in esame - adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) - è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Si intende così dare attuazione ad una importante normativa europea che potrà contribuire al rafforzamento dell'occupazione femminile e all'eliminazione di quelle discriminazioni che rischiano di disincentivare la crescita professionale delle donne nel mondo del lavoro.
Il provvedimento si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 modifica ed integra in più parti il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Le novelle agli articoli da 8 a 10 del decreto legislativo n. 198 modificano la disciplina del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali). Per quanto concerne la composizione dell'organo, si incrementa il numero dei componenti designati da alcune parti sociali, e si prevede che, in caso di ritardo nelle designazioni, il Comitato possa essere costituito sulla base di quelle pervenute (fatta salva la successiva integrazione). Riguardo ai compiti dell'organo, viene aggiunta l'elaborazione di iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali e il dialogo con le organizzazioni non governative che abbiano un legittimo interesse al conseguimento dell'obiettivo della parità, nonché lo scambio di informazioni disponibili in materia con gli organismi europei omologhi.
Le novelle agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 198 riguardano la figura delle consigliere e dei consiglieri di parità. Si dispone, in particolare, che il supplente agisca su mandato del titolare e viene abrogato il limite di rinnovo per una sola volta del mandato quadriennale. Riguardo all'attività dei consiglieri si introducono i nuovi compiti dello svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e della pubblicazione di relazioni indipendenti e di raccomandazioni nella medesima materia.
Per quanto concerne permessi e indennità, le novelle non modificano - fatta eccezione per l'incremento del termine di preavviso dell'astensione dal lavoro - le norme riguardanti la consigliera o il consigliere nazionale e quelle concernenti i permessi retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali. Viene, invece, soppresso l'istituto degli ulteriori permessi non retribuiti per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali, in relazione ai quali è attualmente corrisposta un'indennità; quest'ultima viene sostituita da un'indennità mensile, spettante anche nel caso in cui i soggetti siano lavoratori autonomi o liberi professionisti (ai quali la normativa vigente attribuisce, invece, un'indennità rapportata al numero di ore di attività prestata come consigliera o consigliere).
Le novelle agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198 specificano che costituisce discriminazione anche ogni trattamento meno favorevole subito in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o di paternità, nonché in conseguenza del rifiuto di atti di molestie o di molestie sessuali.
Riguardo alle novelle relative ai successivi articoli da 27 a 30 del decreto legislativo n. 198, si segnala l'estensione esplicita del divieto di ogni forma di discriminazione alle promozioni professionali.
Viene poi inserito un nuovo articolo 30-bis, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive.
Le novelle agli articoli 36, 37, 38 e 41, nonché l'inserimento dell'articolo 41-bis, concernono la tutela giurisdizionale e il regime sanzionatorio. Le modifiche principali appaiono consistere in un più completo

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richiamo (anche in relazione alle precedenti novelle) dei divieti di discriminazione stabiliti dalle norme sostanziali, in un inasprimento delle sanzioni penali e nell'estensione della tutela contro i comportamenti pregiudizievoli posti in essere, nei confronti di qualsiasi persona (anche terza), quale reazione ad un'attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.
La novella all'articolo 42 specifica che le azioni positive (ivi definite) possono avere anche lo scopo di «valorizzare» il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.
Viene introdotto, poi, il nuovo articolo 50-bis, in base al quale i contratti collettivi di lavoro possono prevedere misure specifiche - ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi - per la prevenzione delle forme di discriminazione in oggetto (e, in particolare, delle molestie e delle molestie sessuali).
L'articolo 2 dello schema reca una norma di coordinamento tecnico, anche in relazione alle precedenti novelle, modificando il decreto legislativo n. 151 del 2001.
L'articolo 3 dello schema sopprime una limitazione vigente, secondo la quale alle riunioni della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna può essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità solo qualora si discuta di questioni che coinvolgano materie di competenza.
L'articolo 4 prevede che alle riunioni del Comitato per l'imprenditoria femminile possa essere invitato la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
L'articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza degli oneri.
Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato predisposto per il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE. La direttiva 2006/54/CE è volta a riordinare in un unico testo le vigenti disposizioni comunitarie riguardanti le pari opportunità e la parità di trattamento tra sessi in materia di occupazione e lavoro. La direttiva in esame quindi attua la rifusione in un unico testo delle sette direttive che disciplinano questa materia, per esigenze di chiarezza e di facilità di consultazione delle norme, provvedendo a coordinare tali direttive anche sulla base delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee.
In materia di parità retributiva (Titolo II, Capo I), viene sancita la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
Per quanto concerne la parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (Titolo II, Capo II), la direttiva vieta ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne l'accesso ai regimi professionali di sicurezza sociale.
Relativamente alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro (Titolo II, Capo III), sono vietate discriminazioni basate sul sesso per quanto concerne, ad esempio: i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego; le condizioni di assunzione; la formazione professionale; le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione.
Agli Stati membri è lasciata la possibilità di derogare al principio di parità di trattamento nei casi in cui un dato lavoro, per la particolare natura e le caratteristiche, possa essere espletato meglio da un lavoratore di un dato sesso. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo per maternità, nonché dei genitori in congedo parentale e/o di adozione. La direttiva prevede, infine, una serie di disposizioni orizzontali (Titolo III) che riguardano la scelta, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela del diritto di parità di trattamento, prevedendo il ricorso a procedure giurisdizionali in caso di violazione, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni che

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devono essere dissuasive e proporzionate al danno subito. In tale ambito viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalla direttiva 97/80/CE e dalla direttiva 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta deve provare l'insussistenza della violazione laddove la parte lesa produca elementi sufficienti a far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione.
Ricorda infine che il 18 settembre 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. In particolare la Commissione ritiene che l'articolo 15, commi 6 e 7 della legge n. 230 dell'8 luglio 1998 comporti una discriminazione indiretta per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e sia pertanto contraria alla direttiva 76/207/CEE (come modificata dalla direttiva 2002/73/CE) e, in conseguenza, alla direttiva 2006/54/CE (che ha operato la rifusione della normativa comunitaria vigente, tra cui la direttiva 76/207/CEE). Le disposizioni in questione costituirebbero inoltre, secondo la Commissione, una discriminazione indiretta per motivi di età, contraria alla direttiva 2000/78/CE. Infatti, in base alle richiamate disposizioni, agli uomini nati prima del 1985 che hanno optato per il servizio civile invece del servizio obbligatorio di leva è fatto divieto, per il resto della loro vita, di accedere ad una varietà di ruoli nella fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nei ruoli nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel Corpo forestale dello Stato, poiché è vietato prendere parti a concorsi per questi arruolamenti, in cui non è sempre previsto l'uso di armi. Questa disposizione, ad avviso della Commissione, collocherebbe gli uomini in una situazione svantaggiata rispetto alle donne, in quanto solo essi possono essere interessati da questa particolare disposizione.
Tenuto conto dei contenuti del decreto legislativo in esame, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.