CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2009.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di non potere essere presente alla seduta odierna.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) intende svolgere una breve illustrazione delle finalità che sono a fondamento della proposta di legge da lei presentata, auspicando

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che il rappresentante del Governo possa prendere visione del resoconto dei lavori della Commissione ed intervenire nella seduta già prevista per la giornata di domani.
Richiamandosi a quanto da lei già affermato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, ricorda come l'articolo 100, secondo comma, del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, preveda che l'azione penale, per tutti i reati contemplati nel medesimo testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.
Di converso, il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che in forza dell'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applica anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pur contemplando i medesimi reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nulla dice in ordine alla prescrizione dei reati, che rimane, pertanto, regolata dalla normativa dettata dal vigente codice penale.
Tutto questo determina un'evidente disparità di trattamento, del tutto ingiustificata in quanto reati di identica natura e specie sono disciplinati in maniera diversa. Lo scopo della proposta di legge è, quindi, quello di uniformare la disciplina in materia di prescrizione per i reati elettorali, riconducendola, per tutti i casi, a quella prevista dall'articolo 100 del citato testo unico per i reati elettorali riferiti ad elezioni comunali.

Giuseppe CALDERISI (PdL), preso atto dei chiarimenti forniti dalla deputata Formisano in ordine alla finalità della sua proposta di legge, osserva che - anche lasciando per il momento da parte il fatto che, come da lui evidenziato nelle precedenti sedute, l'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di elezioni comunali è oggetto di interpretazioni discordanti - non si vede però per quale ragione l'esigenza di uniformità normativa in materia di prescrizione dei reati elettorali dovrebbe essere soddisfatta portando tutti i reati elettorali sotto la disciplina speciale prevista per i reati inerenti le elezioni comunali e non, viceversa, assumendo anche questi ultimi sotto la disciplina ordinaria, che prevede un termine di prescrizione più lungo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) risponde che non c'è, da parte sua, alcuna contrarietà a far riferimento, se del caso, anche al termine di prescrizione ordinario, purché si elimini la disparità di trattamento tra reati del tutto identici.

Mario TASSONE (UdC), relatore, premesso di aver più volte sottolineato, nel corso della discussione, come la finalità di fondo della proposta di legge in esame sia quella di risolvere un problema di equità, ricorda che la questione sollevata oggi dal deputato Calderisi non era stata, fino ad ora, sollevata.

Roberto ZACCARIA (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dalla deputata Formisano, dichiara che, personalmente, condivide il principio che si debba uniformare la disciplina in materia di prescrizione dei reati elettorali, ma riterrebbe tuttavia più corretto che lo si facesse riconducendo anche la prescrizione per i reati riferiti alle elezioni comunali al termine di prescrizione ordinario, già previsto per gli altri reati elettorali. Osserva, inoltre, per inciso, che andrebbe verificato se, nell'attuale formulazione, la proposta di legge in esame comporti il dimezzamento del termine di prescrizione anche per i reati

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elettorali oggetto di procedimenti giudiziali non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), nel ringraziare la deputata Formisano per il chiarimento fornito, osserva che sarebbe, a questo punto, opportuno rinviare la discussione per consentire la partecipazione ad essa del rappresentante del Governo.

Donato BRUNO, presidente, premesso di concordare con il deputato Volpi e considerato che non vi sono d'altra parte altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2009 - Presidenza del presidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Oriano GIOVANELLI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Emendamenti testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra l'emendamento l'emendamento 2.1, approvato dalla XII Commissione in linea di principio nel corso della discussione in sede legislativa del provvedimento.
Tenuto conto che l'emendamento recepisce l'osservazione formulata dal Comitato nel parere espresso il 18 febbraio 2009, con riferimento all'articolo 2, comma 3, specificando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 giugno 2009 - Presidenza del presidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Emendamenti C. 1441-ter-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Oriano GIOVANELLI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che il subemendamento 0.30.100.1 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.