CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2009
185.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2009.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere (vedi allegato 1).

Federico TESTA (PD), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore nella proposta di parere, esprime alcune perplessità circa le modalità di copertura finanziaria utilizzate per alcuni interventi contenuti nel provvedimento in esame nonché per la congruità delle risorse finanziarie a tal fine utilizzate come, ad esempio, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. Dichiara infine il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per le osservazioni formulate dal relatore in quanto finalizzate a sottolineare le criticità presenti nel provvedimento in esame, sottolinea l'opportunità che nell'opera di ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei territori colpiti sia incentivata l'utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, delle energie rinnovabili e dei sistemi di cablatura dei servizi di telecomunicazione.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, ringrazia i colleghi per il contributo al dibattito e ritiene di poter accogliere i rilievi del deputato Monai, che attengono più specificamente alle competenze della Commissione VIII, integrando le premesse della proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2009 - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente, propone un'inversione all'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1441-ter-B e successivamente alla discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL), relatore, sottolinea che il provvedimento, di cui inizia oggi l'esame in seconda lettura presso la X Commissione, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, che ha introdotto ulteriori 33 articoli al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera. Fa presente che nella relazione darà sinteticamente conto, in particolare, delle parti modificate o introdotte al Senato, poiché su di esse si dovranno concentrare anche le proposte emendative; rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento delle singole disposizioni.
L'articolo 1 reca disposizioni per l'operatività delle reti di imprese. Interamente riscritto durante l'esame al Senato, modifica ed integra con il comma 1 le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009, in particolare sulla definizione e l'operatività del contratto di rete. Il comma 2 abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
L'articolo 2 reca disposizioni sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi. Per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di deindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, esse siano disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell'attuazione dell'accordo di programma, a cui provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (commi 1-10). Il comma 11 effettua un elenco di accordi di programma all'attuazione dei quali si provvede con le risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia. Il comma 12 elenca una

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serie di aree o distretti di intervento (fra cui l'internazionalizzazione, l'innovazione industriale, il sostegno alle aree industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana) cui sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali. Il comma 13, infine, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, prevede l'individuazione - in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria per il 2007 - di aree relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi. Si dispone che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Governo è inoltre delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Si prevede altresì che il CIPE assegni risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane (ZFU, istituite dalla legge finanziaria 2007) e si incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112 del 2008.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 prevedendo, in particolare, che con appositi decreti di natura non regolamentare si provveda all'adozione delle prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del menzionato regolamento comunitario nonché conseguentemente alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento.
L'articolo 5, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca una delega legislativa, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 6, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese. Ai commi 1-3 dispone che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Resta ferma, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per

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falso in atto pubblico. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM. I commi 4 e 5 sono volti alla semplificazione di alcune procedure in materia di assunzioni. In particolare, il comma 4 è volto a modificare l'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 181 del 2000, che disciplina gli obblighi di comunicazione connessi all'instaurazione e alla successiva evoluzione dei rapporti di lavoro. Con la modifica in esame si dispone che l'invio delle comunicazioni al Servizio per l'impiego competente è valido anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. Il successivo comma 5 interviene sulla norma di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili. In particolare, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia definito il modello unico di prospetto informativo di cui al medesimo articolo 9, comma 6.
L'articolo 7, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica. In particolare, si consente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute sui veicoli medesimi. È esteso agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l'obbligo di pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, nonché delle tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Si stabilisce infine che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
L'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Si precisa però che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula e che persiste per tutta la durata del contratto.
L'articolo 9 reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell'esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.
L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l'altro, di semplificare la procedura di iscrizione all'Albo, di prevedere modalità di comunicazione all'Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione.
L'articolo 11, che non è stato modificato dal Senato, modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese.
L'articolo 12 reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. L'articolo in esame, il cui impianto per il resto è rimasto sostanzialmente quello approvato

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dalla Camera, assegna inoltre 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.
L'articolo 13, concerne la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di venture capital e non è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Così come, sostanzialmente, l'articolo 14, in materia di utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa.
L'articolo 15, che reca invece numerose modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica; interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in relazione alla commissione di delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e per violazioni del diritto d'autore.
L'articolo 16, introdotto dal Senato, prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati in esso indicati, siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca. Il medesimo articolo dispone anche in ordine alla procedura applicabile ai fini della distruzione dei medesimi beni, nel caso in cui non vi siano istanze di affidamento in custodia giudiziale o richieste di assegnazione.
L'articolo 17 reca le misure volte al contrasto della contraffazione. Il testo approvato dal Senato è sostanzialmente conforme a quello licenziato dalla Camera, salvo la soppressione del comma 4, che prevedeva la non punibilità degli ufficiali di polizia impegnati nelle indagini finalizzate al contrasto della contraffazione.
L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comprese quelle di controllo, a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari immesse al consumo sul territorio nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo per i frantoi di comunicare all'AGEA l'origine delle olive trattate allo scopo sia di combattere le frodi sia di monitorare la produzione.
L'articolo 19, ai commi 1-8, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, incidendo su profili di natura sia sostanziale sia processuale (tra cui l'eliminazione del riferimento all'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate). La disposizione, inoltre, istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13) e delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del richiamato Codice (comma 15). Il testo approvato dal Senato modifica ampiamente il dettato approvato dalla Camera, pur mantenendone gli orientamenti globali.
L'articolo 20, introdotto al Senato, recante disposizioni sul bollo virtuale, riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito.
L'articolo 21, recante un testo identico a quello approvato dalla Camera, reca disposizioni concernenti iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi. I commi 3 e 4, introdotti dal

