CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2009
187.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 giugno 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.
Nuovo testo C. 17.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, la quale dispone il differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008. La relazione illustrativa allegata al testo iniziale del provvedimento evidenziava che il differimento del suddetto termine intende consentire anche ai movimenti o partiti politici, dichiarati decaduti dai rimborsi, di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la richiesta possa essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre a legislazione vigente (articolo 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999) i movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, ai Presidenti di Camera o Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data

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di scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni cui si riferisce il rimborso. In proposito, ricorda che con riferimento alle elezioni per le quali la normativa vigente prevede l'attribuzione di rimborsi per le spese elettorali (elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali e delle province autonome) nell'anno 2008 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo della Camera e del Senato, nonché quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Abruzzo e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1, rileva che il comma 2 stabilisce che le quote di rimborso, già maturate, relative all'anno 2008, siano corrisposte in un'unica soluzione entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l'erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa. Al riguardo ricorda, infatti, che in base alla legislazione vigente (articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999) i rimborsi sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno di legislatura. Per quanto attiene alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008, sono previste quote di rimborso relative all'anno 2008 con riferimento alle elezioni politiche e a quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mentre per le consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell' Abruzzo e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, svoltesi nell'autunno del 2008,la prima rata di rimborso verrà erogata nel 2009.
Segnala che l'articolo 2 della proposta reca la copertura finanziaria del provvedimento stabilendo che ai relativi oneri si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, segnala che il contenuto della proposta è sostanzialmente conforme a quello di numerose disposizioni legislative che, in passato, hanno previsto analoghi differimenti del termine per la presentazione delle richieste di rimborsi elettorali, quali l'articolo 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'articolo 14-undecies del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005.
Al tempo stesso osserva che, sotto il profilo della formulazione letterale, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 2, al fine di garantirne la coerenza con la prassi consolidata, prevedendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO assicura che all'attuazione della legge si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 17, recante Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che nella seduta di ieri la Commissione ambiente ha proceduto, senza apportare modifiche al testo, al conferimento del mandato al relatore sul disegno di legge C. 2468 di conversione del decreto legge n. 39 del 2009 recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo. In considerazione dell'importanza del provvedimento, ritiene opportuno avviarne comunque l'esame nella seduta odierna, al fine dell'espressione del parere all'Assemblea, che sarà reso nella seduta di martedì, quando saranno pervenuti anche gli emendamenti riferiti al provvedimento medesimo.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, nel segnalare preliminarmente la delicatezza dei profili finanziari del provvedimento, rileva che lo stesso dispone la conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva preliminarmente in via generale che potrebbe risultare opportuno disporre di un aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla luce delle informazioni finora emerse sull'entità dei danni e delle misure di ripristino e di ricostruzione che si rendono necessarie. Segnala inoltre che una compiuta analisi dei profili finanziari del provvedimento è contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici e invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire elementi di risposta a tutte le richieste di chiarimento contenute in tale documentazione, mentre nella sua relazione si soffermerà solo su tre specifici aspetti: la definizione della platea dei beneficiari del provvedimento, le modalità di erogazione dei contributi, la copertura finanziaria complessiva del provvedimento. Con riferimento al primo aspetto, richiama il comma 3 dell'articolo 1 il quale prevede che gli interventi di ricostruzione, ad eccezione degli indennizzi per le attività produttive, di cui alla lettera f), possano riguardare anche beni localizzati al di fuori dei comuni come prima individuati, sempre che sussista un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, allo stato degli elementi informativi finora emersi, risulti confermata la delimitazione del territorio oggetto degli interventi e la conseguente incidenza sulla determinazione degli oneri riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento al secondo aspetto richiama l'articolo 3, che disciplina i contributi per la ricostruzione e gli indennizzi per le imprese, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti dal Governo in merito in primo luogo agli oneri per la concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, per la riparazione e

