CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore sul disegno di legge comunitaria 2009, illustra i contenuti del provvedimento. Chiarisce innanzitutto di aver diviso la sua relazione introduttiva in sei brevi paragrafi, in modo da dare un quadro sintetico del disegno di legge comunitaria 2009. Osserva quindi che il disegno di legge presenta quest'anno un contenuto relativamente limitato: consta infatti di 9 articoli,

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suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 3 e 7 direttive). Esso, come è consuetudine, interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione. In particolare, la relazione di accompagnamento illustra i contenuti dei nove articoli di cui si compone il disegno di legge e segnala le disposizioni espunte rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in quanto collocate in altri provvedimenti. Si accenna così ad un fenomeno piuttosto diffuso negli ultimi anni: alla legge comunitaria annuale si affiancano ulteriori provvedimenti, in qualche caso anche d'urgenza, volti a dare attuazione agli obblighi comunitari. Rammenta tra gli altri, in quanto esaminato in sede consultiva della Commissione la scorsa settimana, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica C. 1441-ter-B, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. La relazione di accompagnamento dà quindi conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, illustrando le ragioni che hanno indotto il Governo ad accettare uno solo dei tre emendamenti proposti in sede tecnica, relativo alla previsione del parere della Conferenza stessa sui testi unici o sui codici di settore quando riguardino principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente ovvero - con formula generica - in altre materie di interesse delle regioni. Gli altri emendamenti, non accettati dal Governo, concernono: una riformulazione della clausola di cedevolezza prevista all'articolo 1, comma 6, finalizzata a riprodurre il disposto dell'articolo 11, comma 8, della legge n. 11/2005, sul potere sostitutivo dello Stato, in luogo dell'attuale previsione, che richiama semplicemente il disposto della legge n. 11; l'inserimento di un articolo recante l'abrogazione di alcune disposizioni della citata legge n. 11, che il Governo si è impegnato a considerare nell'ambito del più ampio progetto di modifica della medesima legge n. 11/2005, al quale l'esecutivo stesso sta lavorando. La relazione fornisce quindi un quadro delle procedure di contenzioso che coinvolgono l'Italia, sulle quali si soffermerà brevemente nel prosieguo della relazione, elenca le direttive da attuare in via amministrativa, due delle quali (le direttive nn. 39 e 47 del 2008) sono già contenute nella relazione al disegno di legge comunitaria 2008, ed elenca i provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari. Si tratta di provvedimenti (leggi, regolamenti e delibere di Giunta) adottati da 11 Regioni (di cui tre a statuto speciale) e dalla Provincia autonoma di Trento, tra i quali si segnalano le leggi comunitarie approvate dal Friuli Venezia Giulia e dalle Marche.
Quanto alla relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2009, segnala che questa contiene i dati che, secondo il testo vigente della legge n. 11 del 2005, dovrebbero essere riportati in una Nota aggiuntiva, ossia:
a) i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. La relazione riferisce in particolare che, alla data del 31 dicembre 2008, risultavano complessivamente aperte contro l'Italia 159 procedure, di cui 136 per violazione del diritto comunitario e 23 per mancata trasposizione di direttive. Viene poi fornita la classificazione per livello delle procedure: 65 di queste sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario) ex

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articolo 226 del Trattato, altre 94 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 4 messe in mora complementare, 41 pareri motivati, 2 pareri motivati complementari, 19 ricorsi e 15 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 13 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di mancata esecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente. Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 23 procedure, di cui 14 procedure di messa in mora, 7 pareri motivati e 2 sentenze per mancata attuazione. Nella Relazione il Governo fornisce, altresì, la classificazione per amministrazioni competenti. Il maggior numero di procedure riguarda il Ministero dell'ambiente (41 procedure), seguito dai seguenti Ministeri: Economia e finanze (35), Lavoro, salute e politiche sociali (32), Sviluppo economico (18), Infrastrutture e trasporti (12), Politiche agricole (8), Interno (5), Giustizia (2), Affari esteri (2), Istruzione, università e ricerca (2), Difesa (1), Presidenza del Consiglio-Dipartimento per lo sviluppo del turismo (1). Segnala che dai dati forniti dal Ministro per le politiche europee, alla data del 14 maggio 2009, risultano aperte complessivamente contro l'Italia 156 procedure di cui 130 riguardano casi di violazione del diritto comunitario e 26 attengono a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. Di recente il Collegio dei Commissari UE ha deciso per l'Italia 16 archiviazioni, di cui 7 concernenti procedure già aperte e 5 ancora allo stadio di reclamo, e l'apertura di 4 nuove procedure d'infrazione;
b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Si tratta di 37 direttive pubblicate a partire dal 29 gennaio 2008, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2008, alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato. Al riguardo il Governo segnala che 14 delle direttive suindicate risultano già attuate, riportando gli estremi dei provvedimenti di attuazione. Il Governo ha inoltre fornito l'elenco di 13 direttive - pubblicate a decorrere dal 29 gennaio 2008 - che, alla data del 31 dicembre 2008 risultavano essere già attuate in via amministrativa;
c) l'indicazione dell'eventuale omissione dell'inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa, quindi entro il 31 dicembre 2008. Al riguardo, la relazione governativa segnala che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2008 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2009. Occorre però rilevare che risultano essere 4 le direttive, già scadute al 31 dicembre 2008, non recepite e non inserite nel disegno di legge comunitaria 2008, oltre a 2 direttive di codifica per le quali non è indicato un termine preciso ai fini del recepimento;
d) l'elenco delle direttive attuate con regolamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d'attuazione già adottati. La relazione al disegno di legge comunitaria 2009 indica che, nell'anno 2008, non risultano essere state attuate direttive con regolamento;
e) l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome. Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il disegno di legge comunitaria per il 2009 evidenzia che sono pervenuti i dati delle seguenti regioni: Abruzzo (5 direttive recepite); Emilia-Romagna (9 direttive recepite e 13 regolamenti); Friuli Venezia Giulia (4 direttive recepite, 6 regolamenti ed