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Senato, modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale. Si concede anzitutto all'assicuratore la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale. Inoltre, ove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l'assicurato abbia facoltà di recedere, una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
L'articolo 22, introdotto dal Senato, reca l'introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime. È considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.
L'articolo 23, anch'esso approvato nel corso dell'esame al Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche in seno alle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.
L'articolo 24, recante iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale, è stato ampiamente modificato dal Senato; al comma 1 destina le risorse non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 e mantenute per l'anno 2009 nella disponibilità dell'apposito fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), ad incrementare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall'articolo 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008. Il comma 2 prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, come rideterminato dalle successive leggi finanziarie, avvalendosi delle risorse, mantenute in bilancio, del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
L'articolo 25 reca la delega in materia nucleare e nella sostanza conferma l'impianto originario della disposizione approvata dalla Camera, pur recando alcune modificazioni nell'ambito dei principi di delega.
L'articolo 26, anch'esso recante norme in materia di energia nucleare, modifica parzialmente il testo della Camera prevedendo, al comma 1, il termine relativo all'emanazione della delibera del CIPE per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale; è modificato inoltre il comma 2, ove è soppressa la previsione della partecipazione della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per la ostruzione e lo sviluppo degli impianti. È stato inoltre introdotto un comma 3 che dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2009 il gettito annuo di 100 milioni di euro già previsto dal comma 298 della legge 311 del 2004 sia assicurato interamente dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.
L'articolo 27 contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico ed è stato modificato in maniera importante dal Senato; in particolare, il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che, per rafforzare l'attività di tutela dei consumatori, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvalga del Gestore dei servizi elettrici (GSE Spa) e dell'Acquirente unico Spa. Il comma 4 allo scopo di incentivare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw; da segnalare la soppressione dell'originale comma 4 che prevedeva il trasferimento delle funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Acquirente unico spa. I commi 7 ed 8 riguardano la Sogin SpA, e non hanno subito particolari modifiche, demandando ad un atto di indirizzo strategico

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del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinirne i compiti e le funzioni. Con DPCM si provvederà alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Si prevede, infine, che il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, in carica alla data di nomina dei commissari, decada alla medesima data. Il comma 9, è inerente alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica. Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita,definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle PMI all'autoproduzione. I commi 10 e 11, introdotti al Senato, intervengono in materia di incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica attraverso la modifica dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 con la quale si dispone laproroga al 30 giugno 2009 del termine ultimo per il riconoscimento, agli impianti alimentati da energia rinnovabile, della possibilità di cumulare più incentivi pubblici; la soppressione del divieto di commercializzazione degli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A, attualmente previsto dal 1o gennaio 2010; l'abrogazione del divieto di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza, attualmente previsto dal 1o gennaio 2011. Il comma 12 modifica i criteri di erogazione delle risorse e di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle isole minori. Il comma 13, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, restringe il campo della vigilanza antitraslazione dei prezzi sui consumatori finali da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per quanto concerne la cosiddetta «Robin tax» alle imprese il cui fatturato superi i 448 milioni di euro. I commi 14-17 recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla loro incentivazione. Il comma 14 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, volto alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine dell'individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe. I commi da 15 a 18 sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato: ai sensi del comma 15, a decorrere dal 1o gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, già effettuate in corso d'anno. Il comma 16 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, a partire dal 2011. Il comma 17rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle disposizioni recate dal precedente

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comma a decorrere dal 2011 e alla rimodulazione degli incrementi della quota minima. Il comma 18 reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microcogenerazione e di piccola cogenerazione, così come definite dal decreto legislativo n. 20 del 2007 prevedendo, per le prime, la comunicazione all'autorità competente e, per le seconde, la DIA, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico in materia edilizia). Il comma 19, il cui testo così come il comma successivo, è quello della Camera, consente ai comuni di destinare aree per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete. Il comma 20, integrando la legge n. 10 del 1991, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili, se adottate a maggioranza semplice delle quote millesimali, purché rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Il comma 21, introdotto al Senato,proroga al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione fissato decreto legislativo n. 20 del 2007, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento, riconosciuti dall'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 2004 (di riordino del settore energetico). Il comma 22, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge n. 239 del 2003 e n. 7 del 2002. In particolare, il comma 22 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 23, non modificato dal Senato, reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2002 (c.d. «sbloccacentrali») con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. I commi da 24 a 28 sono stati introdotti al Senato: il comma 24, integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull'esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato. Il comma 25, estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 (che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni) ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, nei casi indicati dallo stesso comma. Il comma 26 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente, e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il comma 27 abroga alcune norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896, relative a criteri di preferenza accordati a ENEL ed ENI nell'assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione. Il comma 28 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di

