CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, vertendo su materia analoga, potrà avvenire congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo.

(Parere alla III Commissione).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul Pag. 100
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Monica FAENZI (PdL), relatore, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui disegni di legge C. 2294, C. 2362 e C. 2363 recanti, rispettivamente, la ratifica delle Convenzioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus (ex Bielorussia), il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica di Croazia, che appartengono alla medesima tipologia di Convenzione.
La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.
Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.
Pertanto, nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni, qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli. Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso, si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale. Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.
Ricorda che a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite - con il Manuale di negoziazione del 1979 - hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.
Sia la Convenzione tra Italia e Bielorussia e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, sia la Convenzione tra Italia e Slovenia e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, che l'Accordo tra Italia e Croazia e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999 pongono le basi per una più proficua collaborazione economica, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Entrambe le Convenzioni citate, costituite da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantengono la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; esse si applicano tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo

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quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa e slovena.
L'Accordo Italia-Croazia, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. L'Accordo è completato da uno Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria nel febbraio-marzo 2003.
Dal punto di vista della struttura sia le citate Convenzioni che l'Accordo presentano dunque il medesimo contenuto di seguito sintetizzato.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte variano a seconda del paese considerato. È peraltro prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.
Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.
Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo Stato, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.
I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le royalty (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo.
Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto: se nello Stato di residenza o nell'altro Stato i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi, se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.
A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Si prevede altresì, per contrastare l'elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19).

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L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.
All'articolo 23 ( articolo 24 per il disegno di legge C. 2294) vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Agli articoli da 24 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.
L'articolo 28 (articolo 29 per il disegno di legge C. 2294) definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente.
Gli articoli 29 e 30 (articoli 30 e 31 per il disegno di legge C. 2294) contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge di ratifica, di tutti i disegni di legge all'esame, segnala che essi constano di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, le autorizzazioni alla ratifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alle relazioni tecniche che accompagnano il disegno di legge - che le disposizioni in esse contenute determinino effetti trascurabili sul gettito fiscale. Di conseguenza, i disegni di legge non recano alcuna norma di copertura finanziaria.
Sottolinea che, nel corso dell'esame presso la Commissione affari esteri della Camera, il rappresentante del Governo ha avuto modo di sottolineare l'importanza dei disegni di legge di ratifica in esame. In particolare, per quanto riguarda la Bielorussia ha osservato che essa, come le altre Repubbliche ex-sovietiche, è un Paese ricco di risorse che attira gli interessi delle piccole e medie imprese italiane. Considerato che l'Accordo è finalizzato a garantire la presenza di un quadro giuridico di riferimento per i nostri operatori, il Governo auspica un sollecito iter di esame del disegno di legge.
Per quanto concerne invece l'Accordo tra l'Italia e la Croazia ha affermato come esso può efficacemente migliorare la cooperazione economica bilaterale, anche in vista del significativo processo di privatizzazione che la Croazia si accinge ad avviare.
Infine, con riferimento alla Convenzione con la Slovenia, il Governo ha ricordato che il Memorandum sulla cooperazione bilaterale, siglato nel 2007 si poneva l'obiettivo di realizzare, anche con la Slovenia, una cooperazione strutturata nei diversi settori al fine di realizzare un polo di sviluppo nella regione dell'Alto Adriatico. Il rappresentante del Governo ha quindi sottolineato la necessità di provvedere ad una celere ratifica del disegno di legge per consentire di procedere in tale progetto.
Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della

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Commissione, propone di esprimere parere favorevole sui tre disegni di legge di ratifica in esame.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2294 Governo.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, manifestando tuttavia qualche perplessità sulle relazioni tecniche dei rispettivi provvedimenti in base alle quali gli oneri stimati sono di modesta entità e non richiedono quindi alcuna copertura finanziaria.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, osservando che questo tipo di provvedimenti consentono di concretizzare il concetto di «euroregione» favorendo gli scambi e i rapporti produttivi nonché una maggiore vigilanza sulle attività e sui redditi dei cittadini appartenenti ai Paesi che li hanno sottoscritti.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi alla deliberazione del parere sul disegno di legge C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando che l'Accordo con la Croazia assume una particolare rilevanza trattandosi di un Paese che si accinge ad entrare nell'Unione europea.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
Audizione di rappresentanti del distretto tessile della Val Seriana nonché dei sottoscrittori del protocollo d'intesa per il rilancio economico della Valle (Confindustria, CGIL, CISL e UIL e Presidente di Imprese e Territorio).

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

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Alberto BARCELLA, presidente di Confindustria Bergamo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Sergio BONETTI, presidente di Imprese e Territorio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ferdinando PICCININI, segretario generale CISL-Bergamo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luigi BRESCIANI, segretario generale CGIL-Bergamo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco Tullio CICERONE, segretario generale UIL-Bergamo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni SANGA (PD), Savino PEZZOTTA (UdC), Giacomo STUCCHI (LNP), Nunziante CONSIGLIO (LNP), Ludovico VICO (PD), Andrea LULLI (PD), Matteo COLANINNO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Antonio MISIANI (PD) e Gregorio FONTANA (PdL).

Andrea GIBELLI (LNP), presidente, nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, avverte che le risposte saranno fornite per iscritto dagli intervenuti e saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
Ringrazia quindi gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.