CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 ottobre 2009
227.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 13.10

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. Esame C. 2718, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giulia Bongiorno, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, recanti, il primo contiene l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione, il terzo disposizioni sulla copertura finanziaria. Il quarto prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi inter-nazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata

Pag. 35

e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale».
Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero di un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
La Convenzione in esame pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia ed Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 25, prevede la «procedura amichevole» di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.
Non ravvisandosi particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
Esame C. 2719, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carolina LUSSANA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giulia Bongiorno, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il disegno di legge consta tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale».
Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero di un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
La Convenzione pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania, rendendo possibile

Pag. 36

un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 28 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 25, prevede la «procedura amichevole» di cui si è accennato, con possibilità di un successivo avvio di una procedura arbitrale, volta a prevenire e comporre possibili contenziosi sulla materia in oggetto.
Non ravvisandosi particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.

La seduta comincia alle 13.15

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio - Adozione testo base)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 29 settembre 2009.

Carolina LUSSANA, presidente, ricorda che a seguito della riunione del 30 settembre scorso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, sono state inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire da lunedì 12 ottobre, le proposte di legge nn. 1658 e 1852, recanti disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Rileva che la Commissione Giustizia dovrà, pertanto, concludere l'esame delle predette proposte entro la prossima. Ciò significa che oggi si procederà all' adozione del testo base, fissando il termine di presentazione degli emendamenti in tempo utile affinché possano essere esaminati nella seduta di martedì prossimo 6 ottobre e la Commissione Affari costituzionali possa esprimere il parere di competenza sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in maniera tale la Commissione Giustizia sia in grado di concludere l'esame in sede referente entro giovedì 8 ottobre.
Invita il relatore a comunicare se, a seguito del dibattito svolto sulla proposta di testo unificato presentato il 16 dicembre 2008, confermi la proposta o se invece ritenga di presentarne una nuova.

Anna Paola CONCIA (PD) relatore, prima di intervenire sul merito ritiene di dover fare una precisazione, che potrebbe sembrare superflua, ma che non è tale a seguito dei rilievi che il gruppo di Italia dei Valori ha espresso sulla proposta di testo unificato da lei presentata.
Ricorda che il relatore ha un compito istituzionale che lei non intende disattendere. In particolare, salvo non voglia perseguire l'obiettivo di uno sterile protagonismo, il relatore deve sintetizzare quelle che sono le posizioni dei gruppi che emergono nel corso dell'esame del provvedimento per poter poi sottoporre alla Commissione un testo che possa servire da base per la presentazione degli emendamenti. Ciò significa che non sempre i testi proposti rappresentano per il relatore quella che per lui sarebbe la soluzione ottimale. Nel caso in esame, a suo parere la migliore scelta sarebbe l'approvazione della proposta di legge da lei presentata il 17 settembre 2008 diretta ad introdurre il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, ampliando le ipotesi di discriminazione previste