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energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al decreto-legge n. 7 del 2002, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto della prevista intesa da parte della regione interessata, nel quale le ragioni del dissenso siano esposte in modo chiaro e dettagliato. I commi da 29 a 31 intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione e sono sostanzialmente stati approvati nel testo definito dalla Camera. Il comma 32, sul quale il Senato è intervenuto massicciamente, sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi. Durante l'esame al Senato il comma in esame è stato modificato soprattutto al fine di estendere la disciplina citata anche alle attività in mare (in particolare, attraverso i nuovi commi 79, 80 e 81). Un'altra modifica rilevante è costituita dalla semplificazione prevista dall'ultimo periodo del comma 82-ter e dal comma 82-sexies che prevedono, nell'ambito della coltivazione di idrocarburi, la semplice autorizzazione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), per particolari attività preliminari (seppur in via provvisoria, nelle more della conclusione della conferenza di servizi cui compete l'autorizzazione) e per lo svolgimento di attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Il comma 33, anch'esso modificato durante l'esame al Senato, prevede l'applicabilità della nuova normativa introdotta anche ai procedimenti in corso, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente. I commi 34 e 35 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939. I pareri previsti dall'ordinamento e rilasciati dal Comitato possono essere richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero ad istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il comma 36, modificato dal Senato, stanzia apposite risorse - limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 - per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 def., nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi da 37 a 39, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di risorse geotermiche. Il comma 37 prevede l'emanazione - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA). Il comma 38 novella il comma 1, articolo 9, della legge n. 896 del 1986, prevedendo che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla. Il comma 39 dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 896 del 1986. Il comma 40, introdotto dal Senato, integra l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387

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del 2003 relativo alla promozione dell'energia rinnovabile, mediante l'aggiunta del nuovo comma 4-bis ai sensi del quale per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Il comma 41 prevede la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) sui seguenti progetti di competenza regionale, solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW: gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. I commi 42 e 43, introdotti dal Senato, intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 387 del 2003, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE. Nello specifico, il comma 42 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4, articolo 12, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma di cui si dispone la soppressione prevede che, in caso di dissenso nel procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la decisione - ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni - sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 43 provvede alla sostituzione del comma 2, articolo 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, consentendo la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 KW nell'ambito del servizio di scambio sul posto a condizioni economiche di mercato per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell'energia. Il comma 44, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 172 del 2008 al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei medesimi rifiuti.
L'articolo 28, introdotto dal Senato, ridefinisce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell'elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera (comma 1). Dispone inoltre che l'AEEG, entro il 30 gennaio di ogni anno, è tenuta a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sul mercato dell'energia elettrica e il gas e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti a energia rinnovabile (comma 2). L'Autorità fa fronte ai nuovi compiti che le sono così attribuiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3). Infine si provvede a rideterminare l'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG fissandolo a 2.500 euro (comma 4).
L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Durante l'esame al Senato sono state introdotte numerose modifiche puntuali. Le più rilevanti riguardano la disciplina delle sanzioni comminabili dall'Agenzia, i cui introiti saranno destinati al finanziamento dell'Agenzia stessa al fine di consentire la corrispondente riduzione degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato (lettera g) del comma 5), e l'introduzione dell'obbligo del versamento di un corrispettivo per i servizi resi dall'Agenzia (comma 7).
L'articolo 30, recante misure per l'efficienza nel settore energetico, con i commi dall'1 al 4, non modificati dal Senato, provvede ad affidare in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di

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concorrenza. I commi dal 5 all'8 riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, per i quali l'Acquirente Unico SpA viene individuato quale garante della fornitura di gas nell'ambito degli indirizzo dettati dal Ministro dello sviluppo economico, mentre i commi 6 e 7, introdotti dal Senato, mirano a trasferire ai clienti finali industriali i benefici derivanti dal miglioramento nella concorrenzialità del mercato del gas naturale che si otterrà dalla revisione della normativa in materia, cui il Governo è contestualmente delegato. I commi 9 e 10 demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'adozione di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna. I commi 11 e 12 (quest'ultimo introdotto dal Senato) recano disposizioni relative al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, fra cui la proroga di un anno dei termini previsti per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per i certificati verdi. Il comma 13, anch'esso introdotto al Senato come il successivo, limita la non cumulabilità degli incentivi per le fonti rinnovabili a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Il comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. Il comma 15, modificato dal Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6 del 1992 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Il comma 16, di nuova introduzione, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, alle misure di carattere fiscale, alla definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali. Ai sensi del nuovo comma 17, l'emanazione del decreto di cui al comma 16 non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. I commi 18 e 19 riguardano il servizio di interrompibilità e prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione con procedure di gara a ribasso delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso. Per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, viene prevista l'esenzione dall'applicazione di taluni corrispettivi. Il comma 20, non modificato dal Senato, riguarda la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6 del 1992, da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico. I commi da 21 a 25 riguardano i contatori del gas e recano disposizioni relative alla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE». L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve stabilire le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Il comma 26, introdotto dal Senato, è volto a novellare l'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, con la norma in esame si fanno comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al decreto-legislativo

