CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 settembre 2009
224.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.
C. 2674 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, osserva che lo Staff College di Torino è stato istituito con risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU nel 2000, con l'obiettivo di unificare in un'unica struttura le diverse

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entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale. A partire dal 2002 è divenuto un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento. Lo Statuto, segnatamente, chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.
L'Accordo in esame ha lo scopo di definire lo status dello Staff College e, a tal fine, nel preambolo viene tra l'altro espressamente richiamata la Convenzione del 1946 sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, che costituisce lo sfondo anche dell'Accordo in esame, stante l'appartenenza dello Staff College al sistema ONU.
Illustra quindi le principali disposizioni dell'accordo, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo III, in particolare, riconosce allo Staff College la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio.
L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello Staff College: le competenti autorità italiane non potranno accedere ai relativi locali se non previo esplicito consenso del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza; le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello Staff College, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria italiana.
L'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo nei confronti delle proprietà, dei fondi e dei beni dello Staff College, ovunque ubicati.
Per quanto concerne i funzionari dello Staff College, l'articolo VIII prevede che essi godranno dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di flagranza di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione. I funzionari saranno inoltre immuni dall'ispezione o dal sequestro del bagaglio ufficiale, e godranno dell'esenzione fiscale su stipendi, emolumenti e indennità corrisposti dall'ONU. Unitamente ai loro familiari a carico, i funzionari dello Staff College saranno esenti da ogni restrizione sull'immigrazione e la registrazione degli stranieri. Infine, il direttore dello Staff College, il vicedirettore e i funzionari con qualifica più elevata, avranno il diritto, condiviso con i familiari a carico, a tutti i privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche in Italia.
L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il segretario dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana.
L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di controversie eventuali tra lo Staff College e il governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame, qualora non sia possibile una amichevole risoluzione. Inoltre lo Staff College dovrà prevedere appropriati metodi per le controversie in cui sia implicato un funzionario dello Staff College medesimo, in ragione delle numerose immunità e privilegi di cui gode.
In analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche degli ultimi anni, l'articolo XV riporta l'obbligo per tutti gli autoveicoli utilizzati dallo Staff College e dai membri del suo personale di una appropriata assicurazione per i rischi nei confronti di terzi.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2540 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariarosaria ROSSI (PdL), relatore, osserva che la finalità della Convenzione internazionale in oggetto è quella di colmare una significativa lacuna della disciplina internazionale in questo fondamentale settore dei rapporti economici mondiali, riguardando la responsabilità civile per i danni da inquinamento determinati dallo «sversamento del petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi».
Opportunamente l'atto internazionale in esame specifica che restano fuori del suo campo di applicazione i danni da inquinamento causato dal trasporto di idrocarburi, quali definiti dalla relativa Convenzione di Londra del 1969 (articolo 4, paragrafo 1). La Convenzione non si applica inoltre alle navi da guerra o appartenenti a uno Stato e utilizzate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale.
La Convenzione è stata adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento adeguato e tempestivo. Il campo di applicazione della Convenzione riguarda i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive - o in aree marine equivalenti - di pertinenza degli Stati parti; nonché le misure preventive rispetto a possibili danni da inquinamento, ovunque adottate (articolo 2).
Per «danni da inquinamento», ai sensi della Convenzione, si intendono le perdite o i danni causati al di fuori di un natante dall'inquinamento derivato dalla perdita o dallo scarico di carburanti, a condizione che il risarcimento per la compromissione dell'ambiente - fatta esclusione dei mancati profitti da essa eventualmente derivanti - sia limitata ai costi di ragionevoli misure di reintegrazione intraprese o da intraprendere. Della nozione di danni da inquinamento fanno parte altresì i costi delle misure di carattere preventivo, nonché di successive perdite o danni da queste causati.
La Convenzione sancisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave (cui sono equiparati il noleggiatore, l'armatore e il gestore) per i danni causati dalla predetta forma di inquinamento, salvo che egli fornisca la prova che il danno si sia verificato per cause di forza maggiore (conflitto armato, insurrezione e simili, catastrofi naturali eccezionali e inevitabili) o sia stato provocato da azione od omissione intenzionale di un terzo, ovvero dalla negligenza di un'autorità pubblica responsabile della manutenzione dei fari o di altri aiuti alla navigazione. Il proprietario della nave e gli altri soggetti elencati possono, altresì, essere esonerati dalla responsabilità, ove dimostrino che il danno sia stato causato, in tutto o in parte, dall'azione dolosa o colposa dello stesso danneggiato.
Il fulcro della disciplina è contenuto nell'articolo 7, che obbliga il proprietario della nave di stazza superiore a 1.000 tonnellate a sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo pari a quello del limite di responsabilità applicabile e, comunque, non eccedente l'importo fissato dalla Convenzione del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi. Il certificato relativo è rilasciato dall'autorità competente, che è quella dello Stato Parte di immatricolazione, ove la nave sia qui immatricolata, o, altrimenti, quella di qualsiasi Stato Parte. Ogni nave deve tenere a bordo il certificato di cui deve essere munita. Ogni Stato Parte non autorizza al commercio navi battenti la sua bandiera e sottoposte agli obblighi stabiliti dalla Convenzione, che non siano munite di certificato di assicurazione.
Le domande di risarcimento per i danni da inquinamento oggetto della Convenzione

