CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2009
187.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 11 giugno 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

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Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che la Commissione ha esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo e ha elaborato un testo unificato sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nelle sedute del 19 e 20 maggio, la Commissione ha approvato ulteriori emendamenti, volti, tra l'altro, a recepire le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni giustizia e bilancio ed è stato richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 27 maggio 2009.
Avverte che l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha definito l'organizzazione della discussione delle proposte di legge in esame, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.
Ricorda infine che, come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 25 giugno, alle ore 12.
Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, svolgendo la relazione introduttiva, osserva in via preliminare che la Commissione ha svolto un lavoro complesso e articolato su un tema di grande rilevanza, esaminato già a partire dalla scorsa legislatura. Esprime soddisfazione per i contenuti del testo unificato emerso in sede di comitato ristretto, rilevando come, per la prima volta sia stato elaborato un intervento organico da parte di una Commissione parlamentare in tema di trasporti, su questioni che finora erano state affrontate in maniera episodica. Osserva inoltre che la scelta della sede legislativa è prova di un'ampia condivisione del testo. Rileva altresì la proficua collaborazione con il Governo, esprimendo in particolare apprezzamento per l'attività svolta dal sottosegretario Giachino, che ha seguìto i lavori fin dall'inizio, nonché per il supporto offerto dagli organi tecnici del ministero.
Nel rinviare per un'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla testo integrale della relazione di cui chiede l'autorizzazione alla pubblicazione in allegato al resoconto (vedi allegato), osserva che attraverso questo provvedimento la Commissione ha organicamente affrontato il tema della sicurezza nella sua complessità e sotto vari profili, quali quelli della prevenzione, dei controlli, delle infrastrutture stradali e dei dispositivi dei veicoli. Ritiene altresì che questo provvedimento possa preludere ad una riforma complessiva del codice della strada, in relazione alla quale evidenzia l'opportunità di una revisione della struttura del codice stesso, che distingua la normativa concernente la rete stradale, quella relativa alla costruzione dei veicoli e la disciplina dei comportamenti dei conducenti.
Ritiene altresì opportuno rilevare che il testo in esame presta attenzione anche alle esigenze dei cittadini, prevedendo numerosi interventi di semplificazione.
Tra le misure di maggior rilievo si limita a richiamare l'affermazione del principio «chi guida non beve», con riferimento ad alcune specifiche categorie di conducenti, quali i giovani dai 18 ai 21 anni e i conducenti professionali, la destinazione dei proventi delle multe, sia di spettanza dello Stato sia di spettanza degli enti locali al miglioramento della sicurezza stradale, le disposizioni in materia di guida accompagnata e le altre disposizioni concernenti la formazione e l'educazione stradale.
In conclusione, pur rilevando che si tratta di un testo ancora suscettibile di modifiche, auspica che l'attività emendativa in sede legislativa sia limitata e comunque non tale da mettere in discussione l'impianto complessivo del testo, anche al fine di non ritardare i tempi di approvazione definitiva del provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione sulle linee generali, conformemente a quanto stabilito in

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sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla seduta che sarà prevista per martedì 16 giugno.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 giugno 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C 1441-ter-B, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, assegnato in sede referente alla X Commissione. Ricorda che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è stato approvato in seconda lettura dal Senato il 14 maggio scorso, con numerose modificazioni rispetto al testo licenziato dalla Camera. Sottolinea che l'esame della Camera ha per oggetto solo le parti nuove, o modificate, del disegno di legge.
Fa presente che nel testo sono contenute numerose disposizioni che incidono in materia di trasporti, la maggior parte delle quali inserite nel corso dell'iter al Senato; in particolare, molti articoli aggiuntivi recano modifiche significative alla disciplina del trasporto ferroviario, anche in relazione ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria di settore.
Con riferimento a tali disposizioni, segnala l'opportunità che, in futuro, gli interventi legislativi in questa materia possano essere ricondotti in via primaria all'esame della IX Commissione, per consentirle di esercitare in modo adeguato le proprie competenze nel settore dei trasporti. Evidenzia che l'esame del provvedimento in sede consultiva non prevede, infatti, la possibilità di apportare eventuali modifiche al testo, e, in ogni caso, limita lo specifico approfondimento delle singole disposizioni. Si riserva pertanto di inserire uno specifico rilievo su questo profilo nella proposta di parere.
Passando più specificamente ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 58, comma 1, richiede il possesso di un'apposita licenza per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano, per i quali sia necessario l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il comma 2 prevede che un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determini i requisiti delle imprese richiedenti, in termini di capacità finanziaria e professionale, e i servizi minimi che le imprese stesse devono assicurare come servizi complementari all'utenza. Il comma 3 prescrive che la licenza in oggetto possa essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede legale in Italia. Qualora dette imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, la licenza viene rilasciata a condizioni di reciprocità. Il comma 4 dispone che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, sono in possesso del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 131 della legge n. 388 del 2000, possono richiedere la conversione dello stesso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 2. Il comma 5 prevede, in via transitoria, che le imprese in

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possesso del suddetto titolo possono continuare ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere la conversione del titolo autorizzatorio in licenza nazionale.
Fa presente che l'articolo 59 disciplina il cabotaggio di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano. Segnala che la norma intende dare attuazione ai criteri indicati nella direttiva 2007/58, il cui termine di recepimento è scaduto il 4 giugno scorso. In particolare evidenzia che il comma 1 riconosce, a decorrere dal 1o gennaio 2010, il diritto delle imprese che svolgono il servizio di trasporto internazionale di passeggeri di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel territorio italiano, anche in mancanza della licenza nazionale di cui al precedente articolo 58; il diritto è concesso a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dovrà determinare, con proprio provvedimento, i criteri per la valutazione della presenza della suddetta condizione. Il comma 2 consente di apporre limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri lungo il percorso del servizio, nei casi in cui l'esercizio del diritto possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Le limitazioni possono essere riferite sia ai tragitti aventi origine e destinazione nel territorio italiano, sia ai servizi internazionali, per la parte svolta sul territorio italiano. Competete a disporre le eventuali limitazioni è il citato Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.
Rileva che l'articolo 60 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. In particolare il comma 1 prescrive il possesso del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 188 del 2003, o della licenza per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, introdotta dal precedente articolo 58 del disegno di legge in esame, per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario in ambito regionale e locale, qualora detti servizi debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale. Sottolinea che l'articolo prevede inoltre che alla prima gara per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, indetta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422, potranno partecipare anche le imprese ferroviarie affidatarie dello stesso servizio. Ricorda che viene inoltre stabilito che, per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, le regioni e gli enti locali dovranno garantire anche la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe, in relazione all'incremento dei costi dei servizi; tali meccanismi di aggiornamento dovranno essere definiti nell'ambito dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale.
Sottolinea che l'articolo 61 autorizza i soggetti competenti ad aggiudicare i contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi delle norme introdotte dal Regolamento CE n.1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore. Osserva che la norma appare collegata all'esigenza di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie. Sottolinea che l'articolo 61 stabilisce, inoltre, che per le società aggiudicatarie, in Italia o all'estero, di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del suddetto Regolamento n.1370/2007, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi della quale alle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale non possono partecipare le società che gestiscono, in Italia o all'estero, servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica.

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Ricorda che una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 1o giugno scorso, nell'esaminare la normativa in materia di servizio universale di trasporto ferroviario, ha formulato rilievi critici sull'articolo 61 in esame, sottolineando che esso, consentendo l'affidamento diretto per i servizi ferroviari regionali, comporterebbe una limitazione ai principi di libera concorrenza che dovrebbero ispirare la disciplina del settore. Sul punto, premesso che le argomentazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità garante sono certamente meritevoli di ulteriori approfondimenti, rileva che la norma in esame richiama, come detto, l'applicazione di una specifica disposizione del regolamento CE n. 1370/2007, e che pertanto non appare censurabile sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
Fa presente che l'articolo 62 reca numerose modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha recepito le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia di trasporto ferroviario (c.d. primo pacchetto ferroviario). Segnala, in particolare, la modifica all'articolo 6 di tale decreto legislativo, che, considerata l'introduzione della licenza nazionale prevista dall'articolo 58, limita l'applicazione del «titolo autorizzatorio» per lo svolgimento di servizi in ambito nazionale da parte di imprese ferroviarie estere esclusivamente ai servizi a committenza pubblica. Evidenzia, inoltre, che l'articolo dispone che l'impresa ferroviaria, per la stipula del contratto di utilizzo ,debba essere in possesso del certificato di sicurezza, come attualmente previsto in altri Paesi europei, quali Francia e Germania. Rileva che vengono altresì introdotti principi integrativi per la determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inserendo il criterio dei costi dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti, e prevedendo un collegamento con le variazioni del prezzo di fornitura della corrente elettrica. In relazione a tali modifiche, ricorda che è prevista la soppressione del termine del 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo n. 188, per l'adozione del nuovo canone.
Segnala che l'articolo 63, infine, prevede l'attribuzione diretta alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dei servizi ferroviari di interesse locale svolti nelle Regioni e nelle Province stesse. Osserva che la norma appare diretta a velocizzare tale trasferimento, che, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 422 del 1997, dovrebbe avvenire attraverso apposite norme statutarie di attuazione, che non sono state ancora emanate. Ricorda che tali servizi sono attualmente disciplinati nell'ambito del contratto di servizio nazionale stipulato dal Ministero dei trasporti.
Fra le disposizioni di interesse della nostra Commissione, segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 43, che reca una modifica alla normativa sulla rottamazione delle auto, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009. Fa presente che la modifica è volta a consentire l'applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano - attualmente limitata agli autoveicoli «euro 0», «euro 1» ed «euro 2» - anche alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie «euro 3» e successive.
Sottolinea inoltre che l'articolo 50, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si inserisce nell'ambito del percorso volto a promuovere l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali, prevedendo l'obbligo, in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento di tale processo di apertura dei servizi aeroportuali, con specifico riferimento: al mercato dei servizi aeroportuali di terra; al perfezionamento del servizio di vendita dei biglietti aerei sotto il profilo della reperibilità e dell'informazione in tempo reale all'utenza; ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali ed infrastrutture di trasporto e territorio; alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva

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liberalizzazione nel settore; agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.
Segnala che l'articolo 55 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 227, della legge finanziaria 2008. Ricorda che tale comma fissa alcune condizioni, tra loro alternative, per l'esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale e l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Evidenzia che tra queste, è prevista l'acquisizione e l'immatricolazione, singolarmente o in forma associata, di veicoli adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate. Fa presente che la disposizione in esame interviene con riferimento a tale ultima condizione, precisando che con l'espressione acquisto e immatricolazione di veicoli in forma associata si debba intendere che le imprese che intendono accedere al mercato devono aderire a un consorzio o a una cooperativa a proprietà indivisa, esistente o appositamente costituito, che sia iscritto, o venga iscritto, alla sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e gestisca e coordini effettivamente, a livello centralizzato e in tutte le sue fasi, l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) evidenzia che ancora una volta temi di grande rilevanza di competenza esclusiva della Commissione sono inseriti in provvedimenti assegnati in sede referente ad altre Commissioni. Giudica lo strumento del parere insufficiente ad assicurare un effettiva partecipazione della Commissione alla definizione del testo. Ritiene pertanto opportuno richiedere lo stralcio delle disposizioni recate dagli articoli da 58 a 63 del provvedimento in oggetto, relative al trasporto ferroviario, al fine di permettere alla Commissione trasporti di esaminarlo in sede referente e di definirne i contenuti. Ritiene che queste modalità di legiferare siano di per sé sufficienti ad indurre ad una valutazione negativa del provvedimento in esame.

Mario LOVELLI (PD) esprime la propria sorpresa e perfino sconcerto per il fatto che una normativa molto dettagliata in ordine alla liberalizzazione del trasporto ferroviario e al trasporto pubblico locale sia stata introdotta in un testo, che la Commissione è chiamata ad esaminare soltanto in sede consultiva. Evidenzia i rilievi contenuti nella segnalazione dell'autorità antitrust, che dovrebbero essere approfonditi dalla Commissione competente, anche al fine di rivedere la formulazione delle disposizioni in questione. Segnala che in diverse circostanze il Governo ha inserito, in provvedimenti esaminati presso altre Commissioni, disposizioni di grande rilievo rispetto alle materie di competenza della Commissione trasporti; ricorda, in particolare, quanto recentemente accaduto per il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, nel quale sono state introdotte numerose disposizioni di modifica del codice della strada o nel disegno di legge comunitaria che è intervenuto sul divieto di somministrazione delle bevande alcoliche da parte degli esercizi commerciali. Esprime pertanto la propria valutazione negativa sul testo sottoposto al parere. Ritiene opportuno che il Governo, confrontandosi con la Commissione competente, chiarisca i propri intendimenti sulle politiche relative al trasporto ferroviario. Si associa quindi alla richiesta di stralcio degli articoli che contengono disposizioni in materia di trasporto ferroviario, anche al fine di restituire alla Commissione la capacità di intervenire in modo incisivo nella definizione della normativa inerente alle questioni di propria competenza.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ricorda che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e che le norme oggetto di discussione sono state introdotte per evitare che l'Italia si trovi, rispetto ad altri Paesi europei, in una situazione di debolezza, dovuta alla mancanza

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di reciprocità con gli altri Paesi nel processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario. Rileva che l'esigenza di definire le modalità di attuazione della normativa comunitaria motiva l'urgenza di questo intervento.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 giugno 2009.

Audizione delle associazioni dei Corpi di polizia municipale sul tema della sicurezza stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.