Pag. 37

dalla legge Mancino. Tuttavia è convinta che se avesse cercato di percorrere tale strada il provvedimento sarebbe stato affossato alla luce di quelle che sono le posizioni dei gruppi che compongono la maggioranza della Commissione. Dal dibattito è emersa la possibilità di dare una risposta sotto il profilo penale alla omofobia prevedendo una nuova circostanza aggravante. Ritiene che questa soluzione, già adottata da altri Paesi, sia comunque un passo in avanti di straordinaria importanza rispetto a quello che è lo stato della legislazione vigente. La questione dell'omofobia è un problema reale che come tale il legislatore cerca di risolvere oramai dal 2002. È da allora che in Parlamento si sta parlando di omofobia e di come trovare degli strumenti adeguati per contrastare, almeno sotto il profilo penale il problema. Proprio per non far arenare nuovamente il dibattito ha presentato il 16 dicembre scorso una proposta di testo unificato. Su questa si è aperto un dibattito dal quale sono emerse delle obiezioni da parte della maggioranza della Commissione in merito alla portata applicativa della circostanza ed alla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze. In particolare, dal dibattito è risultato chiaramente che la proposta di testo unificato da lei presentata non sarebbe stata approvata dalla Commissione qualora la nuova circostanza non fosse stata limitata ai reati contro la persona, con esclusione dei reati contro l'onore, e non si fosse eliminata la disposizione volta a rafforzare la circostanza nel caso di concorso con altre circostanze attenuanti.
La prima obiezione la trova d'accordo solo in parte. È vero che in massima parte gli episodi omofobici si traducono in reati contro la persona, ma comprendo quali sono le ragioni dell'esclusione dei reati contro l'onore. Potrebbe benissimo accadere che una persona sia diffamata senza fare riferimento alla sua omosessualità ma in ragione della sua omosessualità. Tuttavia, considerato che l'inserimento nel testo dei reati contro l'onore rappresenterebbe un ostacolo all'approvazione del testo, ha ritenuto di escludere tali reati, preannunciando un emendamento che li reinserisca, così da consentire la Commissione di approfondire meglio la questione. Necessariamente a maggioranza poi si deciderà. Ritiene di insistere sull'applicabilità della circostanza a quei reati contro il patrimonio che l'esperienza insegna possono essere commessi per ragioni omofobiche. Si riferisce ai reati contro il patrimonio commessi con violenza sulle persone o sulle cose. Si chiede pertanto per quale ragione giuridica non si dovrebbe applicare la nuova circostanza nel caso sia stata danneggiata la sede di un circolo culturale di una discoteca o anche un automobile per ragioni omofobiche. È sicura che la previsione di questi ulteriori reati possa essere accolta.
Per quanto attiene alla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze, prende atto che vi è una contrarietà sotto il profilo giuridico di creare per particolari reati regole eccezionali. L'obiezione la lascia perplessa se si prende in considerazione l'ampia platea di deroghe a tale principio ed, in particolare, il fatto che molte di queste deroghe sono state inserite ultimamente nell'ordinamento dalla legge n. 94 del 15 luglio scorso, meglio conosciuta come «pacchetto sicurezza». Tra queste ricorda, ad esempio, le deroghe relative alle circostanze aggravanti in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ovvero di rapina nei confronti di persona che si trovi in un ufficio postale. Coerenza vorrebbe che si prevedesse una deroga anche per l'aggravante legata all'omofobia. Tuttavia, anche in considerazione della mia sensibilità garantista posso addivenire alla richiesta di eliminare dal testo la deroga al principio di bilanciamento delle circostanze. Forse potrebbe essere opportuno un ripensamento anche su quelle deroghe che ultimamente sono state inserite nel nostro ordinamento. In vista dell'esame degli emendamenti si potrebbe anche pensare a soluzioni diverse attraverso le quali prevedere comunque una tutela rafforzata nel caso in cui l'autore

Pag. 38

del reato dimostri una particolare inclinazione a commettere reati per ragioni omofobiche.
Presenta, pertanto, una nuova proposta di testo unificato, che pur riferendo la portata applicativa dell'aggravante ad una serie di reati specifici è diretta a modificare l'articolo 61 del codice penale, nel quale è già inserita una aggravante riferita unicamente ai reati contro il patrimonio (vedi allegato 1).

Federico PALOMBA (IdV) pur comprendendo le difficoltà ed il travaglio personale della relatrice che ha presentato una proposta di testo unificato che non corrisponde neanche alla proposta di legge da lei presentata, dichiara la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo unificato ritenendo che questa non dia una risposta adeguata ad un fenomeno di enorme gravità che sta assumendo un rilievo sempre più preoccupante nella società. Ritiene la scelta di introdurre un'aggravante anziché un reato autonomo sia frutto di un compromesso che alla fine non servirà a contrastare in alcun modo, neanche minimamente, il fenomeno dell'omofobia. L'inutilità dello strumento dell'aggravante è ancora più evidente se si tiene conto che questa potrà essere inapplicata ogniqualvolta il giudice ritenga di riconoscere prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti generiche. Considerato che il fenomeno dell'omofobia è un fenomeno grave e che la proposta di testo unificato all'esame non rappresenta altro che una norma manifesto, dichiara che il suo gruppo non potrà che votare contro di essa. Conclude auspicando che nel prosieguo dei lavori in Commissione o in Assemblea si abbandoni la strada del compromesso a favore di una scelta che possa condurre all'introduzione nell'ordinamento di un reato autonomo volto a unire ogni atto di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

Enrico COSTA (PdL) in primo luogo tiene a riconoscere la grande capacità di sintesi tra le diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, che la relatrice ha dimostrato nel proporre testi alla Commissione sui quali svolgere il dibattito. Evidenzia come anche la posizione del gruppo del Popolo della libertà sul tema dell'omofobia ed, in particolare, sulla proposta di testo unificato del relatore presentata il 16 dicembre scorso sia il frutto di una sintesi tra diverse sensibilità. Tale posizione non corrisponde pienamente alla nuova proposta di testo unificato presentata oggi dalla relatrice. Pur apprezzando l'ulteriore sforzo compiuto per arrivare ad un testo condiviso evidenzia come il suo gruppo non possa votare a favore di tale nuova proposta non essendo condivisibile su alcuni punti importanti. Su tali punti si potrà comunque confrontare la Commissione nel momento in cui si procederà all'esame degli emendamenti. Considerato che in questo momento non è possibile procedere ad un serio approfondimento di essi, invita la relatrice a modificare ulteriormente la proposta di testo unificato in relazione all'ambito dei reati nei cui confronti sarebbe applicabile la nuova circostanza aggravante nonché al riferimento all'identità di genere.
In particolare non condivide la possibilità di applicare la nuova circostanza aggravante ai reati contro l'onore ed ai reati contro il patrimonio anche se commessi con violenza sulle persone o sulle cose. Ritiene infatti che nel caso in cui si prevede l'applicabilità ai reati contro l'onore via sia il rischio di conferire un disvalore giuridico al quale corrisponde un aumento di pena ad un elemento che in realtà è già punito dalla pena prevista per il reato base. Per quanto attiene ai reati contro il patrimonio non ritiene che sia opportuno prevedere l'applicabilità dell'aggravante in quanto questa diviene fatto estremamente grave meritevole di un ulteriore aumento di pena qualora si traduca in un comportamento violento contro la persona. Per evitare dubbi interpretativi sarebbe più opportuno specificare che l'aggravante non trova applicazione nel caso di reato colposo.
Dichiara inoltre che il suo gruppo è estremamente contrario all'introduzione in una fattispecie penale di una nozione di

Pag. 39

non sufficiente determinatezza quale quella di identità di genere. Nel corso dell'esame degli emendamenti si potrà comunque approfondire tale questione e verificare a quale fenomeno si faccia riferimento, valutando anche la coerenza di tale nozione con il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza.
Ritiene infine che possa essere ampliata la portata della circostanza aggravante ricomprendendovi, come più volte chiesto dal gruppo della Lega, anche le ipotesi di discriminazione determinate dal sesso della vittima.

Carolina LUSSANA, presidente, dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto che ha sintetizzato le diverse posizioni emerse nel corso del dibattito, comprendendo che non sarebbe mai stato approvato dalla maggioranza della Commissione un testo diretto ad ampliare la fattispecie del reato di discriminazione contenuta nella cosiddetta legge Mancino. Per quanto attiene alla nuova proposta di testo unificato dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Costa sottolineando in particolare l'interesse del gruppo della Lega all'applicabilità dell'aggravante anche al caso in cui il reato sia stato posto in essere in ragione del fatto che la vittima appartenga ad un determinato sesso, come avviene in quei casi in cui atti di violenza sono posti in essere proprio in considerazione del fatto che la vittima è una donna e che come tale dovrebbe sottostare a determinate regole che non trovano alcuna legittimazione nel nostro ordinamento. Qualora il testo unificato non dovesse essere modificato in tal senso si assisterebbe ad una incongruenza giuridica in quanto non vi sarebbe alcuna giustificazione nel prevedere l'aggravante solo nel caso in cui la vittima si trovi in una determinata condizione, quale può essere l'omosessualità, e non anche in altri casi come quelli in cui il reato è stato posto in essere per il solo fatto che la vittima è donna.
Il gruppo della Lega pertanto voterà a favore della proposta di testo unificato solo nel caso in cui venisse modificata ampliando la portata dell'aggravante anche all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso per discriminazione sessuale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver precisato di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Lussana, esprime a titolo personale tutta la sua perplessità sulla scelta di introdurre nell'ordinamento una circostanza aggravante da applicare solo in considerazione della qualità della persona offesa. Si tratta di una scelta discutibile in quanto finisce per privilegiare in maniera del tutto arbitraria e senza fondamento giuridico una determinata categoria di soggetti. Nel caso in esame, evidenzia come si potrebbe anche prevedere in astratto un'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso in ragione unicamente del fatto che la vittima sia sostenitrice di una determinata squadra di calcio, in quanto si tratterebbe pur sempre di un reato commesso solo per la particolare condizione della vittima. Si chiede quindi quale sia il fondamento giuridico di una circostanza che, tra le tante categorie individuabili, si limiti a tutelare solo una.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo tiene a sottolineare l'importanza dell'introduzione nell'ordinamento della nozione di orientamento sessuale, al fine di tutelare coloro che subiscono dei reati in ragione di esso. Il suo gruppo avrebbe preferito l'introduzione del reato di discriminazione, tuttavia, anche considerato che ciò non è stato possibile quando la maggioranza era di centrosinistra come nella scorsa legislatura, non per questo si può sminuire il risultato che si sta conseguendo. Le condizioni politiche ed, in particolare, la contrarietà della maggioranza all'introduzione di tale reato avrebbe potuto portare all'affondamento di ogni proposta in materia di omofobia. Grazie al lavoro svolto dalla relatrice invece si sta introducendo nell'ordinamento uno strumento di tutela per coloro che subiscono atti di violenza per ragioni omofobiche. Dichiara di non condividere i rilievi espressi dai gruppi del Popolo della

Pag. 40

libertà e della Lega sulla proposta di testo unificato del relatore, ma che non per questo il suo gruppo non voterà a favore di una nuova proposta di testo che il relatore dovesse presentare proprio in ragione di tali rilievi, in quanto qualora dovesse essere respinta la proposta di testo unificato significherebbe di fatto eliminare ogni possibilità di introdurre in questa legislatura misure contro l'omofobia. Si riserva pertanto di presentare emendamenti che consentiranno alla Commissione di affrontare questi punti in maniera approfondita.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dopo essersi complimentato con la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea con soddisfazione come con la fattiva collaborazione e disponibilità al dialogo dei gruppi stia rendendo possibile, anche in una materia tanto delicata e complessa, la redazione di un testo condiviso ed anche tecnicamente apprezzabile.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) auspica che la relatrice possa accogliere i condivisibili rilievi dell'onorevole Costa, al fine di giungere alla redazione di un testo ampiamente condiviso, che per quanto diverso rispetto alla originaria proposta di legge della relatrice, sarà comunque di grande portata innovativa. Sottolinea come il legislatore debba fare un passo avanti nella cultura della tolleranza e del rispetto, per dare una efficace risposta ad un problema che è anzitutto culturale e sociologico.

Jean Leonard TOUADI (PD) nel replicare alle considerazioni dell'onorevole Paolini, che ritiene comunque interessanti, ritiene che non sia assolutamente possibile equiparare gli episodi di violenza collegati all'omofobia con quelli riconducibili alla tifoseria calcistica.

Carolina LUSSANA, presidente, concorda con l'onorevole Touadi sul fatto che i due fenomeni non possano essere messi sullo stesso piano, ma ricorda che il numero degli episodi di violenza legati agli scontri tra tifoserie di calcio è molto superiore a quello degli episodi di violenza motivati da discriminazione per l'orientamento sessuale.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, ringrazia i colleghi per la pacatezza dei loro interventi, ricordando come in passato l'argomento del quale si sta discutendo abbia suscitato forti tensioni anche nelle aule del Parlamento. Poiché considera di fondamentale importanza che una «legge di civiltà» come quella della quale si sta discutendo sia approvata con il massimo consenso, ritiene che debbano essere attentamente presi in considerazione anche i rilievi emersi nel corso della odierna seduta. Tenendo conto di questi ultimi, formula pertanto una ulteriore nuova proposta di testo unificato (vedi allegato 2).
Sottolinea tuttavia la necessità di approfondire, nel prosieguo dell'esame in Commissione e nel corso dell'esame in Assemblea, taluni aspetti essenziali della disciplina che si intende introdurre nell'ordinamento, anche al fine di evitare dubbi interpretativi da parte di chi sarà chiamato ad applicarla e precisare che il disvalore deve ricadere su quei comportamenti che sono motivati non solo da omofobia ma anche da transfobia.

Nicola MOLTENI (LNP) ringrazia la relatrice poiché, anche grazie alla sua disponibilità ed al suo spirito collaborativo, si è passati da una posizione di totale contrapposizione del gruppo della Lega ad una situazione di sostanziale condivisione. Precisa infatti come la Lega Nord rimanga ferma nella tradizionale posizione di contrarietà nei confronti tanto della «legge Mancino» quanto della configurazione di una autonoma fattispecie di reato per l'omofobia. Ritiene invece accettabile la configurazione di una circostanza aggravante, come quella della nuova proposta di testo unificato, anche se nel prosieguo della discussione andranno superate alcune perplessità, anche di natura giuridica, al fine di delineare una fattispecie dotata della massima determinatezza ed evitare possibili dubbi interpretativi.

Pag. 41

Roberto RAO (UdC) sottolinea come la tolleranza sia un valore certamente importante e riconosce alla relatrice il merito di aver raggiunto un'ampia condivisione attorno al tema oggi in esame ed alle soluzioni giuridiche proposte. Ritiene altresì che il testo, con l'accoglimento dei rilievi dell'onorevole Costa, sia stato notevolmente migliorato. Precisa, tuttavia, come ciò non sia sufficiente per raccogliere anche il consenso del gruppo dell'UdC che, allo stato, esprimerà un voto contrario, in attesa degli sviluppi della discussione in Assemblea.

Carolina LUSSANA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore.

La Commissione adotta come testo base l'ulteriore nuova proposta di testo unificato del relatore (vedi allegato 2).

Carolina LUSSANA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione alle ore 10 di martedì 6 ottobre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50