CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
C. 2696 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge, fissata

Pag. 36

per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
Per quanto concerne il contenuto dell'accordo con la Moldova, osserva come questo abbia lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due paesi, e si sia reso necessario per il rilevante sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che ha recentemente portato all'istituzione dell'ambasciata italiana nella capitale moldava, Chisinau.
L'Accordo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 25 articoli raggruppati in quattro titoli e riprende in larga parte la tipologia degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia nel settore della cooperazione giudiziaria.
L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.
Il titolo I reca una serie di disposizioni a carattere generale. Si prevede, in particolare, che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie (articoli 1 e 2).
Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne propriamente la cooperazione giudiziaria, la quale comprende la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile. Le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in lingua inglese o in lingua francese).
Le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi del presente Accordo. Segnalo, inoltre, l'articolo 8, a norma del quale la «Parte richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico».
Per quanto concerne la collaborazione internazionale per l'assunzione di prove penali da parte delle autorità giudiziarie dei due Stati contraenti, essa si esplica mediante l'istituto della rogatoria (articolo 12). L'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni - alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti. L'esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.
L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.
Il Titolo III (articoli 17-22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze: ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e le sentenze penali limitatamente al risarcimento del danno o la restituzione di beni.
Vi sono tuttavia alcune condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere

Pag. 37

emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata pronunciata; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.
Il Titolo IV (artt. 23-25) contiene disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.50.

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non potersi considerare soddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge l'immagine precisa di una malattia tutta italiana nel funzionamento della giustizia, a causa della quale alcuni cittadini stanno scontando una pena ingiusta e uno di questi si è tolto la vita. Ricorda, quindi, come nel caso di specie si stia discutendo di un serial killer che ha confessato. La sentenza, tuttavia, ha assolto il Sebai solo per i delitti per cui erano state già condannate altre persone, considerando la sua confessione inattendibile solo per questi casi, salvo ritenerla perfettamente attendibile soltanto per l'unico omicidio che era rimasto privo di autore. Si è quindi applicato ad un serial killer reo confesso un inaccettabile principio di scindibilità della confessione. Ritiene conclusivamente indispensabile che siano adottate tutte le misure affinché questa incresciosa situazione sia risolta in tempi brevi e per evitare che situazioni analoghe si verifichino in futuro.

Federico PALOMBA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Federico PALOMBA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una nuova proposta di testo

Pag. 38

unificato, nella quale sono stati recepiti i rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione con riferimento alla precedente proposta di testo unificato.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, fa presente che nella nuova proposta di testo unificato sono presenti taluni errori materiali, relativi alla formulazione dell'articolo 1, che appare opportuno correggere subito, anziché nella successiva fase emendativa. In particolare, all'articolo 1, capoverso, la parola «indiziati» dovrebbe essere sostituita con la parola «imputati».

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, all'articolo 1, capoverso, occorrerebbe precisare che è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale ai soggetti sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In questo modo si renderebbe più uniforme, anche sotto il profilo formale, la formulazione degli articoli 1 e 2.

Federico PALOMBA, presidente, autorizza il relatore a presentare una ulteriore nuova proposta di testo unificato, nella quale potranno essere apportate le opportune correzioni ed eventuali integrazioni.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, anche accogliendo l'osservazione del rappresentante del Governo, formula una ulteriore nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 2).

Federico PALOMBA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 ottobre 2009.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.