CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01457 Antonio Pepe e Contento: Applicazione in misura ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e catastale ai trasferimenti da soggetti privati a società immobiliari di immobili.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate abbiano provveduto a recuperare le differenze dovute a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a cessioni di immobili da soggetti privati a società aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita degli immobili stessi, sebbene negli atti di trasferimento l'acquirente avesse espressamente dichiarato la sua intenzione di trasferirli a sua volta entro tre anni.
Ritiene infatti che in simili ipotesi sussisterebbero tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente ai fini dell'applicazione

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dell'imposta di registro nella misura dell'1 anziché dell'8 per cento, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in considerazione della qualifica imprenditoriale del soggetto acquirente, nonché dello specifico obbligo, da questi espressamente assunto negli atti di trasferimento, ad alienare gli immobili entro il triennio.
L'interrogazione intende pertanto conoscere in base a quali considerazioni e in quali situazioni il trattamento fiscale agevolato, previsto per le compravendite immobiliari esenti da IVA, sia o meno applicabile al caso in cui il trasferimento immobiliare risulti effettuato da un privato ad una società che abbia per oggetto esclusivo o principale dell'attività svolta la rivendita di beni immobili, pur in presenza dell'espressa dichiarazione, nell'atto, dell'intenzione dell'acquirente di trasferirli entro tre anni.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL), nel ringraziare il Sottosegretario, prende atto della risposta, che, in quanto basata su un'interpretazione letterale e troppo rigorosa del dettato legislativo, finisce per risultare incongrua sotto il profilo logico.
Al riconoscimento dei menzionati benefici fiscali appare sottesa, infatti, la ratio di agevolare i trasferimenti immobiliari operati dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita degli immobili, indipendentemente dalla qualifica, imprenditoriale o meno, del soggetto dal quale le stesse abbiano a loro volta acquistato.
Evidenzia, peraltro, che il recupero a tassazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate rischia di rendere ancora più precaria la situazione di quelle società che si trovano già sottoposte a procedure esecutive, nell'attuale contesto della crisi economica.

5-01522 Fogliardi e Fluvi: Proroga del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) prende atto della risposta del Sottosegretario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione n. 5-01521 Fugatti, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'interrogazione n. 5-1521 sarà svolta in altra seduta.
Rileva inoltre come la tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, relativa ai comportamenti adottati dalle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto, rivesta notevole importanza, e meriti di essere approfondita dalla Commissione. Ritiene, pertanto, che l'ufficio di presidenza debba valutare l'opportunità di procedere all'audizione dell'ABI in materia.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

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Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441 e si compone di 64 articoli.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 1, interamente riscritto durante l'esame al Senato.
Il comma 1 modifica ed integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, che contiene una serie di disposizioni agevolative di carattere finanziario e tributario in favore dei distretti produttivi e delle reti di imprese.
La lettera a) del comma 1 interviene sul comma 4-ter del predetto articolo 3, recante la definizione del contratto di rete, con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
In particolare, il numero 1) della lettera modifica la lettera a) del citato comma 4-ter, prevedendo che il contratto, oltre alla denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, deve indicare il nome, la ditta e la ragione sociale degli aderenti alla rete.
Il numero 2) modifica la lettera b) del comma 4-ter, prevedendo anche l'indicazione degli obiettivi strategici posti a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato.
Il numero 3) integra la lettera c) con la previsione che al fondo patrimoniale ivi previsto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile. In tal modo si esclude la possibilità di chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete e i creditori della singola impresa non potranno far valere il proprio diritto sul fondo. Inoltre, si stabilisce che per le obbligazioni assunte in nome del fondo patrimoniale dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo.
Per le obbligazioni assunte dall'organo comune del programma di rete per conto delle singole imprese, la norma stabilisce che queste ultime rispondono solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra le imprese il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Il numero 4 integra la lettera d), nel senso di inserire tra i contenuti del contratto, oltre alla durata dello stesso e alle relative ipotesi di recesso, le modalità di adesione di altre imprese.
Il numero 5 integra la lettera e), al fine di specificare che l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale

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nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.
La lettera b) inserisce due nuovi commi dopo il comma 4-ter del già citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009.
Il nuovo comma 4-ter.1, riguardante le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter, prevede che le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e inoltre che, per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto sia adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.
Il nuovo comma 4-ter.2 dispone la ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché dalle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito.
La lettera c) integra il comma 4-quinquies, il quale contempla l'applicazione alle reti delle imprese delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera b), della legge n. 266 del 2005).
La norma prevede che alle reti delle imprese si applichino, oltre alle disposizioni amministrative, anche le disposizioni finanziarie e di ricerca e sviluppo dettate per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettere c) e d) della citata legge n. 266 del 2005).
Ricorda che la lettera c) del comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 reca una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti, volte soprattutto ad agevolare l'accesso al credito, a promuovere il contenimento dei rischi e a favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.
Da un lato, si prevedono forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società; dall'altro, allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze adotti o proponga misure volte a: assicurare che la garanzia prestata dai consorzi collettivi di garanzia dei fidi sia riconosciuta come strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nell'accordo cosiddetto «Basilea 2»; favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi; facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo normalizzato di calcolo dei requisiti previsto nell'accordo «Basilea 2»; favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi d'investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte e consentire il conferimento a tali fondi fa parte di soggetti pubblici e privati.
Ricorda, inoltre, che la lettera d) del comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo e stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.
Il comma 2 provvede all'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese. L'abrogazione è conseguente alle ulteriori modifiche introdotte in materia dall'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale ha in sostanza determinato il superamento di alcune scelte normative effettuate con il richiamato articolo 6-bis.

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In particolare, il comma 2 del citato articolo 3 ha modificato la disciplina tributaria dei distretti produttivi, prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale. Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto. In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall'Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
L'articolo 2, che reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi, ha subito durante l'iter al Senato numerose modifiche, intervenute soprattutto sugli ultimi commi.
In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 12, modificato dal Senato, il quale prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse, di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, sono destinate ad una serie di interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione ad alcune aree o distretti di intervento, indicati dallo stesso comma 12.
In tale contesto, la lettera e), inserita durante l'esame al Senato, contempla incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi.
Durante l'iter al Senato è stata inoltre inserita nel comma 12 una disposizione, secondo cui l'assegnazione di risorse derivanti dalle revoche della legge n. 488 del 1992 per le finalità previste dal comma 12 ha luogo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 5 del 2009, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
Ricorda infatti che il citato articolo 8 del decreto-legge n. 5 del 2009 prevede, infatti, l'utilizzo delle economie conseguenti a rinunce e revoche delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 a copertura finanziaria degli oneri da esso stesso recati, per complessivi 933 milioni di euro.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi.
In particolare, ai sensi del comma 1, il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 443 del 2001 (recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici) e dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE.
Inoltre, il comma 2 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi volti a riordinare la disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi

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di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.
In tale contesto, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, la lettera l), inserita nel corso dell'esame al Senato, la quale contempla, tra i principi e criteri direttivi della delega, la previsione, in conformità con le norme comunitarie, di forme di fiscalità di sviluppo riguardanti in particolare la creazione di nuove attività imprenditoriali, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo Convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006.
Ai sensi del comma 3, anch'esso introdotto dal Senato, l'attuazione del criterio di cui alla lettera l) è condizionata al previo reperimento, con legge ordinaria, delle risorse finanziarie necessarie.
Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, il comma 5 autorizza il CIPE ad assegnare risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro, al Fondo per le zone franche urbane, istituito dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
La medesima disposizione, ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al comma 342 dell'articolo 1 della citata legge n. 296, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
L'articolo 7, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica, in favore delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 1 modifica la disciplina della tassazione dei veicoli concessi in locazione finanziaria, consentendo alle imprese concedenti di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute, per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a stabilire le modalità attuative di tale norma.
Il comma 2 modifica il ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982.
Nel dettaglio, la lettera a) estende agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l'obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri.
La lettera b) estende ai medesimi soggetti (usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) il pagamento delle stesse tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero.
Il comma 3 stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
L'articolo 8, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale individua i soggetti passivi dell'imposta nelle ipotesi di locazione finanziaria e di concessione di immobili.
Pur lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta, il quale, anche nel caso della locazione finanziaria, è sempre il locatario, la disposizione precisa che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, e che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula del contratto e persiste per tutta la durata.
La disposizione, dunque, propone l'eliminazione del caso specifico di locazione

