CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Audizione dell'on. prof. Vito Li Causi, docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania.
(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Vito LI CAUSI, docente di Idrokinesiterapia presso il corso di laurea in Scienze motorie alla Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Catania, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono, per porre quesiti ed osservazioni, le deputate Maria Letizia DE TORRE (PD) e Paola GOISIS (LNP).

Risponde Vito LI CAUSI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Li Causi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.50.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

Paolo GRIMOLDI (LNP), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 607 e C. 1897 contiene disposizioni in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. In particolare, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore». In particolare, la modifica prevista dalla lettera a) dell'articolo 1 del testo unificato in esame è volta a stabilire il principio generale in base al quale i reparti alpini ai quali sono destinati, a domanda, gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono quelli ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza dell'aspirante volontario. La successiva lettera b) prevede poi che qualora il numero delle domande presentate dai residenti nelle citate zone risulti inferiori alle disponibilità di organico, dovranno essere considerate prioritariamente le richieste provenienti dai volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti.
Sottolinea quindi che la lettera c) inserisce, invece, nell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004 un nuovo comma 2-bis, in base al quale le regioni e gli enti locali, a decorrere dal 1o gennaio 2009, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale in favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Il secondo periodo del nuovo comma 2-bis consente, inoltre, alle regioni e agli enti locali di riconoscere ai predetti volontari che siano cessati dal servizio senza demerito, riserve di posti nei concorsi banditi per impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile. Aggiunge che la medesima lettera c) introduce inoltre nel già citato articolo 9 della legge n. 226 del 2004 i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies. Nello specifico, il nuovo comma 2-ter prevede che il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o in altri albi previsti a livello locale costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale. Aggiunge che i nuovi

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commi 2-quater e 2-quinquies, rispettivamente, istituiscono il brevetto militare alpino, che sarà rilasciato al personale in servizio nelle truppe alpine secondo le modalità ed i requisiti disciplinati con decreto del Ministro della difesa, e stabiliscono che il possesso di tale brevetto costituisce titolo di preferenza nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito formata ai fini dell'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. Il nuovo comma 2-sexies consente ai volontari in ferma prefissata di un anno in congedo, provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati in reparti di truppe alpine, di entrare a far parte, a domanda, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associazione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale.
Rileva quindi che l'articolo 2 attribuisce all'Associazione nazionale alpini il compito di promuovere, d'intesa con il Ministero della difesa, il reclutamento di volontari in ferma prefissata nei reparti delle truppe alpine, in particolare nelle zone alpine e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino. Segnala che l'articolo 2-bis istituisce un fondo di 200.000 euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, destinato all'Associazione nazionale alpini per lo sviluppo delle attività associative previste dallo Statuto. L'articolo 3 dispone, infine, che dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In conclusione, ritiene che la proposta di legge in esame sia importante proprio perché intende intervenire in zone colpite da eventi di calamità naturali, visto che una delle caserme in questione è situata nella città dell'Aquila, presso la quale si trova il nono reggimento alpino. Auspica che, più in generale, la tutela della montagna costituisca una priorità per gli interventi normativi del legislatore. Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
Nuovo testo C. 717 Fedi.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è composto da due articoli, che intervengono sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Sottolinea che la proposta di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di riconoscere specifici diritti e prerogative sindacali a determinate categorie di personale dipendente del Ministero degli affari esteri. In particolare, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 42 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di «Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro», introducendo nel testo un nuovo comma 3-bis che stabilisce che, ai fini della costituzione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale costituiti in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.
Aggiunge che l'articolo 2 della proposta di legge in esame, inserisce il nuovo articolo 50-bis al decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere l'applicazione

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delle disposizioni di cui all'articolo 50, riguardante la disciplina dell'aspettativa e dei permessi sindacali anche nei confronti del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 giugno 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 20.30, alle 21.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 194 del 25 giugno 2009, a pagina 34, prima colonna, dodicesima riga, dopo la parola: «attività» sostituire le parole, fino alla fine del periodo, con le seguenti: «formative alternative all'insegnamento della religione cattolica».