CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, preliminarmente esprime il suo apprezzamento per la scelta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di inserire nel programma della Commissione giustizia il provvedimento in esame, il quale interviene in una materia delicata che ha ripercussioni anche sulla economia e sul mercato. Auspica che l'esame in Commissione si sviluppi scevro da polemiche politiche, concentrandosi sulle questioni tecnico-giuridiche emerse nel corso dell'applicazione della normativa sul falso in bilancio e sugli altri illeciti societari introdotta nel 2002.
Ritiene che anche alla luce della crisi dei mercati internazionali siano oramai maturi i tempi per rivedere la normativa penale in materia societaria. La correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Sottolinea come la garanzia di questo affidamento sia una esigenza che il legislatore deve assolutamente soddisfare. A suo parere le modifiche al diritto penale commerciale del 2002 hanno pregiudicato l'affidamento

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dei terzi facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società. Rileva che quanto sta accadendo negli Stati Uniti in relazione alla revisione della normativa sul falso in bilancio in una ottica più rigorosa dovrebbe essere un monito per il legislatore italiano circa l'opportunità di modificare una normativa che, come lo ha dimostrato l'applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda.
Ritiene che, sia pure con alcuni correttivi, si debba tornare alla ratio della normativa modificata nel 2002. Dichiara di essere, quale relatore del provvedimento, aperto anche a soluzioni diverse da quelle adottate dal testo in esame, qualora queste servano realmente a migliorare l'attuale normativa.
Si sofferma pertanto sul contenuto delle disposizioni della proposta di legge in esame.
La proposta di legge in esame interviene sul Titolo XI del Libro V del codice civile, recante Disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Tale titolo è stato integralmente riscritto dal decreto legislativo n. 61 del 2002 e su di esso è anche intervenuta la cd. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005).
L'articolo 1 riformula integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile. Le disposizioni vigenti prevedono - a seconda che sussista o meno di un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società - un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino ad un anno).
I principali elementi di novità dell'articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena congiunta della reclusione (da 1 a 5 anni) e della multa (da 50.000 a 200.000 euro); la fattispecie viene configurata come reato di pericolo; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena di un terzo; viene eliminato il riferimento al dolo intenzionale (in particolare, il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto); viene punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente è punita l'esposizione di fatti materiali e l'omissione delle informazioni); nell'ipotesi meno grave (alterazione non sensibile della situazione economico-patrimoniale della società) la punibilità è esclusa soltanto se il falso in bilancio riguardi società non quotate; alla fattispecie delle false comunicazioni sociali è equiparata l'illegale distribuzione degli utili e dei dividendi da parte degli amministratori, attualmente disciplinata dall'articolo 2627 del Codice Civile (che conseguentemente viene soppresso dall'articolo 7); rispetto a tale ultima disposizione, vengono introdotte specifiche ipotesi di responsabilità degli amministratori in relazione alla citata ipotesi di illegale distribuzione di dividendi; non vengono riprodotte le disposizioni (inserite dalla cd. legge sul risparmio) che prevedono, in presenza di cause di non punibilità, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
L'articolo 2, attraverso l'inserimento degli articoli 2621-bis e 2621-ter, prevede specifiche circostanze aggravanti, attenuanti e una nuova causa di estinzione del reato.
Il nuovo articolo 2621-bis, in particolare, riprende le ipotesi aggravate attualmente previste dall'articolo 2622 del codice civile, di fatto riguardante società quotate in borsa, di danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori, nonché nell'ipotesi definita di «grave danno all'economia nazionale». Nel testo novellato, tuttavia, la seconda e la terza circostanza aggravante operano anche con riferimento a società non quotate e la pena prevista per le fattispecie aggravate è notevolmente

