CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2009
172.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso

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aveva richiesto al rappresentante del Governo di voler fornire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari di diverse disposizioni del testo del disegno di legge trasmesso dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, rammentando che questi si era riservato di compiere i necessari approfondimenti sul testo. Nella stessa giornata, le Commissioni di merito hanno quindi concluso l'esame del provvedimento senza modificare le disposizioni rispetto alle quali erano state formulate le richieste di approfondimento che sono, pertanto, integralmente riferibili anche al testo all'esame dell'Assemblea. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa in primo luogo presente che talune di esse appaiono presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Garavini 13.01 dispone che ai fini del pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato non si applicano le misure di razionalizzare per il pagamento degli stipendi previste dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 296 del 2006. Viene inoltre garantito da parte del Ministero dell'interno l'invio dei dati mensili relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informatici da definire. Al relativo onere, valutato in 5,1 milioni di euro per l'anno 2009 e in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, che non presenta tuttavia le necessarie disponibilità. L'articolo aggiuntivo Garavini 34.02 introduce un obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori vittime di tale reato nonché nell'ambito del sistema degli appalti. In caso di violazione di tal obbligo è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative ad opera del prefetto. Ai soggetti che denunciano fatti di estorsione è invece riconosciuta, per tre anni, l'esenzione totale dall'IRAP e dall'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività d'impresa e da tutte le imposte comunali. Al relativo onere, valutato in 7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante un taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008. Al riguardo, evidenzia preliminarmente come risulti prevista una copertura a valere sul triennio 2008-2010 e si faccia riferimento alle dotazioni della tabella C risultanti dalla legge finanziaria per il 2008. La quantificazione dell'onere andrebbe, in ogni caso, effettuata sulla base di una apposita relazione tecnica ed il Governo dovrebbe chiarire se un taglio lineare di tale entità delle dotazioni di parte corrente della Tabella C non rischi di pregiudicare la funzionalità degli enti e dei programmi di spesa considerati dalla medesima tabella. L'emendamento Tassone 35.3 sostituisce integralmente l'attuale articolo 35, istituendo l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati e prevedendo che l'articolazione dei relativi uffici a livello centrale e periferico sia stabilita con regolamenti governativi. Al riguardo, segnala come l'articolo 35 faccia attualmente salva la competenza dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, mentre l'emendamento istituisce una nuova Agenzia determinando nuovi oneri non quantificati e non coperti. L'articolo aggiuntivo Garavini 35.02 prevede l'istituzione di un'apposita struttura presso la presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità. I relativi oneri sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri che deve provvedervi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo, osserva come l'emendamento ponga in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri nuovi compiti da esercitare attraverso un'apposita struttura di nuova istituzione. Al di là della formulazione letterale della disposizione, l'emendamento sembrerebbe pertanto

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idoneo a determinare l'insorgenza di nuovi oneri non quantificati e non coperti. L'articolo aggiuntivo Minniti 35.03 istituisce l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo che le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia, valutati nella misura di 2,5 milioni negli anni 2009-2010 e di 1,5 milioni di euro a partire dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nel programma nei «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Al riguardo, oltre a quanto già evidenziato con riferimento all'emendamento Tassone 35.3, segnala come l'accantonamento utilizzato non presenti per gli anni 2009-2010 le necessarie disponibilità. L'articolo aggiuntivo Garavini 35.04 disciplina l'assunzione dei testimoni di giustizia da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, valutati pari a 6.928.608 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che per il triennio 2009-2011 non reca le necessarie disponibilità. L'emendamento Binetti 45.45 riconosce al minore straniero presente nel territorio nazionale il diritto di usufruire delle prestazioni mediche pediatriche urgenti e continuative in ospedale e nei consultori anche attraverso la continuità delle cure garantite dall'assistenza pediatrica di base a prescindere dalla condizione di regolarità. Ai relativi oneri, valutati in 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità. L'emendamento Rao 52.5 prevede, al comma 1, la modifica dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 incrementando di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti in favore della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, senza tuttavia prevedere una copertura finanziaria di importo adeguato. Con riferimento al comma 2, la disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 38 del 2009, incrementando da 100 a 200 milioni di euro la quota di risorse destinate alle urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008 che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, in primo luogo, le identiche proposte emendative Di Pietro 2.1 e Ferranti 2.5, che estendono i registri e le banche dati alle quali può accedere il procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale. Rileva, inoltre che l'emendamento Di Biagio 4.3 e gli articoli aggiuntivi Mussolini 4.02 e Lo Monte 4.070 estendono le fattispecie alle quali è riconosciuta la cittadinanza per nascita. In particolare la cittadinanza è estesa anche ai figli nati nei territori della Repubblica italiana da genitori stranieri purché almeno uno residente in Italia e a figli, anche maggiorenni, nati nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta federazione della ex Jugoslavia che soddisfino determinati requisiti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

