CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.
C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2553, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione di due distinti Accordi: l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003, e l'Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.

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Al riguardo rileva innanzitutto come i due accordi siano volti a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi, quali previste dall'articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea nell'ambito della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa).
La struttura degli accordi ricalca lo schema della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato nord atlantico sullo status delle loro Forze Armate (NATO SOFA), del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nord-atlantico (Protocollo di Parigi) dell'agosto 1952, nonché del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato nell'aprile 1965, tutti ratificati dall'Italia.
Passando al contenuto dei due Accordi, il primo concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD.
La Parte I dell'Accordo, che si compone degli articoli da 1 a 6, contiene disposizioni comuni ai militari e al personale civile.
Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo, l'articolo 2 sancisce l'obbligo degli Stati membri di facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini istituzionali del personale e delle relative persone a carico, mentre l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del predetto personale di rispettare le leggi vigenti nello Stato ospitante, astenendosi altresì da comportamenti contrari allo spirito dell'Accordo in esame.
L'articolo 4 prevede che le patenti di guida militari siano riconosciute sul territorio dello Stato ospitante, per veicoli comparabili, ed attribuisce al personale di ciascuno degli Stati membri la facoltà di fornire assistenza medica e dentistica al personale delle Forze o dei Quartieri generali proveniente da qualsiasi altro Stato membro.
L'articolo 5 stabilisce che il personale militare e civile è tenuto ad indossare le rispettive uniformi in base ai regolamenti vigenti nello Stato di invio, mentre l'articolo 6 indica che i veicoli aventi l'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione di origine devono recare una targa distintiva della loro nazionalità.
La Parte II riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea.
In dettaglio, l'articolo 7 prevede che tali categorie di personale possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, o quando partecipano a tali missioni.
L'articolo 8 stabilisce inoltre che i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità: è infatti previsto che esse siano sospese dall'autorità competente dello Stato di origine o dalla pertinente istituzione dell'Unione, qualora siano tali da ostacolare il corso della giustizia. In caso di controversie su possibili abusi del sistema delle immunità, nell'ambito delle quali non sia possibile raggiungere una composizione mediante consultazioni, la competente istituzione dell'Unione europea stabilisce dettagliate modalità per la composizione del contenzioso, le quali sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
La Parte III dell'Accordo, che comprende gli articoli da 9 a 18, detta le norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili impiegati presso di essi.
In dettaglio, l'articolo 9 prevede che i Quartieri generali e le Forze impegnate nella preparazione dei compiti PESD, ed il relativo personale, siano autorizzati a

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transitare e ad installarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro, con il consenso di quest'ultimo.
Ai sensi dell'articolo 10, i militari e civili impiegati nei Quartieri generali e nelle Forze suddetti riceveranno cure mediche e dentistiche di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale di analoghe funzioni dello Stato ospitante.
L'articolo 11 stabilisce l'esclusiva responsabilità delle autorità dello Stato ospitante per le decisioni concernenti la localizzazione e la logistica correlate all'installazione di Quartieri generali o di Forze di altri Stati membri. In tale contesto si precisa che, per quanto possibile, gli accordi e le intese conclusi in materia saranno corrispondenti agli standard relativi agli alloggi e agli acquartieramenti del personale militare e civile vigenti nello Stato ospitante.
L'articolo 12 riconosce alle varie unità di personale militare o civile ospitate di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti, mentre al di fuori di tali ambiti le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti, e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i membri delle unità ospiti.
L'articolo 13 prevede la possibilità, sia per i militari sia per il personale civile, di detenere e portare armi di servizio, purché autorizzato in base alla normativa dello Stato di invio e con il consenso dallo Stato ospitante.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale stabilisce che i Quartieri generali e le Forze beneficiano delle stesse agevolazioni accordate alle forze dello Stato ospitante in materia di imposte, telecomunicazioni, trasporti e tariffe.
L'articolo 15 stabilisce che gli archivi ed i documenti ufficiali custoditi nelle installazioni dei Quartieri generali sono inviolabili, salvo rinuncia dei Quartieri generali medesimi. In caso di ritenuto abuso dell'inviolabilità di archivi e documenti, l'autorità competente dello Stato ospitante che ha sollevato la questione viene consultata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il quale, ove non sia possibile una composizione del contenzioso, adotta all'unanimità dettagliate modalità per la risoluzione del caso.
Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 16, il quale reca disposizioni volte ad evitare le doppie imposizioni sui redditi dei militari e del personale civile temporaneamente presenti dello Stato ospitante.
A tal fine il comma 1 prevede che i periodi di servizio dei militari e dei civili nel territorio dello Stato ospitante non siano considerati periodi di residenza ai fini fiscali, né periodi che comportano cambio di residenza o di domicilio.
Ai sensi del comma 2, i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni corrisposte dallo Stato di origine e su ogni proprietà mobile collegata alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante.
Il comma 3 precisa che le disposizioni dell'articolo non escludono l'imposizione a carico del personale civile e militare in relazione alle attività lucrative, diverse dagli impieghi istituzionali, da questo svolte nello Stato ospitante, né l'imposizione a carico di tale personale in virtù della disciplina vigente nello Stato ospitante; è comunque esclusa la tassazione sulle retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili connesse alla loro presenza temporanea nello Stato ospitante.
Il comma 4 esclude dall'applicazione della disposizione i dazi doganali, e tutti gli altri dazi o tasse su importazioni ed esportazioni, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per i servizi prestati.
L'articolo 17 indica che le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare nei confronti dei propri militari, nonché sul personale civile, inviati nello Stato ospitante; le autorità dello Stato ospitante hanno a loro volta il diritto di esercitare la giurisdizione sui militari e