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n. 164 del 2000 e all'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007. Il comma 27, introdotto dal Senato così come i successivi 28 e 29, al fine di migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale, demanda al Ministero dello sviluppo economico la determinazione di nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. Dell'attuazione di tali criteri è incaricata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il comma 28, eleva dal 5 al 7 per cento la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela con il diesel destinata al consumo in rete come carburante da autotrazione. Il comma 29 eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-biodiesel ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.
L'articolo 31, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, si ampliano le ipotesi per cui il contribuente non è obbligato acquisire la certificazione energetica dell'edificio per l'applicazione delle norme di favore.
L'articolo 32, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica. Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più interconnector, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, la stessa società deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector.
L'articolo 33, introdotto al Senato, recante disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), in primo luogo indica a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU e quindi precisa i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. L'articolo interviene inoltre sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema.
L'articolo 34, anch'esso inserito dal Senato, effettua alcune integrazioni al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione. Le modificazioni apportate riguardano la parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del Codice, che tratta dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili.
L'articolo 35, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici volte ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005 e, in particolare, all'allegato A, recante ulteriori definizioni rispetto a quelle previste dall'articolo 2 del medesimo decreto. In primo luogo, con una modifica al numero 14 (definizione di impianto termico), si fanno rientrare tra gli impianti termici anche gli scaldacqua unifamiliari. Inoltre, si aggiunge il numero 14-bis, relativo alla definizione di impianto tecnologico idrico sanitario.
L'articolo 36, recante misure per lo sviluppo della programmazione negoziata e anch'esso introdotto dal Senato, dispone

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in materia di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, differendo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione e modificando la soglia relativa all'ammontare dell'investimento in base alla quale le iniziative ricomprese nei patti e nei contratti sono sottoposte ad accertamento finale di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Occorre segnalare l'avvenuta soppressione nel corso dell'esame da parte del Senato, dell'originario articolo 19 del testo Camera, che prevedeva disposizioni in materia di funzionamento dell'ISPRA.
L'articolo 37 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e allo sviluppo economico sostenibile. Il testo dell'articolo è sostanzialmente rimasto quello approvato dalla Camera.
L'articolo 38, recante misure per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, è stato modificato nell'esame presso il Senato; l'articolo prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica (commi 1 e 2). A garanzia della continuità delle iniziative già intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, si demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e sviluppo di sistema elettrico (comma 3). Il comma 4, introdotto dal Senato, reca infine modifiche all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2005, in materia di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica.
L'articolo 39, recante misure per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'istallazione di impianti energetici. Il comma 2, introdotto dal Senato, attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di utilizzare direttamente gli istituti penitenziari per le medesime finalità di cui al comma 1 (soddisfazione delle proprie esigenze energetiche e contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle aree interessate).
L'articolo 40, non modificato dal Senato, introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS.
L'articolo 41, recante misure di tutela giurisdizionale, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in esso elencate concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche, prevedendo inoltre l'applicazione del rito accelerato di cui all'articolo 23-bis della legge n. 1034 del 1971 (il comma 2 è stato introdotto dal Senato).
L'articolo 42, ampiamente modificato dal Senato, introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS. Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma. Per quanto riguarda le fonti

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energetiche rinnovabili, viene incrementata l'incentivazione della fonte eolica offshore e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW, mediante l'innalzamento (rispettivamente da 1,1 a 1,5 e da 1,1 a 1,3) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008. Viene modificata infine la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.
L'articolo 43, introdotto al Senato, reca disposizioni sulla tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano: al comma 1 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità per le regioni di introdurre un'esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica ai veicoli M1 e N1 alimentati a benzina/GPL o benzina/metano. Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Il comma 3 consente l'applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie «euro 3» e successive.
L'articolo 44, sul diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale relativo all'anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise; ciò determina un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. Il Senato ha modificato soltanto la modalità di compensazione del minore introito per il sistema camerale con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro da ripartire tra le varie camere di commercio.
L'articolo 45, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Ai fini della riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, dispone l'incremento delle royalty dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7 al 10 per cento a partire dal 1o gennaio 2009 (comma 1). L'aumento delle royalty è destinato ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni su indicate (comma 2). Il Fondo è alimentato, oltre che dall'incremento delle royalty, da erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati (comma 3). Con decreti interministeriali si provvederà alla definizione delle modalità procedurali di utilizzo dei benefici da parte dei residenti nelle regioni interessate e al riparto annuale delle risorse del Fondo tra ciascuna regione interessata (commi 4 e 5).
L'articolo 46, recante progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, è sostanzialmente identico al testo approvato dalla Camera. Da segnalare la soppressione dell'originario articolo 29 del testo Camera, relativo al riordino dell'Istituto per la promozione industriale.
L'articolo 47, introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ed è stato approvato in un testo identico a quello licenziato dalla Camera.
Gli articoli da 48 a 51 sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato: l'articolo 48 reca modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha introdotto limiti all'attività che possono svolgere le società partecipate dagli enti territoriali disponendo, tra l'altro,

