CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2009
218.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 36

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.
Audizione del Capo esecutivo per le strategie dell'European Defence Agency (EDA), Generale Carlo Magrassi.
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo MAGRASSI, capo esecutivo per le strategie dell'European Defence Agency, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Pier Fausto RECCHIA (PD), Augusto DI STANISLAO (IdV) e Roberto SPECIALE (PdL).

Carlo MAGRASSI, capo esecutivo per le strategie dell'European Defence Agency, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Pag. 37

Edmondo CIRIELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.
Avverte, infine, che il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, a causa di un impegno istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, giungerà in Commissione per svolgere la prevista audizione intorno alle 15.15.

La seduta sospesa alle 14.40, riprende alle 15.30.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Claudio SCAJOLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI, presidente, Augusto DI STANISLAO (IdV), Pier Fausto RECCHIA (PD), Salvatore CICU (PdL) e Giuseppe MOLES (PdL).

Il Ministro Claudio SCAJOLA risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel ringraziare il Ministro dello sviluppo economico, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.
C. 2675 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che la Convenzione sulla proibizione e la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, con annessi il I, il II e il III Protocollo, è stata ratificata dall'Italia con la legge 14 dicembre 1994, n. 715. Successivamente, con legge 30 luglio 1998, n. 290, sono stati ratificati il IV Protocollo, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e il II Protocollo come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996.
L'adozione del V Protocollo, entrato invece in vigore nell'ottobre 2006 ed oggetto del presente disegno di legge di ratifica, ha rappresentato un importante risultato, in quanto tale Protocollo, obbligando gli Stati Parte alla bonifica degli ordigni inesplosi durante i conflitti, integra e completa le precedenti disposizioni inerenti alla proibizione o alla restrizione dell'uso di armi che lasciano nel corpo

Pag. 38

umano frammenti non individuabili (Protocollo I), di mine (Protocollo II, come emendato), di armi incendiarie (Protocollo III) e di laser accecanti (Protocollo IV).
Ricordo che il Parlamento europeo, con risoluzione del 16 novembre 2006, ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi affinché tutti gli Stati membri dell'Unione Europea firmino e ratifichino il citato Protocollo e che la stessa Commissione Difesa della Camera dei deputati nella XV Legislatura ha approvato la risoluzione Pinotti n. 8-00027 con la quale, tra l'altro, si impegnava il Governo ad assumere le necessarie iniziative per procedere alla ratifica del Protocollo medesimo.
Il Protocollo si compone di 11 articoli e di un allegato tecnico.
L'articolo 1 individua gli scopi dell'accordo e l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 precisa che l'ambito di applicazione del Protocollo comprende i «residuati bellici esplosivi» e i «residuati bellici esplosivi esistenti».
L'articolo 3 stabilisce la responsabilità per gli Stati Parte che siano coinvolti in un conflitto di identificare, delimitare e bonificare, al termine delle ostilità e non appena possibile, i territori sotto il proprio controllo nei quali si registri la presenza di residuati bellici esplosivi.
L'articolo 4 fissa l'obbligo di fornire informazioni (inclusi avvisi alle popolazioni civili) sul tipo di munizioni impiegate o abbandonate e sulle aree interessate.
L'articolo 5 stabilisce che gli Stati Parte devono prendere ogni possibile precauzione per proteggere le popolazioni civili dal pericolo rappresentato da tali ordigni.
L'articolo 6 impone l'obbligo di proteggere le missioni umanitarie dagli effetti dei residuati bellici esplosivi.
L'articolo 7 prevede la possibilità per ogni Stato Parte di richiedere e ricevere assistenza con riferimento ai residuati bellici esplosivi esistenti che si trovino sul suo territorio.
L'articolo 8 prevede che ogni Stato Parte, in condizione di farlo, fornisca assistenza tecnica e finanziaria per la bonifica degli ordigni inesplosi e per l'assistenza alle vittime e che ogni Stato Parte ha diritto di fruire dello scambio di tecnologie necessarie a tale fine e può formulare richieste di assistenza tramite le Nazioni Unite o le organizzazioni internazionali competenti.
L'articolo 9 invita gli Stati Parte ad adottare misure preventive, indicate nell'Allegato Tecnico, atte a limitare il rischio che le munizioni convenzionali si trasformino in residuati inesplosi.
L'articolo 10 prevede la possibilità che siano convocate conferenze degli Stati Parte, allo scopo di discutere lo stato di attuazione del Protocollo stesso e preparare le relative conferenze di riesame.
L'articolo 11, infine, prevede che gli Stati Parte impartiscano le necessarie istruzioni alle proprie Forze armate affinché gli obblighi del Protocollo siano rispettati, impegnandosi a risolvere, mediante consultazioni bilaterali o multilaterali, eventuali controversie relative al rispetto del Protocollo stesso.
Il disegno di legge di ratifica si compone invece di cinque articoli.
L'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo.
L'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno, modificando gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 marzo 2001, n. 58, concernente l'istituzione del fondo per lo sminamento umanitario, per renderne coerenti i contenuti con quanto previsto nel presente strumento internazionale. Si ricorda in proposito che il citato fondo reca una dotazione pari a un milione di euro per l'anno 2009, disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto, n. 108, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», recentemente approvata dalle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a 15 mila euro, relativi alla partecipazione alle conferenze previste dall'articolo 10 del Protocollo.

Pag. 39

L'articolo 5, infine, fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul Protocollo in esame, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel preannunciare, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspica che il fondo per lo sminamento umanitario venga adeguatamente rifinanziato anche per gli anni successivi al 2009.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Recchia, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.