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una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo); Lazio (2 regolamenti); Lombardia (1 direttiva recepita); Marche (6 direttive recepite ed un regolamento); Piemonte (1 direttiva recepita); Puglia (9 direttive recepite, 1 regolamento ed 1 risoluzione; Sardegna (1 direttiva recepita); Valle d'Aosta (2 direttive recepite e 2 regolamenti); Veneto (3 direttive recepite); Provincia autonoma di Trento (4 direttive recepite).
Circa lo stato di attuazione delle direttive in Italia, ricorda che sono 23 le procedure di infrazione aperte contro l'Italia per mancata trasposizione delle direttive comunitarie. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni, il nostro Paese risulta ancora indietro nella graduatoria del recepimento del diritto comunitario: alla data del 29 aprile 2009 risultano scadute e applicabili 3.012 direttive. L'Italia ha comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 2.980 di queste, pari al 98,94 per cento delle direttive da recepire (la media CE a 27 Stati è pari al 99,37 per cento). Alla data del 29 aprile 2009 risulta quindi un deficit di attuazione dell'Italia pari a 32 direttive, che colloca il nostro Paese al 24o posto nella graduatoria del recepimento a 27 Paesi.
Venendo nel dettaglio ai nove articoli del disegno di legge, evidenzia che il Capo I (artt. 1-5) presenta le seguenti disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.
L'articolo 1 delega il Governo al recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva. Il procedimento di delega prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari con riguardo alle direttive di cui all'allegato B, nonché all'allegato A se si preveda il ricorso a sanzioni penali, ed il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari per le direttive che comportano conseguenze finanziarie. Viene inoltre stabilito un obbligo di relazione alle Camere sia sull'esercizio delle deleghe sia sull'attuazione delle direttive da parte delle regioni.
L'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1.
L'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli - che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria - sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento in esame con le norme vigenti nelle stesse materie.
Il Capo II (artt. 6 e 7) reca disposizioni particolari di adempimento, nonché princìpi e criteri direttivi specifici di delega legislativa. In particolare, l'articolo 6, recependo la direttiva 2008/46/CE, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), differisce al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008.
L'articolo 7 dispone l'abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge n. 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongano ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti dalla stessa legge previsti.
Il Capo III (artt. 8 e 9) prevede due deleghe volte all'attuazione di alcune decisioni

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quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
L'articolo 8 reca una delega al Governo per la piena attuazione di quattro decisioni quadro:
a) 2001/413/GAI relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
b) 2002/946/GAI per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
c) 2004/757/GAI per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
d) 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
L'articolo 9 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti, al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001 in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Per quanto riguarda le direttive comprese negli allegati, segnala che esse sono le seguenti:
nell'Allegato A: direttive 2008/72/CE (Commercializzazione delle piantine di ortaggi) e 2008/106/CE (Requisiti minimi di formazione per la gente di mare);
nell'Allegato B: direttive 2008/92/CE (Trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica); 2008/95/CE (Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa); 2008/96/CE (Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali); 2008/98/CE (Rifiuti); 2008/99/CE (Tutela penale dell'ambiente); 2008/104/CE (Lavoro tramite agenzia interinale); 2008/105/CE (Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque).