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ricostruzione del patrimonio abitativo privato di cui al comma 1, lettere a) ed e). La relazione tecnica in proposito si limita ad indicare le nuove stime, risultanti dalle verifiche già condotte, concernenti la platea degli immobili privati in relazione ai quali è consentita la fruizione del credito d'imposta, al fine di dimostrare che la minore consistenza numerica di abitazioni principali da ricostruire, derivante dalla stima aggiornata, possa compensare, ai fini della capienza delle complessive occorrenze finanziarie stimate inizialmente, il riconoscimento dell'integrale risarcimento dei danni subiti da tali immobili e l'estensione dell'agevolazione anche agli immobili privati temporaneamente o parzialmente inagibili. Non risultano modificati né l'ammontare annuo, né l'ambito temporale degli oneri inizialmente previsti. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo fornisca più esaustivi elementi di quantificazione al fine di meglio suffragare l'invarianza dell'onere inizialmente stimato, sia nel suo ammontare complessivo che nella sua modulazione temporale. Invita a considerare, altresì, che la quantificazione iniziale di tali oneri si fondava su alcune ipotesi adottate dalla relazione tecnica iniziale, la cui validità dovrebbe essere oggetto di una più attenta valutazione alla luce delle modifiche successivamente introdotte. In merito ai dati proposti dalla relazione tecnica, ritiene inoltre opportuno chiarire l'origine e la natura del dato riguardante l'intero patrimonio immobiliare interessato, pari a 72.000 unità immobiliari, utilizzato a base delle proiezioni dei parametri risultanti dalle verifiche condotte, con particolare riguardo al suo ambito territoriale. Ciò al fine di valutarne l'esaustività rispetto all'ambito applicativo degli interventi previsto dalle norme. Queste, infatti, al comma 3 dell'articolo 1, prevedono una specifica deroga territoriale per le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, in presenza di un nesso di causalità diretto tra danno subito ed evento sismico. Ulteriori elementi informativi andrebbero parimenti acquisiti in merito alla percentuale definitiva di inagibilità degli immobili oggetto del contributo, percentuale stimata nella relazione tecnica al 32 per cento. Con riferimento agli oneri per la concessione dei restanti contributi ed indennizzi recati dal comma 1 e 1-bis dell'articolo 3, la documentazione tecnica fornita dal Governo non contiene elementi di quantificazione in merito agli oneri ascrivibili a tali interventi. Il comma 6 dell'articolo in esame ne individua la copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, che destina a tali finalità disponibilità di ammontare complessivo compreso tra i 2 ed i 4 miliardi di euro. Il Governo, nelle note di chiarimento trasmesse al Senato, precisa che si tratta di una stima di massima dettata da valutazioni di carattere prudenziale. Sul punto ritiene opportuno che il Governo confermi se gravino sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, anche le occorrenze per l'erogazione in forma diretta dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché delle abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale e degli immobili ad uso non abitativo. Per tali contributi, infatti, le norme prevedono l'erogazione in forma di credito di imposta come una possibile modalità applicativa, esercitabile su base volontaria con riguardo ai contributi per l'abitazione principale. In caso di conferma andrebbe, inoltre, parimenti confermata la validità dell'ipotesi, contenuta nella relazione tecnica originaria, di una percentuale di opzione del 40 per cento per l'erogazione diretta dei contributi per l'abitazione principale. Ove tale percentuale fosse valida, sulla base dei parametri stimati nella relazione tecnica iniziale, la spesa per l'erogazione del contributo in forma diretta ammonterebbe ad 1,5 miliardi di euro. Osserva che ove tale percentuale si rivelasse nella fase attuativa superiore a quella adottata in via previsionale, a seguito di diverse valutazioni di convenienza da parte dei soggetti interessati, si ridurrebbe per pari importo l'onere complessivamente stimato per i contributi erogati sotto forma di credito d'imposta, ma si determinerebbe una concentrazione degli esborsi nei primi esercizi del periodo di

