CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 49

AUDIZIONI

Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Annapaola Porzio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 36 ed abb. recanti disposizioni in materia di cognome dei figli.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Il direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Annapaola PORZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, nonché i deputati Roberto RAO (UdC), Guido MELIS (PD), Donatella

Pag. 50

FERRANTI (PD), Enrico COSTA (PdL), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Angela NAPOLI (PdL), Fulvio FOLLEGOT (LNP), Matteo BRIGANDÌ (LNP) e Rita BERNARDINI (PD).

Interviene in replica il direttore della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Annapaola PORZIO.

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
Atto n 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi. Il provvedimento dà, in particolare, attuazione all'articolo 30 del Regolamento che incarica gli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria nazionale per l'igiene dei mangimi.
Finalità del provvedimento, i cui destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall'art 3 del Regolamento, è anche quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di garantire l'integrità della filiera alimentare, nel quadro della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente.
Nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, le sanzioni previste sono di natura amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato). Ricordo, infatti, che tutta la materia della sicurezza alimentare, compreso il settore dei mangimi, è disciplinata dal Regolamento 178/2002/CE, la cui disciplina sanzionatoria è contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2006, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative pecuniarie.
Il provvedimento consta di 9 articoli.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 individua le autorità competenti.
Gli articoli da 3 a 7 recano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione di specifici obblighi previsti nel Regolamento 183 del 2005 da parte degli operatori del settore dei mangimi.
In particolare, l'articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi di registrazione degli stabilimenti. La disposizione, in particolare, commina la pena da euro 1.500 a 9.000 per il caso di omessa notifica all'autorità competente di qualsiasi stabilimento attivo nella produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. L'omessa trasmissione all'autorità competente di informazioni sugli stabilimenti controllati, su ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e sull'eventuale chiusura di uno stabilimento è invece punita con una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Infine nel caso di continuazione dell'attività,

Pag. 51

nonostante la sospensione o la revoca della registrazione lo schema prevede sanzioni pecuniarie da 3.000 a 18.000 euro.
L'articolo 4 individua le sanzioni conseguenti a violazioni in materia di riconoscimento da parte dell'autorità competente.
In base al comma 1, l'esercizio di specifiche attività in assenza del prescritto riconoscimento è sanzionato con una pena amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Rileva peraltro che la formulazione dell'articolo 4, comma 2, pone dei problemi interpretativi e di sovrapposizione con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
L'articolo 4, comma 2, segnatamente, sanziona l'operatore che non comunica all'autorità competente qualsiasi «cambiamento significativo» intervenuto nell'attività, compresa l'eventuale chiusura. L'articolo 3, comma 2, sanziona l'operatore che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del regolamento. Poiché tale norma del regolamento fa espresso riferimento anche alla notifica all'autorità competente di ogni «cambiamento significativo» intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente, appare evidente che gli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2, dello schema di decreto in esame sanzionano, con diverse sanzioni amministrative pecuniarie, la medesima condotta.
L'articolo 5 sanziona le violazioni relative ad obblighi specifici, prevedendo, in primo luogo, nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali da parte degli operatori del settore dei mangimi a livello di produzione primaria (allegato I), una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. Il mancato rispetto, invece, dei requisiti generali previsti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle a livello della produzione primaria, di cui all'allegato II, è sanzionato con una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Analoghe sanzioni sono previste anche per l'allevatore che non si conforma alle norme di cui all'allegato III, relative alla buona pratica di alimentazione degli animali. Di particolare rilievo è poi la sanzione prevista dal comma 3, nel caso di omissione delle procedure di autocontrollo, basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (Haccp) da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria.
L'articolo 6 sanziona con una pena pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro l'illecita importazione di mangimi da Paesi terzi, mentre l'articolo 7 reca le sanzioni amministrative accessorie a carico degli operatori del settore dei mangimi.
L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9, infine, individua le autorità amministrative competenti all'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle relative sanzioni, facendo comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2009.

Pag. 52

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sabina ROSSA (PD) rileva che i provvedimenti in esame, tra i quali è stato abbinato anche la proposta n. 783 da lei presentata, ha per oggetto una questione estremamente delicata quale quella della raccolta del consenso elettorale da parte di soggetti che non sono stati condannati ma che comunque per la loro pericolosità sono stati sottoposti a misure di prevenzione. Sottolinea come da anni si senta l'esigenza di colmare una lacuna normativa che determina il rischio di infiltrazioni mafiose in enti rappresentativi a diverso livello sia locale che nazionale. A tale proposito rileva che la sua proposta di legge nasce da un'iniziativa di circa quindici anni fa del Centro studi Lazzati di Lamezia Terme. Auspica pertanto che, anche in considerazione della condivisione trasversale del contenuto dei provvedimenti in esame, si possa colmare celermente tale lacuna anche attraverso l'approvazione in sede legislativa di un testo unificato.

Roberto RAO (UdC), dopo aver ricordato che l'onorevole Tassone appartenente al suo medesimo gruppo, ha presentato una proposta di legge di contenuto pressoché identico a quello delle proposte in esame, come ricordato nella scorsa seduta dal Presidente, esprime la propria solidarietà all'onorevole Angela Napoli per le intimidazioni da lei subite quale relatrice dei provvedimenti in esame. Dichiara di condividere la proposta di trasferire l'esame dei provvedimenti in sede legislativa.

Angela NAPOLI, relatore, dopo aver preso atto con soddisfazione di una diffusa condivisione del contenuto dei provvedimenti in esame, chiede se le possa essere conferito il mandato a elaborare una proposta di testo unificato da sottoporre alla Commissione entro la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritenendo, con la condivisione della Commissione, che la proposta del relatore possa essere accolta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 luglio 2009.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 574 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.