CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 settembre 2009
224.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 12.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IX).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti) sul disegno di legge C. 2540, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, ricorda innanzitutto che essa è stata negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008, e attualmente ne sono parti 44 Stati, che rappresentano oltre il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale.
La Convenzione, che ricalca il contenuto della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da petroliere, è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo.
L'articolo 1 reca le definizioni dei termini chiave utilizzati dalla Convenzione, mentre l'articolo 2 definisce il campo di

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applicazione della stessa, il quale si estende ai danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive - o in aree marine equivalenti - di pertinenza degli Stati parti, nonché alle misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate.
L'articolo 3 sancisce il principio della responsabilità dell'armatore della nave per i danni da inquinamento ai sensi della Convenzione, salvo che l'inquinamento sia causato da atti di guerra o di ostilità, ovvero da fenomeni naturali di portata eccezionale. La responsabilità dell'armatore verrà meno anche qualora i danni risultino da un'azione o da un'omissione intenzionali di una terza persona, o da cattiva manutenzione di fari o di altri mezzi di aiuto alla navigazione da parte di un'autorità competente. L'armatore potrà inoltre essere completamente o parzialmente esonerato da responsabilità qualora riesca a provare che i danni da inquinamento risultano in tutto o in parte provocati da azione od omissione intenzionali della medesima persona che li ha subiti.
In base all'articolo 4 la Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati nella già richiamata Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento marino provocato da trasporto di idrocarburi. Inoltre, la Convenzione non si applica alle navi militari o ad altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commerciale, salvo diversa decisione di uno Stato contraente, che deve notificarla allora al Segretario generale dell'IMO. Per le navi utilizzate per scopi commerciali, cui invece la Convenzione si applica, ogni Stato è suscettibile di citazione innanzi agli organi giurisdizionali previsti dalla Convenzione ai sensi degli articoli 9 e 10, e non potrà opporre i mezzi tipici di difesa di uno Stato sovrano.
Gli articoli 5 e 6 riguardano, rispettivamente, gli eventi che coinvolgano due o più navi, per i quali i vari armatori sono responsabili in solido della totalità dei danni che non siano suscettibili di ripartizione, ed i limiti alla responsabilità civile, in merito ai quali rimane impregiudicato il diritto dell'armatore o dell'assicuratore di porre limiti alla propria responsabilità in base alla citata Convenzione del 1976, come modificata dal Protocollo del 1996.
Per quanto riguarda in particolare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7, il quale prevede, al comma 1, per le navi con tonnellaggio lordo superiore a 1.000 tonnellate, l'obbligo in capo al proprietario registrato della nave di sottoscrivere un'assicurazione o di equivalente strumento finanziario, al fine di coprire la responsabilità del proprietario registrato di una nave per danni da inquinamento.
La copertura assicurativa (o la garanzia finanziaria equipollente) dovrà eguagliare i limiti di responsabilità ai sensi dei regimi nazionali e internazionali applicabili, ma in ogni caso non dovrà eccedere l'importo calcolato in base alla Convenzione del 1976 sui limiti di responsabilità per richieste di risarcimento marittime, come successivamente emendata dal Protocollo del 1996, entrato in vigore nel maggio 2004, e che ha elevato i limiti di responsabilità, e conseguentemente di risarcimento.
Il comma 2 prevede per ogni nave il rilascio del certificato di attestazione della validità di un'assicurazione o di altra garanzia finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione. Nel caso di una nave non registrata in alcuno degli Stati contraenti la Convenzione, il certificato può essere rilasciato o autenticato dalle autorità di uno qualsiasi degli Stati contraenti. Il comma 7 demanda allo Stato di immatricolazione della nave la determinazione delle condizioni di rilascio e di validità del certificato che, ai sensi del comma 3, può essere revocato qualora vengano meno le condizioni alle quali è stato rilasciato.