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finanziaria avente ad oggetto fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
La disciplina proposta appare volta ad uniformare l'individuazione del soggetto passivo d'imposta per tutte le ipotesi di locazione finanziaria - indipendentemente dalle caratteristiche del bene oggetto del contratto - circoscrivendola nel tempo e anticipandone gli effetti alla data di stipula del negozio.
Il comma 2 applica la nuova disciplina ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.
Pertanto, per i contratti stipulati antecedentemente, dovrebbe continuarsi ad applicare la previgente disciplina, secondo la quale, per la categoria catastale D, l'obbligo di pagamento dell'imposta decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula contrattuale.
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente.
In particolare, per quanto attiene alle competenze della Commissione Finanze, segnala il comma 1, che incide sulla natura giuridica dei Consorzi agrari, per quanto riguarda la riconduzione degli stessi alla disciplina civilistica delle società cooperative.
Si stabilisce, infatti, che il riconoscimento della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente, a cui la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni, prescinda per i consorzi dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (soglie percentuali necessarie per la realizzazione delle condizioni e svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dall'articolo 2514 del Codice.
L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca, ai commi da 1 a 9 e da 11 a 14, una serie di norme in materia di società cooperative che modificano il codice civile e la legislazione di settore.
Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 2511 del codice civile, secondo il quale le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, specificando che le stesse cooperative siano iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
La disposizione è volta a conformare il dettato dell'articolo 2511 del codice civile al regime che prevede che tutte le società cooperative debbano iscriversi all'Albo, benché in due sezioni diverse in ragione del carattere - prevalente o meno - della mutualità.
Al riguardo, rammenta che il carattere di mutualità prevalente delle cooperative ha riflessi importanti sul regime tributario applicabile a tali enti, in quanto, ai sensi dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le norme fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Il comma 2 stabilisce che la presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, all'ufficio del registro delle imprese (che ha anche effetti fiscali, ad esempio ai fini dell'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA) determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dal comma 6.
Il comma 3 pone in capo all'ufficio del registro delle imprese l'obbligo di trasmettere immediatamente all'albo delle società cooperative: la comunicazione unica prevista dal comma 2; la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro; la comunicazione della sua trasformazione

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in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
Il comma 4 indica le modalità con cui le società cooperative devono comunicare i criteri per la definizione del requisito della mutualità prevalente, prevedendo al riguardo che le società cooperative debbano comunicare annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative, con gli strumenti informatici indicati dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dal comma 6 dell'articolo.
Il comma 5 abroga il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Il comma 6 modifica l'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sostituendo la previsione della facoltà per le società cooperative di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica con la previsione della facoltà di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione viene sanzionata con la sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Il comma 7 modifica l'articolo 1 della legge n. 400 del 1975, il quale, al fine di uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, ha previsto che le procedure disposte ai sensi di una serie di norme, in relazione ai vari tipi di cooperativa, siano disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V della legge fallimentare, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
La disposizione aggiunge, alla fine del citato articolo 1 della legge n. 400, un comma in base al quale la vidimazione del registro tenuto dal curatore, di cui all'articolo 38, primo comma, della legge fallimentare, ove egli deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione e che attualmente va preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, va effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Il comma 8 modifica l'articolo 2545-octies del codice civile, il quale, in relazione alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, stabilisce che la cooperativa perde tale qualifica allorquando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero laddove modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
La disposizione aggiunge al citato articolo 2545-octies una serie di commi, i quali precisano innanzitutto che, qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di redigere e di notificare un bilancio previsto dal secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
Nei casi di perdita della qualifica di mutualità prevalente, e nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica

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evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente, la cooperativa ha l'obbligo di segnalare tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative deve provvedere alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. Viene quindi sanzionata l'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che va segnalata all'amministrazione finanziaria, con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.
Il comma 9 aggiunge all'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, recante norme in materia di vigilanza ministeriale su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, un comma 4-bis, il quale specifica che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa, ferme le specifiche disposizioni civilistiche, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.
Il comma 11 modifica il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002, secondo cui l'accertamento dei requisiti mutualistici è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
In particolare, la disposizione sostituisce la parola: «amministrativa» con la parola «esclusiva», sopprimendo altresì il riferimento agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
Il comma 12 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, il quale consente al Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, di adottare i provvedimenti di: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale; c) scioglimento per atto dell'autorità; d) sostituzione dei liquidatori; e) liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, la disposizione aggiunge al citato articolo 12 un comma 5-bis, che prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente, alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.
Il comma 13 modifica l'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2004, entro il quale avrebbero dovuto essere sciolti gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
Il comma 14 modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1992, che rende applicabili alle banche di credito cooperativo gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, includendo anche l'articolo 4 della medesima legge tra le disposizioni applicabili alle predette banche.
Al riguardo ricorda che il richiamato articolo 4 della legge n. 59, in materia di soci sovventori, stabilisce che il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile (secondo cui l'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio, e può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento) si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