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che esse non possano avere partecipazioni in altre società o enti che abbiano sede nel territorio nazionale.
L'articolo 49 riforma l'istituto, non ancora in vigore, della class action, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo. L'azione, che può essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni o comitati, è finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette.
L'articolo 50 reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali, mentre l'articolo 51 reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione, disponendo l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati, al fine della loro pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero ovvero anche mediante altri strumenti di comunicazione idonei a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omessa o inesatta comunicazione dei prezzi.
L'articolo 52, approvato in un testo sostanzialmente analogo a quello licenziato dalla Camera, reca una delega al Governo per l'adozione - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dalla SACE Spa a favore dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana.
L'articolo 53, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'articolo 54 reca disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Destina parte delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse - secondo le procedure di cui al comma 554, articolo 2 della legge finanziaria 2008 - agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
L'articolo 55, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.
L'articolo 56, in materia di editoria, completamente riscritto dal Senato, stabilisce al comma 1 che la vigenza del regolamento di delegificazione sui contributi all'editoria - previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 e non ancora emanato - decorra, relativamente ai contributi di cui alla legge n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi del comma 2, all'onere, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4. Il comma 3 eleva al 6,5 per cento - dall'originario 5,5 per cento - l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica (ai sensi dell'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge n. 112 del 2008) con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento.
Gli articoli finali, da 57 a 64, sono stati tutti introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, e riguardano materie

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varie: l'articolo 57, reca disposizioni per la distruzione delle armi chimiche e dispone uno stanziamento di 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1995.
L'articolo 58 reca disposizioni in materia di requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si richiede il possesso di un'apposita licenza che può essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora queste imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità.
L'articolo 59 reca disposizioni relative alle limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. Si disciplina il trasporto di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano. Lo svolgimento di questo servizio è ammesso a decorrere dal 1o gennaio 2010 ed è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.
L'articolo 60 novella gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo. n. 422 del 1997, relativi al trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 1, lett. a), n. 1), richiede il possesso del titolo autorizzatorio o della licenza, di cui all'articolo 58 del presente disegno di legge, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale; il comma 1, lett. a), n. 2), limitatamente alla prima gara per l'affidamento dei servizi pubblici ferroviari locali e regionali, consente la partecipazione delle imprese ferroviarie già affidatarie degli stessi servizi; il comma 1, lett. a), n. 3), prevede che, in sede di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, dovranno essere garantiti meccanismi di aggiornamento annuale delle tariffe; i suddetti meccanismi dovranno essere definiti nei relativi contratti di servizio (comma 1, lett. b).
L'articolo 61, recante ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico, autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 relative all'aggiudicazione dei contratti ed al periodo di transizione, anche in deroga alla vigente normativa in materia.
L'articolo 62 interviene sul decreto legislativo n. 188 del 2003, in materia di trasporto ferroviario. In particolare, vengono modificati l'articolo 1, in relazione alla nozione di controllo di impresa ferroviaria; l'articolo 6, con riferimento ai requisiti per svolgere il servizio di trasporto passeggeri e merci; l'articolo 9, nel quale viene inserito un comma, prevedendo la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; l'articolo 12, con riferimento ai criteri di accesso all'infrastruttura ferroviaria; l'articolo 17, nel quale sono modificati i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura; l'articolo 20, con riguardo ai servizi che il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione delle imprese; gli articoli 23 e 24, in tema di accordi quadro conclusi dal gestore dell'infrastruttura e le imprese; l'articolo 25, che concerne i contratti per la concessione dei diritti di utilizzo, ove viene aggiunto un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che le imprese ferroviarie, per poter sottoscrivere tali contratti, devono risultare in possesso del certificati di sicurezza.
L'articolo 63 prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.
L'articolo 64, recante disposizioni in materia di farmaci. Viene estesa anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà, prorogata al 31

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dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate di avvalersi del meccanismo del pay-back.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

