CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2009
207.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del Regolamento della Camera, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, che reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive, anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009 per fronteggiare la crisi economica. A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento

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anticrisi, collegato alla manovra di finanza pubblica, costituito dal decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78 con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.
Precisa che nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti. Il Documento prospetta una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico. In particolare, il DPEF 2010-2013 presenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010: per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione Unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso. Una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento. Nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti.
Aggiunge che il DPEF sottolinea come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali: il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro. Tra i segnali positivi per una ripresa dell'economia italiana, il DPEF annovera il rialzo dei corsi azionari rispetto ai minimi registrati nella prima metà del marzo scorso, la riduzione dei differenziali di interesse rispetto ai tassi di riferimento e l'attenuazione del calo della produzione industriale. Tra le incognite che pesano sulle prospettive della ripresa rimangono invece la qualità del credito ed il deterioramento del mercato del lavoro.
Rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri paesi industrializzati, il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo: normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia; allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi; rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.
Sottolinea poi che secondo il DPEF le manovre correttive dovranno privilegiare interventi non peggiorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel rispetto delle regole, nonché interventi non riduttivi del livello dei servizi alla collettività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse. A tal fine, il DPEF prevede, dal lato dell'entrata, il rafforzamento delle forme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, e, dal lato della spesa, il completamento del risanamento dei budget sanitari delle Regioni in disavanzo, anche attraverso la fissazione di costi standard dei servizi pubblici. Relativamente alla spesa per prestazioni sociali, il DPEF ritiene necessario un confronto con le parti sociali al fine di possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica. Infine, per ciò che attiene il bilancio dello Stato, il DPEF fissa l'obiettivo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in 61,4 miliardi di euro nel 2010, 48,1 miliardi nel 2011 e 40,6 nel 2012.
Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione, fa presente che il DPEF si sofferma sulla attuazione e sulle disposizioni di delega contenute nella legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, con la quale viene data attuazione alle

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norme costituzionali sul finanziamento degli enti decentrati. Il federalismo fiscale nasce dall'idea di riportare un'enorme area di governo sotto il vincolo democratico fondamentale del «no taxation without representation», con effetti forti e positivi in termini di responsabilità nell'uso del pubblico denaro, riducendo la attuale non frenata tendenza alla presenza pubblica nell'economia, di moralità, di equità e di contrasto all'evasione fiscale. Rileva a tale proposito che nell'allegato III, relativo ai contributi dei Ministeri, in particolare nella parte relativa al contributo del Dipartimento delle riforme per il federalismo, viene evidenziata l'importanza della riforma del federalismo fiscale in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, al fine di ridurre e qualificare maggiormente la spesa pubblica, rendendo l'Italia più competitiva nel confronto con gli altri Paesi europei in termini di qualità ed economicità dei servizi resi al cittadino dalle amministrazioni pubbliche. Il nuovo quadro normativo permetterà di migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, dal Nord al Sud, così da farne un reale volano per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il DPEF, a proposito del federalismo fiscale, precisa come il nuovo sistema di finanziamento previsto nella legge n. 42 si ispiri ai principi di autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e di una loro maggiore responsabilizzazione, assegni ai livelli inferiori di governo tributi autonomamente istituiti, tributi propri derivati da leggi statali e quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, sopprima i precedenti trasferimenti erariali e stabilisca esplicitamente il superamento del criterio della spesa storica per la determinazione delle risorse trasferite, introduca fondi perequativi alimentati dalla fiscalità generale che vengono allocati con criteri diversi in base al tipo di prestazioni offerte, preveda un coinvolgimento diretto dei vari livelli istituzionali nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, con meccanismi di premialità.
Fa notare che il DPEF si sofferma in particolare sui seguenti aspetti previsti dalla delega di cui alla legge n. 42 del 2009: la copertura integrale delle spese per le prestazioni per le quali devono essere garantiti livelli essenziali e per quelle legate alle funzioni fondamentali degli enti locali; la definizione dei rapporti tra i vari livelli di governo in materia di disciplina fiscale e di adeguate forme di coordinamento; il periodo transitorio durante il quale il nuovo sistema sarà introdotto gradualmente. Il DPEF chiarisce infine come l'attuazione della riforma sia comunque connessa alle disposizioni sul coordinamento della finanza pubblica recate dal progetto di legge in materia di contabilità e finanza pubblica attualmente in discussione al Parlamento (A.C. 2555) e alla definizione di alcuni aspetti determinanti, quali la individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali. A questo dovrà provvedere il disegno di legge sul Codice delle autonomie in fase di avanzata elaborazione da parte del Governo che rimodellerà il sistema delle autonomie locali, adeguandolo alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione.
Ciò premesso, e considerata la necessità di prevedere misure di attenuazione del Patto di stabilità per gli enti locali virtuosi, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) sottolinea come nel documento di programmazione economico-finanziario in esame non si faccia alcun cenno alla questione della sanità, su cui sono maggiormente impegnate le regioni. Ritenendo tale lacuna particolarmente grave nei confronti delle regioni e dei compiti ai quali esse sono chiamate in tale settore, fa notare come nella relazione della Corte dei conti sia evidenziata la spesa delle regioni in materia sanitaria per il 2007-2008, la quale si è mantenuta entro le stime previste.
Ritiene che il peso della spesa sanitaria sul PIL, pari al 6,9 per cento, secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei conti, sottolinei come le regioni virtuose abbiano mantenuto gli impegni

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grazie al Patto per la salute che tendeva a creare una collaborazione tra Stato e regioni soprattutto nella programmazione delle risorse in campo sanitario.
Conclude evidenziando come l'assenza di alcun riferimento alla questione sanitaria rischi di mettere in difficoltà le regioni le quali per tale motivo hanno abbandonato i lavori della Conferenza Stato-regioni nella riunione del 24 giugno scorso. Ritiene pertanto che, in sede di attuazione del federalismo fiscale, debba essere posta particolare attenzione al settore della sanità.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) rileva in primo luogo come il DPEF e gli strumenti di bilancio dovrebbero essere inemendabili in quanto costitutivi della politica di governo della maggioranza. Precisa che, pur condividendo la condizione formulata nella proposta di parere dal relatore, il voto del suo gruppo su tale proposta sarà contrario per due motivi. In primo luogo, fa notare come il Governo abbia affrontato, già dal luglio scorso, la crisi economico-finanziaria con singoli provvedimenti privi di un coordinamento legato ad una ben precisa impostazione di carattere generale. In secondo luogo, osserva come nel documento di programmazione non sia evidenziata alcuna soluzione all'annoso problema del rapporto debito pubblico - PIL che si attesta ormai al 120 per cento. Pur comprendendo l'importanza di agire, in una fase di crisi economica, sul versante della spesa con conseguente peggioramento del rapporto debito-PIL, ritiene altresì imprescindibile l'individuazione di una soluzione di tale problema.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) evidenzia l'opportunità di prevedere nella proposta di parere, e in particolar modo nella condizione ivi prevista, la possibilità per i comuni virtuosi di liberalizzare gli avanzi di bilancio, che attualmente non possono essere utilizzati. Preannuncia comunque un voto di astensione sulla proposta di parere.

Davide CAPARINI (LNP), presidente, auspica, in uno spirito di fattiva collaborazione fra diverse forze politiche, la partecipazione di ciascun gruppo alla migliore definizione del parere, a prescindere dal voto che il gruppo intenda poi esprimere sul parere medesimo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, prendendo atto dei rilievi formulati nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere, in primo luogo, aggiungendo nella condizione già prevista il riferimento alla liberalizzazione dell'avanzo di amministrazione per gli enti locali virtuosi. In secondo luogo, propone di trasformare in osservazione il contenuto della premessa della proposta di parere relativa al risanamento dei budget sanitari delle Regioni in disavanzo, che dovrebbe essere effettuato con una rigorosa attività di individuazione dei costi standard dei servizi,stante che dalla diffusione sul territorio nazionale delle best practice osservate nella gestione dei servizi pubblici possono generarsi economie di spesa di dimensioni non marginali (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, come riformulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, illustra il disegno di legge C. 2539 recante «Ratifica ed esecuzione

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dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007», su cui la Commissione dovrà esprimere il parere alla III Commissione della Camera.
Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro. L'articolo 3 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge - secondo quanto si legge nella corredata analisi tecnico-normativa (ATN) - non presenta profili di impatto sull'assetto costituzionale e normativo italiano, né sull'ordinamento amministrativo e non reca contraddizioni o incompatibilità a livello comunitario, trattandosi proprio di un accordo in quella sede originato.
Quanto all'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso il 15 ottobre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e il Montenegro, dall'altro, oggetto del disegno di legge in esame, esso rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia - ridottasi alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo -, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania ).
Precisa che il processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA), lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno; lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili; l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale; la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo sviluppo del dialogo politico. Gli obiettivi principali degli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA) sono, in considerazione della situazione specifica di ciascun paese, il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale, la definizione di un quadro ufficiale per il dialogo politico a livello bilaterale e regionale, la formazione, una volta compiuti progressi sufficienti nella riforma dell'economia, di una o più zone di libero scambio, il sostegno alla cooperazione economica, sociale, civile e in settori quali l'istruzione, la scienza, la tecnologia, l'energia, l'ambiente e la cultura.
In particolare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea. Gli obiettivi dell'Accordo, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono infatti quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.
Ciò premesso, e considerato che l'oggetto del provvedimento, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la

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Repubblica di Montenegro, dall'altra, rientra nell'ambito della materia «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
S. 1142 e abb.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il disegno di legge S. 1142 recante «Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione», adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente presso la 12a Commissione del Senato.
Il disegno di legge nasce dall'esigenza - come si legge nella relazione illustrativa - di dettare una disciplina organica e sistemica nel settore delle professioni sanitarie, recuperando a tal fine le linee guida della legge n. 43 del 2006 che ha introdotto in tale settore importanti innovazioni rimaste a tutt'oggi inattuate. La delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie, prevista all'articolo 4 della citata legge n. 43 del 2006, non è stata infatti attuata a seguito della scadenza del termine, peraltro anche differito dalla legge 17 ottobre 2007, n. 189.
Il ritardo nell'attuazione della riforma di tale settore ha reso necessario l'intervento di recupero, attraverso un procedimento legislativo autonomo, dei princìpi e dei criteri di riforma della legge n. 43 del 2006 sul riassetto delle professioni sanitarie, volta essenzialmente a superare la situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che ancora non presentano tale articolazione, in un'ottica di lotta all'abusivismo e di promozione della qualità delle prestazioni erogate.
Illustrando il contenuto del disegno di legge, fa notare che, all'articolo 1, viene disposta l'istituzione degli ordini professionali della professione infermieristica, di quelle ostetrica, delle professioni sanitarie della riabilitazione, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni tecniche sanitarie e della prevenzione, mentre l'articolo 2 definisce gli albi istituiti presso gli ordini citati dislocati, di norma, in ogni provincia, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3. L'articolo 4 prevede l'istituzione, per ciascun albo, presso l'ordine del capoluogo di regione, di una commissione competente a giudicare sui procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. L'articolo 5 stabilisce l'organizzazione degli ordini in federazioni nazionali con sede in Roma, mentre l'articolo 6 individua i princìpi cui gli statuti degli ordini e delle federazioni devono attenersi. Gli articoli 7 e 8 definiscono i requisiti e i titoli necessari per l'iscrizione agli albi, oltre ai casi in cui è prevista la cancellazione dagli albi. L'articolo 9 attribuisce al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il compito di provvedere alla riorganizzazione a livello territoriale degli ordini sulla base del regolamento governativo, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14. L'articolo 10 individua le condizioni che consentono di costituire un ordine autonomo specifico per una delle professioni sanitarie di cui al disegno di legge. L'articolo 11 richiama, attraverso il rinvio alla legislazione vigente, le attività e funzioni corrispondenti a ciascun profilo professionale. L'articolo 12 prevede un'integrazione nella composizione della Commissione

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centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 13 prevede, in chiave transitoria, la nomina con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una commissione di amministrazione temporanea degli ordini delle professioni sanitarie fino all'elezione dei consigli direttivi. L'articolo 15 conferma, per gli appartenenti agli ordini delle professioni sanitarie, gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalla normativa vigente. L'articolo 16 e l'articolo 17 dettano alcune disposizioni tecniche sulla disciplina residuale in materia di professioni sanitarie e sulla copertura finanziaria del provvedimento.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che il provvedimento, in quanto relativo all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, risulta riconducibile alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 405 del 2005. Con specifico riferimento poi alle disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo (artt. 7 e 8), viene altresì in rilievo la materia «professioni», demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tale proposito rileva che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 353 del 2003 e nn. 319, 355 e 424 del 2005, ha avuto modo di precisare, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, che «dal complesso della legislazione statale già in vigore (....) si ricava (....) il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale».
Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) preannuncia voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come già la legge n. 43 del 2006 prevedeva una delega al Governo per l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. Sottolinea l'importanza della istituzione di tali ordini al fine di evitare disparità di trattamento. Conclude evidenziando come l'attività di tali ordini debba essere essenzialmente concentrata sul controllo della adeguatezza delle prestazioni, in un'ottica di tutela della persona attraverso la tutela della salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedì 14 luglio 2009, pagina 506, prima colonna, quarta riga, le parole: «14. 25» si intendono sostituite dalle seguenti: «14. 20».