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Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Murer 9.1 stabilisce, tra le altre cose, che il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico sia fissato nella misura di un quintuplo del minimo, stabilito dalla medesima proposta in 50 euro. Al riguardo, considerato che il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello previsto dal primo comma pari a un terzo del massimo della sanzione, valuta opportuno che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, poi, che gli emendamenti Murer 12.1 e Fontanelli 12.6, da un lato, incrementano rispetto alla legislazione vigente le sanzioni amministrative per coloro che occupano abusivamente il suolo stradale, e dall'altro prevedono una diversa sanzione amministrativa, di una somma da euro 143 a euro 573, in caso di inosservanza di singole prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla previsione dell'ulteriore fattispecie del pagamento di sanzioni per l'inosservanza di singole prescrizioni non osservate possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Lovelli 12.02 prevede misure per garantire la sicurezza dei raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo, stabilendo in particolare che le Forze di polizia possono provvedere al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione per un periodo fino a sei mesi. Al riguardo sottolinea l'esigenza di verificare se dalle misure relative al sequestro del materiale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Una valutazione sui possibili effetti finanziari si rende necessaria anche con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Vitali 22.01 e Graziano 22.070, i quali prevedono, tra l'altro, al comma 2, che la nomina a giudice onorario abbia durata di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, in luogo della durata di tre anni prevista dalla formulazione vigente dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario. L'articolo aggiuntivo Mantini 23.01, al comma 1, attribuisce all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il potere di sospendere per non più di 30 giorni gli atti di affidamento ritenuti irregolari o illegittimi e, al comma 2, prevede l'istituzione nell'ambito dell'Autorità di una sezione «Calamità ed eventi speciali» senza oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, premesso che la clausola di invarianza dovrebbe essere riformulata nel senso di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, valuta opportuno che il Governo chiarisca se i nuovi compiti e la nuova articolazione interna dell'Autorità possano essere realizzati senza determinare ulteriori oneri finanziari. Segnala, altresì, l'emendamento Vietti 33.3, che sostituisce l'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 prevedendo che le somme di denaro e quelle derivanti dalla vendita dei beni immobili e aziendali confiscati alla mafia non siano versate all'ufficio del registro, ma ad un apposito fondo. Il fondo è destinato a diverse finalità, alcune delle quali ulteriori rispetto a quelle già finanziate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ai sensi del vigente articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, infatti, le somme derivanti dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, al netto delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso, e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita e dalla liquidazione dei beni sono destinati, in parti uguali, al finanziamento dell'edilizia scolastica e all'informatizzazione del processo. La proposta emendativa, invece, non riserva specifiche quote a tali interventi, ma si limita ad elencare tra le destinazioni

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del fondo queste finalità, allo stesso tempo individuandone di nuove, quali il risanamento dei quartieri urbani degradati, il risanamento delle aziende in crisi, e la promozione della cultura imprenditoriale per giovani disoccupati. La proposta emendativa, prevede, inoltre, al comma 10 del capoverso articolo 2-undecies, che in caso di confisca di beni in comunione, qualora non sia esercitato il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita del bene stesso, questo sia acquisito al patrimonio dello Stato e i condomini abbiano diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà. Al riguardo, premesso che il richiamato comma 10 del capoverso articolo 2-undecies sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, giudica opportuno che il Governo chiarisca se il venir meno delle quote specifiche già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse destinate indistintamente al Fondo previsto dalla proposta emendativa sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'emendamento Fallica 35.70 prevede che le somme di denaro confiscate e confluite nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia s.p.a. e poste quindi a disposizione dei Ministeri della giustizia e dell'interno siano reimpiegate per il potenziamento o il pagamento di spettanze accessorie delle forze di polizia, per le spese di giustizia o per scopi di utilità sociale sulla base di una distribuzione che tenga conto delle esigenze dei territori. Al riguardo, considerato che l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, già disciplina la destinazione delle risorse confluite nel fondo unico giustizia gestito da Equitalia s.p.a., chiede al Governo di chiarire se la diversa destinazione delle medesime risorse prevista dall'emendamento in esame non possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ritiene inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie degli emendamenti Mussolini 45.17 e Damiano 45.56, che sopprimono il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), tenuto altresì conto che le risorse rivenienti dal contributo citato confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del testo unico sull'immigrazione inserito dal comma 1, lettera l), dell'articolo 45, e contribuiscono a finanziare le spese derivanti dal rimpatrio degli stranieri. Segnala poi che l'emendamento Minniti 45.55 modifica ed integra diverse disposizioni del testo unico sull'immigrazione concernenti l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri, prevedendo, tra le altre cose, all'articolo 45-bis, comma 3, misure meno stringenti per la dimostrazione dei mezzi di sussistenza, per il soggiorno nonché per i ricongiungimenti. All'articolo 45-ter, comma 4, si dispone poi che il rinnovo del permesso di soggiorno sia richiesto al comune anziché al questore ed abbia validità per un periodo doppio a quello stabilito con il rilascio iniziale. L'articolo 45-quinquies, comma 2-ter, dispone l'estensione, in casi particolari, della concessione del permesso di soggiorno ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare, mentre l'articolo 45-quinquies, ai commi 6-bis e 6-ter, prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per la durata di due anni per lo straniero non regolarmente soggiornante che collabori con gli organi di giustizia o che abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale. Sono inoltre previste, ai sensi dell'articolo 45-undecies, procedure per l'inserimento nel mercato del lavoro attuate da enti locali e associazioni categoriali con adempimenti a carico dello sportello unico per l'immigrazione, nonché, in base all'articolo 45-terdecies, ulteriori figure professionali altamente specializzate il cui soggiorno è consentito nel territorio nazionale. L'articolo 45-quaterdecies stabilisce, infine, la sostituzione del Fondo nazionale per le politiche migratorie con il Fondo nazionale per l'integrazione e la relativa disciplina, prevedendo che la relativa dotazione sia costituita dallo stanziamento statale annuale

