CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2009
211.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere su di un ulteriore emendamento del relatore volto ad inserire una serie di direttive negli allegati A e B del disegno di legge comunitario, al fine della loro attuazione. Non ravvisandosi direttive incidenti in maniera diretta sulla competenza della Commissione Giustizia, si propone di esprimere il nulla osta sull'emendamento 1.19 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame è volto a ratificare la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dagli Stati membri dell'UNESCO allo scopo di mettere in grado le Parti di tutelare al meglio il loro patrimonio sommerso. La Convenzione stabilisce uno standard comune per la protezione di tale patrimonio, prevedendo misure di prevenzione contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto. La Convenzione, entrata in vigore il 2 gennaio 2009, si compone di un Preambolo, 35 articoli e un Allegato.
La Convenzione chiarisce innanzitutto (articolo 1) che il «patrimonio culturale subacqueo» è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano carattere culturale, storico o archeologico, e che siano (state) parzialmente o totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio culturale subacqueo include dunque siti, strutture, edifici, resti umani, navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici. Da tale definizione, viene esplicitato, sono esclusi oleodotti, cavi posizionati sui fondali marini ed altri impianti.
La competenza della Commissione è limitata all'articolo 10 dedicato alle sanzioni.
Il comma 1 punisce con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda che va da 310 a 3.099 euro tutti coloro che non denuncino entro l'avvenuto ritrovamento di beni culturali subacquei nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana all'Autorità marittima più vicina.
Il comma 2 prevede la medesima punizione per il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che non denuncino all'Autorità consolare italiana e al Ministero degli Affari esteri il ritrovamento di beni ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo situati: nella zona economica esclusiva; o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione; o nell'Area internazionale di fondi marini o nel relativo sottosuolo.

Pag. 40

Qualora la denuncia sia effettuata in ritardo, cioè dopo tre giorni dal ritrovamento, si applica una sanzione di natura amministrativa da 250 a 2.500.
Identica sanzione (arresto fino a un anno e ammenda da 310 a 3.099 euro) è prevista dal comma 3 per il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, non avendo presentato denuncia preventiva all'Autorità consolare italiana o al Ministero degli Affari esteri, effettuino un intervento su beni del patrimonio culturale subacqueo situati: nella zona economica esclusiva; o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione; o nell'Area internazionale di fondi marini o nel relativo sottosuolo.
La medesima sanzione è prevista al comma 4 per coloro i quali effettuino interventi su beni culturali subacquei collocati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiana senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Anche coloro che operino interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, avendo chiesto l'autorizzazione ma prima di averla ottenuta, sono punibili con l'arresto fino ad un anno e con un'ammenda che va da 310 a 3.099 euro (comma 5).
Chiunque invece, in base al comma 6, introduca o commerci beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati senza autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due anni e un'ammenda da 50 a 500 euro.
Il comma 7 dell'articolo 10 stabilisce che restano ferme, laddove applicabili, le sanzioni sia amministrative che penali previste dal decreto legislativo. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Rileva infine come il rinvio per un verso doveroso alle norme di chiusura di cui all'articolo 10, comma 7 che richiama ove applicabili alle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004 prospetta l'opportunità di verificare un coordinamento delle fattispecie penali con precipuo riferimento alla violazione in particolare prevista e punita dal comma 6 dell'articolo 10.
Trattandosi di una violazione non di tipo formale ma di «introduzione o commercio di beni recuperati senza autorizzazione» si evidenzia come nel testo unico analoghe violazioni siano punite come delitti ed il discrimine essendo da rinvenire nella provenienza ma non nella natura dei beni, potrebbe essere considerato illogico.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere favorevole, condividendo peraltro il rilievo del relatore in merito all'opportunità di un coordinamento di talune fattispecie penali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 104.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Pag. 41

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha espresso una serie di perplessità sul provvedimento in esame ed in particolare sulla modalità con la quale è stato individuato l'ente destinatario degli stanziamenti ivi previsti.
Nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di verificare meglio i presupposti delle scelte del Governo. A tale proposito, già nel corso della seduta, il rappresentante del Governo ha depositato del materiale propedeutico proprio a tale verifica.

