CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 settembre 2009.

Legge comunitaria 2009.
C. 2249-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante disposizioni in materia di istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al quale sono abbinate numerose altre proposte di legge di iniziativa parlamentare. Al riguardo, ricorda che le Commissioni riunite I e XII, nella seduta del 27 luglio 2009, hanno concluso l'esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi.
Il provvedimento si propone di istituire un apposito organo, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale organo monocratico, dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano - nell'ordinamento italiano - le Autorità indipendenti. Tale organismo, che dovrebbe avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità, avrà, in

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particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. Si riconosce, dunque, al Garante l'esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori.
Il Garante, la cui nomina è affidata all'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sarà scelto, per un mandato quadriennale rinnovabile una sola volta, tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative.
Evidenzia, inoltre, che, in base al comma 1-bis del citato articolo 2, il Garante, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, inoltre, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Si rileva, infine, che il compenso spettante al Garante - secondo il comma 2 dell'articolo 2 - è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È altresì prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali.
L'istituzione del Garante attua le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 dicembre 1989, e riprende altresì indicazioni delle Convenzioni europee per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.
In tale ottica, tra i compiti conferiti al Garante, rileva la promozione dell'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, la collaborazione con la rete dei Garanti europei, l'espressione di un parere sul rapporto periodico del Governo al Comitato dei diritti del fanciullo.
Ulteriori significativi ambiti di competenza del Garante riguardano il settore dell'affido e dell'adozione, anche internazionale, il diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione ed alla salute, la tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, la prevenzione degli abusi che abbiano rilevanza penale. Il Garante sarà contattabile anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114, ovvero altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale.
Il provvedimento in esame introduce quindi uno strumento di notevole efficacia nell'ordinamento nazionale per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, in piena armonia con il diritto internazionale, nonché degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU.
Ricorda che l'istituzione da parte degli Stati membri di garanti per l'infanzia, in attuazione delle convenzioni internazionali per la tutela dell'infanzia, è stata espressamente caldeggiata dal Parlamento europeo nella risoluzione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» adottata il 16 gennaio 2008. L'importanza di una maggiore tutela dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini è sottolineata in una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata in plenaria il 3 febbraio 2009.
Inoltre, la tutela dei diritti dei minori è considerato un campo di azione prioritario sia nel Programma legislativo e di

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lavoro della Commissione europea per il 2009, sia nel programma della Presidenza ceca per il primo semestre 2009.
Segnala inoltre che dal 1987 è stato istituito presso il Parlamento europeo l'incarico di Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. La Commissione europea ha recentemente previsto la creazione al suo interno di un gruppo interservizi e di un coordinatore per i diritti dei minori.
Ricorda infine che a sostegno della politiche di tutela dei minori l'Unione europea ha adottato il programma specifico Daphne III per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (dotazione di 116,85 milioni di euro per il periodo 2008-2013) e il programma «Safer Internet» per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (dotazione finanziaria di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.