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determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del citato testo unico, dai contributi pensionistici non riscossi dai lavoratori stranieri, dalle ammende corrisposte ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e da contributi provenienti da privati e da organismi dell'Unione europea. Rileva, pertanto, la necessità di acquisire l'avviso del Governo con riferimento alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal complesso delle modifiche recate alla legislazione vigente dall'emendamento, ritenendo altresì necessario acquisire un chiarimento in merito alle risorse che affluiscono all'istituendo Fondo nazionale per l'integrazione e in particolare alle risorse di provenienza statale e a quelle derivanti dalle ammende sopra citate. Segnala, poi, l'emendamento Zeller 45.78, il quale prevede che nella provincia di Bolzano o nella regione Valle d'Aosta il test di conoscenza linguistica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), debba vertere, rispettivamente, sulla lingua tedesca o francese, nonché l'emendamento De Torre 45.87 De Torre, il quale prevede che, ai fini del superamento del test di conoscenza della lingua italiana, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le regioni, debba organizzare e finanziare in tutto il territorio nazionale corsi di lingua italiana. Con riferimento a tali attività valuta opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, poi, l'emendamento Bernardini 45.74, il quale sostituisce la competenza del giudice di pace con quella del tribunale in relazione ai procedimenti per la proroga del trattenimento nei centri di identificazione e espulsione, e l'emendamento Amici 45.64 Amici, che sopprime la lettera l) del comma 1 dell'articolo 45, che istituisce il Fondo rimpatri destinato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri. Ritiene inoltre necessario un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'emendamento Bucchino 45.40, il quale prevede che le donne straniere che abbiano partorito non possono essere espulse nei dodici mesi, anziché nei sei mesi successivi al parto, estendendo tale previsione anche ai rispettivi mariti conviventi e dell'emendamento Murer 45.46,in base alla quale i lavoratori extracomunitari che abbiano perso il posto di lavoro possono permanere sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a 12 mesi in luogo dei sei attualmente previsti. Segnala, poi, che l'emendamento Bucchino 45.39 prevede che i lavoratori extracomunitari in caso di rimpatrio conservino i diritti previdenziali e di sicurezza sociale in deroga non solo al requisito contributivo minimo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, ma anche in assenza del requisito minimo di cui al decreto legislativo n. 503 del 1992 recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa derivino nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali. Con riferimento all'emendamento Bobba 45.1, il quale prevede misure per l'ingresso e il soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro costituendo, in particolare, un fondo per l'ingresso nel quale sono versate le risorse necessarie a dimostrare i mezzi di sostentamento di coloro che richiedono l'ingresso, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dall'attività amministrativa connessa alle modalità di rilascio del citato permesso di soggiorno e alla gestione del fondo per l'ingresso. Evidenzia, poi, che l'emendamento Bobba 45.20 inserisce gli stranieri per i quali sono previsti i corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi d'origine, di cui all'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione, fra coloro che possono usufruire di un ingresso per lavoro con disciplina particolare ai sensi dell'articolo 27 del medesimo testo unico e che l'emendamento Livia Turco 45.42 prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno, della validità di sei mesi rinnovabili per due volte, per motivi di studio, di accesso lavorativo ovvero di

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lavoro subordinato o autonomo allo straniero nato in Italia che compie diciotto anni, consentendo in particolare l'accesso ai servizi assistenziali. Segnala, altresì, che l'emendamento Murer 50.2 sopprime la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato prevista con riferimento al registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 1228 del 1954, inserito dal comma 2 dell'articolo 50, prevedendo inoltre, che con il decreto ministeriale che disciplina il funzionamento del registro nazionale siano stabilite anche le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti territoriali. Fa inoltre presente che l'emendamento Villecco Calipari 52.70 e l'articolo aggiuntivo Villecco Calipari 52.02 prevedono che alle assunzioni di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 si provveda nell'ambito dei volontari delle forze armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se dalla attuazione delle proposte emendative possono derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Mantini 52.01, in base alla quale, al fine di evitare la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, i comuni devono garantire la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare adempimenti a carico dei comuni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Minniti 52.03 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 per assunzioni di personale da parte della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se il taglio lineare della tabella C del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura possa pregiudicare la funzionalità degli enti e dei programmi di spesa finanziati dalla suddetta tabella. Rileva, altresì, che l'articolo aggiuntivo Minniti 52.04 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare alle forze di polizia. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca una disponibilità pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009. Segnala altresì che l'articolo aggiuntivo Bianconi 62.070 prevede che gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, per i quali sia stato stipulato o ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute alla complessità dei processi di governo locale, possono essere rilocalizzati. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo confermi che dalla rilocalizzazione dei suddetti interventi non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto chiede, in ogni caso, una valutazione da parte del rappresentante del Governo

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti del relatore, in primo luogo osserva che, in assenza di una specifica disposizione di legge, il contributo previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9-bis, introdotto nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 4,

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comma 2 del provvedimento, non può essere considerato sostitutivo delle attuali forme di contribuzione e, in particolare, della vigente imposta di bollo, dovuta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972. A tale riguardo deve infatti considerarsi, ad esempio, che nel processo civile e amministrativo, all'introduzione del contributo unificato è stata accompagnata, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'espressa previsione della non applicabilità dell' imposta di bollo. Al riguardo, ritiene, tuttavia, opportuno segnalare che il citato comma 1-bis non indica le modalità di versamento del contributo de quo, né indica lo strumento normativo di applicazione della relativa prescrizione. Segnala, pertanto, la necessità che tale strumento venga esplicitamente indicato, anche al fine di disciplinare gli aspetti contabili della riassegnazione. Ritiene, inoltre, opportuno prevedere che il gettito derivante dall'applicazione della disposizione in esame deve essere versato all'entrata del bilancio dello Stato prima di essere riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Quanto alla quantificazione, richiesta a fini conoscitivi, delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione del contributo, ritiene che una precisa stima potrà essere effettuata dal Ministero dell'interno.
Con riferimento all'articolo 9-bis, introdotto in sede di esame presso le Commissioni di merito, fa presente che la prevista istituzione di un elenco del personale addetto ai servizi di controllo tenuto dal Prefetto competente per territorio potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, ove si intendesse provvedere alla tenuta dell'elenco ad invarianza di spesa, occorrerebbe inserire una apposita clausola in tal senso. Anche il comma 3, nell'attuale formulazione, potrebbe determinare oneri, atteso che non viene specificato il soggetto che provvede alla selezione e formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. Pertanto, ritiene sarebbe opportuno aggiungere allo stesso comma una disposizione volta a precisare che alle predette attività provvedono i soggetti che intendano avvalersi degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.
In relazione agli articoli 21 e 22, conferma che le nuove competenze giurisdizionali attribuite al giudice di pace in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato possono essere espletate con le risorse esistenti a legislazione vigente. Al riguardo, evidenzia, in particolare, che, in base ai dati forniti dal Ministero della giustizia, il numero dei nuovi provvedimenti annui previsti presso il giudice di pace, pari a circa 52.000, rappresenta appena il 2,96 per cento del totale dei procedimenti attualmente iscritti in materia civile e penale, che sono circa 1.755.000.
Con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione al comma 1 dell'articolo 32, precisa che la norma prevede l'estinzione per confusione in quanto il credito erariale facente capo al bene si confonde nel bene stesso, che viene confiscato a vantaggio dell'erario e non per compensazione, che porterebbe invece a valutare la presenza dei debiti erariali.
In relazione all'articolo 32, commi da 2 a 5: fa presente che gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dovranno essere svolti dagli uffici istituzionalmente preposti per tali finalità nell'ambito delle attuali dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili presso il Ministero della giustizia.
Con riferimento all'introduzione del comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevista dalla lettera b) dell'articolo 45, comma 1, esprime l'avviso che il contributo ivi previsto, in assenza di una specifica disposizione di legge, non possa essere considerato sostitutivo dell'importo attualmente previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2006, in virtù delle statuizioni di cui agli articoli 7-vicies e 7-vicies quater del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

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Infatti, mentre il predetto importo è sostanzialmente commisurato alle spese necessarie per la produzione e spedizione, oltre al costo dei servizi, il contributo introdotto non risulta correlato a tali parametri.
Si rinvia al Ministero dell'Interno per i chiarimenti sugli effetti sul numero complessivo delle espulsioni derivanti dal comma 1, lettera m-bis), che prevede criteri più restrittivi nelle fattispecie di divieto di espulsione o respingimento di cui all'articolo 19 del Testo unico in materia di immigrazione.
Circa la disposizione di cui al comma 1, lettera h-bis), del medesimo articolo 45, che estende fino a un periodo massimo di 180 giorni la durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione, fa presente che è stata predisposta una specifica relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
In relazione all'articolo 47, fa presente che agli adempimenti conseguenti all'introduzione nel nostro ordinamento dell'Accordo di integrazione si potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione alla richiesta di assicurazioni sull'invarianza finanziaria dell'istituzione del Registro delle persone senza fissa dimora prevista dall'articolo 50, fa presente che la disposizione, nel rinviare a un successivo regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento del registro, stabilisce comunque sin d'ora che per il funzionamento del registro si utilizzi l'infrastruttura INA-SAIA, già prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 1228 del 1954.
Con riferimento all'articolo 52, fa presente che, al fine di evitare che dall'istituzione dell'elenco della associazioni volontarie presso al Prefettura possano derivare oneri di personale e di funzionamento, andrebbe inserita una apposita clausola di invarianza finanziaria.
In relazione all'articolo 53, concorda sull'opportunità, segnalata dal relatore, di modificare la formulazione della disposizione in esame prevedendo che agli interventi di rimpatrio assistito si provveda nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.
Conferma, inoltre, che il sistema di interscambio dei dati tra il Ministero dell'interno e il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture, richiamato nella nuova formulazione dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevista dall'articolo 56, comma 1, lettera a), è già previsto dal comma 2 della vigente formulazione di tale articolo. Conferma, inoltre, che le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento del collegamento telematico rientrano nelle ordinarie spese di manutenzione e di gestione dei sistema informativo e, quindi, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
In relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore sulle risorse con cui si provvederà ad assicurare la prosecuzione delle attività di accertamento clinico da parte del Servizio sanitario nazionale, anche alla luce della soppressione dell'articolo 54 del testo nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, fa presente che l'articolo 57, al comma 2, lettera a), n. 2, e lettera b), n. 2 sopprime le disposizioni degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la copertura degli oneri per gli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale a valere sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge n. 144 del 1999. Tale soppressione è stata correlata all'inserimento, con il soppresso articolo 54, della lettera c-ter) dell'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che destinava al Ministero dell'interno una quota pari al 2,5 per cento totale annuo delle sanzioni per violazione del codice della strada spettanti allo Stato, per le spese relative agli accertamenti di cui ai citati articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi

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di polizia. Pertanto, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti sanitari, vanno ripristinate le originarie coperture, di cui agli articoli 186, comma 5, e 187, comma 5, del codice della strada, ovvero reperite nuove risorse da destinare allo scopo.
Con riferimento all'articolo 62, conferma, in relazione al capoverso «Articolo 143, comma 2», che il potere di accesso è già conferito ai Prefetti ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto-legge n. 629 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 726 del 1982, e del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991.
Per quanto attiene, infine, alla disposizione di copertura di cui all'articolo 66, assicura che sul fondo per interventi strutturali di politica economica sono accantonate le risorse necessarie per la copertura dell'onere indicato, precisando che la disposizione dell'articolo 45, cui si riferisce l'onere indicato nell'articolo 66, è il comma 1, lettera h-bis), che prevede l'estensione fino a sei mesi della durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 4.3, 33.3, 35.3, 45.1, 45.17, 45.39, 45.42, 45.45, 45.46, 45.55, 45.56, 45.64, 45.87, 50.2, 52.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.070, 13.01, 23.01, 34.02, 35.02, 35.03, 35.04 e 52.03, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Giulio CALVISI (PD) esprime un giudizio estremamente critico sul provvedimento in esame, sia per quanto attiene al merito del provvedimento sia per quanto attiene ai profili, di competenza della Commissione bilancio, relativi alla quantificazione degli oneri e alla copertura finanziaria. Le quantificazioni, come evidenziato peraltro dallo stesso relatore, sono spesso del tutto assenti o gravemente sottodimensionate, mentre le coperture, da un lato, distraggono risorse da finalità di spesa di particolare rilevo sociale ed economico e, dall'altro, in molti casi appaiono del tutto inadeguate. Tale assenza di copertura significa, a suo giudizio, che la maggioranza rischia di approvare un provvedimento che viola l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione oppure si accontenta dell'approvazione di norme-manifesto, che, in assenza di una adeguata copertura amministrativa. rischiano di rimanere lettera morta, finendo altresì con l'ampliare la già vasta area di discrezionalità del Ministero dell'interno in materia di immigrazione. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni in materia di tassazione dei cittadini extracomunitari per il rilascio del permesso di soggiorno appaiono nel merito aberranti e non siano supportate da una seria valutazione dei relativi effetti finanziari. Con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, prende atto che il contributo previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9-bis, introdotto nella legge n. 91 del 1992 dall'articolo 4, comma 2 del provvedimento per le istanze in materia di cittadinanza, è aggiuntivo rispetto all'imposta di bollo ora prevista e determina un aggravio degli oneri già sostenuti da quanti richiedono la cittadinanza italiana. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis, introdotto dalle Commissioni, sottolinea che la creazione del registro dei cosiddetti buttafuori dei locali notturni determina con certezza maggiori oneri che, qualora non siano posti in carico ai soggetti interessati, dovranno essere sostenuti dallo Stato. Per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, rileva che la relazione tecnica quantifica solo gli oneri derivanti dall'estensione del gratuito patrocinio e dalle maggiori spese per interpretariato. Ritiene, tuttavia, che si sarebbe dovuto provvedere alla copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento delle udienze celebrate dai giudici di pace, che sono retribuiti sulla base delle udienze effettivamente svolte, pur esistendo il vincolo del numero non superiore a 110 udienze l'anno e un limite