Giancarlo LEHNER (PdL), relatore, ritiene che, indipendentemente dal merito della documentazione depositata dal Governo nella scorsa seduta, sia paradossale che una legge dal 1996, confermando una prassi quarantennale, preveda in maniera esclusiva la concessione di fondi a favore di un determinato ente privato. Dopo aver sottolineato come sia inconcepibile tale forma di personalizzazione di uno stanziamento statale da parte di una legge dello Stato, invita la Commissione a valutare l'opportunità di esprimere un parere, sia pure non vincolante, nel quale sia dichiarata la contrarietà alla erogazione di fondi a favore dell'ente individuato dalla legge del 1996. Sarebbe più opportuno erogare la somma prevista dal provvedimento per fronteggiare alcune delle emergenze dell'amministrazione quotidiana della giustizia, tra le quali ricorda, ad esempio, la carenza negli uffici giudiziari di carta per effettuare fotocopie e fax. Oggi la Commissione potrebbe chiedere al Governo di non erogare i fondi a favore dell'ente, per poi valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente che legittima il provvedimento in esame. Per quanto attiene alla documentazione depositata dal Governo esprime sorpresa per il tono colloquiale della lettera che il Segretario generale del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ha scritto al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia per sollecitare l'erogazione non tardiva del contributo annuale. Sembrerebbe una missiva privata piuttosto che ufficiale. Osserva che sempre da tale documentazione risulta che il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale è destinatario anche di altre erogazioni di fondi. Tra gli enti erogatori vi sono enti locali, banche, università ed addirittura l'ONU. Conclude proponendo di esprimere parere contrario sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non condividere l'intervento del relatore, pur comprendendo l'esigenza da questi espressa di valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente che si limita ad individuare un unico ente come destinatario di fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia. A fronte della normativa vigente e di una prassi di oltre cinquant'anni, ritiene che un parere contrario sul provvedimento in esame finirebbe per tradursi in una ingiustificata censura dell'attività svolta dall'ente beneficiario nel corso dell'ultimo anno. Per quanto attiene alla lettera richiamata dal relatore, osserva che il tono colloquiale deriva unicamente dalla circostanza che il mittente ed il destinatario sono entrambi magistrati che peraltro hanno lavorato insieme anche presso il Ministero della giustizia. Rileva inoltre che la conseguenza della mancata erogazione di fondi sarebbe unicamente la mancata utilizzazione degli stessi per fini comunque attinenti alla giustizia. Sarà poi il Parlamento libero di valutare l'opportunità di modificare la legge che legittima il provvedimento in esame.

Roberto CASSINELLI (PdL) dichiara di condividere la proposta di parere contraria del relatore, la quale non ha alcun carattere punitivo, limitandosi ad interrompere una singolare prassi avviata addirittura nel 1953 e confermata dalla legge prima nel 1996 e successivamente nel 2001.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), ricordando la propria esperienza nella XIV Legislatura quando ha ricoperto l'incarico

Pag. 42

di sottosegretario per la giustizia, dichiara di condividere pienamente l'intervento del rappresentante del Governo. Ritiene che la contrarietà all'erogazione di fondi a favore di un ente individuato in maniera esclusiva dalla legge non si possa tradurre in un parere contrario sul provvedimento in esame, quanto piuttosto nel proposito di modificare tale legge.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che le considerazioni del relatore, pur condivisibili nel loro spirito, non si debbano tradurre in un parere contrario, quanto piuttosto nella intenzione di valutare l'opportunità di modificare la normativa vigente al fine di verificare se gli stanziamenti previsti da tale normativa debbano essere destinati anche ad altri enti o ad altre finalità sempre nel campo della giustizia. Invita pertanto il relatore a modificare la propria proposta di parere trasformandola in un parere favorevole.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Costa, ricordando come già lo scorso anno nel dibattito in Commissione emerse una certa contrarietà ad una normativa volta ad individuare un unico ente come destinatario di stanziamenti.

Giancarlo LEHNER (PdL), relatore, alla luce degli interventi svolti, pur ribadendo la propria contrarietà allo stanziamento anche per quest'anno di fondi a favore sempre di un medesimo ente, modifica la propria proposta di parere trasformandola in proposta di parere favorevole. Sottolinea che tale mutamento di proposta di parere è dovuto in particolare all'atteggiamento critico emerso in Commissione sulla normativa vigente ed alla conseguente volontà di valutare l'opportunità di modificarla.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che è stato adottata come testo base la proposta di legge n. 1538 Pecorella, avverte che su tale provvedimento sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato).

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 1.1, favorevole sull'emendamento Di Pietro 1.2, contrario sugli emendamenti Di Pietro 1.3 e Ferranti 1.6, favorevole sugli emendamenti Di Pietro 1.4 e 1.5, contrario sugli articoli aggiuntivi Di Pietro 1.020 e 1.021 e sugli emendamenti Zeller 2.1 e Di Pietro 2.2, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Zeller 2.01 se riformulato nel senso di sopprimere l'articolo 5.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che è pendente presso il Senato un provvedimento di sostanziale riforma della procedura penale, contenente anche la nuova disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti

Pag. 43

dell'uomo. Si riserva quindi di presentare proposte emendative corrispondenti, per quanto concerne il predetto istituto, alla disciplina in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Gaetano PECORELLA (PdL), relatore, prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo e auspica che i preannunciati emendamenti siano presentati entro la seduta convocata per domani, in modo da non rallentare l'iter dell'esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2009.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), relatore, ricordando come il provvedimento sia iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo mese di settembre, ritiene che, ove non vi fossero ulteriori interventi, potrebbe essere fissato, per lo stesso mese di settembre, un termine per la presentazione di emendamenti.

Manlio CONTENTO (PdL) ribadisce, in considerazione della estrema delicatezza di un intervento che verte su una materia complessa e destinato ad incidere sul corpus del codice civile, l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide l'osservazione dell'onorevole Contento e ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che eventuali richieste di audizioni potranno essere valutate nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata di domani e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite I e II.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.25.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1695 Gozi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che alle proposte di legge n. 1439 Melchiorre, n. 1782 Di Pietro e n. 2445 Bernardini è stata abbinata la proposta di legge n. 1695 Gozi. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a predisporre una proposta di testo base da sottoporre alla Commissione per poter poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Pag. 44

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008.
C. 2632 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.
C. 2633 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2008 e del disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009, per le parti di competenza.
L'esame dei provvedimenti si concluderà con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la II Commissione.
Per consentire alla V Commissione di concludere l'esame dei provvedimenti entro domani, oggi avrà luogo la relazione introduttiva e si esaurirà l'esame preliminare, mentre il seguito dell'esame e la deliberazione su eventuali proposte emendative avrà luogo nella seduta già convocata per le ore 9 di domani.
Ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 è stato fissato alle ore 17 di oggi, martedì 28 luglio.

Enrico COSTA (PdL), relatore, procede all'illustrazione del Rendiconto 2008 e dell'Assestamento 2009 per i profili di competenza della Commissione Giustizia.
Per quanto concerne il Rendiconto 2008, segnala anzitutto che lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio per il 2008 recava le seguenti previsioni iniziali per spese finali: 7.574,74 (competenza) e 7.754,24 (cassa).
Con la legge di assestamento 2008 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza e le autorizzazioni di cassa sono state aumentate rispettivamente di 425,93 e 661,15 milioni di euro.
Il conto consuntivo del Ministero della giustizia per il 2008, pertanto, reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.000,67 milioni, con una diminuzione di circa 127 milioni (-1,6 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2007 (8.127,75 milioni). Il decremento ha riguardato, in particolare, le spese correnti. Le spese in conto capitale registrano invece un aumento, mentre

Pag. 45

risultano in diminuzione rispetto al 2007 anche le autorizzazioni di cassa. L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato passa quindi dall'1,5 per cento del 2007 all'1,4 per cento del 2008.
A fronte di stanziamenti definitivi di competenza per 8.000,67 milioni di euro, e a residui definitivi pari a 1.392,57 milioni (e quindi ad un importo della massa spendibile - risultante dalla somma degli stanziamenti di competenza più i residui - pari a 9.393,24 milioni), il dato definitivo relativo alle autorizzazioni di cassa è di 8.415,39 milioni. Per quanto riguarda il coefficiente di realizzazione, cioè il rapporto tra massa spendibile e autorizzazioni di cassa, esso è pari all'89,6 per cento e quindi in aumento rispetto al 2007 (87 per cento).
I pagamenti eseguiti in totale hanno raggiunto la cifra di 7.490 milioni di euro, che rappresenta l'89 per cento delle autorizzazioni di cassa. Dal rapporto pagamenti/massa spendibile (pari al 79,7 per cento, contro il 77,3 per cento del 2007) si evince un aumento della capacità di spesa del Ministero della giustizia rispetto all'anno precedente, con riflessi sulla formazione dei residui, che appare in diminuzione. In particolare, la diminuzione dei residui è pari al 15,4 per cento.
Con riferimento all'andamento percentuale dei pagamenti sui residui, nel 2008 si registra una lieve diminuzione della capacità di smaltimento dei residui stessi, rispetto all'ultimo esercizio precedente.
Con riguardo all'analisi della spesa per centri di responsabilità osserva che, come ad ogni esercizio, le quote più consistenti delle risorse sono gestite dai centri «Organizzazione giudiziaria», cui sono stati assegnati stanziamenti di competenza per 3.924,08 milioni di euro e «Amministrazione penitenziaria», con uno stanziamento di 3.142,33 milioni di euro.
Passando all'esame dell'Assestamento 2009, rileva che le modifiche introdotte in relazione ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1o gennaio 2009 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2008. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono invece correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2009 (tabella 5), approvato con la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recava previsioni di competenza per un totale di 7.560,74 milioni di euro (7.325,17 di parte corrente e 235,57 in conto capitale). Le previsioni iniziali hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2009, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per l'accertamento dell'effettiva consistenza dei residui passivi.
Con riferimento alle variazioni introdotte per atto amministrativo, rilevo che le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 116,2 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 184,3 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa (di cui 68,1 milioni di euro per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, stornati dall'apposito Fondo di riserva - cap.3002/ Min. Economia).
In ordine alle principali variazioni, relative sia alla competenza che alla cassa, e derivanti da atti legislativi, segnala: l'aumento di 100 milioni di euro derivante dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine del Ministero dell'economia (cap. 3000/Economia e Finanze); l'aumento di 13,6 milioni di euro per l'applicazione della «legge Pinto», relativa all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (legge n. 89 del 2001).
Con specifico riferimento alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame, segnala che la manovra proposta per lo stato di previsione

