CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2009
178.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Atto n. 77.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazione).

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La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.
La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella passata seduta, fa presente che la formulazione dello schema appare corretta in quanto esso, a seguito della riduzione di quattro posti di funzione di livello dirigenziale non generale, realizzata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, pari al cinque per cento del totale dei posti di funzione di riferimento, ha provveduto ad operare un ulteriore taglio del dieci per cento mediante la riduzione di ulteriori otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, avvalendosi della facoltà, prevista dal comma 4 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, di computare le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006. Segnala, infatti, che la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello dirigenziale non generale esistenti, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore. Osserva, peraltro, che, ai fini della quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale, atteso che in molti casi si tratta di risparmi potenziali in quanto la soppressione si riferisce a posti non effettivamente coperti. Con riferimento, infine, agli emendamenti richiesti in ordine all'effettività dei risparmi derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali di livello generale, fa presente che nella relazione tecnica al decreto-legge n. 112 del 2008, tali risparmi sono stati considerati effettivi, in quanto si riferiscono a posizioni che devono essere necessariamente coperte. Nell'eventualità in cui tali posizioni risultino momentaneamente scoperte, l'amministrazione dispone comunque nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.
Per quanto attiene, invece, ai chiarimenti richiesti dal deputato Marinello, ricorda che nel 1993, con la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è stata soppressa l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, cosiddetta Agensud, e che, in considerazione di tale soppressione, con il decreto-legge n. 32 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 104 del 1995, è stata introdotta la figura del commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole e forestali. La disciplina legislativa non chiarisce, tuttavia, in modo univoco quale debba essere l'inquadramento del commissario ad acta, da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 5-quater, del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008. A suo avviso, tale questione non può, peraltro, trovare soluzione nello schema di regolamento in esame, il quale, essendo una norma di rango secondario, non può recare modifiche o deroghe a disposizioni aventi forza di legge. In ogni caso, rileva che non si tratta di profili che si riflettono sugli effetti finanziari del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la riduzione di otto posti di funzione di livello dirigenziale non generale consente di raggiungere l'obiettivo di riduzione

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del quindici per cento degli uffici dirigenziali di tale livello, in quanto, computando anche le riduzioni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, la riduzione è stata operata sulle ottantacinque posizioni di livello non generale esistenti a seguito della riduzione operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 2008, con arrotondamento al valore immediatamente inferiore;
i risparmi derivanti dalla soppressione di posizioni dirigenziali di livello generale sono da considerarsi effettivi in quanto si riferiscono a posizioni che devono necessariamente essere coperte;
anche qualora le posizioni dirigenziali di livello generale risultino momentaneamente scoperte, l'amministrazione dispone comunque nel proprio bilancio delle risorse necessarie a conferire i relativi incarichi, in considerazione della loro rilevanza strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione;
rilevato che tra i risparmi di spesa derivanti dalle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono stati considerati quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento».

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), con riferimento alle considerazioni del rappresentante del Governo, invita ad inserire nella proposta un'osservazione al fine di tutelare comunque il ruolo del commissario ad acta dell'ex-AgenSud.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ritenendo condivisibili le osservazioni del collega Marinello, riformula la proposta (vedi allegato 1) che contiene un'osservazione con la quale si invita il Governo a tener conto di quanto previsto nel parere espresso sullo schema dal Consiglio di Stato con riferimento alla gestione commissariale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La Commissione approva la proposta del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 12.35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la legge comunitaria per l'anno 2008, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta dell'8 aprile 2009. In quella occasione, la Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo formulando sia una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sia due condizioni senza il richiamo della citata norma costituzionale. La condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione era volta a integrare e a rafforzare la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 26 - recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici - specificando che agli adempimenti concernenti l'attuazione della delega ivi prevista le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