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retributivo complessivo di 72.000 euro annui, previsto nella legge finanziaria 2005. In ogni caso, evidenzia come la spesa per l'attività di interpretariato appaia gravemente sottodimensionata in quanto non si tiene adeguatamente conto dell'incremento delle udienze del giudice di pace e della necessità di assicurare la traduzione in una lingua comprensibile all'interessato. Analogamente, segnala come non siano state né quantificate né coperte le spese connesse alle notificazioni alle parti, che ammontano in media a 50-60 euro. Dopo aver rilevato come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 32 appaiano del tutto insufficienti, sottolinea come sia particolarmente grave che il sottosegretario abbia precisato che il contributo previsto non può essere considerato sostitutivo dell'importo attualmente previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2006. Tale previsione appare, a suo avviso, assolutamente aberrante in quanto si richiede ai cittadini extracomunitari un contributo di importo assai rilevante, a fronte di permessi che in molti casi hanno durata temporale estremamente limitata. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera h-bis), dell'articolo 45 richiama le considerazioni che aveva avuto modo di svolgere nella seduta del 26 marzo 2009 con riferimento all'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009. In quella occasione aveva rilevato, infatti, come ai fini della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione non venissero assolutamente considerati gli oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria e psicologica. A suo tempo, il rappresentante del Governo aveva precisato che la quantificazione degli oneri era in linea con quella prevista per la permanenza nei centri dalla cosiddetta Turco-Napolitano. Tali stime, peraltro, sono riferite alla «preistoria» dei centri di permanenza temporanea e successive analisi, svolte anche dal Ministero dell'interno, hanno dimostrato come a suo tempo gli oneri fossero stati sottostimati e la mancata previsione di maggiori risorse da destinare ai centri di identificazione ed espulsione rischia di aggravare le già precarie condizioni di vita in tali centri. Come aveva rilevato già nella passata circostanza, sottolinea come l'allungamento del periodo di permanenza nei centri è finalizzato a determinare un incremento del numero delle espulsioni dei cittadini extracomunitari e che tuttavia la relazione tecnica non quantifica gli oneri derivanti da tale incremento. Pertanto, ritiene che, con ogni probabilità, il provvedimento non determinerà un incremento del numero delle espulsioni e, pertanto, si corre il rischio di spendere circa 230 milioni di euro per prolungare inutilmente il periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione. Quanto alle forme di copertura previste dal provvedimento, sottolinea come l'utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali riferiti a diversi ministeri sottragga ai diversi dicasteri risorse fondamentali all'attuazione delle politiche di rispettiva competenza, segnalando in particolare la gravità dell'utilizzo dell'accantonamento riferito al Ministero degli affari esteri che rischia di compromettere l'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Con riferimento all'articolo 47, evidenzia che gli accordi di integrazione determineranno certamente rilevanti oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte in questa sorta di permesso di soggiorno «a punti» e che per tali oneri non è prevista alcuna forma di quantificazione o di copertura finanziaria. Sottolinea inoltre che sia le disposizioni di cui all'articolo 50 che prevedono l'istituzione di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora, sia quelle contenute nell'articolo 52, che consente agli enti locali di avvalersi della collaborazione delle cosiddette ronde, recano a suo avviso maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Con riferimento all'articolo 53, in materia di rimpatrio assistito, rileva che le risorse del fondo nazionale per le politiche migratorie sono confluite nel fondo per le politiche sociali e non sono adeguate a far fronte ai nuovi

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oneri derivanti dalla disposizione. Segnala, a tale riguardo, che i minori stranieri non accompagnati presente sul nostro territorio sono circa 8.000 e che gli enti locali hanno spesso lamentato la mancanza di risorse adeguate per l'assistenza e il rimpatrio di tali minori. Da ultimo, si chiede se non sia opportuno prevedere una forma di copertura finanziaria per l'attività di spionaggio che il provvedimento intende porre in capo ai pubblici ufficiali, imponendo loro di denunciare eventuali situazioni di immigrazione clandestina.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Calvisi, sottolinea come con l'articolo 53 del disegno di legge si sia perfezionato il gioco delle tre carte utilizzato dal Governo per provvedere alla copertura finanziaria dei provvedimenti, disponendo l'utilizzo di fondi già esistenti per nuove finalità. Rileva criticamente che le valutazioni sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite sono stati improntate a criteri assai difformi tra loro, in quanto le proposte emendative sono state considerate con molto maggiore rigore. Sollecita, in questa ottica, il rappresentante del Governo ad una nuova valutazione delle proposte emendative che prevedono forme di esenzione fiscale per quanti siano vittime di reati estorsivi, nonché di quelle che prevedono l'istituzione di un'agenzia competente per la gestione dei beni confiscati alle associazioni mafiose. Sottolinea, infatti, che la lotta alle associazioni di stampo mafioso può produrre rilevanti effetti di contrasto all'economia criminale, con conseguenti effetti benefici per la finanza pubblica indotti dall'emersione di ampi settori dell'economia. Con particolare riferimento alle proposte in materia di denuncia dei reati estorsivi, osserva che l'eventuale successo delle misure di incentivazione previste potrebbe da un lato comportare effetti in termini di minori entrate superiori a quelli stimati nelle proposte emendative ma determinerebbe senz'altro effetti economici positivi rilevantissimi per il nostro Paese. Per quanto attiene invece alle proposte emendative che prevedono l'istituzione di una specifica autorità competente per la gestione dei beni confiscati, osserva come anche il Ministro dell'interno, nel corso di una recente audizione presso la Commissione antimafia, avesse manifestato la propria disponibilità a valutare una simile innovazione, che consentirebbe di superare le criticità finora evidenziatesi nella gestione dei beni sequestrati o confiscati. L'istituzione di una tale autorità era peraltro raccomandata nell'ambito della relazione elaborata nel corso della scorsa legislatura nell'ambito della Commissione antimafia dall'onorevole Lumia, che venne approvata all'unanimità. Ritiene particolarmente importante assicurare una efficiente gestione dei beni oggetto di sequestro e confisca alle organizzazioni criminali, in quanto il cattivo utilizzo delle risorse confiscate rischia di dare ai cittadini la sensazione che le organizzazioni criminali sappiano assicurare uno sviluppo economico del territorio migliore di quello realizzato dallo Stato. In definitiva, ritiene che le proposte emendative che, con diverse formulazioni, prevedono l'istituzione di specifiche strutture amministrative per la gestione di tali beni determinino una diversa allocazione dei compiti a livello amministrativo che, senza determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, consentirebbero un migliore svolgimento dei compiti già previsti a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV) si chiede se rispondano al vero le voci secondo le quali il Governo, rispondendo ad una forte sollecitazione di una componente della maggioranza, intenda porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame. Qualora tali voci risultino confermate, in questa sede si starebbe svolgendo l'ennesimo lavoro istruttorio inutile. Nel condividere integralmente le valutazioni dei colleghi Marchi e Calvisi, osserva come le disposizioni del disegno di legge in esame rispondano essenzialmente a finalità di carattere elettorale e non affrontino i temi realmente necessari per un rafforzamento delle politiche di sicurezza nel nostro