Pag. 46

del Ministero della giustizia prevede un aumento di circa 80 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di circa 348 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
Per quanto riguarda i residui, rispetto alla valutazione iniziale si registra un incremento di 169,96 milioni di euro (determinato dall'aumento sia dei residui per investimenti che dei residui per spese correnti). Il volume totale dei residui previsti dopo l'assestamento ammonta a 1.177,41 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 658,54 e 518,88 milioni di euro.
Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il Ministero della giustizia risultano pari a 7.757,27 milioni di euro (7.521,7 di parte corrente e 235,57 per il conto capitale).
Le autorizzazioni di cassa ammontano a 8.116,16 milioni di euro (ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 7.773,43 e 342,73 milioni di euro).
La massa spendibile assomma a 8.934,68 milioni di euro, con un miglioramento del coefficiente di realizzazione, che passa dall'88,5 per cento previsto al 1o gennaio 2009 al 90,8 per cento risultante sulla base dell'assestamento.
Le variazioni proposte con il disegno di legge in esame non rilevano sull'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato, che rimane all'1,4 per cento (stesso dato del bilancio 2009 a legislazione vigente e del rendiconto 2008).
Le variazioni più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento - articolate per Missioni e Programmi, come da nuova classificazione del bilancio dello Stato - hanno riguardato, in particolare, la Missione 6 (Giustizia) e la Missione 3 (Fondi da ripartire) e riguardano essenzialmente l'integrazione di spese obbligatorie.
La prima registra un aumento delle dotazioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa, rispettivamente, pari a 57 e 238,87 milioni di euro, imputabile per la gran parte (50 e 145,5 milioni) a spese di funzionamento del Programma 6.2 (Giustizia civile e penale). Nell'ambito dello stessa Missione, 76,5 milioni vanno ad incrementare le autorizzazioni di cassa del Programma 6.4 (Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile).
La Missione 3 (Fondi da ripartire) vede aumentare di 23,3 milioni di euro la dotazione di competenza e di 107,9 milioni le autorizzazioni di cassa. L'intero incremento riguarda il solo Programma 33.1 (Fondi da assegnare) di cui si compone la Missione.
Segnala, infine, la presenza di ulteriori stanziamenti di interesse della giustizia negli stati di previsione di altri ministeri.
Quanto al Ministero dell'economia (tabella 2), sono previsti stanziamenti relativi alle «Spese per il funzionamento del CSM», alle «Spese di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato», nonché alla «Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo».
Con riferimento al Ministero dell'interno (tabella 8), segnala gli stanziamenti per i «Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari» e per il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive».
Nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture (tabella 10), segnala lo stanziamento per le «Spese per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria».
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come la spesa del comparto Giustizia abbia registrato, nelle uscite annue, una contrazione che se complessivamente, in termini percentuali, non appare consistente, ciò nonostante denota l'esigenza di un'accelerazione della riorganizzazione dei settori.
Se, infatti, l'assestamento comporta un aumento delle previsioni di competenza e di quelle di cassa, la sua esiguità non comporta effetti sul quadro generale.

Pag. 47

Anzi, l'aumento degli stanziamenti riferibili alle conseguenze dell'applicazione della cosiddetta «Legge Pinto» rivela l'aumento dei danni relativi al ritardo con cui si concludono i procedimenti giudiziari mentre la relazione della Corte dei Conti sottolinea la delicata situazione costituita dai debiti pregressi, non certo imputabile all'attuale Governo, ma che dovrebbe rientrare in quella complessa operazione rivolta a velocizzare il pagamento dei crediti della pubblica amministrazione.
In tale contesto, secondo l'oratore, va anche portata a compimento la razionalizzazione delle operazioni di intercettazione telefonica dove riforma ed attenzione per i costi debbono trovare migliore equilibrio.
Da ultimo, l'Onorevole Contento richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di dare seguito al programma di edilizia penitenziaria privilegiando, nella scelta, quelle realtà territoriali nelle quali l'intervento anche finanziario delle istituzioni può contribuire ad una più sollecita realizzazione delle opere pubbliche.
Conclude chiedendo al Governo di far conoscere alle competenti Commissioni parlamentari l'esito dell'istituzione del «Fondo unico giustizia» sulla gestione delle esigenze del comparto e annuncia il voto favorevole del Gruppo del PdL al rendiconto del 2008 e all'assestamento del 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI