CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2009
225.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2009

Pag. 3

Mercoledì 30 settembre 2009. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Gianantonio Arnoldi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il giudice di pace di Brescia - sezione penale (proc. n. 160/07 RG) (doc. IV-ter, n. 11).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, fa presente che la questione in titolo verrà rinviata su richiesta dell'interessato.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Paolo Cirino Pomicino, Carlo D'Amato, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9).
(Esame, restituzione di atti e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, illustra che la vicenda posta a base del giudizio contabile nei confronti degli ex deputati Paolo Cirino Pomicino, Francesco De Lorenzo, Ugo Grippo, Carlo D'Amato e Giulio Di Donato prende le mosse fin dal 1974, dalla decisione dell'amministrazione comunale di Napoli di aggiudicare a un'impresa (la Metropolitane di Napoli SpA) l'appalto per la costruzione delle linee urbane del capoluogo campano. Soltanto molto in seguito la Metropolitane di Napoli SpA si scinderà in tre raggruppamenti di imprese (la Cefis, la Comena e la Metrosud). La procura regionale presso la Corte dei conti della Campania trae gli elementi di accusa da una complessa vicenda penale.
I predetti ex parlamentari sono stati infatti condannati per corruzione, abuso

Pag. 4

d'ufficio e per illecito finanziamento dei partiti dal tribunale di Napoli nel 1998 e dalla corte d'appello di Napoli nel 2001. La Corte di cassazione, tuttavia, nel 2002 ha annullato con rinvio le condanne. La corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, nel 2005, ha quindi assolto i predetti parlamentari per non aver commesso il fatto, sia pure a fronte di considerazioni fattuali che, secondo il procuratore contabile, ne implicherebbero la responsabilità. Riferirà in seguito sui dettagli penalistici di quest'ultima pronuncia.
Dagli atti trasmessi dalla Corte dei conti unitamente all'atto di incolpazione (id est la citazione a giudizio del procuratore regionale) si evince che i responsabili del preteso danno all'ente comunale avrebbero commesso i fatti a partire rispettivamente:
Paolo Cirino Pomicino, in buona sostanza, da un momento successivo alla sua proclamazione a deputato (28 giugno 1976) (v. p. 80 della citazione a giudizio);
Francesco De Lorenzo, quale referente per il Partito liberale italiano a Napoli, a partire dal 1980 (v. p. 74 dell'atto di citazione);
Ugo Grippo, quale dirigente della Democrazia Cristiana a Napoli, a partire dal 1980 (v. p. 24 della sentenza della corte di appello di Napoli del 16 giugno 2005);
Carlo D'Amato dal 23 dicembre 1981 al 23 ottobre 1986, quale assessore ai trasporti prima e sindaco di Napoli poi (v. p. 74 dell'atto di citazione e p. 30 della predetta sentenza della corte di appello di Napoli del 2005);
Giulio Di Donato, in qualità di amministratore locale, dal 1975 e poi anche da parlamentare a partire dalla sua proclamazione a deputato il 3 luglio 1983 (v. p. 73 dell'atto di citazione).

Ai sensi di quanto è stato stabilito nella scorsa seduta e conformemente al costante e mai derogato orientamento della Giunta e della Camera (v. sedute della Giunta per le autorizzazioni del 25 ottobre 2000, del 4 febbraio e 28 luglio 2004 e del 7 marzo 2007, nonché da ultimo la lettera del Presidente Fini all'on. Brigandì del 6 marzo 2009), occorre che la Giunta stessa affermi oggi il non luogo a dichiarare l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per la propria incompetenza a deliberare su condotte avvenute prima della proclamazione a deputato delle persone interessate. Conseguentemente, propone che gli atti siano restituiti alla Corte dei conti in ragione di tale incompetenza e per il tramite del Presidente della Camera in ordine:
a Giulio Di Donato, per le condotte poste in essere prima del 3 luglio 1983;
a Francesco De Lorenzo, per le condotte poste in essere prima del 12 luglio 1983;
a Carlo D'Amato, per le condotte poste in essere prima del 27 giugno 1987.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, espone che per quanto invece riguarda Paolo Cirino Pomicino e Ugo Grippo, risulta che le condotte loro ascritte siano avvenute interamente durante il mandato parlamentare e quindi saranno oggetto di un esame nel merito da parte della Giunta.
Quanto tuttavia a Paolo Cirino Pomicino, l'esame della Giunta si limiterà a verificare se l'atto di incolpazione enuclei fatti diversi da quelli già esaminati dalla Giunta e dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura (cfr. il doc. IV-ter, n. 11-A), allorquando, per i fatti relativi alla corruzione inerente alla costruzione della metropolitana di Napoli, egli fu dichiarato insindacabile giacché le condotte materiali contestate furono ritenute poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Paolo Cirino Pomicino ha inviato una breve memoria così come anche Francesco De Lorenzo (tali documenti sono a disposizione

Pag. 5

dei componenti, unitamente a tutta la restante documentazione). In particolare, nel corso delle imminenti audizioni, gli pare che la Giunta possa limitarsi a domandare a Paolo Cirino Pomicino se ritenga che l'attuale atto di incolpazione ricalchi esattamente i fatti già oggetto della delibera della Camera dei deputati del 1997; a Carlo D'Amato se egli concordi sulla valutazione per cui gli vengono imputate condotte anteriori alla sua proclamazione o se egli creda che vi siano addebiti che attengano anche al periodo del suo mandato parlamentare.

