CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2009
222.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 24 settembre 2009 - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
C. 2714 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame, ricordando, in particolare, che esso interviene, in parte, sulle materie «sistema tributario dello Stato» e «ordinamento civile e penale», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e, in altra parte, sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.
Si sofferma, quindi, sugli aspetti che attengono maggiormente alle competenze della I Commissione, richiamando in particolare il testo del nuovo comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, come risultante dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame, nella parte in cui stabilisce che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia.
Rileva infatti che, in ordine alle disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore di legislazione concorrente, quando ciò avvenga in applicazione del principio di «attrazione in sussidiarietà», ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo

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Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003).
Ricorda, peraltro, che la Corte ha altresì precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004).
Pertanto, tenuto altresì conto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, e del principio di leale collaborazione ivi richiamato e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in materia, ritiene opportuno presentare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).
Considera, infatti, opportuno segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza - tenuto conto delle parti del provvedimento che attengono ai profili di competenza della I Commissione - che all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 1), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, si preveda che l'individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia sia effettuata d'intesa con le regioni e le province autonome, come previsto, nella medesima disposizione, per gli interventi relativi alla produzione dell'energia.

Doris LO MORO (PD) rileva come il relatore abbia svolto considerazioni condivisibili su una parte del provvedimento che, tuttavia, allarma sicuramente meno rispetto alla parte che attiene all'allargamento dello scudo fiscale.
Esprime, dunque, la netta contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame evidenziando come la I Commissione sia chiamata a valutare la costituzionalità dei progetti di legge sotto il profilo formale ma anche, e soprattutto, sostanziale. È necessario, dunque, non tradire lo spirito della Costituzione valutando con serietà un decreto-legge che, dopo la firma del Capo dello Stato, è stato stravolto nell'iter al Senato.
Ricorda come la storia del Paese abbia visto momenti molto negativi che spera non debbano tornare, visto che in Italia sembra ci si trovi di fronte ad uno stravolgimento delle regole democratiche.

David FAVIA (IdV) esprime la netta contrarietà al provvedimento in esame, che avrà modo di esprimere anche nel corso dell'esame in Assemblea.
Rileva come sugli aspetti che attengono alla disciplina in materia di energia siano stati violati i principi costituzionali del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Si tratta, peraltro, di un profilo importante ma, in realtà, la chiave del decreto-legge in esame è costituita dalle previsioni che allargano lo scudo fiscale, come già evidenziato da molti organi di stampa.
Ritiene che tale previsione sia in pieno contrasto rispetto agli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché crea, di fatto, una disparità di trattamento tra chi paga le tasse e chi non lo fa e viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53.
Sottolinea come tali aspetti sono tanto più gravi nel momento in cui il Parlamento viene sostanzialmente spogliato dalle sue prerogative, trovandosi di fronte ad un disegno di legge di conversione che viene in scadenza tra pochi giorni e che non vedrà quindi nessuna possibilità di modifica.
Evidenzia come si tratti dell'ennesima violazione dei diritti del Parlamento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e su un provvedimento sul quale in Assemblea farà una dura opposizione.

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Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Condivide, in particolare, l'osservazione formulata nella proposta di parere, che attiene ad una questione che la Commissione aveva avuto modo di approfondire anche in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009. È infatti importante assicurare il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella procedura che attiene agli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia. Ricorda, inoltre, come uno strumento analogo sia stato utilizzato in questi anni per le infrastrutture con le procedure previste dalla legge obiettivo.
Evidenzia che, rispetto a quanto lamentato dal collega Favia, che ha comunque rappresentato la posizione di un gruppo di opposizione, ci sono a suo avviso anche i tempi per poter procedere - se ritenuto necessario - ad eventuali modifiche migliorative del testo, nel momento in cui si convenisse per un'accelerazione dei tempi di esame ponendo, eventualmente, anche la questione di fiducia.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che sul merito del provvedimento discuteranno le Commissioni competenti, mentre, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione affari costituzionali, rileva unicamente il punto segnalato dal relatore nell'osservazione contenuta nella sua proposta di parere. Quanto all'obiezione sollevata dal deputato Favia, fa presente che essa è già stata vagliata dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che, in caso di «attrazione in sussidiarietà», lo Stato ha il potere di legiferare anche su materie di legislazione concorrente.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) relatore, chiarisce che il suo punto di riferimento, nella valutazione del testo, è stata la Costituzione come interpretata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, alla luce della quale l'unico rilievo che è possibile muovere al provvedimento è quello da lui svolto nell'osservazione contenuta nella proposta di parere. Osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia tributaria non avalla la tesi del deputato Favia secondo cui lo strumento dello scudo fiscale determinerebbe una discriminazione tra contribuenti. Ritiene pertanto che le critiche mosse al testo dall'opposizione siano pretestuose, in quanto infondate sotto il profilo della costituzionalità, e intese a dissimulare una contrarietà nel merito, che è lecita ma va manifestata in altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.