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vigente e che ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), del citato articolo 26 non sarà corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Le condizioni formulate senza il richiamo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, erano volte a modificare il comma 1 dell'articolo 7 - al fine di evitare una duplicazione di clausole di invarianza finanziaria - e a prevedere, fra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui al suddetto articolo 26, anche quelli di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Segnala che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse dalla Commissione bilancio e presenta, rispetto al testo già esaminato dalla stessa Commissione, ulteriori modifiche. In particolare, gli articoli 4, 8, comma 3, l'articolo 16, comma 1, lettera a), l'articolo 24, comma 3, l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 32 sono stati modificati al fine di rispondere ad una osservazione del Comitato per la legislazione. Le modifiche non appaiono comportare conseguenze finanziarie. All'articolo 10, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, sono state apportate alcune modifiche ai criteri direttivi previsti dal comma 1 alla lettera c), volte a garantire criteri omogenei nella disciplina da introdurre in materia di qualità dell'aria, prevedendo la definizione da parte dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) delle relative linee guida. È stata inoltre introdotta con la lettera c-bis), la previsione dell'adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono nell'area interessata. Al riguardo segnala che le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Sono stati introdotti gli articoli 13-bis e 14-bis. In particolare, l'articolo 13-bis reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato dal comma 2 del predetto articolo 13-bis. L'articolo 14-bis reca disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 in materia di bevande spiritose e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva. Tra le altre cose segnala che il comma 4 dispone che ai controlli sul rispetto della normativa comunitaria provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 7 reca infine una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se le disposizioni di cui all'articolo 14-bis possono essere attuate senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Osserva poi che al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15 sono state apportate modifiche di carattere formale, mentre all'articolo 16 è stato soppresso il comma 3 che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili nei periodi di attività venatoria. Da tale soppressione non sembrano derivare profili di carattere finanziario; è stato inoltre soppresso l'articolo 21 che reca l'abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 286 del 1961 in materia di colorazione delle bevande analcoliche. Tale soppressione non appare comportare profili problematici di carattere finanziario;è stato poi introdotto l'articolo 21-bis, recante disposizioni in materia di vendite e somministrazione di bevande alcoliche, che non appare comportare conseguenze negative per la finanza pubblica. All'articolo 22 sono state apportate modifiche di carattere formale ai commi 8 e 9 mentre al comma 26 è stata soppressa la previsione dell'arresto fino a tre mesi per coloro che organizzano giochi a distanza senza la

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prescritta autorizzazione; all'articolo 30, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e concernente modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sono state apportate modifiche che non appaiono comportare conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Osserva poi che all'articolo 33, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, sono state apportate modifiche alla lettere h) del comma 1, prevedendo che sia fornita una idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente l'autorizzazione al possesso di armi. A tale obbligo di informazione gli uffici competenti sembrerebbero in grado di provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo ritiene comunque opportuno acquisire una conferma in tal senso da parte del Governo. All'articolo 34, dopo il comma 8, sono stati introdotti i commi 8-bis e 8-ter. In particolare il comma 8-bis reca una delega al Governo per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, prevedendo, tra le altre cose, una serie di interventi per la riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti, per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione, per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti, per la promozione e la commercializzazione di uova e prodotti italiani sui mercati esteri, per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con università e centri di ricerca. A tale proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se i citati interventi comportano conseguenze finanziarie a carico della finanza pubblica. Il comma 8-ter dispone che la realizzazione e l'adeguamento degli impianti ai fini della sostituzione delle gabbie ove allevate le galline ovaiole possa avvenire con il ricorso alle misure di cui agli Accordi di Programma Quadro (APQ), promossi dalle Regioni e sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, oppure con i Contratti di Filiera e di distretto come indicati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal comma in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'articolo 38, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi per il mercato interno, al comma 1 è stato inserito, con la lettera a-bis), un ulteriore principio e criterio direttivo volto a promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari. Tale modifica non appare comportare conseguenze finanziarie. È stato inoltre introdotto l'articolo 39-bis, che abroga il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Tale articolo reca, al comma 1, una interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, concernente l'esercizio degli impianti a cui affluiscono specifici rifiuti. In particolare l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008 dispone che nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania, venga autorizzato l'esercizio di impianti in cui i rifiuti aventi particolari codici sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento, smaltimento e stoccaggio. Ricorda che durante l'esame alla Camera dei deputati del citato decreto-legge n. 172 del 2008 (A.C. 1875) la Commissione bilancio, su conforme avviso del Governo, aveva espresso parere contrario sulla proposta emendativa che veicolava la norma di interpretazione in