Il comma 4 definisce la lingua nella quale il certificato deve essere redatto, mentre il comma 5 stabilisce l'obbligo di tenere il certificato a bordo della nave e di depositarne copia presso l'autorità che tiene il registro di immatricolazione ovvero presso l'autorità che ha rilasciato o autenticato il certificato stesso.

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Il comma 9 prevede che ciascuno Stato contraente riconosca i certificati rilasciati o autenticati in un altro Stato contraente, conferendo ad essi valore equipollente a quelli propri.
Ai sensi del comma 10 l'azione di indennizzo dei danni da inquinamento può essere proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria, che allora potrà avvalersi dei medesimi mezzi di difesa che avrebbe posto in essere l'armatore, ma potrà anche invocare la limitazione della responsabilità a un importo pari al valore dell'assicurazione della garanzia finanziaria, potendo altresì obbligare l'armatore a intervenire nel processo.
In base al comma 12 ogni Stato contraente si preoccupa di accertare che ogni nave che entra nei propri porti o da essi parte sia in possesso di assicurazione o garanzia ai sensi dell'articolo 7.
L'articolo 8 riporta i termini di prescrizione delle azioni risarcitorie proposte ai sensi della Convenzione, mentre l'articolo 9 stabilisce che la competenza giurisdizionale per danni da inquinamento spetta ai tribunali degli Stati contraenti nelle cui acque territoriali o zone economiche esclusive è avvenuto l'evento. A tale proposito l'articolo 10 stabilisce che tutte le sentenze divenute esecutive sono riconosciute e divengono esecutive in ogni altro Stato contraente, purché siano stati assicurati al convenuto i diritti alla difesa.
L'articolo 11 stabilisce la prevalenza della Convenzione su ogni altro strumento con essa in contrasto, fatti salvi gli obblighi nei confronti di Stati che non siano Parti della Convenzione.
Gli articoli da 12 a 19 contengono le clausole finali della Convenzione; in tale ambito l'articolo 15 stabilisce le modalità per la denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 16 riguarda la revisione o modifica della Convenzione medesima, che può avvenire mediante una Conferenza ad hoc convocata dall'IMO, la quale procede comunque a tale convocazione, nel caso di richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, esso si compone di 7 articoli, dei quali gli articoli 1, 2 e 7 contengono, rispettivamente, le consuete clausole sull'autorizzazione all'adesione alla Convenzione, sull'esecuzione di essa nell'ordinamento nazionale e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione.
L'articolo 3 individua l'autorità responsabile per la vigilanza sull'attuazione della Convenzione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e più precipuamente nel Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, conferisce ad un idoneo ente l'abilitazione al rilascio del certificato assicurativo previsto dall'articolo 7 della Convenzione.
Ai sensi del comma 2 il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ente di cui al comma 1, con proprio decreto disciplina le modalità per richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di cui al comma 1, e ne fissa l'importo e gli eventuali aggiornamenti.
L'articolo 5 modifica in più parti il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, recante norme per l'esecuzione della convenzione di Bruxelles del 1969 in materia inquinamento da idrocarburi e della convenzione del 1971 istitutiva del Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni.
La lettera a) novella l'articolo 1 del suddetto decreto n. 504, al fine di adeguare alcune definizioni in esso contenute alla nuova Convenzione.
In particolare, il numero 1) inserisce un richiamo alla Convenzione di cui si propone la ratifica, che deve intendersi come la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi.
Il numero 2) inserisce nella definizione dell'espressione «certificato assicurativo» anche il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, mentre il numero 3) fa analogamente rientrare nella nozione di «garanzia

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assicurativa» anche la garanzia prevista dall'articolo 7, comma 1, della Convenzione.
Il numero 4) introduce inoltre tra le definizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 l'espressione «stazza lorda», da intendersi come la stazza lorda calcolata nel rispetto delle regole sulla stazzatura di cui all'Allegato 1 della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, ratificata dalla legge n. 958 del 1973.