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possono essere proposte contro l'assicuratore o il prestatore di analoga garanzia, il quale può avvalersi dei mezzi di difesa spettanti al proprietario, ivi incluso il diritto di limitazione di responsabilità, ovvero, qualora tale ultimo diritto non spetti al proprietario, può chiedere di limitare la propria responsabilità all'ammontare dell'assicurazione o della garanzia prestata.
In materia giurisdizionale, l'articolo 9 stabilisce che le azioni contro il proprietario della nave e i soggetti ad esso assimilati per i danni da inquinamento prodotti o per le misure di salvaguardia adottate nell'area di mare di uno Stato Parte possono essere promosse soltanto davanti a un giudice di tale Stato.
L'articolo 10 sancisce che le sentenze definitive emanate in materia da un tribunale di uno Stato Parte, salvo che la sentenza sia stata ottenuta in modo fraudolento o che il convenuto non sia stato posto in grado di predisporre la sua difesa, sono riconosciute in ogni altro Stato Parte e vengono ivi rese esecutive non appena sono state esaurite le procedure richieste dall'ordinamento locale.
Il disegno di legge di recepimento della Convenzione consta di 7 articoli.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 5, lettere b) ed e), che incidono sugli articoli 6 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, modificando ed inasprendo il regime delle sanzioni (che sono essenzialmente pecuniarie di natura amministrativa) nonché delineando il quadro dei soggetti responsabili al relativo accertamento e comminazione.
Segnala, in particolare, le disposizioni che modificano il regime sanzionatorio.
Il nuovo articolo 6, primo comma, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 504 prevede che le navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali, per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo. Il caso di mancanza del certificato assicurativo, il nuovo articolo 12, comma 1, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.
Si inserisce inoltre un nuovo secondo comma nell'articolo 6, a norma del quale il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito, il certificato assicurativo sia a bordo. In caso di inosservanza di questo obbligo, il nuovo articolo 12, comma 2, rinvia alla sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione (arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila).
Il nuovo terzo comma dell'articolo 6 prevede che il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio che detiene il registro di iscrizione della nave. In caso di inosservanza, il nuovo articolo 12, comma 3 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.
L'articolo 12, comma 4, prevede inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro, in caso di omesso versamento dei contributi al «Fondo per l'indennizzo» di cui all'articolo 9.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 ed abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mario Cavallaro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento

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in esame ed osserva che il testo in esame è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo (articolo 1).
Procede quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarisce che per attività subacquee si intendono, in via generale, «le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso».
Precisa, inoltre che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento. Si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III).
L'articolo 2, comma 2, precisa inoltre che le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni del provvedimento in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Il Capo II detta la disciplina relativa ai lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici.
In particolare, l'articolo 3 definisce la nozione di operatore tecnico subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) professionali, nonché di impresa subacquea o iperbarica. Queste ultime eseguono «lavori subacquei o iperbarici», inclusa la produzione di impianti iperbarici. I primi, invece, svolgono, a titolo professionale, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici.
L'articolo 4 precisa ulteriormente la definizione di OTS o OTI, con riferimento alle rispettive mansioni e qualifiche professionali, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, con conseguente previsione, al comma 2, del «divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI». L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente, invece, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo (comma 3). L'articolo 6 stabilisce quindi i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e l'articolo 7 prevede la sorveglianza sanitaria necessaria per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica degli operatori.
Sul versante dell'attività imprenditoriale, l'articolo 8 prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione del registro delle imprese subacquee (e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici), nonché l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.
L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5).
Con riferimento agli OTS e OTI, l'articolo 9 prevede l'istituzione del «Libretto personale operatori subacquei e iperbarici» (indicato con l'acronimo «LP»), contenente tutte le informazioni relative alla qualifica professionale, al grado di formazione, specializzazione ed esperienza dell'operatore. Le annotazioni da riportare sul libretto sono estremamente dettagliate e comprendono, a titolo esemplificativo, anche «le singole immersioni effettuate,

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con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva» (comma 1, lettera e)).
La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima (comma 3). Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica (comma 4). Si prevede, inoltre, che in caso di infortunio o di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (nel caso si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa) (comma 5). Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso si tratti di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 6).
L'articolo 11 prevede obblighi e sanzioni.
I primi commi si riferiscono al Libretto personale (LP), stabilendo che esso debba essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta, nonché aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno (comma 1). Si precisa poi che l'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente (comma 2).
Sul versante sanzionatorio, si dispone che «lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 3) e che, in caso di recidiva, «sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 4).
In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (omessa consegna del LP al datore di lavoro in caso di infortunio o malattia) è prevista la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Quanto all'attività di impresa, l'articolo 9, comma 9, prevede che «nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge». L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei

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relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato (comma 10).
Si prevede, infine, che gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 11) e che, in caso di recidiva, sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
L'articolo 14 dispone che tutti i lavori subacquei debbano, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.
L'articolo 15 prevede le relative sanzioni. In particolare, chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1); chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (comma 2); in caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori (comma 3).
Il Capo III detta la disciplina relativa ai «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 19 detta una serie di definizioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina: immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo (che, se effettuata con autorespiratore, deve essere svolta solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo); brevetto subacqueo; istruttore subacqueo e guida subacquea; centri di immersione e di addestramento subacqueo; organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 20 definisce e delimita l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, stabilendone i requisiti. Analoghe disposizioni, gli articoli 21 e 22, disciplina l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 23 prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
L'articolo 24 precisa che la denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dal provvedimento in esame e che ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
L'articolo 25 prevede disposizioni sulle attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati per le immersioni e sulla relativa sicurezza.
L'articolo 26 detta talune disposizioni finali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

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Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono pervenute delle richieste di audizione che saranno sottoposte all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 23 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16 dicembre 2008), riguardo alla quale si sono riservati ad intervenire entro questa settimana i rappresentanti dei Gruppi.

Enrico COSTA (PdL) ricorda che l'argomento dell'omofobia è oggetto di dibattito nella Commissione Giustizia oramai da due legislature. In particolare, nella scorsa legislatura, la Commissione, approvando un emendamento su tale tema in relazione alla proposta di legge volta ad introdurre nell'ordinamento il reato di stalking, era pervenuta all'individuazione di una nuova fattispecie di reato diretta a punire ogni discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima, attraverso l'ampliamento della fattispecie penale del reato di discriminazione per ragioni di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, introdotta dalla legge Mancino del 1993 e nella legge Reale del 1975. In seguito ad un lungo ed approfondito dibattito in Commissione si pervenne all'adozione di un testo, che poi non fu esaminato dall'Assemblea per lo scioglimento anticipato delle Camere. Ricorda, altresì, che il tema dell'omofobia è stato anche oggetto di atti di natura internazionale diretti ad indirizzare le normative degli Stati verso forme di contrasto all'omofobia. In questa legislatura, a seguito di richiesta del Gruppo del Partito Democratico, la Commissione Giustizia ha affrontato nuovamente il tema dell'omofobia. Il dibattito in Commissione ha evidenziato come per i gruppi di maggioranza, nonché per il Gruppo dell'Unione di Centro, la previsione di un reato diretto a punire le condotte discriminatorie poste in essere in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima rischiasse di configurare un reato di opinione che avrebbe finito per punire non condotte realmente offensive, quanto, piuttosto, delle vere e proprie manifestazioni di pensiero, come ad esempio quelle relative alla contrarietà dell'estensione di istituti quali il matrimonio e l'adozione alle coppie omosessuali. Pur non condividendo tali critiche, il relatore, al fine di evitare una sostanziale bocciatura da parte della Commissione delle proposte di legge in esame, ha ritenuto opportuno presentare una proposta di testo unificato volta ad introdurre nell'ordinamento non un nuovo reato di discriminazione, bensì un'aggravante applicabile a tutti i reati nel caso in cui questi dovessero essere compiuti per finalità di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima. Tale scelta del relatore è servita sicuramente a superare le obiezioni di fondo relative al rischio di introdurre un reato di opinione nell'ordinamento, ma ha posto una serie di altre questioni di natura tecnico-giuridica sulla portata della nuova circostanza prevista dalla proposta di testo unificato. Su questa proposta si è svolto un approfondito