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quanto sprovvista di autorizzazione comunitaria e quindi suscettibile di determinare il rischio di infrazioni comunitarie (articolo aggiuntivo 2.0101 della Commissione). Successivamente, è stata presentata una nuova formulazione del citato articolo aggiuntivo 2.0101. che recava tale autorizzazione comunitaria e sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 9 dicembre 2008. Il comma di cui si propone l'abrogazione reca la previsione che tale interpretazione autentica sia sottoposta all'autorizzazione comunitaria. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla citata abrogazione possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari. È stato inoltre introdotto l'articolo 39-ter, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE in materia di miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tra i principi e criteri direttivi della delega vi è quello di assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e una serie di disposizioni sulle procedure di impugnazione dei provvedimenti di affidamento. I commi 5 e 6 dell'articolo aggiuntivo in esame prevedono rispettivamente una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica e l'indicazione che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se le disposizioni in esame possano effettivamente essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva poi che il nuovo articolo 39-quater è volto a modificare le procedure indicate stabilite dall'articolo 9-nonies, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali. Le modifiche proposte a tale procedura non appaiono comportare profili di carattere finanziario. Da ultimo segnala che le direttive 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2008/5/CE, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di indicazioni obbligatorie; 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, sono state soppresse dall'allegato A e inserire nell'Allegato B.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo l'emendamento 16.56, che riduce del 50 per cento - per i portatori di handicap e i soggetti ultrasessantacinquenni - l'importo della tassa regionale relativa agli appostamenti fissi, ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico venatorie, prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 157 del 1992. Al riguardo, segnala che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate prive di adeguata quantificazione e copertura. Rileva poi la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 2.1 e 6.2, i quali introducono un nuovo criterio direttivo della delega legislativa di cui all'articolo 2 o, più in generale, prevedono che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme comunitarie assicurino l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri stati membri dell'Unione europea; l'articolo aggiuntivo 3.050, che reca disposizioni in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dispone che il Governo, con decreto del presidente del Consiglio, specifichi i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime dei suddetti aiuti;che la Presidenza del Consiglio provveda a formare un elenco complessivo dei concedenti aiuti e che questi ultimi conservino per dieci anni le registrazioni particolareggiate delle imprese beneficiarie; l'emendamento 9.50, che prevede ulteriori criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega per

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l'attuazione della direttiva 2006/54/CE in materia di pari opportunità e pari trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tra le altre cose alla lettera c) si prevede la costituzione di un fondo destinato a diverse finalità e, in particolare, a sostegno della maternità. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 Alla relativa copertura, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente di competenza del ministero della difesa e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia italiana del farmaco di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Per gli anni successivi al 2010, al finanziamento dei suddetti interventi si provvede mediante rinvio alla tabella C allegata alla legge finanziaria annuale. Al riguardo, rileva che il fondo speciale di parte corrente, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa, segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il capitolo n. 3458 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali reca le necessarie disponibilità. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora l'emendamento 9.3, che prevede il rifinanziamento del Piano straordinario per i servizi socio-educativi nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e, sempre per lo stesso anno, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per promuovere i congedi parentali. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo con finalità di copertura del taglio lineare degli stanziamenti della tabella C possa pregiudicare la funzionalità degli enti finanziati a valere sulla medesima tabella. Ricorda ancora l'emendamento 10.5, che introduce un nuovo criterio direttivo della delega di cui all'articolo 10 volta a prevedere adeguati strumenti e idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento e analisi dei dati relativi alla qualità dell'aria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'introduzione di tale principio possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 10.050, che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, prevedendo una esplicita clausola di invarianza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora che l'articolo aggiuntivo 11.050 prevede che il divieto di cedere per atto tra vivi i crediti inerenti le provvidenze cui all'articolo 2, terzo comma del decreto del presidente della Repubblica n. 727 del 1974 non si applichi alle anticipazioni fatte dall'ISMEA dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti di alcuni soggetti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa in esame possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, in particolare con riferimento ad eventuali contenziosi che dall'attuazione della stessa possano derivare in sede comunitaria. Segnala ancora che l'emendamento 13.1 modifica, tra le altre cose, la platea delle superfici vitate regolarizzabili senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'articolo 86, comma 1, del Regolamento CE n. 479 del 2008 fa esplicito riferimento alla data del 1o settembre 2008 che la proposta emendativa posticipa al 1o gennaio 2009, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale modifica possa determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento ad un eventuale contenzioso comunitario. Segnala poi l'emendamento 16.3,