La lettera b), numero 1), modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, al fine di subordinare l'autorizzazione alle navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate ad accedere e sostare presso i porti nazionali e nelle acque territoriali solo se munite del certificato assicurativo previsto dalla Convenzione, estendendo dunque l'ambito di applicazione di tale obbligo, che attualmente si riferisce alle sole navi che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi.
Il numero 2) inserisce nel citato articolo 6 due nuovi commi, con i quali, da una parte, si prescrive al comandante della nave la tenuta a bordo del certificato assicurativo durante l'accesso, il trattenimento e il transito nei porti nazionali, e, dall'altra, si impone al proprietario della nave il deposito di una copia del certificato assicurativo presso l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave.
La lettera c) integra l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, al fine di consentire che la garanzia assicurativa ivi richiamata possa essere costituita e rilasciata, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, anche in uno dei modi indicati dall'articolo 7, comma 1, della Convenzione, e secondo il modello a questa allegato.
La lettera d) modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, introducendovi un richiamo anche a quanto stabilito dalla Convenzione.
La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, recante il regime delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di certificato di assicurazione per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
In particolare si stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al possesso del certificato assicurativo per le navi che accedono nei porti nazionali, il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.
Le sanzioni sono irrogate dal capo del compartimento marittimo ovvero dal Ministro dello sviluppo economico, mentre agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.
Per i soggetti residenti all'estero, la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.
Si prescrive inoltre che i proventi delle sanzioni amministrative appena richiamate siano versati allo Stato.
L'articolo 6 reca infine una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale l'attuazione della legge di adesione alla Convenzione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio lo Stato.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL), nell'esprimere apprezzamento, in particolare, per la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del disegno di legge, la quale, ai fini dell'autorizzazione ad accedere e sostare presso i porti nazionali e nelle acque territoriali, estende l'obbligo di munirsi del certificato assicurativo alle navi aventi stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate, preannuncia il voto favorevole

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del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia.
C. 2674 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2674, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia.
Al riguardo ricorda preliminarmente che lo Staff College, che ha sede a Torino, è stato istituito con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 55/207 del 20 dicembre 2000, ed è divenuto, a partire dal 1o gennaio 2002, un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento.
Esso ha il compito di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 18 articoli e di un allegato.
L'articolo I riporta una serie di definizioni ai fini della comprensione dell'Accordo, mentre l'articolo II precisa l'applicabilità dell'Accordo allo Staff College, ai suoi fondi e beni, ai suoi funzionari e agli esperti in missione in Italia presso lo Staff College.
In base all'articolo III è riconosciuta allo Staff College la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio.
L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello Staff College, prevedendo che le competenti autorità italiane non potranno accedere ai locali dello Staff College, se non previo consenso esplicito del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza. Le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello Staff College, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria.
L'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo delle proprietà, fondi e beni dello Staff College, ovunque ubicati. Inoltre, lo Staff College godrà dell'assoluta libertà di possedere fondi, oro e strumenti negoziabili, come anche di gestire conti in qualsiasi valuta e di trasferire fondi, oro o valute da un paese un altro o, in Italia, ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite. Per le transazioni finanziarie, lo Staff College godrà del tasso di cambio al momento più favorevole.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo VI, comma 1, il quale prevede l'esenzione dello Staff College, nonché dei suoi fondi, beni o redditi, da qualunque imposta diretta, dazio doganale o restrizione sugli articoli importanti o esportati per uso ufficiale: tale esenzione si estenderà anche alle pubblicazioni dello Staff College.
Il comma 2 prevede inoltre l'applicazione allo Staff College dell'esenzione dalle

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imposte indirette, compresa l'IVA, sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale.
Il comma 3 specifica che le predette esenzioni non si applicano alle imposte e tasse che costituiscano il corrispettivo di servizi pubblici resi delle autorità italiane competenti allo Staff College.
