CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° ottobre 2009
226.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.

Andrea GIBELLI (LNP), presidente, avverte che, vertendo le due ratifiche su argomento analogo, verranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, sottolinea che la ratio della tipologia delle due convenzioni in esame è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici-giuridici.
La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate

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tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Pertanto, nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni, qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.
Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.
A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello Italo-Tedesco del 1925). Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.
La Convenzione fra Italia e Arabia Saudita e l'annesso Protocollo, firmati a Riad il 13 gennaio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Arabia Saudita, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Si ricorda che i rapporti commerciali italo-sauditi hanno visto ancora nel 2008 un incremento del volume complessivo dell'interscambio, rispetto all'anno precedente, pari al 13,3 per cento, per un totale di 7,54 miliardi di euro a fronte di 6,65 miliardi del 2007. Mentre però la crescita delle nostre esportazioni è stata del 9,3 per cento, le importazioni si sono accresciute del 16,6 per cento, con un ulteriore peggioramento nella bilancia commerciale bilaterale, che è passata da un disavanzo di 595 milioni nel 2007 a una posta negativa, per l'Italia, di 916 milioni nel 2008. Mentre gran parte (85 per cento) delle importazioni italiane dall'Arabia Saudita sono naturalmente costituite da prodotti petroliferi e derivati senza trascurare un'importante quota di prodotti chimici e fibre, pari nel 2008 a 490 milioni di euro; più articolata è la gamma delle esportazioni italiane verso Riad, ove spiccano anzitutto la meccanica (43,4 per cento), i prodotti in metallo (13,2 per cento) e le apparecchiature elettriche (8,1 per cento).
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale saudita.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Arabia Saudita sono l'imposta sul reddito (inclusa quella collegata a investimenti nel settore del gas) e l'imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le imposte sostitutive.
Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

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Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
Agli articoli da 25 a 29 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.
Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata, inizialmente decennale, è successivamente illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo ma solo dopo 10 anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante comunicazione inoltrata per via diplomatica con preavviso di 12 mesi.
Il disegno di legge di ratifica approvato dal Senato il 23 settembre 2009 - consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-saudita sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In considerazione del contenuto della ratifica e della sua conformità al modello OCSE, formula una proposta di parere favorevole.
Passa quindi ad illustrare i contenuti della seconda Convenzione con la Giordania. Fa presente che essa e l'annesso Protocollo, firmati ad Amman il 16 marzo 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Giordania, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda che l'interscambio italo-giordano, che nel 2007 ha toccato il valore di 427 milioni di euro, ha registrato negli ultimi anni una crescita lenta ma costante delle esportazioni italiane (401 milioni nel 2007), a fronte di una stasi nelle importazioni dalla Giordania (26 milioni nel 2007), con un forte saldo attivo a favore dell'Italia, pari nel 2007 a 375 milioni di euro. Nelle esportazioni italiane tre quarti del valore sono dati da macchinari e altri prodotti dell'industria manifatturiera - inclusa quella di macchine elettriche ed elettroniche -, oltre a prodotti chimici e fibre sintetiche.
La Convenzione, costituita da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Giordania sono l'imposta sul reddito, l'imposta sulla distribuzione e l'imposta sui servizi sociali. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Rileva peraltro che è prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.
Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di

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affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.
Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
Agli articoli da 24 a 28 si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione della Convenzione, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. Si definiscono inoltre le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente e vengono ribaditi i privilegi fiscali dei membri del personale diplomatico e consolare. È altresì prevista la procedura amichevole per la soluzione di qualsiasi controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Convenzione.
Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Ricorda che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 23 settembre 2009, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-giordana sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Anche in questo caso, con considerazioni analoghe a quelle svolte in precedenza, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto favorevole, ritiene di particolare rilievo il contenuto dei provvedimenti in esame, soprattutto per l'aspetto relativo al contrasto all'evasione fiscale.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di parere.

Si passa alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15.