CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore Bellotti ha svolto la relazione introduttiva, al termine della quale è intervenuto il deputato Rainieri.
Inoltre, sostituendo il relatore e sulla base dei contatti con lo stesso intervenuti, propone di esprimere parere favorevole.

Fabio RAINIERI (LNP) ribadisce l'esigenza di estendere gli interventi previsti dal provvedimento in esame anche alle

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aziende agricole danneggiate dal terremoto che nel 2008 ha colpito la provincia di Parma e le province limitrofe. Propone pertanto che il parere della XIII Commissione sia integrato con un rilievo in tal senso.

Paolo RUSSO, presidente, invita i colleghi a valutare la possibilità di recepire la proposta del deputato Rainieri, facendo tuttavia riferimento anche ad altri eventi già verificatisi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che le risorse finanziarie che il provvedimento mette a disposizione per le esigenze conseguenti al terremoto in Abruzzo siano al limite della possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo. Conseguentemente, non appaiono sussistere le condizioni per estendere gli interventi in questione anche ad altri eventi calamitosi.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che in effetti la proposta del collega Rainieri non appare compatibile con le risorse finanziarie a disposizione per l'emergenza dell'Abruzzo, che costituisce un obiettivo prioritario. Osserva inoltre che danni alle aziende agricole sono stati provocati, oltre che da terremoti, anche da eventi calamitosi di altra natura e che quindi non sarebbe opportuno far distinzioni in base alla natura dell'evento.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto dell'orientamento dei gruppi circa l'esigenza prioritaria di non incidere sugli interventi previsti per l'Abruzzo, propone conclusivamente di esprimere parere favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere favorevole, non perché soddisfatto del provvedimento in esame, ma perché confida nella possibilità di migliorarlo in sede parlamentare.
In particolare, nel sottolineare l'importanza del lavoro già compiuto dal Senato, soprattutto sul piano del rimborso integrale dei danni alle abitazioni e della salvaguardia delle prerogative degli enti locali, ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al provvedimento, per perfezionare l'intervento a sostegno delle popolazioni abruzzesi. A tal fine, richiama gli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione di merito, anche per quanto riguarda specificamente il settore dell'agricoltura.
Ricorda infine che il decreto-legge in esame attinge sostanziosamente alle risorse già destinate alle aree sottoutilizzate e che sarà necessario vigilare sulla distribuzione delle risorse e sulla realizzazione degli interventi.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte collega Oliverio, avrebbe tuttavia auspicato un voto favorevole da parte delle opposizioni. Per quanto riguarda il suo gruppo, ne preannuncia l'adesione alla proposta di parere favorevole.

Paolo RUSSO, presidente, invita il gruppo del PD a valutare la possibilità, per quanto riguarda la parte di competenza della Commissione Agricoltura, di pervenire ad un parere unanimemente condiviso, che costituirebbe per l'agricoltura abruzzese un positivo segnale di unità delle forze politiche.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.25.

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Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 80.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la relazione introduttiva, in sostituzione del relatore De Girolamo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) fa presente che lo schema di decreto non prevede lo specifico stanziamento finanziario in favore dell'UNIRE da destinare alla ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, già previsto dalla legge finanziaria 2008. Ricorda in proposito che il Governo, non confermando tali fondi, viene meno agli impegni formalmente assunti con il protocollo d'intesa sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano per rilanciare quell'ippodromo, mentre la provincia di Bolzano ha invece provveduto a reperire le risorse di propria competenza. Esprime quindi rammarico per tale vicenda, considerato anche che l'ippodromo di Merano è l'unico di rilevanza nazionale per il settore degli ostacoli. Come già fatto con la sua interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00525, dello scorso 13 maggio, chiede pertanto al Governo assicurazioni circa l'intento di mantenere gli impegni assunti. Propone inoltre alla Commissione di recepire tale esigenza nel parere da esprimere.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che il problema posto dal deputato Zeller è già all'attenzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che sta verificando la possibilità di reperire le necessarie risorse attraverso uno specifico intervento legislativo o nell'ambito delle risorse già destinate all'UNIRE.