(Viene introdotto Paolo Cirino Pomicino, deputato all'epoca dei fatti).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rammenta che, pendente il giudizio penale in primo grado, la difesa di Paolo Cirino Pomicino eccepì l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione; trasmessi gli atti alla Camera, questa, il 4 febbraio 1997, deliberò per l'insindacabilità dei fatti. Il tribunale di Napoli nel 1998 e la corte di appello di Napoli nel 2001 non si sono quindi occupati del suo caso. Posto che la delibera di insindacabilità è ancora efficace e che quindi egli non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede per gli atti coperti da quella delibera, gli chiede di limitarsi a rispondere se creda che l'odierno atto di citazione della Corte dei conti involga ulteriori profili, anche perché il principio del ne bis in idem impedisce alla Giunta e all'interessato di tornare a trattare gli stessi fatti.

Paolo Cirino POMICINO risponde che i fatti che la Corte dei conti gli contesta - vale a dire l'unanime voto favorevole in Commissione bilancio e in Assemblea sull'emendamento Vignola al disegno di legge finanziaria 1986, relativo al finanziamento della metropolitana di Napoli - sono a suo avviso i medesimi oggetto del procedimento penale n. 15964/92 RGNR - Napoli e della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 1997, sul doc. IV-ter, n.11-A.

(Paolo Cirino Pomicino si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ritiene possibile definire la posizione di Paolo Cirino Pomicino. Nel processo di primo grado innanzi al tribunale di Napoli egli era chiamato a rispondere dei seguenti fatti:
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio «perché, nella qualità di presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati (...) al fine di commettere il reato di cui al capo E (concorso in abuso d'ufficio) riceveva per sé e per altri somme di denaro nella misura di lire quattro miliardi (...) affinché questi sostenesse, come effettivamente ha fatto, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986, lo stanziamento di fondi statali a favore della metropolitana di Napoli, con ciò perseguendo il preminente interesse della Metropolitana di Napoli Spa invece dell'esclusivo interesse pubblico e pertanto compiendo atti contrari ai doveri del suo ufficio;
abuso d'ufficio, «perché in qualità di presidente della Commissione bilancio alla Camera dei deputati, abusava del suo ufficio sostenendo in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986 uno stanziamento di lire 500 miliardi per la costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Metropolitana di Napoli Spa;
illecito finanziamento dei partiti «perché (...) corrispondeva e riceveva contributi economici erogati in violazione della normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti. Tutto ciò in Napoli e altrove nel corso degli anni '80 e sino a epoca prossima al 1992».

La Corte dei conti, nel suo atto di incolpazione, a sua volta, pone a base del procedimento i seguenti fatti: «Paolo Cirino Pomicino, parlamentare dal 1976 sino, inclusa, la legislatura del 1992, Presidente della Commissione Bilancio, Ministro

Pag. 6

senza portafoglio della Funzione pubblica del governo De Mita dal 13 aprile 1988 al 10 maggio 1989, del Bilancio e della Programmazione economica nel governo Andreotti dal 22 luglio 1989 al 29 marzo 1991, è risultato aver percepito contributi per 4 miliardi [di lire] dal 1987 al 1992, con ammissione personale per quanto attiene al periodo sino al 1990. È chiamato in causa da Rolandi, Chitis e De Lieto. Rolandi dichiara che glielo presentò Italo Della Morte, cui il Cirino Pomicino risultava aver già chiesto i soldi e che questi gli disse con durezza che non era possibile che un'opera come la metropolitana non comportasse un contributo al suo partito. Il Rolandi venne poi a sapere da Della Morte che c'era un preciso accordo per caldeggiare o, almeno per non ostacolare, i finanziamenti dell'opera e ciò in collegamento con le funzioni svolte all'epoca da Pomicino, che richiese più volte le somme di denaro e indicò di consegnarle al De Lorenzo. Il nesso della dazione con il finanziamento dell'opera è posto anche da Chitis, De Lieto e Milone (contributi a livello nazionale). Anche per Cirino Pomicino valgono le considerazioni precedentemente svolte per chi rivestisse la carica di parlamentare e ministro, vieppiù sottolineata dalla carica di Presidente della Commissione bilancio comportante un'indiscutibile funzione propulsiva nel finanziamento dell'opera in questione. [...] Né rileva ancora che per Cirino Pomicino non sia intervenuta autorizzazione a procedere per il reato di corruzione nel processo penale (nei suoi riguardi, infatti, si è proceduto in sede penale solo per il reato di finanziamento illecito dei partiti), posto che in questa sede non intende discutersi se l'atto - la legge finanziaria del 1986 - sia stato o meno contrario ai doveri d'ufficio (il Parlamento ha ritenuto l'atto insindacabile, perché rientrante nelle prerogative politiche del suo rappresentante), ma solo affermare la responsabilità per il gravissimo danno all'immagine che l'alto livello politico, rappresentato da Cirino Pomicino, ha cagionato alle istituzioni dello Stato, accettando somme di denaro, in occasione dello svolgimento delle sue funzioni e in relazione alla vicenda delle metropolitana di Napoli (previsione astratta del reato). Gravissimo appare infatti il danno all'immagine che i comportamenti dei politici nazionali, con condotta dolosa, hanno arrecato alle istituzioni dello Stato indistintamente, apparendo inutile, di fronte alla gravità delle condotte accertate e al livello dei soggetti coinvolti, una distinzione rispetto al nocumento arrecato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'organo costituzionale rappresentativo della sovranità popolare ovvero allo Stato in quanto 'comunità'» (v. pagg. 80-84 dell'atto di citazione).
Gli sembra che - nonostante talune formule suscettibili di varia interpretazione contenute sia nell'accusa penale considerata negli anni 1995-96 da questa Giunta e il 4 febbraio 1997 dall'Assemblea, sia nell'attuale atto di incolpazione - si debba considerare che i fatti per cui nelle due sedi Paolo Cirino Pomicino è chiamato a rispondere siano i medesimi. La Giunta quindi deve evitare assolutamente di deliberare due volte. Propone quindi che sia comunicato al Presidente della Camera che il procedimento parlamentare in ordine alla posizione di Paolo Cirino Pomicino non può proseguire in ragione del principio del ne bis in idem e che i fatti oggetto del procedimento contabile sono già coperti dalla delibera della Camera dei deputati sul doc. IV-ter, n. 11-A del 4 febbraio 1997.

La Giunta concorda all'unanimità.

(Viene introdotto Carlo D'Amato, deputato nelle legislature X e XI).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, riferisce all'interessato che la Giunta ha testé deliberato di restituire gli atti relativamente alla sua posizione in ragione dell'incompetenza a deliberare per i fatti anteriori alla sua proclamazione a deputato. Gli domanda se egli ritenga che vi siano ulteriori fatti, successivi all'assunzione della sua carica di deputato, su cui la Giunta a suo avviso dovrebbe deliberare.

Pag. 7

Carlo D'AMATO sottolinea che dai fatti sono passati molti anni e gli sembra paradossale che dopo tanto tempo la Corte dei conti ancora lo perseguiti. Peraltro la sua qualità di deputato in questo caso non ha niente a che vedere con i fatti in questione, che invece sono avvenuti prima del 1987 e gli sono attribuiti a motivo del suo ruolo di assessore e poi di sindaco nella città di Napoli. Precisa comunque di essere stato assolto in sede penale per non aver commesso il fatto e che il comune di Napoli, che si era costituito parte civile, ha dovuto rifondere le spese al suo difensore.

(Carlo D'Amato si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, crede matura la decisione definitiva anche per Carlo D'Amato e propone di ritenere che la decisione testé assunta dalla Giunta di restituire gli atti per incompetenza relativamente ai fatti anteriori alla sua proclamazione a deputato abbia esaurito il compito della Giunta medesima, giacché non vi sono fatti ulteriori su cui questa debba pronunciarsi.

La Giunta concorda all'unanimità.

(Viene introdotto Ugo Grippo, deputato all'epoca dei fatti).

Ugo GRIPPO ricorda che all'epoca dei fatti era sì parlamentare, ma che questi gli vengono attribuiti in qualità di dirigente della Democrazia Cristiana di Napoli. Gli addebiti sono del tutto estranei al suo mandato parlamentare. Chiede comunque di poter esaminare con maggiore attenzione gli atti e di poter proseguire l'audizione in una prossima seduta, riservandosi di inviare una memoria e ricordando comunque di essere stato assolto in via definitiva dalla corte di appello di Napoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, concordando la Giunta, dispone il rinvio del seguito dell'audizione.

(Ugo Grippo si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, avverte che rappresenterà al Presidente della Camera le unanimi deliberazioni testé assunte dalla Giunta, affinché questi dia corso alle conseguenti comunicazioni alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania. Rinvia l'esame delle questioni rimaste aperte a una prossima seduta.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Carmine Santo Patarino, pendente presso il tribunale di Taranto - ufficio GUP (proc. penale n. 11664/04 RGNR PM) (doc. IV-ter, n. 10) (rel. Zinzi).