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riferimento, considerati i tempi presumibilmente più ristretti di erogazione del contributo in forma diretta. In merito alle disposizioni riguardanti il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da rapporti di finanziamento garantiti da abitazioni principali distrutte dal sisma (comma 1-bis), ritiene opportuno chiarire se, nell'ipotesi di riacquisto da parte dei comuni delle aree acquisite da Fintecna entro il 2010, tale spesa per investimenti debba o meno considerarsi esclusa dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera o), del provvedimento in esame. Chiede infine chiarimenti sulla disposizione, introdotta al Senato, che estende alle strutture adibite ad attività culturali la concessione di indennizzi per i danni subiti dal sisma, al fine di precisare se la stessa estende la portata applicata dalla norma e se ne derivino effetti apprezzabili sulla quantificazione degli oneri. Con riferimento agli oneri per la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi a persone fisiche di cui al comma 3, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi con riguardo all'ordine di grandezza dell'eventuale onere derivante dalla escussione della garanzia. Con riferimento alla copertura finanziaria complessiva del provvedimento, di cui all'articolo 18, ricorda preliminarmente che la norma in esame reca la copertura solo di alcune delle disposizioni contenute nel presente decreto, in particolare dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 3, commi 3 e 6, dell'articolo 4, comma 5, dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 11, comma 1. Il decreto in esame contiene anche altre disposizioni recanti effetti finanziari che recano una autonoma norma di copertura. Con riferimento alla quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame, segnalo che, nonostante la stessa abbia subito variazioni in seguito alla modifica dell'articolo 11 e all'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 7, durante l'esame in prima lettura al Senato, non si è proceduto alla modifica dell'articolo in esame. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione effettivamente ricomprenda nella quantificazione indicata dall'articolo in esame, anche la copertura del comma 4-bis dell'articolo 7, come del resto previsto testualmente dalla disposizione stessa, nonostante il suddetto comma rechi già al suo interno una copertura autonoma a valere sulle maggiori entrate del decreto. In tal caso, segnala che la quantificazione prevista dalla norma in esame risulterebbe, a decorrere dall'anno 2017, inferiore, nella misura di 6,5 milioni di euro, a quella effettivamente attribuibile alle disposizioni richiamate dal comma 1. A tale proposito, rileva che il suddetto differenziale risulta, comunque, coperto dalle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e utilizzate solo parzialmente dal decreto. Del resto l'articolo 7, comma 4-bis, sembrerebbe poter essere espunto dalla copertura complessiva dell'articolo in esame, in quanto già dotato, sulla base della formulazione del suddetto comma, di una specifica copertura. In tal caso, per altro, la quantificazione prevista risulterebbe superiore agli oneri effettivamente derivanti dalle disposizioni in esame nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a decorrere dall'anno 2017, e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2010 e il 2016. Sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri, ricorda che al Senato l'articolo in esame è stato modificato indicando esplicitamente che la spesa autorizzata deve considerarsi al netto degli effetti positivi derivanti dall'articolo 6, comma 1. Tuttavia, dalla quantificazione degli oneri previsti dall'articolo in esame, con riferimento all'anno 2011, sembra che siano stati calcolati effetti positivi solo nella misura di 4 milioni, anziché come previsto dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato n. 1534, di 22,2 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla riduzione del Fondo per il reintegro della dotazione dei programmi e delle missioni di spesa ai sensi della lettera a) del comma 1 della norma in esame, ricorda che le risorse del suddetto Fondo sono iscritte