Paolo RUSSO, presidente, sostituendo il relatore, propone, sulla base del dibattito svoltosi, di esprimere parere favorevole con un'osservazione, volta ad invitare il Governo a valutare la possibilità di reperire, anche nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate all'UNIRE, le risorse necessarie per la ristrutturazione dell'ippodromo di Merano.

La Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal Presidente (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge è sottoposto all'esame della Camera dei deputati, in terza lettura, con importanti modifiche nelle parti che interessano le competenze della XIII Commissione.

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Nel corso dell'esame presso il Senato, infatti, sono stati aggiunti: l'articolo 18, che prevede azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per la lotta alla contraffazione dei medesimi prodotti; i commi da 5 a 8 dell'articolo 42, che modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Tali disposizioni riproducono il testo dell'articolo 3 del disegno di legge sulla competitività del sistema agroalimentare (C. 2260), del quale la Commissione Agricoltura ha recentemente avviato l'esame.
Il Senato ha altresì apportato significative modifiche alle disposizioni sui consorzi agrari (articolo 9), aggiungendo il comma 3, che definisce la modalità per chiudere i procedimenti di liquidazione dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa entro il termine - 31 dicembre 2009 - fissato da ultimo dal decreto-legge n. 207 del 2008, nonché ha modificato in più punti le disposizioni, contenute nell'articolo 15, che prevedono sanzioni penali per la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Ricorda quindi che molteplici disposizioni interessano le competenze della Commissione Agricoltura.
In primo luogo, l'articolo 9, che reca ai primi due commi, non modificati dal Senato, una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. In particolare, il primo comma reca ai primi tre periodi le nuove disposizioni sulla natura giuridica dei consorzi agrari, ricalcando per quanto riguarda la riconduzione degli stessi alla disciplina civilistica delle società cooperative, le norme attualmente in vigore (articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, che vengono abrogate dal successivo comma 2, con una importante modifica). Si stabilisce infatti (con il terzo periodo) che il riconoscimento della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda per i consorzi dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (ove si quantificano le soglie percentuali necessarie per la realizzazione delle condizioni - svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi - poste dall'articolo 2512), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo articolo 2514 del codice. Ricorda altresì che la normativa vigente (articolo 2 della legge n. 410 del 1999) attribuisce ai consorzi compiti di supporto all'attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti. Ancora il comma 1, al quarto periodo, fissa un nuovo termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile, che dovrà avvenire entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge; tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini. Sempre il comma 1 dell'articolo in esame dispone che per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione proceda alla revoca dell'esercizio provvisorio dell'impresa e provveda a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede infine che alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini previsti per la presentazione della domanda di concordato da parte del fallito. Si ricorda infatti che essa è possibile solo se è decorso un

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anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il comma 3, introdotto durante l'esame al Senato, definisce la modalità per chiudere i procedimenti di liquidazione dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa entro il termine - 31 dicembre 2009 - fissato da ultimo dal citato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008. Allo scopo di consentire il rispetto di tale termine, la norma prevede che i consorzi in liquidazione sottopongano entro il 30 settembre 2009 all'autorità che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto n. 267 del 1942, e cioè: il bilancio finale della gestione con il conto della gestione; il piano di riparto tra i creditori; la relazione del comitato di sorveglianza. L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza. In particolare, la sostituzione opera nei seguenti casi: omessa trasmissione degli atti sopra indicati entro il termine del 30 settembre 2009; diniego di autorizzazione al deposito degli atti stessi da parte dell'autorità vigilante; accoglimento da parte del Tribunale, alla data di entrata in vigore della legge, di una opposizione agli atti per motivi connessi alla attività del commissario, a prescindere da eventuali reclami. Il comma 4, anch'esso introdotto dal Senato, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Nell'ambito dell'articolo 15, dedicato alla tutela penale dei diritti di proprietà industriale, si introduce nel codice penale l'articolo 517-quater, rubricato contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'articolo punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro (nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera si prevedeva la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro) chi contraffà o comunque altera (fattispecie quest'ultima aggiunta dal Senato) indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (primo comma) ovvero introduce tali prodotti nel territorio dello Stato oppure ancora, secondo le aggiunte del Senato, li detiene, li pone in vendita o li mette comunque in circolazione al fine di trarne profitto (secondo comma). Anche in questo caso si applicano le disposizioni riguardanti la confisca (articolo 474-bis) e le circostanze aggravanti (articoli 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma, del codice penale) (terzo comma) ed i delitti sono punibili a condizione (questo punto è stato riformulato dal Senato) che siano state rispettate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale (quarto comma). Il Senato ha aggiunto altresì l'articolo 517-quinquies, - mutuato sul precedente articolo 474-quater - che introduce una circostanza attenuante dei delitti di cui agli articoli 517-ter e 517-quater: pene diminuite dalla metà a due terzi per colui che aiuta le autorità: nell'azione di contrasto ai delitti di cui ai predetti articoli; nella raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti o alla cattura di concorrenti; nell'individuazione degli strumenti occorrenti alla commissione dei delitti; nell'individuazione dei profitti derivanti dai delitti.
Per quanto riguarda, poi, le materie introdotte ex novo dal Senato, l'articolo 18 è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del dicastero agricolo, comprese quelle di controllo, al fine di meglio tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, incluse quelle provenienti dalla filiera ittica, immesse al consumo sul territorio nazionale. Il comma 2 definisce le modalità operative dell'azione ministeriale che per la identificazione e registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti dovrà avvalersi della società consortile Consorzio anagrafe animale (di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006) quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti; per

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quanto attiene all'attività di controllo il Ministero dovrà fare ricorso al Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, al Corpo forestale dello Stato ed alla guardia costiera del Corpo della capitanerie di porto, ciascuno per quanto di propria competenza, ma con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. I commi 3 e 4 sono diretti a tenere informato il Parlamento sia dell'azione governativa svolta a tutela della qualità, che delle tendenze del settore e delle correlate modifiche al quadro legislativo che si renderebbero necessarie. Le disposizioni impegnano il Governo a trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, una relazione al Parlamento nella quale siano illustrate le iniziative di formazione e informazione, l'attività di controllo svolta - distinguendo fra quella relativa ai prodotti di qualità regolamentata (DOP, IGP, produzioni biologiche, specialità tradizionali), e quella svolta sui singoli settori merceologici - e infine i fatti emersi in sede di controllo, indicando gli illeciti riscontrati, le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri disposti e le notizie di reato inviate. In merito a queste ultime la norma in commento rinvia alle nuove disposizioni del codice penale che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce: il nuovo articolo 517-quater del codice penale, integrando il decreto legislativo n. 297 del 2004 che definisce il quadro sanzionatorio di tutela delle denominazioni protette con la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare, introduce infatti nuove figure di reato sanzionate con la reclusione. La relazione dovrà inoltre fornire il quadro delle tendenze del settore nazionale posto in relazione con il contesto internazionale, prospettando conseguentemente le modifiche normative che si renderebbero necessarie per garantire la qualità di prodotti e produzioni. I commi 5 e 6 introducono l'obbligo per i frantoi di comunicare l'origine delle olive trattate sia allo scopo di combattere le frodi che di monitorare la produzione. In proposito viene richiamato il regolamento (CE) n. 2153/2005 che definisce il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Tale provvedimento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 826/2008 che per la concessione dell'aiuto richiede che il prodotto risponda ai seguenti requisiti: sia di qualità sana, leale e mercantile e di origine comunitaria (allegato I, primo capoverso). Il nuovo dato dovrà integrare la comunicazione che i frantoi (e le imprese di trasformazione) sono tenuti a trasmettere all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 13 del 2007 in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola. La comunicazione di cui sopra è diretta a consentire all'Italia di trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall'articolo 6 del reg. 2153 (ora allegato III del reg. 826) relativamente ai prezzi medi rilevati ed alle stime sulla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola. La definizione dei dati che dovranno essere trasmessi è attribuita all'AGEA che dovrà anche consentire agli operatori della filiera, che ne abbiano interesse, di accedere attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) alle funzioni di alimentazione e fruizione dei dati raccolti. Il comma 7 quantifica le risorse destinate all'attuazione dei precedenti commi e provvede alla copertura finanziaria. Dei 14 milioni complessivamente assegnati per il 2009 verranno attribuiti all'AGEA 9 milioni di euro per l'attività di monitoraggio e controllo destinato a garantire la qualità dei prodotti, riservando 7 milioni di euro alle produzioni agroalimentari e 2 milioni di euro alla filiera ittica. I restanti 5 milioni di euro sono destinati al comparto dell'olio d'oliva e dovranno confluire in un apposito fondo per la tracciabilità da istituire nello stato di previsione dell'AGEA. Il comma infine autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascun degli anni 2010 e 2011, che saranno attribuiti alle Capitanerie di porto per l'espletamento dei controlli sulle attività di pesca e acquacoltura.
Infine, i commi da 5 a 8 dell'articolo 42 modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica

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da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. In sintesi, le modifiche proposte riconducono ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa onnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2260, nel quale le disposizioni in commento sono state inizialmente inserite, questa scelta consente di rendere operativi i meccanismi di incentivazione previsti dalla finanziaria 2008, basati sulle filiere agricole locali, superando i ritardi legati alla definizione ed al recepimento dei principi di filiera e di filiera corta. Si ricorda che la normativa vigente sul punto è differenziata prevedendo, per gli impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, una tariffa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per kwh per un periodo di 15 anni (articolo 1, comma 382-ter, della legge n. 296 del 2006), e prevedendo, per gli impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse diverse da quelle di cui sopra una tariffa onnicomprensiva pari a 0,22 euro per kwh per un periodo di 15 anni (articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007 e allegata tabella 3, punto 6). Tale differenziazione viene meno per effetto dell'articolo in esame. Il comma 1 abroga infatti il comma 382-ter della legge n. 296 del 2006, di modo che l'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007 (con l'allegata tabella n. 3) viene ad essere l'unica fonte di disciplina della incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse di qualsiasi provenienza, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. Così ridefinita l'architettura normativa, i contenuti sostanziali delle innovazioni proposte si incentrano nel comma 2 dell'articolo in esame, che modifica la citata tabella 3 allegata alla legge n. 244 del 2007. In particolare, in primo luogo, la lettera a) sostituisce il punto 6 della tabella, che attualmente prevede una tariffa incentivante di 0,22 euro/Kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, stabilendo una tariffa di 0,28 euro/Kwh per gli impianti alimentati da «biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio»; secondo la relazione illustrativa tale formulazione escluderebbe dall'incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria non rispondenti ai requisiti di tracciabilità, nonché gli altri biocombustibili liquidi (biodiesel e bioetanolo) già oggetto di specifici incentivi per l'uso come biocarburanti. In secondo luogo, la lettera b) sopprime il punto 7 della tabella, che attualmente funge da mero rinvio alla specifica normativa in materia di impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse e biogas provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, normativa soppressa dal comma 1 dell'articolo. In terzo luogo, la lettera c) modifica l'attuale punto 8 della tabella, per il quale è prevista una tariffa di 0,18 euro/Kwh, sostituendo il riferimento ai biogas «diversi da quelli di cui al punto precedente» con quello ai «biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili» secondo il già richiamato Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge n. 244 del 2007, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali per stabilire le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione di biomasse, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti per il

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calcolo dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, di cui rispettivamente alle tabelle 2 e 3 allegate alla legge n. 244 del 2007. In particolare, la modifica sopprime il riferimento alla tabella 3, con la conseguenza di svincolare l'applicazione della tariffa dalla emanazione dei predetti decreti ministeriali. Da ultimo, il comma 4, modificando l'articolo 2, comma 152, della legge n. 244 del 2007, consente per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse, la cumulabilità della tariffa fissa onnicomprensiva con altri incentivi pubblici con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2009, a pagina 182, nella seconda colonna, ottava riga, le parole: «Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio» si intendono sostituite dalle seguenti: «Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio».