CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.
Atto n. 111.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, sottolinea preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima. Questo articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31

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gennaio dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sul quale è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 sia quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero in Tabella C della legge finanziaria).
Per l'anno 2009 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.455.739,00 di euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono stati detratti alcuni accantonamenti, frutto di tagli lineari sulla tabella C, allegata alla legge finanziaria per il 2009, previsti da una serie di provvedimenti (DL 154/2008, DL 180/2008, DL 185/2008, DL 207/2008, legge n. 15 del 2009).
L'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento. Rispetto alla dotazione prevista per l'anno precedente, si registra una riduzione pari circa al 26,8 per cento poiché si è passati dai 33.445.067,19 di euro del 2008 ai 24.445.739,00 per l'anno 2009 così di seguito ripartiti tra le diverse linee di intervento:
euro 8.600.748,00 per contributi ad associazioni ex legge n. 1083 del 1954, pari al 35,17 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 12.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970), pari al 49,07 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 2.820.075,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export (legge n. 83 del 1989), pari all'11,53 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 460.407,00 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981), pari all'1,88 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;
euro 574.509,00 per contributi ex decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,35 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo.

Al riguardo si ricorda che la legge 29 ottobre 1954, n. 1083 («Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane»), autorizza il Ministero per il commercio con l'estero (dapprima, come si è detto, confluito nel Ministero delle attività produttive, poi scorporato con il decreto-legge n. 181 del 2006 e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico) a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni, che non abbiano per statuto finalità di lucro, per le seguenti finalità: organizzazione di mostre all'estero; partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere; incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero; redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.
Per quanto riguarda le Camere di commercio italiane all'estero, la legge n. 518 del 1970, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero. Di fatto, le Camere di commercio si configurano come organismi che raggruppano le imprese italiane che operano all'estero nonché imprese del paese ospitante, con funzioni di assistenza e sostegno in particolare nel campo delle joint-venture. In particolare, l'articolo 9 della legge prevede che il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) possa concedere contributi alle spese di funzionamento delle associazioni riconosciute, determinandone la misura in base alla valutazione dell'opera svolta in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e dell'interesse che presenta il mercato locale. Il sostegno ai consorzi all'esportazione è stato dapprima introdotto dalla legge n. 240 del 1981. La materia è stata

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successivamente disciplinata dalla legge n. 83 del 1989, che ha elevato, rispetto alle precedenti previsioni, l'ammontare massimo dei contributi, che varia a seconda del numero delle imprese consorziate e non può comunque superare un certo valore percentuale delle spese. Il decreto-legge n. 251 del 1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa, anche in questo caso, che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione. Infine, quanto alle associazioni di categoria l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, prevede che i contributi a enti e organismi vari, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, concessi dal Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), siano finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia e possano essere erogati anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo. La discrezionalità che la predetta norma riconosce al Ministro nell'individuazione dei soggetti cui destinare i contributi a favore dell'attività promozionale è esercitata tramite lo schema di decreto in esame in favore di associazioni di categoria con cui vengano conclusi accordi di settore.
La relazione infine pone in rilievo che i contributi per il sostegno e la promozione del made in Italy, dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. In allegato allo schema di decreto riportata l'usuale rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2008.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri, recante disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che è finalizzato a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l'informazione dei consumatori.
Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli «di quarta gamma», definendo

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come tali (articolo 2) «i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura». La definizione è integrata altresì dalla descrizione delle fasi del processo di trasformazione cui sono sottoposti i prodotti, dalla raccolta al confezionamento. Tali fasi sono: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Per quanto concerne le norme direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, l'articolo 3 disciplina le procedure di commercializzazione di questi prodotti prevedendo in particolare il confezionamento (comma 1) e la distribuzione (comma 2). In particolare, il confezionamento può essere effettuato per prodotti singoli o in miscela, con l'eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi; la distribuzione può avvenire nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici. Qualora i prodotti siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, i vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantiti nella tracciabilità.
L'articolo 4 rinvia, infine, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione della disciplina di dettaglio, per quanto concerne in particolare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque di lavaggio, del confezionamento e della distribuzione, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.
Con riferimento agli aspetti di compatibilità comunitaria, evidenzia che l'introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli confezionati pronti per il consumo si colloca nell'ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.
Al riguardo, dato l'oggetto delle disposizioni che si intende introdurre, relative essenzialmente agli aspetti tecnici del processo di trasformazione ed alla etichettatura dei prodotti, sembrerebbero rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione UE, previste rispettivamente dall'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati. Peraltro, dal momento che il testo in esame si limita a stabilire i principi generali della normativa, demandandone la concreta definizione ad un decreto ministeriale, la verifica di compatibilità non potrebbe esplicarsi che nei confronti del predetto decreto ministeriale.
Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009).

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009).

Andrea GIBELLI, presidente, rende le comunicazioni sulle missioni in titolo (vedi allegati 1 e 2).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.