CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2009
230.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il contenuto delle proposte di legge oggi all'esame della Commissione giustizia è in gran parte sovrapponibile a quello, seppure più ampio, del disegno di legge n. 2326 di ratifica e conversione della Convenzione di Lanzarote, all'esame delle Commissioni riunite II e III. Pertanto, nel corso dell'odierna seduta delle Commissioni riunite II e III, ci si è posti il problema di come evitare questa sostanziale duplicazione dei procedimenti legislativi e di stabilire quale dei due procedimenti debba proseguire. Poiché la ratifica dei trattati costituisce un obbligo internazionale, la scelta non poteva che ricadere sul disegno di legge n. 2326 all'esame delle Commissioni riunite II e III. Il dibattito il materia di pedofilia pertanto proseguirà nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2326, dove i relatori sono stati incaricati di predisporre una proposta di nuovo testo del predetto disegno di legge volta sostanzialmente ad integrare l'oggetto della medesima con l'oggetto delle proposte di legge n. 665 e abbinate, in modo tale da ratificare la Convenzione di Lanzerote, adeguando l'ordinamento interno nel modo più completo possibile, senza però disperdere il lavoro già svolto dalla II Commissione.

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Ricorda che le proposte di legge n. 665 e abbinate sono state inserite nel programma del lavori dell'Assemblea, nel prossimo mese di dicembre. Sarà quindi necessario che i gruppi parlamentari si attivino affinché nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea sia inserito il disegno di legge n. 2326, in sostituzione delle proposte di legge n. 665 e abbinate.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) rileva come la proposta di testo unificato del relatore sia stata redatta senza prendere in considerazione la sua proposta di legge n. 1344. Ne deriva una proposta di testo unificato che suscita molti dubbi e perplessità.
L'articolo 1 della proposta di testo unificato, in particolare, appare una disposizione inutile. Esiste già l'ipotesi criminosa dell'istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale, che prevede una pena da uno a cinque anni per l'istigazione a commettere dei delitti e che al terzo comma stabilisce che «alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti».
Le differenze dunque fra la disciplina dell'articolo 414 e quella dell'articolo 414-bis sarebbe, anzitutto, un aumento del minimo edittale che passa da 1 a 3 anni. Aumento che ritiene poco conforme ad un principio di ragionevolezza e di proporzionalità. Oltre alla pubblica istigazione e apologia è introdotto poi un terzo tipo di condotta, quella di chi «pubblicamente legittima», che non sembra sostanzialmente differenziarsi dalla condotta di chi fa apologia.
L'articolo 2 è una norma che appare o dannosa o inapplicabile o incostituzionale. Tale norma, che ricorda dal titolo la norma sull'adescamento previsto dalla «legge Merlin», in realtà, a differenza di questa, colpisce delle condotte apparentemente lecite che costituiscono atti prodromici alla commissione di un delitto. Vi sono quindi due possibili intepretazioni. Se si tratta di punire atti di tentativo di commissione dei vari delitti richiamati dalla norma, allora la nuova norma è non solo inutile ma dannosa, perché il tentativo è già previsto dal codice penale ed è, almeno per i reati più gravi, punito con pene più severe. Se invece si tratta di punire degli «atti preparatori», occorre un supplemento di riflessione. Ipotizzando una persona che «chattando» con un minore ne guadagni la fiducia e gli chieda quali siano le sue abitudini sessuali, ritiene che fino a questo punto sia impossibile affermare che tale richiesta sia finalizzata a commettere dei reati in danno di quel minore. Se l'adulto esplicitasse la sua richiesta in termini di proposta di atti sessuali questa, nei confronti di un minore degli anni 14, potrebbe integrare già il tentativo di atti sessuali in danno di minore. Se la richiesta venisse fatta ad un minore di età fra i 14 ed i 16 anni, giungeremmo all'assurdo che il minore può avere rapporti sessuali con chi vuole ma non ne può parlare con il futuro partner. In questi termini la norma è incostituzionale.
La formulazione dell'articolo 3 non è chiara. L'espressione «nell'esercizio o a causa delle sue funzioni» sembra far riferimento non al comune cittadino ma ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; in tal caso sarebbe stato sufficiente stabilire un'aggravante dell'articolo 361 e 362 del codice penale. Se si volesse applicare la norma ai privati cittadini che ricoprono una «posizione di garanzia» nei confronti del minore occorrerebbe esplicitarlo. Tali soggetti, peraltro, se omettono di denunciare un fatto di reato in danno del minore ed il reato viene reiterato, rispondono già ora di concorso omissivo. Cita a tale proposito il recente caso del preside milanese condannato a 5 anni di reclusione perché, sapendo che un insegnante abusava degli allievi, non aveva preso alcun provvedimento.
L'articolo 4 rappresenta una ulteriore norma inutile e dannosa. Esiste già il reato di favoreggiamento personale, che è punito con la reclusione fino a 4 anni.
L'articolo 5 appare condivisibile. Occorrerebbe solo prevedere il caso di premorienza del minore aggiungendo il seguente

