CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge n. 2434, recante disposizioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, in ordine al quale la VII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 25 giugno 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. In proposito, ricorda che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1o settembre 2004, a seguito della

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decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004.
Nel rilevare che la scuola in esame è di tipo II, fa notare che, a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2002, essa rientra tra le scuole nazionali o internazionali che assicurano l'educazione europea ai figli del personale dell'Unione europea nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti. Esse, come in questo caso, possono far parte del sistema nazionale del Paese in cui sono insediate e devono ricevere l'accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee; vi sono comprese, in tal senso, le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinki e di Cadarache (Francia).
Segnala, pertanto, che il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di giungere a un riconoscimento completo e definitivo dell'idoneità allo svolgimento di tutti gli anni di scolarità del ciclo secondario, con la possibilità di rilasciare il titolo di studio finale (licenza liceale europea), consolidando un modello di grande qualità. Al riguardo, peraltro, ritiene opportuno notare, al fine di sottolinearne l'assoluta rilevanza per l'intera collettività, che la citata Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica, materna, elementare e secondaria, oltre che ai figli dei dipendenti dell'EFSA, anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità stessa, nonché ai figli dei cittadini italiani. In questi ultimi due casi è previsto un numero massimo di studenti deciso dal comitato tecnico scientifico e il pagamento di un contributo scolastico. Osserva che con il disegno di legge in esame, quindi, si attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, affinché essa possa operare con maggiore efficacia nell'ambito dell'attività di ricerca e di sperimentazione didattico educativa.
Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, in particolare, i commi da 7 a 11 dell'articolo 1 e il comma 3 dell'articolo 2. Infatti, fa presente che, con riferimento al trattamento giuridico-economico del personale della Scuola, disciplinato, secondo il comma 7 dell'articolo 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri), la Scuola - secondo quanto disposto dal comma 8 del medesimo articolo - si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento interno, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. In proposito, segnala che sul punto la VII Commissione ha apportato una modifica rispetto al testo originario presentato dal Governo, prevedendo che i contratti, di durata biennale, siano rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Osserva che, comunque, il comma 8 in esame fa salva la possibilità per la Scuola di procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
Intende poi segnalare il comma 9 del medesimo articolo 1, che riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno due lingue comunitarie; il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Al contempo, rileva che il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani, che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipulazione di un

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contratto, è collocato in posizione di fuori ruolo - purché abbia superato il periodo di prova - per tutta la durata dell'incarico, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 (recante le norme di copertura finanziaria degli oneri), stabilendo, inoltre, ulteriori disposizioni sulle modalità di copertura del posto lasciato vacante nella sede di titolarità da tale personale e sul suo rientro in ruolo. Infine, fa notare che il comma 10 dispone che il servizio prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane. Fa poi rilevare che la relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che il numero del personale che si ritiene necessario per il funzionamento della Scuola - dal Dirigente al collaboratore scolastico compresi - è pari a 78 unità nell'anno scolastico 2009-2010 e a 92 unità a partire dall'anno scolastico 2010-2011: ciò, in ragione sia della crescita delle attività amministrative, sia della messa a regime dell'istruzione secondaria superiore. Quanto al numero dei contratti di prestazione d'opera, osserva che la medesima relazione li quantifica in un massimo di dieci, compresi nelle 92 unità di cui sopra.
Rileva, inoltre, che il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, stabilendo che al dirigente, al personale docente e al personale ATA, è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di analoga natura, limitatamente alla durata dell'incarico e senza diritto alla conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di «prima sistemazione».
Segnala, infine, l'articolo 2, recante disposizioni in ordine alle strutture scolastiche presso cui la Scuola deve operare, e, in particolare, il comma 3, che prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico, che implica il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti; ove i locali non siano adeguati, peraltro, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature.
In conclusione - preso atto del contenuto del provvedimento per le parti di competenza e del ruolo strategico che si propone di attribuire alla Scuola in questione nel campo dell'istruzione - ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione; propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Giuliano CAZZOLA, presidente, pur ricordando che la prosecuzione dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo è fissata per la giornata di domani, intende verificare l'orientamento del relatore e dei gruppi circa i tempi per la sua conclusione, atteso che la particolare urgenza del provvedimento e la sostanziale convergenza politica su tale tematica sembrerebbero suggerire un'anticipazione delle deliberazione della Commissione sulla proposta di parere formulata dal relatore, anche in vista dell'eventuale trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa, prospettata dalla stessa Commissione di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, valutata l'importanza del provvedimento in questione e registrata una sostanziale condivisione sullo stesso da parte dagli schieramenti politici, anche nell'ambito della Commissione di merito, presso la quale sembrerebbe emergere un orientamento favorevole al trasferimento alla sede legislativa, ritiene auspicabile che, al termine del dibattito odierno, si proceda alla deliberazione sulla sua proposta di parere favorevole.

Lucia CODURELLI (PD) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto ad un'eventuale conclusione anticipata dell'esame del provvedimento, non ravvisando le condizioni per l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione nella seduta odierna. Giudica, infatti, necessario svolgere ulteriori approfondimenti

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sulla tematica in oggetto, anche attraverso l'avvio di una interlocuzione informale con i rappresentanti della Commissione di merito.
Nel riservarsi, pertanto, di valutare con maggiore attenzione il contenuto della relazione testé svolta dal relatore, rinviando alla seduta successiva per una definizione più compiuta della posizione del suo gruppo sul provvedimento in titolo, intende manifestare sin d'ora talune preoccupazioni concernenti l'articolo 3, che contiene le norme di copertura finanziaria. In proposito, fa notare che agli oneri recati dal provvedimento si intende provvedere attingendo a fondi accantonati per altre finalità, con il rischio di sottrarre significative risorse di bilancio, che - al contrario - potrebbero risultare preziose per il finanziamento di ulteriori, importanti, provvedimenti, come ad esempio quello relativo ai lavoratori con familiari gravemente disabili, attualmente all'esame della Commissione, sul quale invece si registrano rilevanti difficoltà di natura finanziaria. Ribadisce, quindi, la ferma contrarietà a concludere l'iter di esame del provvedimento nella giornata odierna, augurandosi che nel prosieguo del dibattito possa essere fatta chiarezza su tali profili critici.

Giuliano CAZZOLA, presidente, intende ribadire che per la presidenza non sussistono particolari problemi a proseguire il dibattito anche nella seduta di domani, atteso che l'ipotesi in precedenza prospettata si poneva esclusivamente il fine di verificare l'eventuale sussistenza di un accordo tra gruppi per la conclusione dell'esame in sede consultiva nella corrente seduta.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, relativamente ai problemi di copertura degli oneri del provvedimento, fa notare che un analogo stanziamento, in vista del finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, era già stato previsto nella scorsa legislatura, ad opera del precedente Governo, nell'ambito della legge finanziaria 2007.

Lucia CODURELLI (PD), intervenendo per una precisazione, osserva che la questione appena posta non intendeva tanto mettere in discussione la necessità o l'opportunità di assicurare una adeguata copertura degli oneri recati dal provvedimento, quanto definire in modo più chiaro le modalità con cui si intende fare fronte a tali spese. In particolare, giudica improprio sottrarre risorse - così come sembra essere previsto nel provvedimento in esame - a fondi o accantonamenti che risultano iscritti nel bilancio statale per finanziare altri interventi, sostanzialmente di natura sociale.

Giuliano CAZZOLA, presidente, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e che, peraltro, non sussistono le condizioni per una espressione anticipata del parere di competenza della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.