RISOLUZIONI

Martedì 9 giugno 2009 - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano
7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano
(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione delle risoluzioni n. 7-00134 e n. 8-00045).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 27 maggio 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 27 maggio 2009 il deputato Fava ha presentato la risoluzione n. 7-00166 che è stata accettata dal Governo e che, nella medesima seduta, il deputato Vico ha accolto la riformulazione della propria risoluzione proposta dal rappresentante del Governo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Vico n. 7-00134.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) osserva preliminarmente che l'Italia registra il più elevato deficit della bilancia commerciale di settore all'interno dei Paesi europei con una cifra pari a circa 12 miliardi di euro, attribuibili per oltre l'80 per cento alla chimica di base. Rispetto ai Paesi europei più industrializzati, in Italia sia il settore chimico sia la chimica di base assumono minore rilievo in termini occupazionali e di lavoro aggiunto. Il processo di dismissioni della grande industria, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha provocato gravi conseguenze non soltanto dal punto di vista occupazionale (perdita occupazionale di oltre 100 mila unità negli ultimi 20 anni) e per la bilancia commerciale di settore, ma anche per la competitività del comparto e dell'intero sistema produttivo del Paese. Il risultato più evidente di questo processo di dismissioni è l'interruzione di importanti filiere produttive, il loro frazionamento tra più imprese proprietarie e tra più poli chimici. Nel tempo, questa situazione, insieme a investimenti inadeguati, ha determinato una perdita di competitività delle produzioni chimiche e dei poli chimici. Parallelamente, le iniziative produttive di piccola e media dimensione, localizzate prevalentemente a nord del Paese, nonostante l'esistenza di difficoltà che ne impediscono molto spesso la crescita e lo sviluppo, hanno mostrato comunque segni di vitalità. L'industria chimica, per un paese come l'Italia, rappresenta anche oggi il motore di uno sviluppo economico sano e duraturo. Per superare il momento di crisi economica mondiale, senza pregiudicare la possibilità di competere quando l'attuale congiuntura sarà terminata, è essenziale che le imprese attuino strategie di medio periodo, evitando un ridimensionamento dell'apparato produttivo nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito il «tavolo nazionale per la chimica» allo scopo di individuare i temi da affrontare per il miglioramento del settore chimico. Le decisioni concordate puntano a salvaguardare la chimica di base del Paese e a rilanciare le eccellenze della chimica fine. Tali obiettivi possono essere raggiunti tutelando l'ambiente e il territorio, riqualificando i processi produttivi, bonificando e deindustrializzando i siti inquinati incentivando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Sottolinea che le decisioni, concordate sinteticamente, possono riassumersi nei seguenti punti: attivare tavoli

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territoriali per accelerare l'attuazione degli accordi di programma già in essere, in particolare a Priolo, in Sardegna e a Porto Marghera; varare nuovi accordi alcuni dei quali già in via di definizione; programmare un incontro con l'ENI, per definire l'agenda sulla chimica e sui siti di maggiore interesse, incontro, che peraltro, si è già tenuto in data 21 maggio 2009; sottoporre alla Conferenza Stato-regioni il decreto per l'individuazione dei 26 siti prioritari nel piano nazionale di bonifica e reindustrializzazione e portare al CIPE i progetti immediatamente cantierabili; aumentare le risorse del bando «Nuove tecnologie del made in Italy» con fondi europei PON e FAS per finanziare l'innovazione tecnologica del settore chimico; accelerare l'adeguamento ambientale delle imprese chimiche al regolamento europeo REACH, con l'apertura di un apposito sportello; istituire un gruppo di lavoro per monitorare il recepimento delle disposizioni comunitarie finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative; varare interventi per ridurre il costo dell'energie per le imprese chimiche. Tutto ciò premesso, sottolinea che gli impegni richiesti dal primo punto del dispositivo delle risoluzioni in discussione sono già stati assolti dal Governo.
In relazione alla nuova formulazione del secondo punto del dispositivo della risoluzione Vico, sottolinea che l'Eni è fin da ora impegnata a rafforzare le aree di eccellenza e ad aumentare con investimenti mirati la capacità produttiva degli impianti che mantengono un adeguato livello di competitività nel medio-lungo periodo, anche migliorandone l'efficienza energetica.
Accoglie il terzo punto del dispositivo della risoluzione Vico, con cui si richiede al Governo di «predisporre un impegno massiccio di investimenti in ricerca scientifica, formazione, innovazione anche estendendo il programma per l'innovazione del progetto «Industria 2015», e il terzo punto della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno a «orientare le imprese verso un'attività di ricerca scientifica strutturata con l'adozione di incentivi automatici e di programmi specifici». Fa presente che l'innovazione e la ricerca, lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra impresa e università, la qualificazione dei poli chimici, sono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del settore dal Ministero dello sviluppo economico. I progetti di innovazione industriale (articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006) sono interventi orizzontali che promuovono la ricerca e l'innovazione dei prodotti e dei processi come elementi qualificanti per il rafforzamento e il riposizionamento strategico del sistema produttivo. I progetti di innovazione industriale sono orientati a realizzare interventi in aree tecnologiche considerate strategiche, in grado di svolgere le funzioni di traino dell'innovazione. La trasversalità delle nuove tecnologie ha reso, infatti, sempre più labile il confine tra i diversi settori produttivi, evidenziando la necessità di cambiare i modelli di intervento della politica industriale. Nell'ambito progetti di innovazione industriale di «Industria 2015» il settore chimico è sicuramente coinvolto dalle politiche di intervento, in modo trasversale, per quel che riguarda i bandi già espletati (efficienza energetica, mobilità sostenibile, made in Italy) e più direttamente il progetto tecnologie della vita per il quale è in corso l'iter del decreto interministeriale di adozione del bando, che costituirà un'importante occasione di sviluppo per il settore chimico. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito una misura fiscale di vantaggio in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'intervento di sostegno si sostanzia in un contributo, concesso nella forma di credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

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(comma 280). I costi agevolabili non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta (comma 281). Ricorda che l'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'intervento di sostegno, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta. A questo riguardo, segnala, altresì, che l'Agenzia delle entrate con propria nota del 2009 ha comunicato i dati di utilizzo del credito di imposta Ricerca e Sviluppo (R&S) per l'anno 2007 distinti per voci di spesa generali, per settore di attività e su base regionale. Per tale anno risulta che le imprese del settore chimico che hanno usufruito del beneficio sono state 1.735 ed hanno ottenuto un credito di imposta pari ad euro 147.535.043. Ricorda, infine, che il decreto-legge n. 185 del 2008, all'articolo 29, ha introdotto un sistema di monitoraggio fiscale che ha stabilito un tetto annuo di risorse per il credito d'imposta alla ricerca e sviluppo. Per quanto esposto ritiene di poter accogliere gli impegni richiesti al Governo dal terzo punto del dispositivo delle risoluzioni in discussione.
Ritiene di poter accogliere il quarto punto del dispositivo della risoluzione Vico richiedente l'impegno del Governo a «predisporre misure fiscali di vantaggio - soprattutto nel Mezzogiorno e per un periodo limitato di tempo - a favore delle piccole e medie imprese (il 92 per cento del tessuto produttivo della chimica secondaria)». Al riguardo, riferisce quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Alle piccole e medie imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, di cui al comma 273 della legge n. 327 del 2006, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è attribuito un credito d'imposta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Il credito d'imposta è previsto nella misura massima consentita, in applicazione delle intensità di aiuto consentite dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore delle fibre sintetiche. Tra le agevolazioni fiscali previste, applicabili alle PMI nelle predette regioni del Mezzogiorno, segnala, altresì, che ai sensi dell'articolo 2, comma 539 e seguenti, della legge, n. 244 del 2007, ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.
Relativamente al quinto punto del dispositivo della risoluzione Vico «battersi in sede europea per interventi legislativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali evitando delocalizzazioni e trasferimenti in paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e favorendo forme di agevolazione fiscale mirate alle imprese che hanno deciso di insediarsi nel nostro Paese» e al quarto punto del dispositivo della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno «a sostenere in sede europea interventi normativi a sostegno delle imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e adottando incentivi, anche di natura fiscale in favore delle imprese che stabiliscono i loro insediamenti in Italia», sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'economia, osserva che l'introduzione di agevolazioni industriali a favore delle imprese, operanti nel solo settore della chimica deve essere valutata in base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato; pertanto, tale tipo di aiuti risultano non compatibili con le norme comunitarie

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in materia. Sono compatibili con il mercato comune, invece, senza necessità di preventiva autorizzazione, le eventuali misure fiscali di vantaggio conformi alla disciplina degli aiuti di importanza minore (cosiddetta de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento CE n. 1998/2006. Sono altresì compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 che possono essere concesse con una semplice comunicazione alla Commissione europea, purché la norma istitutiva dell'agevolazione citi espressamente il suddetto regolamento e ne disponga l'applicazione nel rispetto dei limiti ivi previsti. Pur considerando i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ritiene quindi di poter accogliere gli impegni richiesti al Governo relativamente al quinto punto del dispositivo della risoluzione Vico e al quarto punto del dispositivo della risoluzione Fava.
Ritiene accoglibile la nuova formulazione del sesto punto del dispositivo della risoluzione Vico, con il quale impegna il Governo «a incentivare fusioni e accorpamenti per favorire la crescita dimensionale delle piccole imprese per accrescerne la massa critica e la competitività anche utilizzando le risorse provenienti dai cosiddetti «Tremonti bond» e dalla Cassa depositi e prestiti, nei limiti previsti dall'articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2», riferisce quanto comunicato al riguardo dal Ministero dell'economia. Tra le misure adottate dal Governo a sostegno delle imprese, l'articolo 12 del decreto legge n. 185 del 2008, nell'intento di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia, ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di sottoscrivere, fino al dicembre 2009, strumenti finanziari emessi da banche o capogruppo bancarie italiane quotate, computabili nel patrimonio di vigilanza (cosiddetti «Tremonti bond»). L'emissione di tali strumenti è subordinata alla previa assunzione, da parte delle stesse banche emittenti, di specifici impegni «in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare», tra l'altro, alle piccole e medie imprese (articolo 12, comma 5, lett. a)). In merito alle risorse provenienti dalla Cassa depositi e prestiti SpA, fa presente che tale società può utilizzare la raccolta del risparmio postale per finanziare operazioni di interesse pubblico, previste dallo statuto sociale a beneficio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico ovvero, operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti (articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008), tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria e della valutazione del merito creditizio e, per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze abbia definito con decreto i criteri generali per l'individuazione. Le operazioni di investimento, sia quelle previste con decreto del predetto Ministero sia quelle realizzate con le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), previsto dalla legge n. 311 del 2004, sono effettuate su richiesta dei soggetti istituzionali già elencati, in particolare per il FRI dai Ministeri e dalle regioni; la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione plafonds di risorse provenienti dal risparmio postale per finanziare, in modo complementare al sistema bancario, le imprese private. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 4, del decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di incentivare l'aggregazione tra imprese, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, ha introdotto una agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferita nell'ipotesi di conferimento di azienda, effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR. Segnala, infine, che nel contesto della crisi finanziaria ed economica, la Commissione europea con la comunicazione del 17 dicembre 2008 ha adottato una disciplina vigente fino al 31 dicembre 2010, per la valutazione di alcune

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categorie di aiuti di Stato che i singoli Stati possono concedere in via temporanea, al fine di porre rimedio alle difficoltà che alcune imprese incontrano attualmente per l'accesso ai finanziamenti e per promuovere investimenti che perseguono obiettivi ambientali. Dopo l'attuazione della predetta comunicazione nell'ordinamento italiano, (secondo modalità che sono all'esame del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri) potranno essere adottate misure di aiuto valide fino al 31 dicembre 2010, nei limiti previsti dalla comunicazione stessa senza l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
Accoglie altresì il settimo punto del dispositivo della risoluzione Vico con il quale si intende impegnare il Governo «a ridurre il differenziale del costo dell'energia con altri Paesi concorrenti anche per mezzo della convocazione, come peraltro più volte annunciato dal Governo, della Conferenza nazionale sull'energia» e il secondo punto del dispositivo della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno a «sostenere la competitività delle produzioni italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri Paesi concorrenti». Segnala che tale differenziale di costo, sostanzialmente dovuto al diverso mix di fonti utilizzato per la produzione di energia elettrica, costituisce un freno alla competitività delle imprese operanti nel Paese, in particolare per i settori ad alto consumo energetico, come quello della chimica. Assicura che il Governo è attivamente impegnato, sia con iniziative a livello comunitario sia con misure di carattere nazionale, nella riduzione di questo svantaggio competitivo. Ricorda che, a livello comunitario, l'Esecutivo si è fatto promotore di misure atte ad evitare che il meccanismo legato al commercio delle quote di emissioni di anidride carbonica penalizzi l'Italia, sia direttamente che indirettamente, in virtù di un mix energetico che si basa sostanzialmente su fonti fossili. Al fine di diversificare la composizione del paniere di combustibili utilizzato e di ridurre i costi di produzione di elettricità, il Governo ha inserito come priorità il rilancio del nucleare nel nostro Paese, che certamente concorrerebbe all'abbassamento dei costi di approvvigionamento, in particolare per le imprese energivore, caratterizzate da un profilo di consumo adatto a forniture di lungo periodo. Evidenzia, inoltre, che al fine di ottenere effetti a breve termine, in attesa dell'operatività del nucleare, è stato previsto all'articolo 32 del disegno di legge C. 1441-ter-B, attualmente all'esame della Camera, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione (interconnector) con il coinvolgimento dei clienti finali energivori. La finalità di tale norma è dichiaratamente quella di consentire ai grandi consumatori, anche in forma di consorzi, di adeguare i costi di approvvigionamento di energia elettrica a quelli dei competitor stranieri.Accoglie gli impegni richiesti dall'ottavo punto del dispositivo della risoluzione Vico con il quale si intende impegnare il Governo «a semplificare le procedure burocratiche autorizzative per facilitare investimenti e attrazioni di capitali esteri, attraverso la riforma della Pubblica Amministrazione affinché sia più vicina ai cittadini ed imprese», e al quinto punto della risoluzione Fava con cui si richiede al Governo l'impegno «ad adottare opportune per la semplificazione del quadro normativo di riferimento al fine di restituire maggiore competitività alle imprese della chimica italiana, al pari degli altri Paesi europei». Sono, infatti, in fase di consultazione con i soggetti interessati, i testi già predisposti dei regolamenti relativi all'impresa in un giorno» e all'agenzia delle imprese, di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008.
Accoglie infine l'impegno previsto dal nono punto del dispositivo della risoluzione Vico, con cui si chiede di «sviluppare le nuove tecnologie ambientali per bonificare e recuperare i siti ad una «chimica più verde» e attenta alla qualità della vita nei territori». Segnala, in particolare, l'impegno da parte del Ministero dell'ambiente per il monitoraggio di tutti gli accordi di programma esistenti nei siti

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e per lo sviluppo di nuove tecnologie ambientali, per la bonifica e il recupero dei siti, per una chimica «più verde» ed attenta alla qualità della vita. Aggiunge che, a fronte dell'elevato stato di contaminazione in cui versano le varie aree destinate a bonifica, le varie aziende sono state già sollecitate ad intraprendere azioni integrative di miglioramento tecnico progettuale, finalizzate alla messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda e dei suoli. Evidenzia, infine, che con l'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state apportate modifiche di carattere aggiuntivo al cosiddetto Codice ambientale. È stata prevista, infatti, la possibilità dell'intervento dello Stato ai fini della bonifica e della reindustrializzazione dei siti nazionali e regionali inquinati, e si è stabilita la procedura per l'individuazione dei siti medesimi. Fa presente che attualmente è in fase di definizione l'iter per l'accesso ai fondi, attualmente convogliati, nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi all'unanimità la risoluzione Fava n. 7-00166 e la nuova formulazione della risoluzione Vico n. 7-00134, che assume il numero 8-00045 (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 12.40.