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dibattito all'interno del Gruppo del Popolo della Libertà, che è servito a far emergere tutte le diverse sensibilità che lo caratterizzano. A seguito di questo dibattito si è pervenuti alla condivisione della scelta della introduzione di una nuova circostanza aggravante, per quanto in via generale ed astratta i reati commessi per ragioni omofobiche potrebbero già essere aggravati facendo ricorso alla circostanza dei motivi abbietti e futili. È invece emersa la contrarietà all'applicabilità dell'aggravante a tutti i reati, nonché alla scelta di sottrarre la nuova circostanza al principio del bilanciamento delle circostanze. Ritiene, in considerazione del significato degli atti omofobici, che sarebbe opportuno limitare la nuova circostanza aggravante ai soli reati contro la persona, evidenziando come negli altri casi i reati verrebbero commessi per ragioni non strettamente connesse a finalità discriminatorie nei confronti degli omosessuali.
Auspicando che la Commissione pervenga all'approvazione di un testo condiviso, evidenzia l'opportunità che sulla proposta di testo unificato si esprima anche il Gruppo della Lega, al fine di chiarire se il nuovo testo abbia consentito di superare quelle perplessità che tale Gruppo ha già evidenziato sulle proposte di legge abbinate.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara che, secondo il Gruppo della Lega, la proposta di testo unificato del relatore rappresenta un significativo passo in avanti, in quanto non prevede un ampliamento dell'applicazione della legge Mancino. Condivide le perplessità sulla deroga al principio del bilanciamento delle circostanze di cui alla proposta di testo unificato, così come è in linea di massima d'accordo con l'esigenza di individuare i reati ai quali poter applicare la nuova circostanza aggravante, pur sottolineando che su quest'ultimo punto si svolgerà un dibattito all'interno del Gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara la netta contrarietà del suo Gruppo alla proposta di testo unificato in esame, la quale contravvenendo a quanto previsto nelle proposte di legge abbinate, tra le quali ve ne è una presentata proprio dal suo Gruppo, introduce una nuova circostanza aggravante anziché prevedere il reato di discriminazione per motivi omofobici. Ritiene che tale scelta sia un segnale troppo flebile ed inadeguato per dare delle risposte concrete, almeno di natura penale, al grave problema dell'omofobia.

Anna Paola CONCIA (PD) relatore, ritiene che sia opportuno che anche il Gruppo del partito Democratico esprima la propria posizione sulla proposta di testo unificato. Solo allora sarà poi possibile valutare in che termini eventualmente modificare la proposta di testo unificato già presentata.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente sottolinea come per il suo Gruppo sarebbe preferibile introdurre nell'ordinamento il nuovo reato di atti di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. Tuttavia dal dibattito svolto in Commissione è emerso chiaramente che la maggioranza non avrebbe consentito l'approvazione di una legge in tal senso. È pertanto condivisibile la scelta del relatore di percorrere una via diversa, che comunque consenta di pervenire ad una forma di tutela penale di coloro che subiscono dei reati in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere. Si tratta comunque di una scelta che è stata compiuta anche da altri Paesi, che può essere approfondita sotto il profilo tecnico-giuridico. Dichiara di non condividere le perplessità espresse dagli onorevoli Costa e Follegot sulla portata applicativa della nuova circostanza aggravante, ritenendo che sarebbe riduttivo limitarla ai soli reati contro la persona.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, replica all'onorevole Palomba, ricordando di aver presentato una proposta di legge diretta ad introdurre il reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o