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che modifica - tra l'altro - l'applicazione di disposizioni di tutela di alcune specie di uccelli - da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - estendendole alla fauna selvatica. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle attività previste dall'articolo aggiuntivo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala ancora gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.7, che sopprimono la previsione in base alla quale l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela di alcune specie di uccelli debba realizzarsi secondo i dettami della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambiente», nell'ambito della direttiva 79/409/CEE e nel rispetto del testo della citata direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Ricorda ancora l'emendamento 16.9, il quale reca alcune modifiche alla disciplina dell'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, in particolare attribuendo tale competenza alle regioni anziché al Ministero dell'agricoltura come previsto a legislazione vigente. Viene inoltre disciplinato il rilascio di un tesserino venatorio per l'attività migratoria dietro un contributo spese di euro 20. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle attività previste dall'articolo aggiuntivo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva poi che l'emendamento 17.1 reca la delega al Governo per l'attuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato al consumo umano. Al riguardo ritiene opportuno una conferma da parte del Governo che dalla presente disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 22.6 che sopprime l'articolo 22 che reca disposizioni tributarie di adeguamento all'ordinamento comunitario. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla suddetta abrogazione derivino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Segnala poi che gli emendamenti 22.7 e 22.8 sopprimono parte della disciplina di cui all'articolo 22, rispettivamente in materia di base imponibile e sulle procedure in materia di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle suddette abrogazioni derivino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Ricorda ancora l'emendamento 22.16, che prevede che il requisito dell'esercizio di attività commerciali o agricole si intenda realizzato, ai fini IVA, per gli enti pubblici territoriali anche in assenza di redditività. Al riguardo giudica opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti pubblici territoriali. Ricorda poi l'emendamento 22.54, che modifica la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo di cui al comma 31 dell'articolo 22, prevedendo in particolare che l'esercizio e la raccolta avvenga attraverso una «rete fisica». Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle modifiche proposte derivino conseguenze negative per la finanza pubblica. Osserva poi che gli emendamenti 36.1 e 36.2 intervengono sul comma 11 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della sicurezza e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che l'articolo 36 modifica al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche proposte consentano di dare esecuzione a quanto disposto dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Segnala ancora che l'emendamento 38.21 reca una delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

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sopprimendola dall'allegato B di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge e prevedendo un procedimento ad hoc. In particolare, non sono richiamate le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1, il quale richiede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati da relazione tecnica e inviati per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per profili finanziari. Non è inoltre richiamata la clausola di invarianza degli oneri prevista dall'articolo 38 del disegno di legge. È infine previsto che il decreto legislativo di recepimento della direttiva sia adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria e, pertanto, in una data successiva al termine fissato dalla direttiva, che all'articolo 44 prevede che gli Stati membri provvedano al recepimento entro il 28 dicembre 2009. Ricorda ancora che l'emendamento 38.25 introduce un principio e criterio direttivo riferito alla delega per il recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, prevedendo in particolare che sia garantita l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale applicabile nel luogo in cui si effettua la prestazione, fatti salvi i trattamenti di maggior favore applicati nei Paesi di provenienza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione del principio e criterio di delega possa essere attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma 3 dell'articolo 38. Ricorda ancora l'emendamento 38.4, che prevede che sia introdotto un regime transitorio quinquennale per l'applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione europea a partire dal 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo, al fine di escludere effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'eventuale inadempimento di obblighi comunitari, chiarisca se l'introduzione di un periodo transitorio possa determinare un inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva 2006/123/CE. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 38.02 reca una delega al Governo in materia di normativa tecnica, di vigilanza del mercato e di accreditamento, attribuendo in particolare forme di vigilanza sull'ente unico di accreditamento, di cui gli emanandi decreti legislativi dovranno prevedere il riconoscimento. Il comma 5 prevede, inoltre, una clausola di invarianza, volta ad escludere che dai decreti derivino nuovi o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, precisando tuttavia che non si debbano intendere come minori entrate gli introiti ora riscossi a fronte di attività di accreditamento svolte da organismi di ispezione, certificazione o controllo che saranno poste a carico dell'ente di accreditamento attraverso atti di affidamento o convenzioni con le amministrazioni responsabili. Al riguardo, premesso che appare opportuno riferire la clausola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo in ordine alla possibilità di realizzare riduzioni di spese che compensino i minori introiti derivanti dalle attività di accreditamento svolte da soggetti pubblici. Segnala poi ancora che l'articolo aggiuntivo 39-quater.050 reca disposizioni in materia di applicazione del regolamento n. 1371 del 2007 relativo al diritto e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Si prevede, in particolare, che le regioni e le imprese ferroviarie affidatarie possano stabilire, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'adozione di standard qualitativi analoghi a quello previsto dal predetto regolamento n. 1371 compensandoli adeguatamente nel rispetto del regolamento n. 1370 del 2007. Al riguardo, rileva che poiché il regolamento da ultimo citato prevede che i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, a fronte delle previsioni dei contratti di servizio, possano essere compensate anche in termini finanziari, tale emendamento appare suscettibile di recare oneri non quantificati e non coperti a carico della

