CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° ottobre 2009
226.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 1o ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 8.30.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando preliminarmente come l'unica vera novità evidenziata con trasparenza nella Nota di aggiornamento rispetto al contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria, consista nel decremento degli oneri per interessi sul debito pubblico riscontratosi nel corso del 2009, determinata dalla politica monetaria attuata per contrastare la crisi finanziaria, che dovrebbe proiettarsi, secondo la Nota, anche sugli anni successivi.
Al riguardo rileva tuttavia come il mantenimento di tale dinamica discendente degli oneri per interessi sia condizionato,

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per il futuro, alla persistenza di una politica monetaria espansiva, e necessiti quindi, per consolidarsi, di impegni politici di ampio respiro. Ritiene, pertanto, che il Governo italiano, abbandonando l'atteggiamento sostanzialmente passivo che, finora, ne ha negativamente contraddistinto l'operato in sede europea - probabilmente, anche a causa dello scetticismo reiteratamente manifestato dal Ministro Tremonti nei confronti di una politica economica di medio termine - debba dimostrare una concreta capacità di azione, volta al mantenimento degli attuali orientamenti di politica monetaria, in funzione del consolidamento di un quadro globale favorevole al rilancio dell'economia.
Osserva, altresì, come la Nota in esame restituisca un quadro programmatico della finanza pubblica per gli anni 2011-2013 di tipo essenzialmente inerziale, attesa la mancanza di concreti elementi di valutazione riferiti alle previsioni di crescita formulate. In tale ambito la Nota si limita dunque a segnalare le maggiori risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi, le quali sono, peraltro, correttamente utilizzate per compensare, in parte, il peggioramento dei valori dell'indebitamento netto, dell'avanzo primario e del debito pubblico.
Manifesta quindi forte preoccupazione per il peggioramento tendenziale complessivo della spesa pubblica, sottolineando inoltre come l'incremento della spesa pensionistica e dei consumi intermedi, nonché la riduzione degli investimenti fissi lodi, dimostrino la scarsa attenzione dell'Esecutivo anche rispetto ai temi della composizione della spesa stessa.

Gianfranco CONTE, presidente, nel rilevare come l'incremento della spesa pensionistica costituisca da molto tempo un tema al centro del dibattito politico ed economico, condivide le considerazioni del deputato Causi relative all'andamento ed alle prospettive future della spesa per interessi, suggerendo quindi al relatore di inserire nella propria proposta di parere un rilievo, con il quale evidenziare l'esigenza che il Governo si adoperi per favorire una politica monetaria volta a mantenere bassi i tassi di interesse, in considerazione degli effetti positivi che ciò potrà avere sia sul piano economico generale sia sulla spesa per interessi sul debito pubblico.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, accogliendo il suggerimento del Presidente, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.
C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2718, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni, fatto a Riad il 13 gennaio 2007.
La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per

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l'Arabia Saudita, la «Zakat» e l'imposta sul reddito, ivi compresa l'imposta sugli investimenti sul gas naturale, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, ad esclusione delle somme pagate a titolo di canoni, compensi o commissioni per brevetti, servizi specifici, attività di direzione, e dei redditi derivanti da crediti su prestiti erogati alla stabile organizzazione.
Non possono inoltre essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario dei dividendi possieda almeno il 25 per cento del capitale della società che li paga, ovvero una percentuale del 10 per cento, in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi (i quali, nella Convenzione, in omaggio alla regola islamica che vieta di richiedere interessi su somme di denaro, sono indicati come redditi derivanti da crediti) si applica, ai sensi dell'articolo 11, il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia i redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura

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non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: a) il debitore è il Governo o un suo ente locale; b) tali redditi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà; c) tali redditi sono pagati ad altri enti o organismi in dipendenza di finanziamenti concessi da questi.
Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti redditi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore dei redditi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei redditi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa. A tale proposito il paragrafo 5 del Protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione precisa che al riguardo continuano ad avere effetto le disposizioni dell'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, firmato tra i due Stati contraenti a Riad nel 1985.
Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società il cui patrimonio sia costituito essenzialmente da beni mobili situati in uno Stato contraente sono invece tassati in detto Stato, mentre gli utili derivanti dall'alienazione diverse da quelle appena indicate e che rappresentino il 25 per cento del capitale sono tassabili nello Stato contraente di residenza della società.
In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del

