CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI, indi del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.
Audizione di rappresentanti della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA).
(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BONOMI, presidente e direttore generale della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati: Emanuele FIANO (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Jonny CROSIO (LNP), Settimo NIZZI (PdL), Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e Mario LOVELLI (PD).

Giuseppe BONOMI, presidente e direttore generale della società di gestione Aeroporti di Milano (SEA SpA), risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia i rappresentanti della società di gestione Aeroporti di Milano, (SEA SpA), per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.45.

Sull'ordine dei lavori.

Silvia VELO (PD) sottolinea che più volte il Ministro Matteoli è stato sollecitato a riferire alla Commissione sulla vicenda della liberalizzazione della società di navigazione Tirrenia, con particolare riferimento alla soppressione di alcuni collegamenti marittimi con le isole minori. Fa presente che alcuni cittadini delle isole Eolie hanno evidenziato l'avvenuta soppressione di alcune corse ed è pervenuta la notizia di ulteriori tagli sui collegamenti effettuati dal Gruppo. Evidenzia che la IX Commissione ha approvato una risoluzione sulla privatizzazione del gruppo Tirrenia, in cui è stata sottolineata l'esigenza di mantenere i servizi di collegamento essenziali. Ricorda che il Ministro, anche nella recente audizione tenutasi di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX Commissione, ha assicurato che non sarebbero state ridotte le corse marittime, soprattutto quelle relative a tratte di collegamento con le isole minori. Evidenzia pertanto la necessità di conoscere l'intendimento del Governo a tale proposito, anche per poter dare ai cittadini informazioni trasparenti e a tal fine sollecita lo svolgimento in tempi rapidi di un'audizione del Ministro sul tema.

Vincenzo GAROFALO (PdL) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Velo in ordine alla richiesta di un'audizione del Ministro Matteoli sui servizi di collegamento marittimo operati dalla società Tirrenia di navigazione, in conseguenza alla liberalizzazione della società medesima.

Mario VALDUCCI, presidente, tenuto conto di quanto richiesto dai deputati Velo e Garofalo, si impegna ad assumere i necessari contatti con il Ministro Matteoli per fissare sollecitamente un'audizione sulla questione sollevata.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2294, già approvato dal

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Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Bielorussia per evitare le doppie imposizioni.
Osserva che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Sottolinea che la Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello di Convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa.
Passando ad un rapido esame degli articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l'imposta sul reddito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Fa presente che gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare sottolinea che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
Segnala inoltre l'articolo 8, secondo il quale gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa.
Rileva che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e le royalties.
Sottolinea che, anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. Per quanto concerne infine le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto rileva che sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario; quanto agli stipendi, ai salari o alle altre analoghe remunerazioni, nonché alle pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi, anch'essi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o ne abbia la nazionalità.
Fa presente che all'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Ricorda in ultimo che l'entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la cessazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vertente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all'URSS.
Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNP), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2362, già approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Slovenia per evitare le doppie imposizioni.
Rileva che anche in questo caso, la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, rispondono alle finalità di favorire la collaborazione economica tra i due Paesi, evitando situazioni di doppia imposizione e al tempo stesso creando le condizioni per un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto il reddito e lo Stato di residenza dei titolari del reddito medesimo.
Ricorda che la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e che si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena.
Sottolinea che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Slovenia sono l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Evidenzia che gli articoli da 3 a 5 contengono le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 hanno ad oggetto l'imposizione sui redditi: in particolare sottolinea che la convenzione prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
Segnala che a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa; i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e i canoni: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta.
Evidenzia che, anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato.
Fa presente che le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario; tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, sottolinea che la convenzione prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente.

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Osserva che gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Ricorda infine che all'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: come nelle altre Convenzioni negoziate dall'Italia in tale materia, si sceglie si utilizzare lo strumento del credito di imposta. In ultimo sottolinea che gli articoli da 25 a 29 disciplinano il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che in sostituzione del deputato Proietti Cosimi è nominato relatore il deputato Toto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione Affari esteri in ordine al disegno di legge C. 2363, già approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione fra Italia e Croazia per evitare le doppie imposizioni.
Osserva che anche per la Convenzione in esame valgono le considerazioni già svolte in relazione alle precedenti Convenzioni, in quanto anch'essa persegue la finalità di evitare la doppia imposizione e rendere quindi possibile una distribuzione equa del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. Ricorda che la Convezione si compone di un Accordo e di un annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999.
Rileva che l'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, e completato da uno Scambio di Note correttivo, effettuato a Zagabria nel 2003, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.
Passando ad un rapido esame degli articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione dell'Accordo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Croazia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito e l'imposta locale sul reddito; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Osserva che è prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime. Sottolinea che gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni, mentre gli articoli da 6 a 22 riguardano l'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati

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nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
Segnala che l'articolo 8 dispone che gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. Sottolinea che i dividendi societari sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario, così come gli interessi e le royalties: lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo. Fa presente che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente o da lavoro subordinato, il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato mentre le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario. Evidenzia che, per contrastare l'elusione delle imposte, si prevede che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine. In ultimo sottolinea che l'articolo 23 definisce i criteri per evitare le doppie imposizioni, mediante utilizzo del credito d'imposta, in analogia con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.