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sui civili ospitati, nonché sulle persone a loro carico, con riferimento a reati commessi nel territorio dello Stato ospitante e punibili in base alla legge in esso vigente.
D'altra parte, sia le autorità dello Stato d'origine che le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva nei confronti dei militari e del personale civile inviati nello Stato ospitante medesimo, qualora siano compiuti reati punibili solo in forza di norme vigenti, rispettivamente, nel solo Stato di origine o nel solo Stato ospitante.
È egualmente disciplinata l'ipotesi del concorso di entrambe le giurisdizioni: in tale eventualità le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di priorità con riferimento a reati rivolti meramente contro la proprietà o la sicurezza dello Stato di origine, o a reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di militari o civili dello Stato di origine (ovvero di persone a loro carico). La priorità giurisdizionale dello Stato di origine si applicherà anche ai reati che derivino da atti od omissioni compiuti in servizio dal personale militare civile inviato. In tutti gli altri casi il diritto di priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato ospitante.
L'articolo 18 disciplina le richieste di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD, prevedendo in tal caso, al comma 1, la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui all'Accordo, ovvero qualora il danno sia causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Per i danni causati ad altri beni - rispetto a quelli implicati nelle attività PESD - situati nel territorio di uno Stato membro, il comma 2 prevede invece il ricorso a trattative tra gli Stati interessati, ma stabilisce che non verrà chiesto un indennizzo se l'importo del danno è inferiore ad un ammontare che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea stabilisce all'unanimità.
Il comma 4 prevede la rinuncia alla richiesta di qualsiasi indennizzo verso uno Stato membro nei casi in cui militare o un civile sia rimasto ferito o sia morto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.
Il comma 5 disciplina nel dettaglio le procedure, sia sotto il profilo della decisione sulla richiesta di indennizzo sia sotto il profilo della ripartizione degli oneri tra gli Stati, per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui all'Accordo, e dai quali derivino danni a terzi nel territorio dello Stato ospitante. È comunque previsto che nessun militare o civile sia sottoposto a procedimenti esecutivi in base a sentenze pronunciate contro di lui nello Stato ospitante, se la controversia in sede civile è stata originata da un atto compiuto comunque nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali.
Per quanto poi riguarda le richieste di indennizzo fondate su atti od omissioni compiuti nello Stato ospitante dal personale militare o civile, ma non in esecuzione di funzioni ufficiali, anche in tal caso il comma 6 prevede procedure per i relativi indennizzi, le quali si applicano, ai sensi del comma 7, anche alle richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di veicoli dei sevizi di uno Stato d'origine.
I commi da 8 a 11 disciplinano gli eventuali contenziosi riguardanti la richieste di indennizzo. In particolare il comma 11 prevede che le controversie relative alla liquidazione degli indennizzi che non possano risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati saranno deferite all'arbitrato, ma, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona all'uopo qualificata.
Le disposizioni finali dell'Accordo sono contenute nella Parte IV, composta dal solo articolo 19, il quale stabilisce, ai commi da 1 a 4, che l'approvazione dell'Accordo

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da parte dei singoli Stati membri avviene secondo le rispettive norme costituzionali, ed indica nel Segretario generale del Consiglio dei ministri UE il depositario dell'Accordo.
Ai sensi del comma 5 l'applicabilità dell'Accordo è riferita al solo territorio metropolitano degli Stati membri, ciascuno dei quali può però notificare al depositario che esso si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali ha la responsabilità.
Il comma 6 prevede che quanto disposto nella parte prima e terza dell'Accordo si applichi solo qualora la medesima materia non sia disciplinata da altro accordo. Tuttavia, in caso affermativo, si possono stabilire specifiche intese tra l'Unione europea gli Stati o le Organizzazioni internazionali interessati, al fine di individuare quale accordo sia meglio applicabile per l'operazione in atto. In mancanza di tale intesa, viene comunque salvaguardato l'altro accordo.
Il comma 8 stabilisce infine che l'Accordo possa essere modificato per intesa scritta e unanime dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio dei ministri UE.
Il secondo Accordo di cui si propone la ratifica riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dal citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea.
L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 stabilisce che l'Accordo sia applicabile a condizione che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD di cui all'articolo 17, comma 2 del TUE, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del SOFA UE.
In base all'articolo 3 si stabilisce la rinuncia di ciascuno Stato membro a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per perdite o ferimento di appartenenti al proprio personale militare o civile, a meno che non vi sia stata grave negligenza o comportamento doloso.
L'articolo 4 prevede - analogamente all'Accordo in precedenza illustrato - la rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato membro che abbia ricevuto danni a beni di sua proprietà, se il danno è causato da un militare o un civile dell'altro Stato membro nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Accordo, nonché se il danno è causato da un veicolo, natante o aereo utilizzato in relazione ai compiti citati. Anche in questo caso, tuttavia, la rinuncia è subordinata all'assenza di negligenza grave o dolo.
L'articolo 5 prevede che le richieste di indennizzo diverse da quelle oggetto di rinuncia ai sensi degli articoli 3 e 4, ma sempre legate ad attività istituzionali in ambito PESD, sono regolate mediante trattative tra gli Stati membri interessati, purché l'indennizzo non sia inferiore a 10.000 euro - nel qual caso non si fa luogo alla richiesta di risarcimento.
L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non autorizzano uno Stato membro a rifiutare il pagamento di un indennizzo per danni a beni forniti da una parte diversa dai contraenti dell'Accordo in esame, n nell'ambito di accordi di locazione, noleggio, leasing o di altro tipo.
L'articolo 7 indica che l'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà - analogamente a quanto previsto nell'Accordo precedentemente illustrato - deferito all'arbitrato, prevedendo che, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona particolarmente qualificata.
Gli articoli 8 e 9 contengono le previsioni in materia di notifica delle approvazioni dei singoli Stati e di deposito del testo, nonché circa le lingue di redazione dell'Accordo stesso.

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Rileva come gli Accordi in esame non presentino profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti al Testo unificato C. 44 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE (PdL), presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, due emendamenti trasmessi dalla medesima Commissione, da questa approvati in linea di principio nel corso dell'esame in sede legislativa del Testo unificato delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, recanti «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».
In particolare, l'emendamento Meta 24.1 (Nuova formulazione) integra il comma 2 del nuovo articolo 214-ter del codice della strada, introdotto dall'articolo 24 del Testo unificato.
Al riguardo segnala come il nuovo articolo 214-ter preveda che i veicoli sequestrati ed acquisiti dallo Stato a seguito di confisca definitiva possono essere assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso, ovvero essere posti in vendita, ovvero ancora ceduti gratuitamente o distrutti con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministro dell'Economia e delle finanze.
In tale contesto l'emendamento 24.1 stabilisce che il predetto provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico, in esenzione da qualsiasi tributo ed emolumento.
L'emendamento 32.1 Toto apporta talune modifiche all'articolo 32, il quale prevede che i ciclomotori già in circolazione che non siano in possesso del certificato di circolazione e della targa prevista per tale tipologia di veicoli, devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
In tale contesto l'emendamento 32.1 sopprime il comma 2, il quale prevedeva che la richiesta e l'ottenimento della nuova targa e del certificato di circolazione sono esenti dall'imposta di bollo.
Segnala altresì come la Commissione Trasporti abbia recepito sostanzialmente il contenuto dell'osservazione formulata sul Testo unificato dalla Commissione Finanze con il parere approvato nella seduta del 19 maggio scorso.
Infatti, la Commissione di merito ha approvato anche l'emendamento 15.9 (Nuova formulazione) del relatore, come risultante da due subemendamenti anch'essi approvati, il quale, aggiungendo i nuovi commi 12-bis e 12-ter all'articolo 142 del codice della strada, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità effettuato mediante sistemi di rilevamento della velocità sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, ovvero, per le strade di competenza statale situate nella regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salva l'attribuzione, all'ente da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione, di una quota dei proventi volta a compensare le spese di accertamento.
Le modifiche introdotte stabiliscono inoltre che, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di versamento dei predetti proventi all'ente cui sono attribuiti.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 13.55.