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percipiente, salvo i casi in cui: a) il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato; b) il professionista soggiorni per più di 183 giorni l'anno nell'alto Stato; c) la remunerazione per le attività professionali sia pagata da un residente dell'altro Stato e da una stabile organizzazione situata in tale Stato ed oltrepassi nell'anno fiscale la somma di 150.000 dollari USA o equivalente in valuta italiana o saudita. In tali casi i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nello Stato di residenza del beneficiario; fa eccezione a tale regola il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, in quanto vi siano stati invitati allo scopo di insegnare o svolgere ricerche, siano per due anni esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio per un tempo ragionevole, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

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Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
L'articolo 23 disciplina l'imposizione sul patrimonio. Nel caso in cui esso sia composta da immobili, esso è tassabile nello Stato contraente in cui essi sono situati; qualora si tatti di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o base fissa che un'impresa o un residente di uno Stato contraente abbia nell'altro, essi sono tassati nello Stato in cui è situata la predetta stabile organizzazione o base fissa, mentre il patrimonio costituito da navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili connessi al loro esercizio, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la direzione effettiva dell'impresa. Tutti gli altri elementi del patrimonio sono tassabili nello Stato di residenza del proprietario.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 24, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo di imputazione ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Arabia Saudita. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Arabia Saudita che posseggano redditi imponibili in Italia: nel caso in cui i redditi percepiti siano imponibili in Italia, l'Arabia Saudita deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.
Inoltre la disposizione specifica che l'imposta sugli utili non prelevata o ridotta per effetto di norme nazionali che prevedano agevolazioni fiscali per promuovere gli investimenti esteri, tale quota di imposta non prelevata o ridotta si considera comunque pagata dal contribuente.
Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE.
In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.
L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 29 chiarisce che le norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, concernente la limitazione

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delle spese o detrazioni derivanti da transazioni tra imprese residenti negli Stati contraenti.
L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore. In particolare la disposizione stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all'ultima comunicazione con cui gli Stati contraenti si renderanno noto il completamento delle procedure legali richieste per l'entrata in vigore della Convenzione stessa, le cui norme si applicheranno per la prima volta alle somme pagate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si precisa che, qualora in futuro l'Italia introducesse un'imposta sul patrimonio, ad essa si applicherebbero le norme della Convenzione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.
C. 2719 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2719, approvato dal Senato, recante Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni, fatto ad Amman il 16 marzo 2004.
La Convenzione in esame, costituita da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Giordania, l'imposta sul reddito, l'imposta sulla distribuzione e l'imposta sui servizi sociali, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione,

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da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda una percentuale del 10 per cento del loro ammontare lordo.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono gli interessi, e la partecipazione generatrice degli interessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: a) il debitore è il Governo o un suo ente locale; b) tali interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà.
Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni (royalties), l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

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Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha luogo la direzione effettiva dell'impresa.
In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati derivanti da attività esercitate nell'ambito di scambi culturali o sportivi sono esenti nello Stato di svolgimento delle attività stesse.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, secondo l'articolo 18, nello Stato di residenza del beneficiario; fa eccezione a tale regola il caso, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19, in cui la pensione sia corrisposta dall'altro Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto

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della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario.
In base all'articolo 19, comma 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a professori o insegnanti i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, musei o altri istituti culturali, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, per un periodo non superiore a due anni, in relazione alle remunerazioni percepite per tali attività ed a condizione che le remunerazioni stesse provengano da fonti al di fuori di tale Stato.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, a condizione che esse provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Ai sensi dell'articolo 22, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso in cui il beneficiario dei redditi non immobiliari eserciti attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza.
Nel caso in cui, in forza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi, i corrispettivi delle operazioni eccedano quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti non legati da tali particolari relazioni, la norma relativa alla tassabilità nello Stato di residenza del percipiente sopra richiamata si applica solo alla parte del corrispettivo «normale», mentre la parte eccedente è tassata dagli Stati contraenti secondo le rispettive legislazioni.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, le parti contraenti hanno entrambe scelto il metodo di imputazione ordinario, includendo nella base imponibile anche gli elementi di reddito tassabili nell'altro Stato contraente, e deducendo dall'imposta lorda così calcolata l'imposta pagata nell'altro Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Giordania. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.
Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Analogo criterio viene applicato ai residenti in Giordania che posseggano redditi o patrimonio imponibili in Italia: nel caso in cui i redditi percepiti siano imponibili in Italia, la Giordania deve accordare una detrazione dell'imposta sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito imponibile in Italia.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative

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all'applicazione dell'Accordo (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare l'Accordo (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.
L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 29 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle somme pagate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo alla sua entrata in vigore, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.
L'articolo 30 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
All'Accordo è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si chiarisce che le norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, la quale include le disposizioni concernenti la limitazione delle spese o altri elementi negativi di reddito derivanti da transazioni tra imprese residenti negli Stati contraenti.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 1o ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.