In base all'articolo VII lo Staff College potrà avvalersi di agevolazioni sulle comunicazioni di tutti i tipi non meno favorevoli di quelle concesse alle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano o ad altre organizzazioni intergovernative. Nessuna corrispondenza ufficiale o comunicazione dello Staff College sarà soggetta a censura, mentre lo Staff College medesimo avrà diritto all'inviolabilità della corrispondenza e all'uso di codici.
Per quanto concerne i funzionari dello Staff College, l'articolo VIII prevede che essi godano dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di commissione flagrante di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione. I funzionari saranno inoltre immuni dall'ispezione o dal sequestro del bagaglio ufficiale, e, unitamente ai loro familiari a carico, saranno esenti da ogni restrizione sull'immigrazione e la registrazione degli stranieri, mentre godranno dei privilegi valutari concessi ai funzionari di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala la norma di cui al comma 1, lettera c), ai sensi della quale i funzionari dello Staff College godranno dell'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU, e la previsione di cui al comma 2, in base alla quale i predetti funzionari, con l'eccezione di quelli in possesso della cittadinanza italiana o con uno status di residenti permanenti nel nostro Paese, avranno diritto ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali, ovvero acquistare con tali esenzioni, quantità di taluni articoli necessarie per uso personale, nonché a mantenere conti in valuta estera che al termine del servizio presso lo Staff College potranno essere trasferiti fuori dall'Italia.
Ai sensi del comma 3, il direttore dello Staff College, il suo vice e i funzionari con qualifica P5 o superiore, oltre ai privilegi e alle immunità appena indicate, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.
L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il Segretario Generale dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che ciò sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana.
In base all'articolo X il Governo italiano riconoscerà e accetterà tanto il lasciapassare rilasciato dall'ONU ai funzionari dello Staff College, quanto i certificati rilasciati agli esperti in missione presso il medesimo, e rilascerà, ai sensi dell'articolo XI, una carta d'identità speciale ai funzionari, ai familiari a carico e al personale di servizio titolari di privilegi e immunità ai sensi dell'Accordo. Secondo l'articolo XII sarà cura dello Staff College la comunicazione alle autorità italiane dei nominativi dei funzionari e degli esperti in servizio, e delle modifiche nell'organico.
In base all'articolo XIII, i funzionari dello Staff College saranno esenti dalla normativa italiana sulla sicurezza sociale, in quanto inseriti nel sistema di sicurezza sociale globale del personale delle Nazioni Unite: tale esenzione si applicherà anche ai familiari a carico dei funzionari, salvo che siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano, ovvero iscritti al servizio nazionale di sicurezza sociale.
L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di eventuali controversie tra lo Staff College e il Governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, qualora non sia possibile giungere altrimenti ad un'amichevole risoluzione di tali controversie. Inoltre, lo Staff College dovrà prevedere appropriati

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metodi per le controversie in cui sia implicato un funzionario dello Staff College medesimo, in ragione delle numerose immunità e privilegi di cui gode.
Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo XV, il quale, in analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche conclusi negli ultimi anni, sancisce l'obbligo di munire tutti gli autoveicoli utilizzati dallo Staff College e dai membri del suo personale di un'appropriata assicurazione per i rischi nei confronti di terzi.
Gli articoli da XVI a XVIII contengono le consuete clausole finali: in particolare, è prevista l'emendabilità dell'Accordo e dei suoi allegati con il consenso reciproco delle parti, mentre la durata dell'Accordo è illimitata, salvo comunicazione di una delle parti all'altra della decisione di porre fine all'Accordo, che avrà effetto sei mesi dopo.
Per quanto riguarda l'allegato all'Accordo, esso si compone di 4 articoli, e reca una serie di ulteriori vantaggi e privilegi a favore dei funzionari dello Staff College e degli esperti in missione per conto di esso.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo I, ai sensi del quale allo Staff College è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di proprietà sui veicoli a motore.
