CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
S. 1552, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere alla I Commissione della Camera in data 25 febbraio 2009. Il testo dispone che i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, della provincia di Pesaro e Urbino, siano distaccati dalla Regione Marche per essere aggregati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia. Rileva che il provvedimento s'inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione; osserva che i comuni in oggetto hanno svolto, con esito positivo, il referendum popolare previsto dalla citata

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disposizione costituzionale. Riferisce che il testo prevede la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge e previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, di un commissario per procedere agli adempimenti necessari per attuare quanto previsto dalla legge; aggiunge che le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza mentre l'assemblea dei sindaci dei predetti comuni, ove costituita, designa un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle suddette attività. Rileva che la disposizione prevede la rideterminazione delle tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini e gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Segnala che il Consiglio regionale delle Marche ha espresso il proprio parere in senso contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole. Fa notare che la materia trattata, ai sensi del menzionato articolo 132, comma secondo, della Costituzione, che rinvia alla «legge della Repubblica», rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato e sul medesimo la Commissione ha espresso già parere alla X Commissione della Camera ed alla 10a Commissione del Senato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009, in particolare sulla definizione e l'operatività del contratto di rete ed abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi: ai sensi del comma 1, le iniziative di deindustrializzazione delle aree o distretti di crisi industriale sono disciplinate da appositi accordi di programma nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse; il comma 7 dispone che all'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In merito all'articolo 5, introdotto dal Senato, evidenzia i contenuti della delega legislativa per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e

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dello svolgimento di attività di impresa, nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Sottolinea che l'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Fa notare che l'articolo 12 reca, in materia di commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese, due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; il Senato ha previsto il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella procedura di adozione delle suddette deleghe. Illustra l'articolo 18, introdotto dal Senato, volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale. Sostiene che l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, nonché la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Si sofferma quindi sull'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, che contempla misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico. In particolare, rileva che il comma 9 è inerente alla predisposizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico e recante misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali; il comma 14 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico teso alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine della individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili; il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto da parte della regione interessata della prevista intesa; i commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione mentre il comma 41 prescrive la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA o di VAS sui progetti di competenza regionale relativi agli impianti industriali non termici per la produzione di energia ed agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. In conclusione, all'articolo 25 del testo ravvisa l'opportunità che sia rimodulata la norma al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione di impianti di produzione elettrica nucleare. Reputa altresì opportuno che siano promosse iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino

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i principi fondamentali di competenza statale.

Il deputato Mario PEPE (PD) sostiene la necessità che alla proposta di parere sul testo in esame sia apposta una specifica condizione tesa a contemplare un più ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali in ordine alle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del provvedimento, in quanto trattasi di disposizioni che regolano materie particolarmente delicate e che incidono inevitabilmente sul territorio delle regioni interessate. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole qualora il relatore accedesse alla predetta richiesta.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, nel convenire con la richiesta avanzata dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.