CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.
C. 2721 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, che costituisce un significativo superamento della vigente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo - realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo - esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della CE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.
Segnala che l'Accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica. Ricorda che il rappresentante

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del Governo, nell'ambito dell'esame in sede referente in Commissione affari esteri, ha sottolineato l'importanza politico-economica dell'Accordo in titolo, finalizzato alla realizzazione di un mercato unico del trasporto aereo e che, oltre all'Italia, altri sei Paesi non hanno ancora ratificato l'Accordo, auspicando pertanto un celere iter di ratifica. Così come sottolineato nella relazione illustrativa, considerato che i mercati UE e USA dell'aviazione rappresentano il 60 per cento circa del traffico aereo mondiale, l'Accordo produrrà importanti benefici sia ai consumatori sia agli operatori economici europei e statunitensi.
Illustra quindi il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.
Il tema delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, che disciplina, su base di reciprocità, le modalità di vendita dei servizi di trasporto aereo ed il libero trasferimento dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività commerciali concernenti la vendita dei biglietti. In particolare, si prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta locale o in altra convertibile. È altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.
L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei: si tratta di previsioni largamente utilizzate, su base di reciprocità, nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.
Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.
Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune.
Gli articoli 15-17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente - ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) -, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.
In materia di concorrenza (articolo 20) le Parti enunciano alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni di interesse in materia sono in realtà contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi.
L'articolo 21, tratta dei negoziati di seconda fase: è infatti previsto che, al fine

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di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata come sopra ricordato per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, e possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri.
Per quanto concerne, infine, il contenuto del disegno di legge di ratifica segnala che si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica, di esecuzione dell'Accordo e di entrata in vigore dell'Accordo medesimo.
Ricorda infine che nel corso dell'esame al Senato, conclusosi il 23 settembre scorso, sono state apportate modifiche meramente formali all'articolo 1 ed al titolo del provvedimento, volte a specificare che l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si riferisce anche agli allegati.
Quanto alle conseguenze finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, la relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 18 vedranno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti farvi fronte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
Propone quindi di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, illustra il contenuto dell'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003 - il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (S. 1500) è stato approvato il 24 giugno 2009 -, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. La stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti.
Dal punto di vista strutturale, l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.
L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, mentre ai sensi dell'articolo 2, la concreta attuazione dell'Accordo è affidata a un Comitato di cooperazione, da riunire regolarmente in ciascuno di due Paesi.
All'articolo 3 sono elencate le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall'accordo: attività addestrative, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche «altri materiali» - non meglio specificati - e «ricerca scientifica»), sanità e sport militare, operazioni umanitarie e di peace-keeping, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare.
La cooperazione fra le parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi,

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aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4).
L'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connesse agli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso «operazioni direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate».
Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l'articolo 5 in esame costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di difesa.
Ricorda che l'articolo 9, comma 4, e l'articolo 11, comma 5, della legge n. 185 del 1990 prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da «apposite intese governative». Le «apposite intese governative» sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.
I costi di attuazione dell'Accordo inerenti la permanenza sul territorio dell'altra Parte saranno sostenuti (articolo 6) dalla Parte inviante, mentre le Parti potranno eventualmente concordare le clausole di finanziamento relative a programmi addestrativi a lungo termine.
L'articolo 7 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame. Fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, per quanto invece concerne le violazioni della disciplina militare, previo esame congiunto dei vari casi, le infrazioni commesse da personale della Parte inviante verranno punite da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione.
L'articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi previsti dall'Accordo; nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente, salvo diverse intese tra le Parti. Ricordo che la vigente normativa di settore, posta dalla citata legge n. 185 del 1990 e dal connesso regolamento di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio di ministri n. 93 del 2005) prevede l'impegno «a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente». L'articolo 8 dell'Accordo in esame prevede invece che, sulla base di «intese tra le parti», si possa derogare a tale principio. A questo proposito, ritiene opportuno ricordare che il presidente della Commissione esteri Stefani, durante l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, ha sottolineato la necessità di un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità della norma pattizia con la legge n. 185 del 1990.
Gli articoli 9-12, infine, recano le clausole finali di rito. L'Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le Parti; in caso di controversie sulla sua interpretazione o applicazione, si ricorrerà alla procedura amichevole e, solo se necessario, alle vie diplomatiche. La durata dell'Accordo è fissata per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo mediante consenso scritto delle Parti, ciascuna delle quali, d'altronde, avrà la facoltà di notificarne la

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denuncia all'altra Parte per iscritto, con effetto sei mesi dopo. Le Parti dovranno tuttavia dare corso agli obblighi assunti in costanza di validità dell'Accordo.
Il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica dell'Accordo sulla collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 1500 sottolinea che le disposizioni dell'Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell'articolo 2, ove è previsto un Comitato di cooperazione che si riunirà con regolarità nei due Paesi. Ipotizzando quindi l'invio annuale di quattro funzionari negli Emirati per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 8.510 euro.
Alla copertura dell'onere finanziario annuo sopra richiamato si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel sottolineare la rilevanza dell'Accordo, propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Savino PEZZOTTA (UdC), sottolineata la delicatezza della materia e richiamate le disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo, che prevede la promozione di scambi di materiali d'armamento in un'ampia gamma di tipologie aree e terrestri, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.