L'articolo II prevede, alla lettera b), che ai funzionari dello Staff Collegecon qualifica P5 e superiori è riconosciuto il diritto ad acquistare, in esenzione da imposte, dazi e restrizioni, due veicoli a motore ogni tre anni, che potranno essere nazionalizzati e venduti nella Repubblica italiana in esenzione da imposta; tali veicoli saranno inoltre esenti da imposte di proprietà.
La lettera e) consente a tali funzionari di importare in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, al momento dell'assunzione in Italia, mobilio, effetti personali, elettrodomestici ed un veicolo a motore, che sarà esente dall'imposta di proprietà.
La lettera f) esenta i predetti funzionari dal pagamento dell'IVA per l'acquisto di beni e servizi superiori ai limiti imposti dalla legislazione italiana.
L'articolo 3, lettera b), prevede che i funzionari dello Staff College con qualifica da P1 a P4 possano importare, in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, un veicolo a motore ogni 4 anni, che potrà essere nazionalizzato e venduto nella Repubblica italiana in esenzione da imposte; tale veicolo sarà inoltre esente dall'imposta di proprietà.
La lettera d) consente ai predetti funzionari di importare in esenzione da dazi doganali ed altri oneri, compresa l'IVA, al momento dell'assunzione in Italia, mobilio, effetti personali, elettrodomestici ed un veicolo a motore, che sarà esente dall'imposta di proprietà.
L'articolo 4 estende agli esperti in missione per lo Staff College i privilegi e le esenzioni, anche di natura fiscale, riconosciute ai funzionari dello Staff College dagli articoli VI e VIII dell'Accordo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL), nel sottolineare la funzione positiva dello Staff College, il quale svolge un importante ruolo nella formazione del personale delle organizzazioni internazionali, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (Doc. LVII, n. 2-bis).
La Nota dà innanzitutto conto della situazione macroeconomica a livello mondiale, evidenziando la necessità di aggiornare le previsioni economiche sulla base delle quali è stato formulato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, in ragione del miglioramento del clima economico globale nel corso della scorsa estate, che sembrerebbe lasciar presagire un diffuso miglioramento dell'andamento economico nelle principali aree geografiche, favorito dalle misure di sostegno all'economia adottate da tutti i Governi dei Paesi avanzati e dall'allentamento delle tensioni registratesi sui mercati finanziari, testimoniata in particolare dal recupero degli indici dei principali mercati azionari.
La Nota rileva peraltro come il miglioramento dello scenario internazionale non debba essere interpretato come il definitivo superamento della condizione di difficoltà dell'economia mondiale, le cui prospettive di ripresa rimangono tuttora incerte sia nelle dimensioni sia nella tempistica, e come permangano ancora i gravi riflessi della crisi sul mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione.
Con specifico riferimento alle prospettive macroeconomiche italiane, la Nota di aggiornamento evidenzia come tali segnali di ripresa risultino particolarmente promettenti per l'Italia, sottolineando a tale proposito come l'indicatore dell'OCSE, che anticipa le prospettive di sviluppo economico dei singoli Paesi, segnali per l'Italia uno dei valori più elevati nell'ambito delle economie del G7.
Alla luce di tali indicazioni, le previsioni di variazione del PIL italiano per il 2009, che precedentemente segnalavano una diminuzione di circa il 5,2 per cento, dovrebbero attestarsi intorno al - 4,8 per cento, mentre nel 2010 l'indice di variazione del PIL dovrebbe ritornare positivo, raggiungendo lo 0,7 per cento, con un miglioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del luglio scorso.
La Nota di aggiornamento aggiorna inoltre il quadro di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, alla luce, oltre delle predette modifiche alle previsioni di crescita, anche degli effetti derivanti dalle modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009 introdotte nel corso dell'esame parlamentare di tale provvedimento, dall'aggiornamento del conto delle Amministrazioni pubbliche per il 2009, e dalle variazioni dei tassi d'interesse, le quali comportano evidentemente effetti sull'ammontare della spesa pubblica per il servizio al debito pubblico.