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finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 46.2, che conferisce una delega legislativa al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativo alle squadre investigative comuni. In particolare, nel dettare i principi e i criteri direttivi, si prevede la possibilità per gli stati membri di costituire squadre investigative comuni e, per quanto concerne la responsabilità civile per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, si stabilisce la responsabilità dello Stato italiano. Al riguardo ritiene opportuno se la disciplina attuativa della ricordata decisione quadro sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede una sospensione dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'avvio delle votazioni sul provvedimento in Assemblea è previsto per le ore 14.30; rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle 14.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato C. 44 e abb., recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
alle attività di cui agli articoli 5, 21 e 35 le amministrazione competenti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che prevedono il pagamento biennale e non più annuale dell'imposta di bollo relativa al rilascio dell'autorizzazione a circolare su strade per le macchine agricole eccezionali, determina minori entrate per il bilancio dello Stato;
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 concernenti lo svolgimento delle prove di esame e di abilitazione alla guida non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;
la clausola di invarianza prevista dall'articolo 11 è idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
la graduazione dell'importo delle sanzioni di cui all'articolo 17 non determina effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato e si basa sulla classificazione dei veicoli di matrice comunitaria;
in sede di attuazione dell'articolo 23 è necessario non pregiudicare la realizzazione dei programmi di spesa già avviati o pianificati;
l'articolo 24 nel disciplinare anche le spese di custodia dei veicoli attua l'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, mentre le disposizioni in materia di utilizzo dei veicoli sequestrati non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
l'articolo 27 è essenzialmente volto a disciplinare l'applicazione di una serie di ipotesi di reato stradale, già previste a legislazione vigente, dal cui accertamento consegue la sanzione accessoria della con

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fisca o del fermo amministrativo del veicolo e agli oneri da esso derivanti è possibile fare fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;
l'obbligatorietà dei programmi menzionati dall'articolo 28, comma 3, previsti dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è già sancita dalla legislazione vigente;
l'articolo 29, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti per la finanza pubblica;
dagli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 in materia di targhe personali dei ciclomotori non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto gli eventuali oneri saranno a carico dei soggetti richiedenti;
le disposizioni di cui all'articolo 40 che prevedono che con decreto ministeriale siano definite le caratteristiche di omologazione e di installazione delle luci degli impianti semaforici appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali;
considerato che l'articolo 36 utilizza risorse disponibili del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo limitato e per far fronte ad un intervento di particolare rilievo sociale, quale l'istituzione di una banca dati relativa all'incidentalità stradale;
ritenuto che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sia possibile fare fronte con le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
sopprimere l'articolo 7;
all'articolo 21, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.»;
all'articolo 27, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
all'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «si può provvedere», con le seguenti: «, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione,»;

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b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: «3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»;
sopprimere l'articolo 40».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere. Al tempo stesso, con riferimento all'articolo 36, rileva che la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica per gli anni 2010 e 2011 presenta disponibilità destinabili alla copertura degli oneri recati dalla proposta normativa, pur invitando la Commissione a considerare che le risorse del fondo sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strutturali di politica economica.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che la proposta di parere in molti casi richiede l'inserimento di clausole di salvaguardia finanziaria in base alle quali l'amministrazione competente provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente che si trova così a dover fronteggiare oneri che il legislatore non è in grado di coprire. Osserva inoltre di non comprendere le ragioni per le quali si prevede, con una condizione inserita all'articolo 23, che la ripartizione tra i proventi delle sanzioni avvenga a consuntivo e non già nel bilancio preventivo. Ritiene, al riguardo, poi necessario che vengano esplicitamente indicati tra i programmi di spesa prioritari quelli in materia di sicurezza stradale.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime dubbi sulla richiesta di soppressione dell'articolo 40. Segnala infatti che la disposizione interviene per evitare abusi e truffe che si sono verificate in alcuni comuni in connessione con l'omologazione degli impianti semaforici. Rileva dunque che, piuttosto che richiedere la soppressione di una disposizione utile, si potrebbe ipotizzare, al fine di evitare conseguenze finanziarie negative, che la disposizione trovi applicazione solo per gli impianti semaforici di nuova costruzione.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime perplessità, oltre che per la condizione che richiede la soppressione dell'articolo 40, per le motivazioni già esposte dal collega Borghesi, anche per la condizione che sopprime l'articolo 7, in quanto la disposizione reca una misura di semplificazione per gli operatori agricoli i cui effetti finanziari non appaiono preoccupanti per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene opportuno sospendere l'esame, che riprenderà nella seduta prevista per le ore 14.15, al fine di consentire al relatore di valutare gli elementi emersi nel corso dell'esame.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