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superiore rispetto all'attuale testo dell'articolo 2622 del codice civile.
La medesima disposizione esclude eventuali circostanze attenuanti dalla comparazione prevista dall'articolo 69 del codice penale, nel caso di concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti, specificando che esse sono valutate per ultime.
L'articolo 3, attraverso la sostituzione integrale dell'articolo 2622 del codice civile, introduce il nuovo delitto della divulgazione di notizie sociali riservate, perseguibile d'ufficio e punibile con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
L'ambito soggettivo è definito con riferimento agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società quotate; la condotta consiste nell'uso a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o nella comunicazione delle medesime notizie; si richiede l'idoneità del fatto a recare pregiudizio alla società.
L'articolo 4 interviene sul reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile), attualmente contemplato come delitto (punito con la reclusione da uno a quattro anni) o contravvenzione (punita con l'arresto fino ad un anno) a seconda che sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
L'articolo 5 interviene sulla fattispecie di impedito controllo (articolo 2625 del codice civile), attualmente contemplato come illecito amministrativo (punito con sanzione pecuniaria) o delitto (punito con la reclusione fino ad un anno), a seconda che sia o meno derivato un danno ai soci.
La novella trasforma la prima fattispecie in delitto (sanzionandolo con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000) e inasprisce la sanzione nel secondo caso (prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000).
Gli articoli 6, 10, 12 e 13 inaspriscono il regime sanzionatorio previsto rispettivamente per i reati di indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626), formazione fittizia del capitale (articolo 2632), infedeltà patrimoniale (articolo 2634) e aggiotaggio (articolo 2637). In tutti i casi viene aumentata l'entità della pena detentiva e introdotta una sanzione pecuniaria.
L'articolo 8 interviene sulla fattispecie di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628) inasprendo il trattamento sanzionatorio (dalla reclusione fino a un anno si passa alla reclusione da 1 a 5 anni; viene aggiunta la multa da 50 mila a 200 mila euro), prevedendo l'applicabilità delle aggravanti previste dall'articolo 2621-bis, e consentendo l'operatività dell'attuale causa di estinzione del reato (ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio) nelle sole fattispecie semplici.
Gli articoli 9 e 11 intervengono rispettivamente sui reati di operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629) e indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.): prevedendo la procedibilità d'ufficio in luogo della querela; aumentando l'entità della pena detentiva (reclusione da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni) e introducendo la multa da euro 20.000 a euro 100.000; riformulando l'attuale causa di estinzione del reato del risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio; con riferimento a tale profilo, il testo novellato richiede l'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese e prevede la facoltà del giudice, su richiesta dell'interessato, di assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa che il provvedimento è stato iscritto nel programma della Commissione giustizia in quota opposizione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso è stato adottato quale testo base la proposta di testo unificato del relatore. Ritiene che si possa fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, la cui scadenza potrebbe essere preceduta da una seduta nella quale sentire i soggetti eventualmente indicati dai gruppi. L'audizione, che finora è stata chiesta dal gruppo del partito democratico, sarebbe pertanto propedeutica alla presentazione degli emendamenti.

Enrico COSTA (PdL) rileva che anche il suo gruppo ritiene opportuno procedere a delle audizioni. A tale proposito si riserva di indicare i soggetti da sentire.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le audizioni possano chiarire anche alcune questioni che il testo unificato non sembra risolvere in maniera adeguata come, ad esempio, quella relativa al caso in cui non vi sia concordia tra i genitori nello scegliere il primo cognome.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che il testo unificato adottato dalla Commissione abbia il proprio punto qualificante nella affermazione del principio della obbligatorietà del doppio cognome. Ritiene che qualora si scegliesse il principio della discrezionalità per ragioni culturali la nuova normativa non troverebbe in concreto applicazione. La scelta del principio dell'obbligatorietà del doppio cognome servirà pertanto anche a cambiare una cultura che vede troppo spesso la donna succube dell'uomo. Osserva che comunque una volta affermato il principio dell'obbligatorietà del doppio cognome rimangono una serie di questioni da risolvere, come ad esempio quella del mancato accordo sul primo cognome. Le soluzioni per tale problema sono diverse, per cui spetterà alla Commissione individuare quella migliore.