In linea generale, la Nota di aggiornamento evidenzia come gli obiettivi finanziari indicati nel DPEF risultino sostanzialmente confermati.
Più in dettaglio, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la Nota evidenzia, nel 2009, un ridimensionamento delle entrate erariali per circa 1,6 miliardi di euro, riconducibile in larga parte alla riduzione del gettito delle imposte indirette, pari a circa 1,5 miliardi, nonché, in misura minore, alla riduzione delle entrate contributive, per circa 200 milioni di euro. Al riguardo può rilevarsi come tale diminuzione del gettito sia sostanzialmente legata alla contrazione del PIL, la quale ha effetti più immediati proprio nel settore delle imposte indirette.
Nonostante tali elementi di debolezza dell'andamento del prelievo fiscale, la Nota conferma la previsione dell'indebitamento netto contenuta nel DPEF, fissata nel 5,3 per cento in rapporto al PIL: tale obiettivo è stato raggiunto grazie ad una riduzione delle spese correnti di circa 3,4 miliardi di euro, di cui circa la metà legata alla riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico determinata dalla riduzione dei tassi d'interesse, che ha consentito di compensare anche l'aumento di circa 1,5 miliardi registrato per le spese in conto capitale.
Per quanto riguarda gli anni successivi, il livello di indebitamento netto rimane

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fissato al 5 per cento per il 2010, riducendosi dal 4 al 3,9 per cento nel 2011, dal 2,9 al 2,7 per cento nel 2012, e dal 2,4 al 2,2 per cento nel 2013, grazie al migliore andamento della spesa per interessi.
In termini strutturali, vale a dire cioè al netto del ciclo economico e delle misure una tantum, l'indebitamento netto dovrebbe invece subire un peggioramento di 0,2 punti nel 2009 rispetto alle previsioni del DPEF, passando dal 3,1 al 3,3 per cento, soprattutto a causa di maggiori spese una tantum; tuttavia, tale valore dovrebbe migliorare più speditamente negli anni compresi tra il 2011 ed il 2013, riducendosi dal 2,5 al 2,3 per cento nel 2011, dal 2,1 all'1,8 per cento nel 2012 e dal 2,2 al 2 per cento nel 2013.
Con riferimento all'avanzo primario in rapporto al PIL, la Nota segnala un peggioramento di 0,2 punti percentuali nel 2010 e nel 2011 (nei quali, rispettivamente, tale valore passerà dallo 0,2 per cento allo 0 per cento e dall'1,5 all'1,3 per cento in rapporto al PIL), ed un peggioramento di 0,1 punti percentuali in ciascuno degli anni 2012 e 2013 (nel quale esso passerà, rispettivamente, dal 2,9 al 2,8 per cento e dal 3,5 al 3,4 per cento).
Per ciò che attiene al rapporto del debito pubblico con il PIL, secondo la Nota esso dovrebbe migliorare in tutti gli anni considerati dal DPEF, in particolare riducendosi dal 115,3 al 115,1 per cento nel 2009, dal 118,2 al 117,3 per cento nel 2010, e dal 118 al 116,9 per cento nel 2011, discendendo al 112,7 per cento nel 2013.
Inoltre, la Nota provvede a rideterminare da 61,4 a 63 miliardi di euro l'ammontare complessivo del saldo netto da finanziare per il 2010, sulla base dei dati aggiornati del bilancio a legislazione vigente e degli interventi determinati dalla manovra finanziaria.
Da ultimo, la Nota integra il quadro dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2010-2012, avviata con il decreto-legge n. 78 del 2009, inserendovi il disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di lavoro pubblico, attualmente all'esame del Senato, nonché i disegni di legge in materia di ordinamento delle autonomie locali e di semplificazione dei rapporti della P.A. con i cittadini e le imprese, i quali non sono tuttavia stati ancora presentati alle Camere.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di giovedì prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.25.