CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2009
208.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2602 Cirielli e Stefani.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole - Nulla osta su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in titolo di nulla osta sugli emendamenti ad essa riferiti.

Enrico FARINONE (PD) giudica opportuno che alla materia della partecipazione italiana a missioni internazionali sia stato assicurato, mediante la proposta di legge in esame, un iter autonomo rispetto al decreto-legge n. 78 del 2009, consentendo in tela modo al Parlamento di esprimersi in maniera bipartisan su un tema così rilevante. Esprime quindi preoccupazione per le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento, che appaiono forzate formalmente - in quanto rimandano ad un decreto-legge in corso di conversione - e incerte nella sostanza, poiché sono garantite per soli 4 mesi, facendosi riferimento, per il seguito, a entrate meramente ipotetiche.
Auspica in ogni caso che la proposta di legge in esame possa rafforzare il peso dell'Italia in ambito internazionale, così come contribuire a scongiurare eventi drammatici come quelli di recente avvenuti in Afghanistan.
Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, sottolinea come la maggioranza condivida pienamente i contenuti del provvedimento, sul quale auspica vi possa essere la massima convergenza da parte di tutte le forze politiche, anche al fine di esprimere la massima solidarietà ai militari italiani impegnati in missioni di pace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Enrico FARINONE (PD), relatore, nel rinviare alla relazione svolta, ricorda come dall'attuazione del presente accordo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico

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del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, illustra i contenuti dell'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006, che costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento completo delle parti contraenti - in questo caso del Marocco - ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.
L'accordo in esame è il primo stipulato con un paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore.
Ricorda peraltro lo stretto legame tra l'accordo in esame e l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal 1o marzo 2000, che ne costituisce in qualche modo la cornice, al punto tale che il comma 3 dell'articolo 28 dell'accordo in esame prevede la cessazione dei suoi effetti o la sospensione di essi, nel caso dell'eventuale cessazione o sospensione dell'accordo di associazione.
Segnala parimenti che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica.
Passando al contenuto dell'accordo in esame, evidenzia che esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati.
Già nelle premesse - come nota la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni.
Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli 2-13.
L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una parte con riferimento al territorio dell'altra parte: in nessun caso, tuttavia, i vettori europei in Marocco e quelli marocchini nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 3 le autorità competenti di una parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente una serie di condizioni.
Il disposto dell'articolo 4 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché

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riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio.
Ai sensi dell'articolo 5 sarà il comitato misto istituito dall'accordo in esame, con decisione preliminare, a stabilire le questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo: nella decisione verranno altresì precisate le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi quelli implicanti paesi terzi.
In base al successivo articolo 6 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle parti contraenti l'accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.
Per quanto riguarda la concorrenza, sulla scorta dell'articolo 7 è prevista l'applicazione delle pertinenti disposizioni (Titolo IV) dell'Accordo di associazione CE-Marocco, salvo che per eventuali norme più specifiche contenute nell'accordo in esame.
Il Titolo IV dell'Accordo, di cui fanno parte gli articoli dal 33 al 41 compreso, concerne «Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti. Esse garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti. In caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti sia l'Unione Europea che il Marocco potranno comunque adottare misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, alle condizioni stabilite dal GATT e dal Fondo monetario internazionale.
In materia di concorrenza l'Accordo prevede che alle imprese marocchine venga applicata la normativa comunitaria. Le Parti assicurano, inoltre, come stabilisce l'articolo 39, un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi standard internazionali.
Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di sovvenzioni, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, la parte interessata ne informa preventivamente la controparte, la quale può investire della questione il comitato misto. In difetto di composizione della controversia ciascuna delle parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate. L'articolo 8 si conclude salvaguardando il diritto delle parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.
Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 9, in base al quale i vettori di ciascuna delle parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta vocale o in altra convertibile. È altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.
L'articolo 10 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti,

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lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi.
Concludono il Titolo I gli articoli 11, 12 e 13, in base ai quali è vietato per una parte imporre ai vettori dell'altra parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. D'altra parte è prevista la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.
Il Titolo II, dedicato alla cooperazione in campo normativo, è composto dagli articoli 14-20.
In base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato VI. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina.
Particolare rilievo assume l'articolo 15, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo 15 riguarda la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia.
In particolare, le parti dispongono affinché nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia.
L'articolo 16 concerne la gestione del traffico aereo, rispetto alla quale è previsto l'impegno delle parti al rispetto delle disposizioni della parte B dell'allegato VI, nella prospettiva dell'estensione al Marocco del Cielo unico europeo.
Gli articoli 17-20 riportano l'impegno delle parti al rispetto della normativa comunitaria nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dei sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali.
Il Titolo III, composto dagli articoli 21-30, contiene le disposizioni istituzionali e finali.
In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti. L'articolo 23 è invece dedicato alla risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco.
L'articolo 24 riguarda invece le misure di salvaguardia che ciascuna delle parti può adottare qualora ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo.
L'articolo 25, è dedicato alla portata geografica dell'accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.
L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'accordo in esame con altri strumenti pattizi, e dispone che il presente accordo sostituisca quelli bilaterali vigenti tra il Marocco e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea, salvo le parti da esso non coperte. Mentre l'articolo 27 detta procedure per la modifica dell'accordo o degli allegati ad esso, l'articolo 28, in merito alla durata, stabilisce che l'accordo in esame è concluso tempo indeterminato, ma ciascuna delle parti, attraverso i canali diplomatici, può notificare la denuncia dell'accordo, che va inoltrata nel contempo all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco

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delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e il Marocco. L'articolo tre riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'accordo in esame in quanto, oltre a quanto detto a proposito dell'articolo 10 dell'accordo, anche le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 22 vedranno l'ENAC far fronte con propri fondi, in quanto saranno dipendenti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile a prendervi parte.
Alla luce dei contenuti richiamati, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, presidente, sottolinea l'importanza dell'Accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.

Enrico FARINONE (PD), relatore, evidenzia che nell'ambito dei rapporti con i Paesi del Mediterraneo l'Italia debba farsi promotrice di iniziative, ponendosi all'avanguardia rispetto ai partner europei.

Mario PESCANTE, presidente, condivide la valutazione del collega Farinone e ritiene che la prossima presidenza di turno dell'Unione europea possa essere una buona occasione per stabilire, sul tema, un proficuo rapporto bilaterale con la Spagna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Gianluca PINI (LNP) con riferimento al provvedimento in oggetto, riterrebbe opportuno che la XIV Commissione segnali, mediante una osservazione da inserire nel parere, la necessità di prevedere adeguate risorse per il Fondo nazionale di solidarietà contro le avversità atmosferiche. Evidenzia infatti che il decreto-legge n. 78 del 2009, attualmente in fase di conversione, non contiene misure a sostegno del settore agricolo, e che la necessità di garantire sostegno al settore attraverso forme assicurative rientra a pieno titolo tra gli obiettivi della Politica agricola comune (PAC).

Sandro GOZI (PD) condivide pienamente le osservazioni formulate dal collega Pini. Ritiene inoltre che il parere della XIV Commissione dovrebbe recare una osservazione anche riguardo alla situazione delle piccole e medie imprese, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nello Small Business Act, che avrebbero consentito di adottare diverse iniziative a sostegno del settore. Un ulteriore richiamo merita altresì, a suo avviso, il tema delle

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infrastrutture, alle quali il DPEF dedica scarsa attenzione.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide pienamente la preoccupazione manifestata dal collega Pini in ordine al Fondo di solidarietà in agricoltura, già oggetto di un rilievo nell'ambito del parere da lui formulato e approvato dalla Commissione sul decreto-legge n. 78 del 2009. Evidenzia tuttavia, anche in qualità di componente della XIII Commissione, la necessità che si precisi che il reperimento di risorse a favore del Fondo di solidarietà rappresenta una priorità assoluta rispetto a ogni altro sostegno del settore. Occorre quindi, in questa fase, accantonare altre iniziative volte al reperimento di risorse per micro interventi settoriali; è necessaria, anche da parte del Governo, l'assunzione di un impegno in tal senso.

Gianluca PINI (LNP) si associa alla osservazione formulata dall'onorevole Gottardo.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 100.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, tenuto conto della delicatezza della materia in esame, ritiene opportuno consentire un ulteriore riflessione sul provvedimento prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) concorda circa la necessità di posticipare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Atto n. 101.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Gianluca PINI (LNP), relatore, anche su questo provvedimento ritiene opportuno, prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere, attendere l'esito della sottoscrizione degli accordi bilaterali con la Repubblica di San Marino, rispetto alla quale recenti notizie di stampa danno conto di indagini in corso relative a ipotesi di riciclaggio.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

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quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 23 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».
COM(2009)44 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 1o luglio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (vedi allegato 2), affinché la Commissione possa procedere alla sua approvazione nel corso della prossima settimana.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 23 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Stoccolma il 6 e 7 luglio scorso, si è recato il Vice Presidente Farinone, che invita a dare conto dei contenuti della riunione.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sul tema in oggetto (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 9.40.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

ATTI COMUNITARI

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 206 del 21 luglio 2009, all'allegato 2, a pagina 349, seconda colonna, ultima riga, dopo le parole «7.023. Il Relatore», aggiungere il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale.»;
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» con le

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seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno»».
7.024.Il Relatore.

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 206 del 21 luglio 2009, all'allegato 5, a pagina 356 e a pagina 357, sopprimere tutte le parole a partire dalla prima riga della prima colonna di pagina 356 fino all'ultima parola di pagina 357, sostituendole con le seguenti:
«La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def,;
rilevato che:
la proposta di direttiva costituisce il primo importante provvedimento attuativo del c.d. Small Business Act e si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni;
i ritardi arrecano enormi difficoltà alle imprese creditrici, specie di piccole e medie dimensioni, che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, in particolare, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria;
il problema ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, degli ordinativi;
le iniziative assunte dal Governo con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, in corso di conversione, appaiono coerenti con gli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva e pongono le premesse per una soluzione «a regime», di carattere strutturale del problema, che richiederà l'adozione di ulteriori misure, in particolare con riferimento alla previsione per cui sarà stabilito in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni saranno comunque tenute a pagare le fatture;
considerata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) la proposta di direttiva appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, posto che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari in quanto molto spesso le amministrazioni pubbliche tendono ad essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un fornitore straniero. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che rafforzi le previsioni della direttiva 2000/35, è motivata anche con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri;
b) circa la graduazione della misura degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi provocati dai ritardati

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pagamenti, per i quali si prevedono tre scaglioni, si valuti con la massima attenzione il rischio di determinare condizioni sperequate, in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;
c) si assumano tutte le iniziative, sia di natura legislativa che di carattere amministrativo, idonee a garantire l'integrale applicazione della proposta di direttiva, anche per quanto concerne l'indicazione in 30 giorni del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere ai pagamenti.».