Soffermandosi quindi sui contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, osserva che questa costituisce, da un lato, un necessario momento di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell'anno 2008 e, dall'altro, un'occasione di riflessione sia sulla incisività della politica italiana in sede europea, sia sull'attuazione della politica europea nel nostro Paese.
La Relazione è strutturata in tre parti:
1. la prima parte tratta le questioni istituzionali dell'Unione e gli orientamenti prioritari delle politiche economico-finanziarie, anche in relazione alla recente crisi dei mercati internazionali. In particolare viene sottolineata l'azione incisiva e continua svolta dall'Italia per favorire l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed il processo di allargamento dell'Unione. Per quanto concerne la crisi dei mercati finanziari, l'Italia ha adottato - nel corso del 2008 - tre decreti-legge che prevedono diverse misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese: Si tratta del d.l. n. 155/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190/2008, del d.l. n. 157/2008 che - decaduto - è confluito nelle disposizioni della citata legge di conversione n. 190/2008, e del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Ad essi si è aggiunto, al'inizio di quest'anno, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
2. la seconda parte, suddivisa in tre sezioni, illustra la partecipazione dell'Italia alla cd. «fase ascendente» del processo normativo comunitario ed a quella «discendente». Nella prima sezione viene sottolineato il ruolo centrale avuto dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) nella fase della partecipazione italiana al processo decisionale dell'Unione europea; inoltre nel corso del 2008 si è intensificata l'attività di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria: da un lato è

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aumentato il numero dei provvedimenti di recepimento di direttive, con una significativa riduzione del deficit di trasposizione (dal 3,8 per cento registrato nel 2006 all'1,3 per cento del 2008) e, dall'altro, è diminuito il numero delle procedure di infrazione da 198 a gennaio 2008 a 159 a dicembre 2008). La seconda sezione analizza l'azione del Governo nelle singole politiche, con particolare riguardo per il mercato interno e la concorrenza, le politiche agricole e la pesca, i trasporti e le infrastrutture, la ricerca, l'energia e l'ambiente, la politica fiscale e la lotta alle contraffazioni, le politiche sociali, lo spazio europeo della libertà giustizia e sicurezza. La terza sezione illustra la dimensione esterna del processo di integrazione europea e la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso.
3. la terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione. In particolare vengono illustrate le politiche di coesione realizzate nell'ambito della programmazione 2000-2006 e quelle avviate a seguito del nuovo Quadro strategico nazionale 2007-2013. Viene inoltre fornita la situazione delle risorse finanziarie versate dall'UE in favore dell'Italia: alla data del 30 settembre 2008 gli accrediti, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica Agricola Comune, risultavano essere pari a 8.557,06 milioni di euro.

La Relazione presenta inoltre 10 Allegati contenenti dati riguardanti, principalmente, l'attività del CIACE, i provvedimenti attuativi di atti comunitari adottati nel 2008 da parte dello Stato, delle regioni e Province autonome, i provvedimenti in materia fiscale (decisioni in materia di aiuti di Stato, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione e le richieste avanzate di deroga alla direttiva IVA e accise), i lavori in seno a gruppi tecnici per la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, i ricorsi presentati dal Governo avverso notificazioni degli organismi comunitari, la partecipazione delle Camere al processo normativo comunitario.
Sottolinea, in conclusione, che, come ogni anno, l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario costituisce l'occasione per concentrare l'interesse del Parlamento sul grado di integrazione raggiunto nell'Unione europea e per vedere il processo legislativo come un segmento di più ampi processi decisionali. La maggior parte delle politiche legislative nazionali sono infatti ormai di derivazione comunitaria e necessitano spesso, per il loro effettivo compimento, di ulteriori deliberazioni assunte a livello regionale. Il disegno di legge comunitaria gioca annualmente un importante ruolo di regia in questi processi multilivello. Confida che l'esame possa svolgersi - come sempre - con serenità e con la dovuta attenzione, in un clima positivo di collaborazione tra i gruppi e con tutte le Commissioni che sono chiamate ad intervenire in sede consultiva e ad approvare i propri emendamenti di settore.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore per la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008, illustra i contenuti della Relazione annuale, che costituisce un'occasione di particolare importanza. Si tratta, infatti, del primo documento di carattere generale che il Governo presenta alle Camere in questa legislatura ai fini di un confronto articolato su tutte le politiche e le principali questioni relative all'UE. La relazione per il 2007, su cui la Camera si è espressa il mese scorso approvando una risoluzione in aula, conteneva infatti indicazioni obsolete e non ha consentito pertanto un esame nel merito delle scelte politiche operate dal Governo nei vari settori di attività dell'UE. La Camera ha invero già avuto modo di definire indirizzi generali per l'azione europea del Governo nelle risoluzioni (GOTTARDO ed altri n. 6-00017 e GOZI ed altri n. 6-00019) approvate lo scorso 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione

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europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. Tuttavia, la base per l'esame e l'espressione di indirizzi parlamentari era costituita in questo caso dalle priorità politiche delle Istituzioni dell'Unione europea. La relazione per il 2008 consente invece sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee sia di verificare gli indirizzi che esso intende seguire nell'anno in corso.
Tenendo conto del fatto che gran parte delle Commissioni di settore non hanno ancora espresso il proprio parere, ritiene opportuno concentrare la relazione introduttiva sui contenuti della relazione annuale che rientrano direttamente e specificamente nelle competenze della Commissione politiche UE, quali gli sviluppi del processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'UE (Parte prima) e gli aspetti generali della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e al recepimento nell'ordinamento interno (Sezione prima della parte seconda), nonché su alcune questioni relative al metodo e alla procedura di esame della relazione stessa.
Gli aspetti relativi alle singole politiche e ai flussi finanziari dall'UE all'Italia (di cui alle sezioni II e III della parte seconda e alla parte terza), potranno invece essere approfonditi nel corso dell'esame, sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni di merito.
Quanto alla procedura di esame della relazione, segnala come essa giunga all'esame della Camera ben oltre il termine di presentazione del 31 gennaio, in ragione del fatto che il Governo ha giustamente atteso, prima di procedere alla trasmissione, la conclusione dell'esame alla Camera del ddl comunitaria 2008 e della relazione per il 2007. Le ragioni di questo ritardo sono dunque - a conferma dell'esperienza delle passate legislature - da rinvenire nella procedura di esame congiunto con il ddl comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul ddl comunitaria un tempestivo esame della relazione. Nella risoluzione approvata in Assemblea all'unanimità lo scorso mese sulla relazione annuale per il 2007, di cui è stata prima firmataria, la Camera ha già manifestato la volontà di disabbinare l'esame della relazione dal ddl comunitaria e di procedere conseguentemente all'abbinamento con l'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE. In tal modo, si concentrerebbe pertanto in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea. Dopo un'attenta riflessione, ritiene che a questo scopo occorrerebbe, mediante le appropriate modifiche dell'articolo 15 della legge 11 del 2005, anche una revisione della struttura e dei contenuti stessi della relazione. In particolare, si potrebbe scindere in due diversi documenti l'attuale contenuto della relazione:
una relazione programmatica ed agile, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo. Tale documento potrebbe essere agevolmente abbinato all'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'Ue, presentati di norma tra novembre e dicembre di ogni anno, configurando una vera e propria sessione di fase ascendente;
un rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo. Questo documento potrebbe essere oggetto di un autonomo esame.

Ritiene che si dovrebbe procedere rapidamente in questa direzione sia nell'ambito del corso del dibattito presso la XIV

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Commissione sulle possibili modifiche delle norme regolamentari in materia europea sia in esito alla indagine conoscitiva sulla legge 11 del 2005.
In ordine alla struttura e redazione della relazione, rileva che, in base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione annuale deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando:
gli sviluppi del processo di integrazione europea;
la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori;
l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana.

La relazione assume dunque un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto, in base al dettato normativo sopra richiamato e a quello dei regolamenti di Camera e Senato, dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica:
di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;
di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;
di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;
di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche UE, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione relativa all'anno 2008 presenta numerosi ed importanti elementi innovativi ma anche, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005. Sotto il primo profilo, va sottolineato che per la prima volta la relazione menziona, in un apposito allegato, gli atti di indirizzo adottati dalle Camere nonché delle osservazioni trasmesse dalle regioni in merito alla formazione della normativa comunitaria. Inoltre, sviluppando e consolidando l'impostazione che era stata seguita per la predisposizione della relazione 2007 dal precedente Governo, è presente una apposita sezione, la parte seconda, relativa alla partecipazione italiana all'UE, recante numerose informazioni sull'organizzazione e le attività svolte dalle amministrazioni Statali in materia e sul raccordo con le Camere e gli altri oggetti istituzionali nonché con le parti sociali. Una specifica sezione è inoltre dedicato ad un profilo di estrema importanza, su cui la risoluzione dello scorso maggio sulla relazione per il 2007 richiamava l'attenzione: le strategie di comunicazione per avvicinare l'Europa ai cittadini. Accanto a questi aspetti positivi, il documento presenta alcune lacune

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rispetto alla previsione della legge 11 del 2005. In primo luogo, esso reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2008 e nei primi mesi del 2009 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE. Il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive. Ne risulta così compromessa anche la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare. In terzo luogo, benché la relazione solo occasionalmente precisa le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione ai numerosi atti indirizzi delle Camere da esso stesso richiamati. Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendete di Camera e Senato registrato in questo avvio di legislatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali.
In attesa della necessaria riforma della struttura e delle procedure di esame del documento, va ulteriormente richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni, in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:
espongano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;
siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro. A questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione;
diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

Si sofferma quindi sugli sviluppi del processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'UE sui quali si sofferma la relazione. A questo riguardo, va sottolineato che il Consiglio europeo del 18-19 giugno scorso ha ribadito l'auspicio che il Trattato possa entrare in vigore entro la fine del 2009, ed ha richiamato l'impegno assunto in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2008 di procedere ad adottare una decisione, qualora il Trattato di Lisbona entri in vigore, in base alla quale la Commissione europea continuerà ad includere un membro per ogni Stato membro. Per rispondere alle preoccupazioni manifestate dal popolo irlandese in occasione del referendum del giugno 2008, il Consiglio europeo ha adottato una decisione - giuridicamente vincolante, ma che non implica una nuova ratifica del Trattato di Lisbona - relativa ad una serie di garanzie giuridiche destinate all'Irlanda in materia di: diritto alla vita, protezione della famiglia, istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa. La decisione entrerà in vigore alla stessa data del Trattato di Lisbona e prenderà in futuro la forma di un protocollo, che sarà allegato ai Trattati in occasione del prossimo trattato di adesione. Sempre al fine di rassicurare il popolo irlandese, il Consiglio europeo ha adottato inoltre una dichiarazione solenne sui diritti dei lavoratori, la politica sociale ed altre materie e ha preso atto di una dichiarazione unilaterale dell'Irlanda che accompagnerà lo strumento irlandese di ratifica del Trattato

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di Lisbona. A questo riguardo, ritiene che vada ribadito nella risoluzione che sarà approvata in Assemblea l'impegno al Governo a promuovere l'entrata in vigore del Trattato entro il 2009, nel rispetto delle norme costituzionali dei singoli Stati, e a predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni del Trattato di riforma una volta che esso entrerà in vigore. Va inoltre riaffermata l'urgenza di avviare i lavori per l'adeguamento del regolamento della Camera alle importanti innovazioni contenute dal Trattato di Lisbona in relazione al ruolo dei Parlamenti nazionali.
La relazione riporta, come già accennato, nella sezione prima della parte seconda, importanti indicazioni sull'organizzazione e sull'attività del Governo in materia europea.
Un primo importante elemento di riflessione concerne l'attività il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE): la relazione ricorda che nel corso del 2008 il comitato si è riunito quattro volte, in relazione al pacchetto energia-cambiamenti climatici; il comitato tecnico permanente si è riunito invece sette volte, in merito all'attuazione della Strategia di Lisbona. Altre riunioni si sono svolte a livello di gruppi di lavoro ed hanno riguardato temi ulteriori, quali l'immigrazione, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, il fondo di adeguamento alla globalizzazione, le accise, gli organismi geneticamente modificati. Il CIACE ha inoltre organizzato «sessioni di dialogo» con le parti sociali presso il CNEL, in particolare, sul dialogo sociale e sulla Strategia di Lisbona. Nel 2009 è stata già svolta una riunione per la preparazione del Consiglio europeo di marzo, mentre altre due riunioni riguarderanno la preparazione e l'approvazione del rapporto sullo stato di attuazione della Strategia di Lisbona. Da questi dati, nonostante alcuni segnali incoraggianti, emerge tuttavia che il CIACE, per la scarsa frequenza delle sue riunioni a livello ministeriale e di comitato tecnico, e per la concentrazione su pochi temi non eserciti quel generale e sistematico ruolo di coordinamento della formazione della posizione italiana in materia di UE che gli è invece attribuito dalla leggi 11 del 2005. È dunque necessario impegnare il Governo a valorizzare il ruolo del CIACE, disponendone l'intervento anche a livello ministeriale su tutte le questioni di maggiore rilevanza. Andranno inoltre considerate modifiche alla legge n. 11 del 2005, volte a rafforzare le competenze del comitato e le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Il ruolo del CIACE è decisivo per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee. Il coordinamento tra le Istituzioni e le amministrazioni interessate è una condizione imprescindibile sia per la identificazione tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.
Un secondo importante aspetto esaminato dalla relazione attiene all'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione del Governo alle Camere in materia europea. La relazione ricorda come - in attuazione dell'accordo interistituzionale del gennaio 2008 - siano state migliorate le modalità di trasmissione alle Camere degli atti e progetti di atti dell'UE e contiene l'impegno del Governo a perfezionarle nel 2009. Al riguardo, va osservato che se la quantità e la tipologia dei documenti ricevuti dalle Camere è soddisfacente, pur essendo necessario migliorarne la tempestività e la classificazione, non altrettanto può dirsi per le informazioni di contesto relative alle iniziative delle Istituzioni dell'UE. A fronte dei 6.699 documenti trasmessi dal Governo alle Camere nel 2008, il Governo ha proceduto soltanto a segnalare in ciascun invio gli atti di maggiore rilievo, senza tuttavia fornire direttamente o indirettamente le motivazioni di tale segnalazione. Il Parlamento italiano, a differenza della maggior parte degli altri Parlamenti nazionali, non riceve infatti in via sistematica note esplicative in merito ai contenuti, al fondamento giuridico, al quadro negoziale, all'impatto dei progetti di atti dell'UE né