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potenziamento aziendale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.
Nell'ambito dell'articolo 12, comma 1, modificato dal Senato, che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera b), la quale prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la stipula di accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
All'articolo 15, durante l'esame al Senato, sono state apportate talune modifiche, tra le quali segnala, in quanto connesse con aspetti di competenza della Commissione Finanze, quelle recate dal comma 7, che interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
In particolare, nell'ambito delle sanzioni previste per reati ascritti alla responsabilità degli enti, la lettera a) apporta talune modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231.
In tale contesto, si prevede, tra l'altro, che le sanzioni pecuniarie a carico della persona giuridica stabilite dal predetto articolo 25-bis si applichino anche in caso di commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
L'articolo 20, introdotto dal Senato, interviene sulla Tariffa dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
In particolare, attraverso la sostituzione della lettera a) dell'articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa - parte prima -, con le lettere a) ed a-bis), si riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
All'articolo 21 segnala, in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato.
Tali disposizioni recano innovazioni alle norme generali in tema di assicurazione di cui all'articolo 1899 del codice civile, il quale prevede che l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso e che, in caso di durata poliennale del contratto, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni; sono escluse dall'ambito applicativo delle suddette norme le assicurazioni sulla vita.
Il comma 3 sostituisce il secondo periodo del primo comma del citato articolo 1899, modificando la disciplina in tema di diritto di recesso nell'ipotesi di contratto di durata poliennale. In tal caso si concede all'assicuratore la facoltà di proporre, in

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alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale. In tale caso, all'assicurato spetta una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
Per quanto attiene al diritto di recesso, nel caso di contratti che superino i cinque anni, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Rispetto alla disciplina precedente - che concedeva all'assicurato la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, nel caso di contratto poliennale - il diritto di recesso è circoscritto ai soli contratti poliennali di durata superiore ai cinque anni, con preavviso di sessanta giorni e con effetto posticipato al termine dell'annualità nella quale è stato esercitato il diritto.
Il comma 4 dispone l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal comma 3 ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del disegno di legge.
L'articolo 23, inserito durante l'esame al Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti in sede di accertamento dell'IVA e delle imposte dirette anche nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 2, comma 198, della legge 244 del 2007.
Ricorda che, ai sensi del comma 199 del citato articolo 2 della legge n. 244, per l'esercizio della propria attività il Garante si avvale - tra gli altri - del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.
In tale contesto l'articolo 23 specifica che tale esercizio può avvenire anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, ovvero con la finalità di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.
All'articolo 25 segnala, in quanto in qualche modo connesso agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, introdotto al Senato, il quale inserisce nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 52 del 2007 un nuovo comma 2-bis, prevedendo che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia regolamentata la garanzia finanziaria che, ai sensi del numero 1) della lettera d) del comma 2 del predetto articolo 3, i soggetti richiedenti l'autorizzazione alla gestione di sorgenti radioattive sigillate devono possedere, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata da una compagnia di assicurazione, da un istituto finanziario, ovvero da intermediario finanziario autorizzato iscritto all'elenco speciale di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, purché sottoposto a revisione contabile.
Nell'ambito dell'articolo 27 segnala innanzitutto, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 9, modificato dal Senato, il quale demanda al Ministro dello sviluppo economico la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea. In tale ambito, la lettera h) prevede che il Piano, tra l'altro, definisca indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche contemplando forme di detassazione.
Il comma 13, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce che la vigilanza, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i fenomeni di traslazione sui prezzi ai consumatori finali dei maggiori oneri tributari per le imprese energetiche derivanti dall'introduzione dell'addizionale del 5,5 per cento sull'IRES (cosiddetta «Robin tax»), istituita dal comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del

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2008, sia effettuata solo sulle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro.
Ricorda che il comma 18 dell'articolo 81 del citato decreto-legge n. 112 fa divieto agli operatori economici assoggettati alla predetta maggiorazione d'imposta di traslare il relativo onere sui prezzi al consumo, affidando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di vigilare in merito.
I commi 16 e 17 dell'articolo 30, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi: all'installazione dei dispositivi; alle misure di carattere fiscale; alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
Ai sensi del comma 17, l'emanazione del predetto decreto non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Il comma 29, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sui criteri di miscelazione tra biodiesel e gasolio ai fini della fruizione dell'accisa agevolata, consistente nell'applicazione, in favore del depositario autorizzato che effettua le operazioni di miscelazione, di un'aliquota pari al 20 per cento dell'aliquota di accisa dovuta sul gasolio usato come carburante.
Al riguardo, ricorda che il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 156 del 2008 stabilisce che l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel interessa anche le miscele tra gasolio e biocarburante purché il volume di quest'ultimo non sia superiore al 5 per cento. L'articolo 9 del medesimo regolamento stabilisce l'obbligo di apporre sui documenti di trasporto delle miscele gasolio-biodiesel la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5 per cento».
In tale contesto, il comma 29, modificando l'articolo 7 del decreto ministeriale n. 156 del 2008, eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.
Inoltre, a fini di coordinamento normativo, il comma apporta la medesima modifica all'articolo 9 del decreto, ai sensi del quale il documento di trasporto della miscela dovrà contenere la dicitura «gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 7 per cento».
L'articolo 31, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici, consistenti nella detrazione fiscale dall'imposta lorda dovuta ai fini IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per tali interventi.
Nel dettaglio, la norma reca modifiche all'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), la quale indica le ipotesi per le quali non è richiesta l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio al fine di usufruire delle predette agevolazioni fiscali.
Secondo la formulazione attuale della norma, le ipotesi di «procedura semplificata» riguardano gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1).
Con la modifica proposta, alle suddette ipotesi «semplificate» si aggiungerebbero anche gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L'articolo 41, modificato presso l'altro ramo del Parlamento, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie (comprese

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quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti alla medesima equiparati in materia di infrastrutture energetiche.
In tale ambito, segnala, in quanto rilevante per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, introdotto dal Senato, il quale precisa, in relazione alla norma del comma 5, secondo cui per i processi in corso dinanzi ad un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio la parte interessata ha l'onere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di riassumere il ricorso, che, in caso di riassunzione, non è dovuto l'ulteriore pagamento del contributo unificato.
All'articolo 43, introdotto dal Senato, segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 1 e 2.
Il comma 1, sostituendo il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, interviene sulla disciplina che concede alle regioni la facoltà di introdurre un'esenzione quinquennale dalla tassa automobilistica dei veicoli M1 e N1 a doppia alimentazione alimentati anche a GPL o a metano.
In sostanza, rispetto alla disciplina vigente la modifica introdotta è diretta ad estendere l'ambito di applicazione del beneficio, includendovi i veicoli classificati fino ad «Euro 6».
Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
L'articolo 44 modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 580 del 1993, relativo all'anno 2009, chiarendo che tale base di calcolo si intende al netto delle accise.
Il Senato ha modificato la norma di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro per il 2009, attraverso la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 45, introdotto dal Senato, prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.
In tale contesto, segnala, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, il quale a tal fine dispone, con decorrenza 1o gennaio 2009, un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle royalties che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma - compresi i pozzi che partono dalla terraferma - sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996.
Ai sensi del comma 3, lettera a), le somme derivanti dalla maggiorazione di aliquota disposta dal comma 1 saranno interamente riassegnate al Fondo appositamente istituito dal comma 2 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore.
All'articolo 56, introdotto dal Senato, il quale, al comma 1, stabilisce la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all'editoria a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, segnala, in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione, il comma 3, che eleva di un punto percentuale (dal 5,5 al 6,5 per cento) l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore

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dell'energia elettrica, disposta dai commi da 16 a 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008.
La norma ha finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1, stimati dal comma 2 in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Informa quindi come l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea sia attualmente previsto per la seduta di lunedì 22 giugno prossimo e come, in tale ipotesi, la Commissione di merito concluderà l'esame in sede referente nella seduta di domani: pertanto, qualora tale calendario dei lavori fosse confermato, la Commissione dovrà esprimere il parere sul disegno di legge entro la mattinata di domani.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 10 di domani.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INCONTRO INFORMALE

Mercoledì 17 giugno 2009.

Incontro con Lyndon LaRouche, sulle tematiche relative alla crisi finanziaria ed economica in atto.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15 alle 16.