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periodo: «Nel caso in cui il minore sia deceduto prima del compimento della maggiore età, il termine decorre dalla data di tale evento».
L'articolo 6 è una disposizione che può essere molto pericolosa in tutti i casi in cui la polizia giudiziaria sia obbligata a soprassedere all'audizione del minore per mancanza dello psicologo o dello psichiatra. Ipotizzando l'aggressione sessuale di una diciassettenne per strada, osserva come, se non si trova lo psicologo, la polizia non possa sentirla e quindi non possa, in assenza della sue dichiarazioni, procedere al fermo o all'arresto dell'autore del reato. Inoltre, la generalizzazione della norma a tutti i minori senza distinzione di età appare eccessiva. Per quanto sia comprensibile che per sentire un bambino di 4 anni sia necessario lo psicologo, ritiene che per l'audizione dell'adolescente che non soffra di disturbi psichici sia sufficiente un bravo poliziotto dotato di professionalità specifica. Del resto, è già previsto dall'articolo 348, quarto comma, che la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, «può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera». La disposizione in esame, quindi, per come formulata, sembra basarsi su una sfiducia preconcetta nelle dichiarazioni dei minori.
Per quanto concerne gli articolo 7 e 8, si richiama alle considerazioni svolte per gli articoli precedenti.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, ricorda come la proposta di testo unificato, alla quale si riferiscono i rilievi dell'onorevole Barbareschi, è destinata a cadere poiché, come chiarito dal Presidente Bongiorno, il dibattito sulla pedofilia proseguirà presso le Commissioni riunite II e III, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote. Per non inficiare il lavoro già svolto dalla Commissione giustizia, il disegno di legge n. 2326 potrà essere integrato, ma sempre rimanendo nei limiti segnati dall'impianto della predetta Convenzione. A tale proposito ricorda che proprio nell'odierna sedute delle Commissioni riunite II e III è stato conferito mandato a lei, in quanto relatrice per la II Commissione, ed all'onorevole Mecacci, quale relatore per la III Commissione, l'incarico di predisporre una proposta di nuovo testo del disegno di legge n. 2326, proprio al fine di inserirvi alcune disposizioni contenute nella proposta di testo unificato in esame, il quale è il risultato dei lavori svolti dalla Commissione giustizia in materia di pedofilia.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) auspica che, nonostante i limiti imposti dalla struttura della Convenzione di Lanzarote, si possa dare un contributo creativo per la creazione di strumenti di tutela adeguati e completi. Altrimenti il lavoro svolto in questa Commissione sarebbe sostanzialmente inutile.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 6 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso il parere di competenza sul testo in esame, apponendo al parere favorevole sia condizioni che osservazioni.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che la condizione relativa ai dubbi interpretativi sulla refiribilità dell'aggettivo sessuale alla nozione di orientamento, oltre che a quella di discriminazione sia facilmente superabile sostituendo la parola «sessuale» con la parola «sessuali». Per quanto attiene alla condizione relativa ai

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dubbi sulla nozione di orientamento sessuale sotto il profilo della determinatezza, ritiene che non sia fondata, in quanto non tiene conto che si tratta di una nozione generalmente utilizzata a livello comunitario nonché dalla legislazione straniera proprio in ragione del suo significato univoco. Rileva a tale proposito che la Commissione Giustizia nel corso dell'esame dei provvedimenti sull'omofobia si è sempre riferita a tale significato e non ha, quindi, ritenuto di dover definire la nozione di orientamento sessuale. Comunque, osserva che, qualora si intendesse evitare qualsiasi rischio interpretativo della predetta nozione, si potrà approfondire tale questione in occasione dell'esame in Assemblea.