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Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

Remigio CERONI (PdL), relatore, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto delle ipotesi di riformulazioni avanzate nel corso della precedente seduta.

Cesare MARINI (PD) osserva che a legislazione vigente, il gettito delle sanzioni per le violazione alle disposizioni del codice della strada è attribuito all'ente territoriale che ha provveduto all'accertamento delle violazioni, mentre a suo avviso sarebbe opportuno provvedere all'attribuzione di tali somme all'ente istituzionalmente tenuto alla gestione o alla manutenzione della strada, che richiedono risorse assai ingenti.

Remigio CERONI (PdL), relatore, rileva come molti enti territoriali, approfittando del fatto che nel rispettivo territorio transitino vie di grande scorrimento, abbiano sfruttato in modo improprio le previsioni del codice della strada in materia di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative, utilizzando le ingenti risorse ottenute per le più disparate finalità di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento e degli emendamenti riferiti allo stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare che il provvedimento non presenta rilevanti profili problematici di carattere finanziario, esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, sugli emendamenti 2.1, 6.2, 9.3, 9.50, 9.51, 10.3, 10.5, 10.7, 16.1, 16.2, 16.4, 16.7, 17.1, 22.7, 22.54, 23.2, 38.4, 38.6, e 38.25 e sugli articoli aggiuntivi 3.050, 9.050, 39-quater.050 e 46.02.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2008 (A.C. 2320-A),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 34, dopo il comma 8-ter, inserire il seguente: «8-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. «
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 6.2, 9.3, 10.3, 10.5, 10.7, 13.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.7,

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16.56, 17.1, 22.6, 22.7, 22.8, 22.54, 38.4, 38.21 e 38.25 e sugli articoli aggiuntivi 3.050, 9.050, 39-quater.050 e 46.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 6.200, 13-bis.200, 21-bis.200 e 22.100».

Pier Paolo BARETTA (PD), non condividendo molte delle proposte di parere contrario formulate dal relatore, chiede in particolare un chiarimento in ordine alle ragioni della proposta di esprimere un parere contrario sull'emendamento Damiano 38.25.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'emendamento introduce un principio e criterio direttivo riferito alla delega per il recepimento della direttiva relativa alla prestazione di servizi nel mercato interno, prevedendo in particolare che nel garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del luogo in cui si effettua la prestazione siano fatti salvi i trattamenti di maggior favore applicati nei Paesi di provenienza. Tale ultima previsione è in astratto suscettibile di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi istruttori, ritiene opportuno in via prudenziale esprimere un parere contrario sull'emendamento Damiano 38.25.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il Governo, a fronte degli approfondimenti istruttori che potrà svolgere, potrà precisare meglio le proprie valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, eventualmente rivedendo il giudizio oggi espresso.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 19.20.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti da ultimo trasmessi dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.6.2.200 e l'emendamento 46.0200, entrambi della Commissione. Il subemendamento 0.6.2.200 modifica il testo dell'emendamento 6.2 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella giornata odierna. Nell'attuale formulazione, infatti, l'emendamento 6.2 prevede che le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme comunitarie assicurino l'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea. In tal senso la Commissione bilancio ha ritenuto che l'applicazione di un simile principio potesse determinare