Enrico COSTA (PdL) preliminarmente rileva che la posizione del suo gruppo sul testo unificato si articolerà nel corso dell'esame dello stesso, in quanto il tema del doppio cognome non ha alcuna valenza politica di parte. Non condivide comunque l'idea che le leggi possano servire per modificare una cultura, dovendo queste invece derivare da quella che è la cultura dominante della società. Dichiara di essere favorevole a qualsiasi disciplina che garantisca la più ampia autonomia di scelta da parte dei genitori, senza prevedere scelte obbligate. Considerata la complessità del tema oggetto delle proposte di legge in esame, sottolinea l'opportunità che la Commissione approfondisca in maniera adeguata e con tempi congrui tutte le questioni derivanti dall'introduzione del principio del doppio cognome.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come l'accordo da parte dei genitori non sia obbligatorio, non essendo prevista nessuna sanzione in caso di mancato raggiungimento dello stesso. Ciò rende necessaria la previsione di un criterio residuale per l'attribuzione del cognome.

Cinzia CAPANO (PD) nel replicare all'onorevole Costa, sottolinea l'estrema difficoltà di identificare il rapporto tra diritto e cultura. Con riferimento all'attribuzione del cognome ritiene che si potrebbero valutare gli effetti della previsione di un termine perentorio per compiere la scelta e eventualmente di una sanzione amministrativa in caso mancato raggiungimento dell'accordo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che in realtà, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la sanzione sia rappresentata dalla perdita della possibilità di scegliere. In questa ipotesi sottolinea come

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il metodo del sorteggio appaia più idoneo al fine di incentivare il raggiungimento di un accordo. Sarebbe opportuno peraltro prevedere una clausola che impedisca l'attribuzione di un cognome, ove sussistano gravi motivi ostativi.

Rita BERNARDINI (PD) evidenzia come il provvedimento in esame, sia volto ad introdurre una riforma molto significativa, che può segnare un passo importante contro gli atteggiamenti discriminatori a danno delle donne.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, rileva come la proposta di legge in esame intervenga su una delle cause principali di disfunzione del processo penale, sottolineando come la riforma del 2005 non abbia prodotto effetti soddisfacenti. Con il provvedimento in esame si vuole tornare al concetto di prescrizione come congegnato nel 1930, con una serie di modifiche e di correttivi, tra i quali la previsione di una serie di cause di sospensione per comportamenti sintomatici di attività dilatorie. Nel merito, si richiama a quanto analiticamente esposto nella seduta dedicata all'illustrazione della relazione.
Ritiene che sarebbe utile ed opportuno svolgere delle audizioni, anche per rendere effettivo e sostanziale l'esame del provvedimento.
Sottolinea come le proposte governative sui tempi del processo penale non siano adeguate. Da un lato, non sono previste coperture di organico e, dall'altro, neanche la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti ed inquirenti servirà allo scopo. Al contrario è necessario rivedere l'istituto fondamentale della prescrizione, che riguarda la certezza della pena, lo svolgimento dei processi e l'interesse dello Stato ad esercitare la sua pretesa punitiva. Auspica che nel corso della legislatura, specie in questa Commissione, sia possibile discutere degli istituti realmente rilevanti ai fini della velocizzazione dei tempi del processo penale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la proposta di legge in esame si fondi su criteri discutibili e preveda una disciplina eccessivamente complessa, che rischia di rendere ancora più complicata l'attività dei giudici. Si tratta in particolare di un provvedimento che sembra porsi in contrasto con l'esigenza di semplificazione insita nell'istituto stesso della prescrizione. Sottolinea in particolare come il problema principale da risolvere sia la durata eccessiva del processo penale e non la durata della prescrizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1o luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 17.45.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2009.

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Federico PALOMBA, presidente, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso il parere sul testo unificato in esame, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione. Avverte altresì che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sul testo all'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico sul voto relativo al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Ribadisce infatti, come più volte evidenziato nel corso del dibattito, che il testo in esame non appare pienamente soddisfacente, poiché risulta carente di adeguate misure di informazione, formazione, prevenzione, recupero della vittima e del reo, nonché di una specifica disciplina dell'incidente probatorio. Auspica quindi che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere approvati gli emendamenti qualificanti, presentati dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Carolina Lussana, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che i componenti del Comitato dei nove saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.55.