Lorenzo RIA (UdC) esprime apprezzamento per il parere della Commissione Affari costituzionali, rilevando che il Gruppo dell'Unione di Centro ha sempre evidenziato, nel corso dell'esame in sede referente, l'indeterminatezza e, quindi, incostituzionalità della nozione di orientamento sessuale. Proprio per tale ragione, l'unico emendamento presentato al testo unificato da parte del suo gruppo era volto a sopprimere dal testo ogni riferimento all'orientamento sessuale, limitando la nuova circostanza aggravante alle sole ipotesi nelle quali il fatto sia commesso con la finalità della discriminazione sessuale. Conclude osservando che l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di legalità verrebbe piuttosto soddisfatta avendo il coraggio di fare riferimento all'omosessualità. Anche in quest'evenienza.

Enrico COSTA (PdL) preso atto del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, ricorda che in casi simili la Commissione Giustizia ha ritenuto di sospendere per qualche giorno l'esame del provvedimento al fine di trovare una soluzione adeguata che consentisse di superare i rilievi posti nei pareri. Ritiene che anche in questo caso, considerato che il parere della Commissione Affari Costituzionali può essere sostanzialmente considerato come un parere contrario, la Commissione dovrebbe sospendere l'esame e chiedere un differimento dell'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la Commissione sia in grado di concludere l'esame nella seduta odierna e quindi di rispettare la programmazione dell'Assemblea. Le questione poste dalla Commissione Affari costituzionali potranno essere oggetto di dibattito in Assemblea e nel corso delle riunioni del Comitato dei nove che saranno convocate la prossima settimana.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver ricordato di avere già espresso la propria posizione sul testo unificato in esame, ritiene che il parere della Commissione Affari costituzionali debba essere esaminato anche in relazione alle osservazioni apposte, tra le quali evidenzia quella relativa alla ragionevolezza della scelta di limitare l'ambito applicativo della nuova circostanza aggravante. A tale proposito, rileva come qualsiasi limitazione dell'applicabilità della nuova circostanza aggravante sia ingiustificabile.

Marilena SAMPERI (PD), replicando all'onorevole Costa, ritiene che la Commissione possa concludere l'esame in sede referente entro la seduta odierna anche qualora sospendesse l'esame per circa un'ora al fine di risolvere la questione posta dalla Commissione Affari costituzionali circa l'indeterminatezza della nozione di orientamento sessuale. Osserva che sarebbe sufficiente esplicitare espressamente il contenuto di tale nozione, al quale tutte le forze politiche hanno fatto riferimento nel corso dell'esame in Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, replicando all'onorevole Samperi, ritiene che la questione della determinatezza della nozione di orientamento sessuale richieda un approfondimento maggiore di quello che si potrebbe svolgere nel corso della seduta odierna. Pertanto, ribadisce l'opportunità di concludere oggi l'esame in sede referente e di rinviare all'esame in Assemblea

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ogni questione relativa al parere della Commissione Affari costituzionali.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di non condividere la scelta di concludere comunque oggi l'esame in sede referente, ritenendo che all'esame dell'Assemblea non possano essere demandate questioni estremamente complesse che attengono alla struttura portante del provvedimento, bensì unicamente questioni di dettaglio o di rifinitura del testo.
Tuttavia, preso atto che si intende concludere oggi l'esame in sede referente al fine di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, preannuncia che il suo Gruppo si asterrà in merito al conferimento al relatore di riferire favorevolmente sul testo unificato in esame per riservarsi di sollevare in Assemblea la questione del rinvio in Commissione del medesimo testo qualora nel frattempo non si risolvesse la questione relativa alla determinazione della nozione di orientamento sessuale.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara, a nome del suo Gruppo, di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Costa, ricordando che il suo Gruppo si è astenuto, anziché votare contro, sull'emendamento del Gruppo dell'Unione di Centro con il quale si prevedeva la soppressione dal testo del termine «orientamento sessuale». A tale proposito, evidenzia come, da parte del suo Gruppo, si sia sempre manifestata perplessità sulla determinatezza della nozione di orientamento sessuale.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Anna Paola Concia, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 ed abb.