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effetti finanziari negativi, inducendo, in ipotesi anche in sede giurisdizionale, ad applicare discipline di maggior favore presenti in altri ordinamenti dell'Unione europea. Il subemendamento modifica il testo dell'emendamento specificando che le norme di recepimento e di attuazione della normativa comunitaria devono assicurare il rispetto della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto esclusivamente ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale. In questo modo l'ambito di applicazione della disposizione appare meglio definito e, conseguentemente, l'approvazione del subemendamento 0.6.2.200 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'emendamento 6.2. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo.
Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 46.0200 riformula il testo dell'articolo aggiuntivo 46.02, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella giornata odierna. L'articolo aggiuntivo 46.02 conferisce al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni, prevedendo, nel dettare principi e criteri direttivi, la possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni e, per quanto concerne la responsabilità civile per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano, si stabilisce la responsabilità dello Stato italiano. Sulla base di questi elementi la Commissione bilancio ha ritenuto che potessero derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
L'articolo aggiuntivo 46.0200 (nuova formulazione) si limita invece a delegare il Governo al recepimento della decisione quadro sopra richiamata, senza tuttavia recare criteri direttivi dettagliati e richiamando invece i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 43 in linea generale per il recepimento della decisione quadro, che prevede, tra le altre cose, l'obbligo di corredare gli schemi di decreti legislativi recanti conseguenze finanziarie, di relazione tecnica, nonché la procedura del doppio parere parlamentare con riferimento agli effetti finanziari. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della formulazione dell'articolo aggiuntivo 46.0200 a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati invece con riferimento al testo dell'articolo aggiuntivo 46.02.
Ricorda poi che la Commissione di merito ha poi richiesto il riesame dell'emendamento 22.54, su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella giornata odierna. Al riguardo ricorda che la proposta emendativa modifica la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo di cui al comma 31 dell'articolo 22, prevedendo in particolare che l'esercizio e la raccolta avvenga attraverso una «rete fisica». a ultimo, il Comitato dei nove ha approvato l'articolo aggiuntivo 22.0200 che prevede l'istituzione, in favore delle regioni confinanti con lo Stato di San marino, di un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo ha una dotazione pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, sempre a decorrere dal 2009. Al riguardo rileva che il fondo non reca le necessarie disponibilità. Chiede in ogni caso di acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Paolo ROMANI concorda con l'idoneità del subemendamento 0.6.2.200 a superare i profili problematici di carattere finanziario dell'emendamento 6.2. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 22.54 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'emendamento 22.54, rileva che nel decreto-legge che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo si fa ricorso alle entrate derivanti dai giochi. Al riguardo, condivide la valutazione

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negativa espressa dal rappresentante del Governo, osservando come esista un limite naturale al prelievo di risorse dalle famiglie attraverso la gestione dei giochi e delle lotterie.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.0200, ricorda che analoghe iniziative sono state prese per altri territori e dichiara quindi il suo sostegno al contenuto della proposta, invitando a individuare una copertura idonea alternativa a quella attualmente prevista, che risulta carente.

Maino MARCHI (PD) invita il Governo a svolgere un approfondimento sulle conseguenze finanziare dell'articolo aggiuntivo 46.0200, segnalando che il ritardo accumulato nel recepimento della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni è particolarmente grave e che sarebbe opportuno che il Governo, se ha veramente a cuore la sicurezza dei cittadini, ponga rimedio a tale situazione. Evidenzia, poi, che la Commissione di merito ha compiuto uno sforzo per superare i profili problematici che hanno spinto la Commissione bilancio a esprimere un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 46.02 e che, comunque, qualora permangano profili problematici di carattere finanziario, il Governo dovrà farsi carico di individuare una formulazione che non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva la delicatezza della materia affrontata dall'articolo aggiuntivo 46.0200. Osserva tuttavia che, rispetto alla precedente formulazione, con riferimento alla quale il rappresentante del Ministero dell'economia aveva evidenziato profili evidenti di carenza di copertura, le modifiche appaiono di carattere procedurale, volte cioè all'inserimento di maggiori elementi di presidio nell'attuazione della delega, ma non sostanziale. Ritiene pertanto opportuno compiere un approfondimento su tale proposta emendativa. Con riferimento alle rimanenti proposte emendative, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo 22.0200, riesaminati gli emendamenti 6.2 e l'articolo aggiuntivo 22.0200
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.2 con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia approvato il subemendamento 0.6.2.200;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.54 e sull'articolo aggiuntivo 22.0.200.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 6.2, espresso in data odierna.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione sarà convocata domani mattina alle 9.30 per la conclusione dell'esame dell'articolo aggiuntivo 46.0200 e di eventuali ulteriori proposte emendative approvate dal Comitato dei nove.

La seduta termina alle 19.40.