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nel capitolo 3076 del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 32 del decreto-legge n. 185 del 2008 relativo al cosiddetto «bonus famiglia», ai sensi della lettera b), del comma 1 della norma in esame, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3874 del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto previsto ai sensi della lettera d) del comma 1 della norma in esame, segnala, dal punto di vista formale, che dal momento che la quantificazione degli oneri complessiva disposta dall'articolo in esame sconta già gli effetti positivi derivanti dal comma 1 dell'articolo 6, e in considerazione del fatto che solo il suddetto comma e l'articolo 12 producono effetti di maggiore entrata, l'inciso «a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto» deve intendersi riferito all'articolo 12.
Con riferimento alla natura delle maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo, ricorda che le stesse derivano dalle disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 12. Tali entrate sono quantificate, nel periodo 2009-2033, in circa 12.650 milioni di euro e vengono utilizzate nella misura di oltre 4.500 milioni di euro per finanziare le spese recate dal provvedimento, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono la concessione di crediti d'imposta per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili, o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma del 6 aprile 2009. Al riguardo, fa presente che la Corte di conti, nella relazione sulle tipologie di coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2009, ha manifestato timori sull'andamento del gettito derivanti da disposizioni che recano maggiori entrate «incerte nella misura in cui il maggior gettito atteso risulta legato - tra l'altro - a specifiche scelte di consumo (giochi, acquisto materiale pornografico)». Nella predetta relazione si fa riferimento, in particolare, alle maggiori entrate pari a 750 milioni nel triennio 2009-2011 derivanti dalla disciplina del nuovo prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime il proprio imbarazzo in quanto, pur confermando a nome del suo gruppo l'atteggiamento costruttivo sul provvedimento già assunto al Senato e in Commissione ambiente alla Camera, rileva l'esigenza di acquisire elementi certi in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, invitando pertanto a compiere il necessario approfondimento. Esprime peraltro dubbi sull'affidabilità di una copertura affidata in gran parte ai giochi e chiede che l'esame non si concluda in ogni caso nella giornata odierna.

Massimo VANNUCCI (PD) nel condividere i rilievi del collega Baretta, condivide la richiesta del relatore di aggiornamento della relazione tecnica, pur comprendendo che l'impegno in Abruzzo è di lunga durata e al momento è possibile operare una quantificazione solo in termini di stima. Con riferimento ad esperienze passate, ricorda l'esperienza positiva della ricostruzione post-terremoto nelle Marche e nell'Umbria che ha visto i Presidenti delle Regioni svolgere il ruolo di Commissari straordinari e quella negativa del Molise ove pure si era attribuito ai Presidenti il medesimo ruolo, rilevando come l'applicazione delle stesse regole sia suscettibile di produrre effetti differenti. Proprio alla luce dell'esperienza delle Marche, ritiene eccessivamente ambizioso e impraticabile l'articolo 2 del provvedimento che prevede la realizzazione di vere e proprie abitazioni provvisorie, saltando la fase dei prefabbricati, in quanto se questi ultimi potevano essere pronti in tempi brevi, la costruzione delle abitazioni richiederà certamente maggiore tempo, con il conseguente rischio di far trascorrere

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agli sfollati un lungo periodo nelle tendopoli. Ritiene quindi tale scelta, oltre che sbagliata nel merito, estremamente costosa. Condivide poi i rilievi sulla fragilità della copertura a valere sui giochi e sulla «porno-tax», anche alla luce dei rilievi della Corte dei conti.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel condividere l'esigenza di un atteggiamento responsabile di fronte alla tragedia dell'Abruzzo, rileva la necessità di risolvere i profili problematici di carattere finanziario, ricordati dal relatore e, ancora più ampiamente, nella documentazione degli uffici. Per questo chiede un aggiornamento rapido della relazione tecnica, considerando l'aleatorietà della copertura affidata ai giochi.

Marcello DE ANGELIS (PdL), richiamando la sua diretta esperienza di cittadino aquilano, invita la Commissione a riflettere, oltre che sui profili finanziari del provvedimento, anche sulla situazione del capoluogo abruzzese, della quale non si riesce ad avere piena contezza dai resoconti dei mezzi di comunicazione di massa. Ricorda peraltro che il clima dell'Aquila risulta particolarmente impietoso, con estati calde ed inverni che arrivano improvvisamente e in anticipo rispetto alle altre regioni. Alla luce di questo, ritiene opportuno approvare il decreto-legge nel suo attuale testo. Invita tuttavia il rappresentante del Governo ad indicare con quali strumenti il Parlamento possa segnalare le ulteriori esigenze della popolazione abruzzese alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando peraltro che, poiché l'attuazione delle misure di sostegno è affidata in parte significativa alle ordinanze della Protezione civile e ad altre fonti secondarie, si potrebbe intervenire con ordini del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC) richiama le considerazioni svolte dal collega Baretta e invita all'opportuno approfondimento dei profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, anche attraverso l'aggiornamento della relazione tecnica.