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l'identità di genere molti mesi prima della presentazione da parte del Gruppo Italia dei Valori di una proposta di legge in tal senso. Ribadisce la propria convinzione sulla legittimità costituzionale di una norma diretta ad ampliare la legge Mancino ai casi di omofobia. Considerato che le condizioni politiche non consentono di approvarla, ritiene che non rimanga altra via che quella di introdurre nell'ordinamento una circostanza aggravante diretta ad evidenziare il maggiore disvalore che è proprio di ogni reato commesso per finalità omofobiche. Ritiene, quindi, che la posizione del Gruppo Italia dei Valori, non tenendo conto della realtà, sia del tutto sterile. Assicurando che terrà conto dei rilievi espressi nel corso della seduta al fine dell'eventuale presentazione di una nuova proposta di un testo unificato, auspica che la Commissione pervenga all'approvazione di un testo condiviso che superi personalismi e steccati politici.

Donatella FERRANTI (PD), con riferimento all'intervento dell'onorevole Costa, ritiene opportuno che questi chiarisca se l'aggravante in questione sia applicabile a tutti i reati contro la persona, come identificati dal titolo XII del libro secondo del codice penale, o solo ad alcuni di essi. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si dichiara favorevole a non limitare l'esercizio della discrezionalità del giudice, poiché ogni fatto dovrà essere valutato in relazione alla situazione concreta. Sul punto sarà quindi necessaria una ulteriore riflessione, pur tenendo conto della recente tendenza del legislatore a limitare la discrezionalità del giudice nell'attività di bilanciamento delle circostanze di fronte a condotte che esprimono un particolare disvalore.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di non essere contrario a prevedere degli aggravamenti di pena quando i reati siano stati posti in essere per ragioni omofobiche, tuttavia sottolinea come tale scelta debba essere attentamente valutata sotto il profilo giuridico, verificando, ad esempio, se si intenda prevedere una nuova circostanza aggravante rispetto a quelle comuni previste dall'articolo 61 ovvero integrare una delle circostanze previste dal medesimo articolo

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime contrarietà nei confronti dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame sul bilanciamento delle circostanze. Ritiene, inoltre, che la circostanza aggravante in questione non dovrebbe applicarsi nei delitti contro l'onore.

Federico PALOMBA (IdV), replicando al relatore, sottolinea come l'unica vera esigenza sia quella di trovare una soluzione al problema dell'omofobia senza vantare la priorità nella presentazione dei provvedimenti sulla materia in esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta, si è convenuto di chiedere l'autorizzazione al Presidente della Camera per lo svolgimento

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di una indagine conoscitiva sull'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Ricorda che tra le priorità che furono individuate dall'ufficio di presidenza all'inizio della legislatura, oltre che l'approvazione di leggi in materia di stalking, violenza sessuale, pedofilia ed intercettazioni, vi era anche quella relativa all'organizzazione giudiziaria, con particolare riferimento alla grave questione della lentezza dei processi. Furono infatti sentiti su questo tema il Presidente del tribunale di Torino, Dott. Mario Barbuto, ed il Dott. Cuno Tarfusser, allora Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano. Considerato che la questione della lentezza della giustizia rappresenta il vero problema della giustizia, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha ritenuto che la Commissione debba affrontare tale questione attraverso tutti gli strumenti che il Regolamento mette a disposizione, tra i quali è stato individuato quello dell'indagine conoscitiva. In questo ambito si potrebbero infatti sentire tutti gli operatori della giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo degli uffici giudiziari), i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura nonché il Ministro della giustizia e i responsabili del Ministero nei settori relativi all'amministrazione della giustizia.
Sottolinea, infine, che l'indagine servirà a verificare quali siano le ragioni che hanno portato ad una sorta di paralisi del sistema della giustizia per poter così valutare quanto tale situazione possa essere risolta attraverso interventi normativi sia sul processo che sull'ordinamento giudiziario e quanto invece possa trovare una soluzione attraverso una migliore riorganizzazione amministrativa degli uffici giudiziari.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.