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indicazioni sulle posizioni assunte dal Governo nelle sedi decisionali comunitarie. Manca conseguentemente una segnalazione precoce alle Camere delle iniziative di maggiore rilievo su cui è opportuno l'esame parlamentare. A parte le comunicazioni del Ministro degli esteri prima delle riunioni del Consiglio europeo, le Camere non ricevono inoltre informazioni sistematiche sulle attività svolte dal Governo in seno al Consiglio e alle altre istituzioni dell'UE. Ciò rende poco agevole la selezione da parte delle Camere dei progetti di atti dell'UE da esaminare e la valutazione della relativa urgenza. Occorre, sia dando attuazione alle disposizioni esistenti nella legge 11 del 2005, sia attraverso eventuali integrazioni del dettato della legge, colmare queste lacune, creando un flusso informativo completo e sistematico, non limitato alla mera trasmissione degli atti. In questo contesto, va altresì richiamata l'esigenza che il Governo dia conto sistematicamente e tempestivamente del seguito dato agli atti di indirizzo adottati dalla Camera in materia europea.
Un terzo importante elemento di riflessione concerne l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona. La relazione dà conto dell'adozione del piano nazionale di riforma per il 2008-2010 adottato dal Governo nell'ottobre 2008. Nonostante la relazione affermi che il Parlamento è stato «puntualmente informato sulle azioni legate alla preparazione del PNR», in particolare attraverso l'audizione del Ministro Ronchi sulle linee programmatiche del suo dicastero nel luglio 2009, va ribadita l'esigenza di un reale coinvolgimento delle Camere nell'attuazione della Strategia di Lisbona a livello nazionale. A questo scopo, è necessario che il Governo consulti adeguatamente le Camere sul progetto dei piani di riforma e sulle relative relazioni annuali di attuazione. Ciò risponde non solo alle indicazioni delle stesse Istituzioni dell'UE - ribadite sin dall'introduzione nel 2005 del ciclo di governance triennale della Strategia - ma anche all'esigenza di legare le priorità politiche nazionali e le decisioni di spesa agli obiettivi di crescita e occupazione definiti dalle Linee direttrici integrate adottate a livello europeo.
Un quarto elemento concerne le procedure di infrazione. Dai dati riportati nella relazione emerge una significativa riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2008 (da 109 a 159): si tratta del dato in assoluto più basso dal 2000. Va dunque dato atto al Governo e, in particolare, alla Struttura di missione operante presso il Dipartimento Politiche comunitarie, di essere riusciti a migliorare la capacità del nostro Paese di dare tempestiva attuazione agli obblighi comunitari. Al tempo stesso, come sottolineato dalla relazione, il numero complessivo delle procedure rimane elevato, tenuto anche conto del fatto che in 15 casi l'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia e in 13 casi sono state avviate procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per mancata attuazione di sentenze della Corte. Tali ultime procedure potrebbero determinare una seconda condanna del nostro Paese con conseguente inflizione di ammende per un ammontare sino a 700.000 euro al giorno. Circa 30 procedure, soprattutto in materia ambientale, sembrano riconducibili ad attività di singoli enti locali. Tuttavia, è evidente che il Parlamento, a partire dalla legge comunitaria per il 2009 di cui abbiamo oggi avviato l'esame, può contribuire ad adottare misure opportune per prevenire e ridurre le procedure di infrazione. A questo scopo è essenziale che le Camere ricevano una informazione tempestiva e sistematica sulle procedure pendenti, in modo da esser poste nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo e consapevole. L'articolo 15-bis della legge 11 del 2005 offre alcuni strumenti utili a tale scopo. Va considerata in aggiunta la possibilità di una trasmissione sistematica e confidenziale della documentazione relativa a specifiche procedure. Si eviterebbe in tal modo il periodico ricorso a decreti legge salva infrazione.
Un quinto punto importante attiene al rafforzamento della presenza italiana

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presso le istituzioni dell'UE, che fa registrare risultati molto positivi. Grazie all'azione del Governo, l'Italia si è situata alla fine del 2008 al terzo posto per numero di funzionari di vertice in seno alla Commissione europea, con 4 direttori generali e 4 vice direttori generali. Dati incoraggianti si registrano anche al Parlamento europeo con due direttori generali italiani. Significativi sono anche i dati relativi al numero di esperti nazionali distaccati (END) presso la Commissione europea: con 93 unità l'Italia si colloca al terzo posto. La relazione non nasconde tuttavia la resistenza di alcune amministrazioni a distaccare i propri funzionari presso le istituzioni UE. A questo riguardo, occorre, dando piena attuazione alla direttiva sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'UE, emanata nel 2007, promuovere un ulteriore incremento degli END sia presso le amministrazioni ministeriali sia presso gli organi costituzionali e autorità indipendenti. Il distacco costituisce infatti un'occasione preziosa di formazione di personale altamente specializzato che può garantire, al rientro, un deciso salto di qualità delle competenze dell'amministrazione di provenienza in materia europea. Potrebbe essere opportuno prevedere al riguardo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni adeguate e strettamente attinenti alle attività relative all'UE nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE.
La relazione richiama le numerose iniziative di comunicazione promosse dalle Istituzioni dell'UE e dal Governo italiano per avvicinare i cittadini all'Europa. Nonostante le attività avviate, si avverte l'assenza di una iniziativa di portata generale volta ad informare i cittadini sul Trattato di Lisbona e sui principali sviluppi dell'UE, sul modello di quanto realizzato in altri Stati membri. Tale iniziativa - che potrebbe prevedere anche il coinvolgimento diretto delle Camere - è urgente ai fini del rilancio della fiducia dei cittadini nell'UE e di una corretta percezione delle opportunità del processo di integrazione. Come già sottolineato nella risoluzione della Camera dello scorso maggio sulla relazione annuale per il 2008 occorre invece definire una strategia complessiva in questa direzione, privilegiando in particolare le iniziative di formazione e comunicazione presso le scuole e le università, nonché prevedendo anche la trasmissione da parte della RAI, in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 61/09: Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
C. 2511 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, rilevando che il decreto-legge consta di due articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 (convertito dalla legge n. 12 del 2009) attraverso la novella del comma 4 e l'introduzione dei commi aggiuntivi 6-bis e 6-ter. Il decreto-legge n. 209 del 2008, che reca la Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, all'articolo 3, comma 14, contiene un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, per la partecipazione di personale militare all'operazione militare denominata

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Atalanta volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. I militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo. Segnala che il Consiglio dell'UE del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno - fino al 13 dicembre 2010 - la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre 2009.
La modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 è volta a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani e a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. La relazione illustrativa spiega la modifica in considerazione della decisione 2009/293/PESC con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'UE ed il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenya delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia. Tale decisione consente di dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC, che prevede il trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, nonché dei beni che sono serviti a compiere tali atti, alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o - se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione - a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.
I commi aggiuntivi all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 (introdotti dall'articolo 1, comma 1, lett. b) sono invece collegati, da un lato, al completamento della disciplina della giurisdizione, dall'altro, alla possibilità, prevista dal comma 6 dello stesso decreto-legge in capo all'autorità giudiziaria italiana a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria.
La ragione di tale ultima previsione veniva individuata nella relazione al decreto-legge n. 209 nell'esigenza di una migliore attuazione della citata azione comune 2008/851/PESC in relazione, da una parte, alla particolare onerosità di un lungo trasporto in Italia dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto.
Il nuovo comma 6-bis prevede che fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta. Inoltre, sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.
Il comma 6-ter reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui le nuove

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norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti; inoltre, per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria, possono essere utilizzati strumenti telematici.
Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 1 contiene la clausola di invarianza della spesa.
L'articolo 2 si limita infine a fissare la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Anche tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, del quale è probabile l'avvio dell'esame in Assemblea già a partire dal prossimo martedì, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) rileva che il provvedimento in esame affronta una questione urgente e importante, che può recare effetti significativi per il ruolo internazionale del nostro Paese. Osservato altresì che non sembrano esservi profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea.
COM(2009)252 def.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza.
COM(2007)727 def.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 23 giugno 2009.

Gianluca PINI, presidente, segnala che è stato abbinato all'esame della Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.) quello della Comunicazione della Commissione: Vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 def.), trasmessa alla Camera la scorsa settimana. Si è invece abbandonato l'esame della Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi (COM(2008)602), in quanto oramai adottata in via definitiva.
Ricorda inoltre che su tali atti, nella seduta di ieri, il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL) osserva che il parere formulato dal relatore è il frutto di un lavoro particolarmente approfondito, svolto congiuntamente da maggioranza e opposizione nell'ambito del Comitato permanente per l'esame dei progetti

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di atti comunitari e dell'UE, e volto a valutare le possibili risposte alla crisi finanziaria in atto sotto il profilo del rafforzamento degli strumenti e dei sistemi di vigilanza. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che condivide appieno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Formichella e preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ringrazia i rappresentanti di tutti i gruppi per l'impegno comune dimostrato intorno ad un tema di interesse nazionale; si tratta di un precedente positivo per il prosieguo dei lavori dei Comitati permanenti istituiti in seno alla XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
Atto n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema in esame, trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria 2007, prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi. Il provvedimento dà, in particolare, attuazione all'articolo 30 del Regolamento che incarica gli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria nazionale per l'igiene dei mangimi.
La finalità del provvedimento, i cui destinatari sono gli operatori del settore dei mangimi, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento, è anche quella, evidenziata nella relazione illustrativa, di garantire l'integrità della filiera alimentare, nel quadro della sicurezza dei consumatori e della salute degli animali e dell'ambiente.
Nell'ottica di una generale depenalizzazione delle sanzioni nel settore della sicurezza alimentare, le sanzioni previste sono di natura amministrativa pecuniaria.
Il provvedimento consta di 9 articoli.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento; l'articolo 2 individua le autorità competenti (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, Regioni, province autonome e Aziende unità sanitarie locali).
Gli articoli da 3 a 7 recano le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione di specifici obblighi previsti nel Regolamento 183/2005 da parte degli operatori del settore dei mangimi.
In particolare, l'articolo 3 sanziona la violazione degli obblighi di registrazione degli stabilimenti. L'omessa notifica all'autorità competente di qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo nella produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta

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dall'autorità competente ai fini della registrazione viene sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.500 a 9.000 euro. L'omessa trasmissione all'autorità competente di informazioni sugli stabilimenti controllati, su ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e sull'eventuale chiusura di uno stabilimento viene sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 3.000 euro. La continuazione dell'attività nonostante la sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorità competente viene sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 a 18.000 euro.
L'articolo 4 individua le sanzioni conseguenti a violazioni in materia di riconoscimento da parte dell'autorità competente. L'esercizio di specifiche attività in assenza del prescritto riconoscimento è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. L'omessa comunicazione all'autorità competente di ogni cambiamento significativo nell'attività, compresa la chiusura, entro 30 gg. dalla variazione, è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.700 a 10.000 euro. Si segnala che, così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale e si sovrappone all'analoga fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2 (che richiama l'articolo 9, comma 2, lett. b) del regolamento), peraltro sanzionata diversamente. Andrebbe quindi chiarito se essa invece non si riferisca alla comunicazione di cambiamenti significativi nelle attività di cui all'articolo 10, n. 1, lett. a), b) e c). La continuazione dell'attività dopo la sospensione o la revoca del riconoscimento è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 60.000 euro.
L'articolo 5 determina, per l'operatore del settore dei mangimi, le sanzioni conseguenti alle violazioni di obblighi specifici. Il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'allegato I-Parte A del regolamento da parte dell'operatore attivo a livello di produzione primaria e operazioni correlate è sanzionato con una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 1.500 euro. Il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'allegato II del regolamento da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e operazioni correlate è sanzionato con una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 3.000 euro. L'omissione delle procedure di autocontrollo o della prova della loro predisposizione all'autorità competente, da parte dell'operatore attivo a livello diverso da quello di produzione primaria e operazioni correlate è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. L'utilizzo di mangimi non prodotti da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del reg. 183/2005 CE è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 1.500 euro. Il mancato adeguamento da parte dell'operatore del settore dei mangimi alle specifiche prescrizioni del regolamento nel termine stabilito dall'autorità di controllo, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 5 in commento dello schema di decreto legislativo è sanzionato con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. La mancata conformazione da parte dell'allevatore alle disposizioni sulle norme per l'alimentazione di animali produttori di alimenti è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 1.500 euro.
L'articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'operatore del settore dei mangimi per violazioni relative alle importazioni. L'illecita importazione di mangimi da Paesi terzi è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
L'articolo 7 individua le sanzioni amministrative accessorie a carico degli operatori del settore dei mangimi. La violazione relativa ad obblighi specifici ed alle importazioni (artt. 5 e 6 dello schema) è sanzionata con la sospensione della registrazione o del riconoscimento. La sanzione accessoria della sospensione termina una volta verificato l'adeguamento dello stabilimento ai requisiti del Regolamento (in ogni caso, non può eccedere i 12 mesi dall'adozione della misura). In presenza di gravi e molteplici violazioni del regolamento o nei casi previsti dall'articolo 15 Reg. (cessazione di una o più delle attività dello stabilimento; mancato soddisfacimento da parte dello stabilimento delle condizioni che si applicano alle sue attività per un periodo di un anno; se l'autorità competente individua gravi mancanze

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dello stabilimento o abbia dovuto arrestare ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l'operatore del settore dei mangimi non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura) è prevista la revoca della registrazione o del riconoscimento.
L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle relative sanzioni (il Ministero del lavoro, nelle regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle A.S.L.) e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Sugli esiti della riunione della XLI COSAC svolta a Praga dal 10 al 12 maggio 2009.

Gianluca PINI, presidente, illustra la relazione predisposta sul tema in titolo (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.