CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2009
207.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

La Commissione concorda.

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
Audizione di rappresentanti di Confapi.
(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, presidente, introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Armando OCCHIPINTI, responsabile Ufficio relazioni industriali, e il dottor Stefano FANTACONE, economista, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD),

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Savino PEZZOTTA (UdC) e Raffaello VIGNALI (PdL), ai quali risponde il dottor Armando OCCHIPINTI, responsabile Ufficio relazioni industriali.

Andrea GIBELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, presidente, introduce l'audizione.

Il dottor Giampaolo GALLI, direttore generale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Andrea LULLI (PD), ai quali risponde il dottor Giampaolo GALLI, direttore generale.

Andrea GIBELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi ed il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 16.30.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo riferito al provvedimento in titolo

Andrea GIBELLI, presidente e relatore, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, un emendamento consistente in un articolo aggiuntivo presentato direttamente presso tale Commissione che investe una materia di competenza della X Commissione.
In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingere la proposta emendativa solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la Commissione XIV non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. In sostituzione quindi del relatore Torazzi, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Commissione su un emendamento interviene sull'articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati) introdotto dall'articolo 23 della legge comunitaria 2008, recentemente approvata dal Parlamento; tale articolo disciplina la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, prevedendo, al comma 1, che la somministrazione e la vendita di alcolici, dalle ore 24 alle ore 7 possano essere effettuate solo in locali o pertinenze muniti dell'apposita licenza; con il comma 2, il medesimo articolo prevede che chiunque somministri o venda alcolici in luoghi diversi da quelli indicati

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sia passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 12 mila euro. Sottolinea che tale comma ha l'obiettivo di disincentivare la vendita e la somministrazione illecite di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, specie in orari notturni e mediante distributori automatici. Per come la norma è concepita, evidenzia il rischio concreto che la disposizione impedisca la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche anche in alcune situazioni in cui essa è da considerarsi lecita.
La proposta di modifica della norma contenuta nell'emendamento in questione salvaguarderebbe, pertanto, la possibilità di vendere e somministrare bevande alcoliche nelle occasioni in cui la legge prevede la liceità dell'attività, previamente autorizzata, ovverosia nelle fiere, nelle sagre, nelle varie riunioni straordinarie di persone, in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione e/o il commercio di prodotti tipici locali, nonché nel caso di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle specifiche disposizioni regionali sull'attività commerciale.
Propone pertanto, in considerazione del contenuto condivisibile della modifica proposta, di esprimere un parere favorevole alla XIV Commissione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo GIOVANARDI sottolinea come sarebbe necessario dare un senso il più possibile univoco alle scelte legislative compiute sulla delicata materia della vendita e somministrazione dei prodotti alcolici, soprattutto in connessione con le politiche mirate alla sicurezza stradale. Anche sull'emendamento in questione, che interviene su una norma che è entrata a far parte dell'ordinamento da pochi giorni, rileva una mancanza di chiarezza nella formulazione che rischia di rendere praticamente inapplicabile la disposizione di base.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che sulla materia delle licenze alla vendita e alla somministrazione delle bevande alcoliche sono competenti gli enti locali; ritiene quindi inopportuna una disposizione di rango statale che disponga in tale ambito.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo GIOVANARDI precisa che eventualmente inopportuna è stata l'introduzione nell'ordinamento della disposizione di cui all'articolo 14-bis della legge n. 125 del 2001.

Andrea LULLI (PD) completando l'intervento conclude che l'emendamento in questione andrebbe almeno a correggere in parte quanto disciplinato dal citato articolo 14-bis; ritiene infine che una seria politica mirata alla lotta all'alcolismo, nonché alla sicurezza stradale, deve puntare sull'educazione dei giovani, anche se l'educazione richiede impegno e tempi lunghi, e non sul proibizionismo, poiché è caratteristico dell'atteggiamento giovanile lo spregio e la sfida alle regole e alle imposizioni che un atteggiamento proibizionista potrebbe soltanto sobillare. Dichiara infine l'astensione del gruppo del PD sul parere in questione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo GIOVANARDI chiarisce la posizione del Governo nel senso che se la disposizione in esame mira alla correzione di una norma erroneamente introdotta nell'ordinamento, il Governo non può che essere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 7.025 (vedi allegato).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Andrea GIBELLI, presidente e relatore, sottolinea che l'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006 costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento completo delle parti contraenti - in questo caso del Marocco - ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.
L'Accordo in esame è il primo stipulato con un paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e Paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore. Esso appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti» in quanto, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica.
Passando al contenuto dell'Accordo, sottolinea che esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Già nelle premesse - come nota la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica - sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni, tra le quali spiccano quella di «licenza comunitaria di esercizio», quella di «convenzione» - che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 -, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).
Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli 2-13.
Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di sovvenzioni, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, la parte interessata ne informa preventivamente la controparte, la quale può investire della questione il Comitato misto. In difetto di composizione della controversia, ciascuna delle parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate. L'articolo 8 si conclude salvaguardando il diritto delle parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.
Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 9, in base al quale i vettori di ciascuna delle parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere.
L'articolo 10 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei: si tratta di previsioni largamente utilizzate, su base di reciprocità, nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.
Concludono il Titolo I gli articoli 11, 12 e 13, in base ai quali è vietato per una parte imporre ai vettori dell'altra parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. D'altra parte, è prevista la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'accordo in esame; rimangono

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comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.
Il Titolo II, dedicato alla cooperazione in campo normativo, è composto dagli articoli 14-20.
In base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato VI. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina. Particolare rilievo assume l'articolo 15, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo 15 riguarda la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In particolare, le parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
Il Titolo III, composto dagli articoli 21-30, contiene le disposizioni istituzionali e finali.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e il Marocco. L'articolo 3 riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione introduttiva al disegno di legge evidenzia che non vi sono oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'accordo in esame.
In considerazione della rilevanza dell'Accordo in esame, propone di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Laura FRONER (PD) osserva preliminarmente che, nonostante sia in corso la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, il Governo non ha ancora preso decisioni rilevanti di finanza pubblica per contrastare la recessione, cui si aggiunge un peggioramento rilevante dei conti pubblici, ribadito anche in questi giorni dal governatore della Banca d'Italia.
In merito al DPEF, osserva che lo scostamento dell'indebitamento programmatico rispetto a quello tendenziale permette di misurare l'entità della manovra netta messa in atto dal Governo e quindi di capire se si stiano risanando i conti (nel cui caso lo scostamento dovrebbe essere positivo), o se si stiano conducendo politiche antirecessive immettendo nuove risorse nell'economia (nel cui caso invece lo scostamento dovrebbe essere negativo). Rileva che dai dati desumibili dal DPEF, il Governo manifesta chiaramente una propensione verso politiche procicliche, che non sembrano contrastare la grave crisi economica che affligge il Paese. Ricorda che, in base alle dichiarazioni del ministro Tremonti, la manovra prevista per il 2009 avrebbe dovuto far aumentare le tasse rispetto alle spese, mentre quella prevista per il 2010 evidenzia che lo scostamento dell'indebitamento programmatico rispetto a quello tendenziale è uguale a zero. Il DPEF in esame certifica quindi che non vi sarà alcuna manovra per rilanciare l'economia e migliorare i conti pubblici nel 2010 e rileva che l'Italia è l'unico Paese del

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G20 a non aver varato finora alcuna manovra anticiclica. Le misure discrezionali a sostegno dell'economia sono state con saldo zero nel 2008 e fino allo scorso mese di aprile hanno mobilitato solamente 3 miliardi di euro. Osserva conclusivamente che il DPEF in esame rappresenta uno strumento che non fornisce alcuna arma per risolvere la crisi e per affrontare in maniera costruttiva il prossimo futuro del Paese.

Ludovico VICO (PD) ricorda che il ministro Tremonti ha recentemente dichiarato che se il Governo non avesse dovuto presentare per legge il documento di programmazione economico-finanziaria, non avrebbe fatto previsioni per il 2010 perché si tratta di mere congetture; sottolinea al contrario che, a suo parere, il Paese ha bisogno di uno strumento di programmazione anche se, nei prossimi anni, potrebbe assumere il nome di Decisione di finanza pubblica (DFP). Rileva che il DPEF infatti contiene le stime del saldo tendenziale e il saldo programmatico, cioè gli effetti della manovra per l'anno successivo ed è volto a stabilire i confini entro cui può intervenire la legge di bilancio. Sottolinea altresì che, in base ai dato forniti dal DPEF, l'indebitamento netto per il 2010 è pari a - 5 per cento, mentre quello programmatico risulta a - 5 per cento, quindi con uno scostamento nullo. Ulteriori dati forniti dallo stesso DPEF dimostrano che l'Italia, tra i Paesi del G20; impegna lo 0,2 per cento del PIL a sostegno dell'economia, la Germania lo 0,6 per cento, la Francia lo 0,7 per cento e il Regno Unito l'1,4 per cento. Si tratta di una cifra esigua di 3 miliardi di euro che fa il paio con quella ancora più risibile di 100 milioni di euro recuperati nella cosiddetta manovra d'estate dalla riforma delle pensioni. Ulteriori cifre fornite nel DPEF indicano che la decrescita prevista per l'Italia sia la più alta rispetto ai Paesi dell'Unione europea, con un atteggiamento più pessimistico dell'OCSE del Fondo monetario internazionale. Tra il 2008 e il 2009 l'indebitamento della pubblica amministrazione è peggiorato di 40 miliardi di euro, passando da 40 a 80 miliardi, dei quali 30 sono dovuti ad un aumento delle spese e 10 a minori entrate che riaprono, tra l'altro, il penoso capitolo del drenaggio fiscale. Ritiene che il vero problema della finanza pubblica sia sul versante della spesa e sollecita il Governo ad intervenire maggiormente su di esso. Lamenta infine che con il decreto-legge n. 78 del 2009, che rappresenta il settimo provvedimento anticrisi dall'inizio della legislatura, il Governo continua proporre misure che si sono finora rivelate inefficaci a risolvere il grave stato di crisi in cui versa il Paese.

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, preannuncia una proposta alternativa di parere.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI