CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
Ulteriore nuovo testo C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore nuovo testo del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento, il quale dispone il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 giugno 2009. Nell'occasione il rappresentante del Governo ha evidenziato alcuni profili problematici in ordine alla copertura finanziaria, prospettando la necessità di una modifica dell'onere per l'anno 2009. Il presidente, dopo aver segnalato che una riduzione dell'onere avrebbe richiesto la revisione della relazione tecnica e dell'articolato, ha rinviato il seguito dell'esame. Successivamente, nella seduta dell'8 luglio, la Commissione di merito ha approvato ulteriori modifiche al testo. Al riguardo, osserva che la revisione dell'onere per l'anno 2009, da 2,569 milioni di euro a 0,569 milioni di euro nel testo e nella relazione tecnica in esame, deriva da: un'autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Scuola pari a 0,569 milioni di euro per il 2009, in precedenza non prevista, definita dal testo e dalla relazione tecnica come cofinanziamento dell'opera, ad integrazione delle risorse già stanziate dalla legge n. 296 del 2006 e di quelle poste a carico della provincia e del comune; l'esclusione di oneri per le altre voci di spesa, quali la realizzazione di laboratori, spese di funzionamento, retribuzioni del personale. Per gli anni 2010 e seguenti la revisione non riguarda l'onere complessivo, che resta inalterato rispetto alla

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precedente versione del testo: 9,562 milioni di euro all'anno, ma la sua ripartizione fra le singole categorie di spesa. Tale revisione deriva essenzialmente da: un'autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede della Scuola, pari a 5,474 milioni di euro per il solo 2010, senza effetti negli esercizi successivi, in precedenza non prevista; e da una diversa modulazione di altre categorie di spesa (funzionamento, personale), dovuta alla posticipazione - di un anno - dell'onere a regime. Tale rimodulazione sembrerebbe volta a tenere conto del nuovo termine, il 1o settembre 2010, previsto dal testo per l'assunzione, da parte della Scuola europea, della nuova personalità giuridica. Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi idonei ad escludere - per il 2009 e il 2010 - l'insorgenza di maggiori oneri connessi sia al funzionamento della Scuola sia alla corresponsione delle retribuzioni. Infatti la Scuola continuerà presumibilmente ad operare anche in assenza del riconoscimento ufficiale della nuova veste giuridico-amministrativa e dovranno quindi essere fronteggiate le normali occorrenze finanziarie. Rispetto a tali occorrenze, andrebbero pertanto acquisite sia una quantificazione di massima sia un'indicazione dei mezzi per la loro copertura. Rileva inoltre che la nuova relazione tecnica non chiarisce alcuni profili problematici già segnalati in occasione dell'esame della precedente versione del testo. Fa riferimento in particolare: all'articolo 1, in ordine al quale ritiene opportuno chiarire se nell'ipotesi di rinnovo del contratto al personale impiegato nella Scuola sia riconosciuta una progressione di carriera con relativo scatto economico e, in caso affermativo, se tale eventualità sia stata considerata nell'ambito della quantificazione della spesa relativa al trattamento economico del personale; all'articolo 2, rispetto al quale andrebbe acquisito un chiarimento: sui costi complessivi previsti per la costruzione della nuova sede fino al completamento dell'opera, chiarendo altresì lo sviluppo per cassa delle spese autorizzate; sulle modalità di copertura degli oneri complessivi di costruzione, chiarendo se e in quale misura dovrebbero intervenire, oltre alla nuova autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2 per gli anni 2009 e 2010 e oltre allo stanziamento disposto dalla legge n. 296 del 2006, anche il meccanismo di finanziamento statale stabilito dalla legge n. 23 del 1996. In tale ultimo caso, segnala che l'inserimento di un plesso scolastico aggiuntivo nell'ambito dei piani finanziari annuali potrebbe implicare - a parità di altre condizioni - la necessità di provvedere al reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Segnala che l'articolo 2 estende alla Scuola europea di Parma il meccanismo di finanziamento previsto dalla disciplina generale in materia di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 23 del 1996, che viene espressamente richiamata dai commi 2 e 3. La legge n. 23 del 1996 ha attribuito ai comuni e alle province le funzioni attinenti la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione degli edifici scolastici; ha disposto un apposito meccanismo di finanziamento dei relativi oneri, mediante mutui concessi agli enti territoriali dalla Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato, ed ha provveduto alla copertura finanziaria dell'onere per lo Stato. Rileva che sulle altre spese connesse al funzionamento dell'istituto scolastico, per alcune della quali, aventi carattere permanente, non sembrano individuati dalla relazione tecnica i relativi costi. Fa riferimento, in particolare, alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, nonché a quelle per le provviste di acqua e di gas, per il riscaldamento e per la manutenzione degli impianti. Chiede pertanto che venga fornita una quantificazione di tali spese, chiarendo con quali mezzi saranno finanziate. Segnala in proposito che qualora si intendesse imputare tali oneri al comune e alla provincia, andrebbe considerato che il relativo impegno finanziario potrebbe determinare difficoltà nel rispetto degli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità interno. Qualora,

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invece, si intendesse estendere anche a tali spese il meccanismo di finanziamento statale previsto dalla legge n. 23 del 1996, potrebbe conseguentemente rendersi necessaria un'integrazione dei piani finanziari annuali, con l'eventuale incremento della quota dello stanziamento di bilancio destinata alle medesime finalità. Sugli aspetti richiamati ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Segnala poi che l'articolo 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente utilizzando, quanto a euro 426.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 143.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo nell'anno 2009 degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, segnala che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Quanto all'utilizzo, a decorrere dall'anno 2010, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle necessarie risorse. Segnala inoltre che potrebbe risultare opportuno, in considerazione del fatto che parte degli oneri deriva da spese di personale, in misura peraltro prevalente a decorrere dall'anno 2011, riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di stima e non di limite di spesa. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Nuovo testo unificato C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il nuovo testo del provvedimento, in materia di accesso alle cure palliative, che è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio il 23 aprile 2009. In tale occasione, sulla base sia dei rilievi formulati nel corso del dibattito sia della scheda tecnica trasmessa dal Governo, la Commissione ha ritenuto di non esprimere il parere allo scopo di permettere alla Commissione di merito di intervenire nuovamente sul testo per superare le problematiche emerse. La XII Commissione, riprendendo l'esame del provvedimento, è giunta alla formulazione di un nuovo testo che tiene conto dei rilievi formulati. Espone quindi le modifiche che appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario. In particolare, segnala che la nuova formulazione dell'articolo 2 evita di porre in capo alle regioni un vero e proprio obbligo di dotarsi delle nuove strutture. Per quanto concerne gli articoli 5 e 6, rileva che il nuovo testo appare superare i rilievi sollevati in quanto, sulla base della ricognizione delle strutture e delle figure professionali attualmente operanti nel settore, rinvia ad un Accordo

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Stato-Regioni la definizione della rete, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri. Per quanto concerne l'articolo 6 rileva che non vi sono rilievi da formulare sui profili di quantificazione, alla luce delle modifiche introdotte nel nuovo testo unificato. Con riferimento all'articolo 8, rileva che la nuova formulazione delle disposizioni meglio chiarisce che le attività formative in esame rientrano nel quadro più generale della formazione continua del personale medico e sanitario, già previsto a legislazione vigente. Segnala poi che l'articolo 12, oltre alla copertura finanziaria del provvedimento di cui al comma 1, prevede che, per la realizzazione delle finalità del provvedimento, il CIPE, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, vincoli un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui di una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel testo precedente, all'articolo 17, si precisa che tale vincolo era disposto da un'intesa tra lo Stato e le Regioni. Al riguardo segnala che l'intesa tra lo Stato e le Regioni è stata già conclusa il 25 marzo 2009. In particolare, tale intesa, volta alla realizzazione degli Obiettivi prioritari di Piano sanitario nazionale per il 2009, vincola per la terapia del dolore e le cure palliative 100 milioni di euro, con la garanzia di destinare le medesime risorse allo stesso obiettivo negli anni 2010 e 2011. Più in particolare, le regioni hanno convenuto di finalizzare al settore in esame all'implementazione della rete per le cure palliative. Pertanto, la delibera del CIPE, prevista dal testo, è finalizzata all'attuazione dei contenuti dell'intesa. Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, segnala che all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2010 e del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2010, i suddetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità, seppure privi di una specifica voce programmatica. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2009, ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3458 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Sotto il profilo formale, segnala l'opportunità di modificare il riferimento alla legge finanziaria per l'anno 2009 previsto dal comma 1 che è stata indicata come legge n. 233 del 2008, anziché n. 203.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il nuovo testo del provvedimento appare idoneo a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento al precedente testo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 624 e abb., recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, della quale è previsto l'utilizzo per l'anno 2009 reca le necessarie disponibilità;
rilevato che gli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente relativi agli stati di previsione del ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno dei quali è previsto l'utilizzo a decorrere dall'anno 2010 recano le necessarie disponibilità;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento previsto dall'articolo 12, comma 1, alla legge finanziaria per il 2009, richiamando la legge 23 dicembre 2008, n. 203 e non, come indicato nel testo, la legge 23 dicembre 2008, n. 233.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.40.