CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 giugno 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006.
C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, rileva anzitutto che il provvedimento in titolo, composto di un preambolo, di 46 articoli e di tre Allegati, è finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca e di sviluppo, alla commercializzazione e distribuzione del legname tropicale, alla gestione forestale e al mantenimento dell'equilibrio ecologico nelle zone interessate.

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L'Accordo, sottoscritto dall'Italia il 26 giugno 2008, è destinato a sostituire il precedente Accordo stipulato a Ginevra il 26 gennaio 1994 (ITTA 1994), ratificato con la legge 16 aprile 1998, n. 120.
Nel rinviare, per quanto concerne l'analisi dettagliata del disegno di legge in questione, già approvato dal Senato il 14 maggio 2009, oltre che alla discussione svolta presso la Commissione di merito, al contenuto della relazione governativa che lo accompagna, ritiene opportuno sottolineare il significato politico del nuovo Accordo internazionale e le positive ricadute che per l'Italia deriveranno dalla sua entrata in vigore: da un lato, sotto il profilo degli oneri finanziari posti a carico del nostro Paese; dall'altro, sotto il profilo del rafforzamento delle politiche internazionali di gestione sostenibile delle foreste, che l'Italia sostiene con convinzione.
Sotto il primo profilo, rileva, infatti, che dall'entrata in vigore del nuovo Accordo internazionale gli impegni finanziari obbligatori verranno assunti direttamente dalla Comunità europea, in funzione del volume delle importazioni di legname tropicale di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, e che in tal modo l'Italia - come del resto gli altri Stati membri - sarà esentata dal versamento di propri contributi finanziari.
Sotto il secondo profilo, inoltre, sottolinea che il nuovo Accordo determina un miglioramento dell'opera di salvaguardia ambientale, nel quadro di una gestione sostenibile delle esportazioni, importazioni e riesportazioni di materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti, nonché favorendo maggiori investimenti nel settore del legname tropicale.
In buona sostanza, ritiene che una rapida ratifica parlamentare dell'Accordo internazionale in questione sia un passo importante, anche se non esaustivo nell'ambito più generale della lotta ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, nella direzione del rafforzamento e dell'ampliamento della cooperazione internazionale per la gestione e l'uso legale e sostenibile delle risorse silvicole, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, nonché per la protezione e una più oculata gestione del patrimonio forestale dell'intero pianeta.
Per queste ragioni, propone senz'altro che la VIII Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendosi al relatore impossibilitato ad essere presente in seduta, ricorda che il provvedimento sul quale la nostra Commissione è chiamata ad esprimere il parere, risultato dello stralcio degli articoli di competenza della X Commissione dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ha un contenuto di notevole rilevanza, non solo per le imprese ma anche per l'intero Paese, in quanto rappresenta il provvedimento più importante del programma del Governo in materia di energia.
Ricorda che il testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha introdotto ulteriori 33 articoli rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera.
La X Commissione Attività produttive provvederà ad esaminare gli emendamenti nella giornata di domani, essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea la prossima settimana. Ritiene, comunque, importante che la Commissione esprima in ogni caso il prescritto parere sul testo trasmesso dal Senato, poiché non è dato sapere, al momento, quando la Commissione di merito terminerà

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l'esame in sede referente e in considerazione, altresì, del fatto che eventuali problemi dovrebbero avere attinenza esclusivamente a questioni di carattere finanziario.
Le novità, che intervengono anche nelle materie di interesse della Commissione, riguardano sostanzialmente il pacchetto energia, ivi inclusa l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e la riorganizzazione della Sogin, alcune norme in materia ambientale e alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici in merito alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico.
Si sofferma, quindi, in primo luogo sulle modifiche introdotte dal Senato nelle materie di competenza della Commissione, cercando comunque di dare conto, in considerazione dell'ampiezza del provvedimento, anche di altre materie di interesse correlate.
Rileva, quindi, che l'articolo 3 incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 112 del 2008.
L'articolo 25 reca una delega al Governo per la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari nonché dei sistemi di stoccaggio e di deposito definitivo per il combustibile irraggiato e per i rifiuti radioattivi, prevedendo misure compensative per le popolazioni interessate. Sono in ogni caso fatte salve le procedure ordinarie di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS). Quest'ultima disposizione sembra riferirsi ad un vero e proprio Piano degli impianti nucleari, visto che la VAS è applicata ai piani e programmi.
L'articolo 27 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico, prevedendo, tra l'altro, la ridefinizione dei compiti e della struttura della Sogin SpA. È di rilevante interesse per la Commissione il comma 9, inerente la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa e misure volte ad agevolare l'accesso delle PMI all'autoproduzione.
Tra le disposizioni introdotte dal Senato che interessano la Commissione Ambiente, segnala quelle che prevedono incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili, che dispongono, tra l'altro, ai commi 10 e 11, la proroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento della possibilità di cumulare più incentivi pubblici agli impianti alimentati da energia rinnovabile.
Il comma 21 proroga al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato dal decreto legislativo n. 20 del 2007, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento.
Il comma 22 reca modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge n. 239 del 2003 e n. 7 del 2002, con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
Il comma 24 integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull'esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato

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dal CIPE, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato.
Il comma 25 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbone fossile allocati in impianti industriali dismessi e a quelli che rispondono alla richiesta di aumento della capacità produttiva.
Il comma 26 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente, e per semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Ricorda che in materia di geotermia la Commissione Ambiente, a seguito di una missione agli impianti geotermici del Monte Amiata, aveva approvato un emendamento alla legge comunitaria 2008, che assegnava una delega al Governo anche per la disciplina delle emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente per quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla - o sottovaluta - inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici. Ricorda che gli impianti di abbattimento delle emissioni normalmente utilizzati riducono del 70 per cento il mercurio e dell'80 per cento l'acido solfidrico, inquinanti questi ultimi addirittura mortali a seguito di prolungata esposizione, lasciando non trattati i restanti inquinanti, altrettanto velenosi.
Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al decreto-legge n. 7 del 2002, richiedendo un provvedimento motivato da parte della Regione in caso di rifiuto della prevista intesa alla proposta ministeriale. In tale provvedimento regionale, devono essere esposte in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso, tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria.
I commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione e sono sostanzialmente stati approvati nel testo definito dalla Camera.
Il comma 32, sul quale il Senato è intervenuto massicciamente, sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. In sintesi si definiscono le competenze dello Stato per la prospezione e coltivazione degli idrocarburi in mare e le competenze delle regioni e degli enti locali per le analoghe operazioni a terra. L'apertura del pozzo esplorativo viene autorizzato dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) competente, previa valutazione d'impatto ambientale. Per le operazioni in mare, l'attività della prospezione, se eseguita all'esterno delle aree marine protette, è sottoposta alla sola verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
I commi da 37 a 39 recano ulteriori disposizioni in materia di risorse geotermiche. In particolare, il comma 37 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA); il comma 38 attribuisce alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di

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pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla. Inoltre, il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'articolo 1 della legge n. 896 del 1986.
Il comma 40, in materia promozione dell'energia rinnovabile, ai fini della realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, richiede la dimostrazione della disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, da parte del proponente, prima del rilascio dell'autorizzazione.
Il comma 41 sottopone alla sola verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di competenza regionale per la realizzazione di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, con una potenza complessiva superiore a 1MW.
Il comma 44 novella l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 172 del 2008 relativo all'emergenza rifiuti della Campania, al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori medesimi, tenuto conto della competenza regionale in materia.
L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Durante l'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche puntuali. Le più rilevanti riguardano la disciplina delle sanzioni comminabili dall'Agenzia, i cui introiti saranno destinati al finanziamento dell'Agenzia stessa, e l'introduzione dell'obbligo del versamento di un corrispettivo per i servizi resi dall'Agenzia.
L'articolo 30, recante misure per l'efficienza nel settore energetico, al comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.
Il comma 16 prevede, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, semplificazioni degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, alle misure di carattere fiscale, alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.
L'articolo 34 effettua alcune integrazioni al Codice ambientale finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione.
L'articolo 35 reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici, riguardanti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria.
L'articolo 42, ampiamente modificato dal Senato, chiarisce in modo esplicito la competenza dello Stato in materia di valutazione d'impatto ambientale per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, e la competenza regionale per quelli situati sulla terraferma, lasciando la possibilità di scelta ai proponenti per le procedure già avviate.
Inoltre, in materia di certificati verdi, viene modificata la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

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Ribadisco che si tratta di un provvedimento importantissimo per l'attuazione del programma del Governo in materia di energia, per il quale propongo il nulla osta da parte della nostra Commissione, fatte salve le osservazioni che possono emergere dal dibattito parlamentare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 giugno 2009.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.
C. 1952 Guido Dussin.