Giulio CALVISI (PD) condivide l'esigenza di aggiornamento della relazione tecnica. Si sofferma quindi sull'articolo 17 che dispone il trasferimento del G8 dalla Maddalena a L'Aquila, rilevando come, a fronte di ciò, l'articolo assicuri il completamento delle opere in corso di realizzazione, programmate e da programmare in Sardegna. Ritiene che una simile previsione, per risultare verosimile, andrebbe suffragata dalla relazione tecnica mentre ciò non si verifica. In proposito, ferma restando la doverosa esigenza di solidarietà nei confronti dell'Abruzzo, riterrebbe in ogni caso improprio il trasferimento all'Abruzzo di risorse già assegnate alla Sardegna, perché la solidarietà non può essere fatta pagare solo alla Sardegna.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, nel riservarsi di fornire una risposta esauriente su tutte le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, nonché su quelle contenute nella documentazione degli uffici, rileva che la relazione tecnica potrà essere aggiornata solo sulla base dei maggiori dati a disposizione del Governo rispetto al momento di emanazione del decreto. Osserva poi che, per la parte in conto capitale, la copertura è effettuata in misura prevalente non a valere su entrate derivanti dai giochi, bensì su altre risorse, in particolare a valere su quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rileva inoltre che le entrate dei giochi risultano sufficientemente certe ed accertate e non presentano una maggiore aleatorietà rispetto alle altre tipologie di entrate, quali, ad esempio, le entrate tributarie, che anzi in un momento di crisi economica risultano maggiormente incerte.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alle considerazioni del sottosegretario, chiede se le entrate derivanti dai giochi utilizzate a fini di copertura derivino da innovazioni legislative in tale settore, oppure siano effettuate a valere sulle entrate derivanti dall'attuale assetto normativo dei giochi.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO osserva che le entrate derivano da

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innovazioni legislative, confermando che le stesse presentano statisticamente un sufficiente grado di certezza.

Lino DUILIO (PD) esprime dubbi sull'affidabilità delle valutazioni del Ministero dell'economia, dubbi che risultano confermati anche dalla vicenda relativa all'A.C. 1441-ter-B, che ora alla Camera, il Ministero dell'economia contesta per problemi di copertura finanziaria dopo averlo lasciato approvare nell'attuale testo al Senato. Condivide il richiamo del collega De Angelis sull'esigenza di affrontare la tragedia, rilevando tuttavia che finora il Governo è stato molto vago nel definire la portata degli interventi, oscillando tra i molti miliardi annunciati dal Presidente del Consiglio Berlusconi e le cifre di molto inferiori contenute nel decreto-legge. Ritiene che questa vaghezza venga ora confermata dal sottosegretario Casero nel rilevare quindi che il provvedimento risulta palesemente scoperto, ricorda che nella passata legislatura si contestavano al governo Prodi, anche da parte del sottosegretario Casero, l'aleatorietà delle entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale, mentre ben più grave appare l'incertezza di copertura del provvedimento in esame.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che, al contrario di quanto affermato dal sottosegretario Casero, non si possono considerare come già accertate le entrate derivanti da innovazioni legislative apportate al settore dei giochi. Ricorda poi che le entrate derivanti dai giochi sono quantificate in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; conseguentemente rileva che quanto meno la quantificazione per il 2009 dovrebbe essere ridotta in quanto è già trascorso metà dell'anno. Alla luce dell'approssimazione con cui si sta affrontando la questione, constata il rischio di una strumentalizzazione della tragedia del terremoto.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva il carattere demagogico di alcune considerazioni in ultimo svolte e conferma la congruità della copertura del provvedimento che, ribadisce, è effettuata prevalentemente a valere su risorse diverse da quelle delle maggiori entrate e, in particolare, su quelle del fondo per le aree sottoutilizzate. D'altra parte, la congruità di tale copertura è suffragata dal fatto che anche esponenti del gruppo del PD del Senato hanno fatto ricorso al medesimo Fondo per coprire i propri emendamenti al provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura presso quel ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame, così come dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno, ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.
C. 2072 Governo.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
Testo unificato C. 607 e C. 1897.

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Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
Nuovo testo C. 717.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 e abb.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero dell'economia e delle finanze.