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Paese. A tale riguardo, segnala come in Piazza Montecitorio diverse associazioni sindacali delle forze di polizia stiano manifestando contro il provvedimento in esame, che non si fa carico delle esigenze più volte espresse dal comparto della sicurezza e non provvede a reintegrare adeguatamente le risorse necessarie all'ordinario funzionamento delle strutture istituzionalmente preposte alla tutela della cittadinanza.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, preso atto del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2180-A, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il contributo previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, della legge n. 91 del 1992, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, non può essere considerato sostitutivo delle attuali forme di contribuzione e, in particolare, dell'imposta di bollo, dovuta a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;
al comma 1-ter del medesimo articolo 9-bis, appare opportuno prevedere che il gettito derivante dal contributo sopra indicato venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;
al comma 2 dell'articolo 9-bis appare opportuno inserire una clausola di invarianza volta ad escludere che dall'istituzione dell'elenco ivi previsto derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
al comma 3 del citato articolo 9-bis, occorre inserire una disposizione volta ad esplicitare che le attività di selezione e formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo sono a carico dei soggetti che intendono avvalersi degli addetti a tali servizi;
le nuove competenze giurisdizionali attribuite al giudice di pace dagli articolo 21 e 22 del provvedimento in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato possono essere espletate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
gli adempimenti connessi alla gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, di cui commi da 2 a 5 dell'articolo 32, saranno svolti dagli uffici istituzionalmente preposti per tali finalità nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili presso il Ministero della giustizia;
il contributo previsto all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico sull'immigrazione, come introdotto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 45 del presente provvedimento, non può considerarsi sostitutivo delle somme attualmente dovute per il rilascio del permesso di soggiorno;
la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle misure di cui al comma 1, lettera h-bis) dell'articolo 45 - che estendono fino a un periodo massimo di 180 giorni la durata del trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e espulsione - è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;
dall'istituzione del Registro delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 50 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio in quanto per tali finalità si utilizzeranno le infrastrutture del Sistema di accesso e di interscambio anagrafico (SAIA) che opera tramite l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) già esistenti;
all'articolo 52 occorre inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che dall'istituzione dell'elenco delle associazioni volontarie presso la Prefettura possano derivare oneri di personale e di funzionamento;

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appare opportuno riformulare le disposizioni di cui all'articolo 53 al fine di prevedere che agli interventi di rimpatrio assistito si provveda nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali;
le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento dell'esistente collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture disposto dal comma 5 all'articolo 56 rientrano nelle ordinarie spese di manutenzione e di gestione del predetto sistema informativo e troveranno copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti sanitari di cui agli articolo 186 e 187 del Codice della strada è necessario sopprimere, all'articolo 57, comma 2, il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b), con ciò ripristinando le disposizioni che prevedono che ai predetti accertamenti si provvede con i fondi destinati al piano della sicurezza stradale;
dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 62 in materia di esercizio dei poteri di accesso e di accertamento da parte del prefetto e nomina di una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai prefetti sono già stati conferiti, ai sensi della legislazione vigente, tali poteri e la nomina di una commissione d'indagine costituisce una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere;
nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica,di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, sono accantonate le risorse per la copertura del provvedimento ai sensi del comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 66;
rilevata l'opportunità di inserire all'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione, introdotto dall'articolo 47 del presente provvedimento, una clausola di invarianza volta a stabilire che alle disposizioni connesse agli accordi di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
nel presupposto che all'incremento delle misure di espulsione o respingimento, in conseguenze delle modifiche apportate all'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione dall'articolo 45, comma 1, lettera m-bis), si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzando, a tale scopo, anche le risorse del Fondo rimpatri istituito, nell'ambito del suddetto testo unico, dal comma 1, lettera l), dell'articolo 45 del presente provvedimento;
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, comma 2, capoverso "Art. 9-bis", comma 1-ter, sostituire le parole: "è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno" con le seguenti: "è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno";
all'articolo 9-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

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all'articolo 9-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 1.";
all'articolo 47, comma 1, capoverso "Art. 4-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma:
"3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
all'articolo 52, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. All'istituzione ed alla tenuta dell'elenco di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
all'articolo 53, sostituire le parole: "Nei limiti delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie" con le seguenti: "Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000,";
all'articolo 57, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sopprimere il numero 2);
b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: "dall'articolo 45" inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h-bis)";
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di esplicitare le modalità di versamento del contributo di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.3, 33.3, 35.3, 45.1, 45.17, 45.39, 45.42, 45.45, 45.46, 45.55, 45.56, 45.64, 45.87, 50.2, 52.5 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.070, 13.01, 23.01, 34.02, 35.02, 35.03, 35.04 e 52.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dopo aver dato atto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come, considerando i soli componenti effettivi della Commissione bilancio, la maggioranza non disponesse dei voti necessari ad approvare la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.55.

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Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.
Atto n. 72.

Rilievi alla I Commissione.

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che la relazione tecnica allegata allo schema dà conto delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigente disposte nel corso degli ultimi anni e che devono essere considerate ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede la riduzione dei posti di dirigente da prima fascia del 20 per cento e di quelli di seconda fascia del 15 per cento. Il prospetto che segue illustra le riduzioni disposte. In base alla relazione tecnica, la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 625.122,69 euro, essendo stimato un costo unitario di 208.374,23 euro, mentre la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi 2.208.538,20 euro, essendo stimato un costo unitario di 100.388,10 euro. Fa altresì presente che la relazione tecnica dà conto anche delle riduzioni delle dotazioni organiche del personale da disporre ai fini della corretta applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto legge 112 del 2008, il quale impone la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Le dotazioni organiche attuali, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, prevedono 23.044 unità di personale non dirigenziale. Segnala, peraltro, come alle norme di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), non siano stati scontati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dallo schema in esame comporta una diminuzione degli organici complessivi a regime di 1.812 unità. La relazione tecnica afferma che la riduzione disposta tiene conto, oltre alle vigenti dotazioni organiche, anche dell'autorizzazione ad assumere 500 unità di personale prevista a norma dell'articolo 3, commi 107 e 108, della legge finanziaria per il 2008. In via transitoria, le dotazioni organiche sono fissate in 21.174 unità, ossia in un numero corrispondente alle unità di personale in servizio al 30 settembre 2008, cui aggiungere le 500 unità da assumere a norma dell'articolo 3, commi 107 e 108, della legge finanziaria per il 2008 e le 93 unità di personale da stabilizzare a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2007. I risparmi di spesa da conseguire a regime, tenuto conto della riarticolazione delle attuali posizioni economiche nelle nuove aree previste dal contratto collettivo di lavoro nazionale applicabile, ammontano 77.269.305 euro annui, a fronte di un attuale costo della dotazione organica di 772.607.906 milioni. La riduzione, dunque, ammonta ad oltre il 10 per cento dell'attuale costo teorico del personale come previsto dal citato articolo 74, comma 1, lettera c).
Con riferimento ai dati risultanti dall'esame della relazione tecnica, giudica opportuno che il Governo chiarisca i criteri che debbono essere adottati per la determinazione della riduzione del numero di posizioni di dirigente di livello generale prevista dall'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008. Tale chiarimento si rende infatti necessario sia al fine di garantire il pieno conseguimento dei risparmi scontati nei saldi per il taglio di tali posizioni dirigenziali, sia per assicurare

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l'uniforme applicazione della medesima normativa nei successivi schemi di regolamento. Al riguardo, ricorda che la riduzione da disporre deve considerare la diminuzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, qualora operata, pari al 10 per cento delle posizioni a suo tempo previste. Qualora la riduzione del 20 per cento fosse applicata alla dotazione organica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2005, risulterebbe, infatti, necessario tagliare sette posizioni di dirigente generale su un totale di trentacinque. Viceversa lo schema di regolamento in esame, considerato che il Ministero ha già disposto una prima riduzione di tre unità nel corso del 2007, applica la riduzione dell'ulteriore 10 per cento previsto alla nuova dotazione organica fissata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Di conseguenza, l'ulteriore riduzione del 10 per cento di trentadue unità di personale comporta la soppressione di tre posti. In tal modo il totale dei posti soppressi risulta pari a sei in luogo di sette. Ritiene, dunque, che andrebbe chiarito se il criterio seguito per il testo in esame, tenuto conto della necessità di una generale applicazione del medesimo criterio ad analoghe fattispecie, sia idoneo ad assicurare comunque il conseguimento del complessivo effetto di risparmio ascritto alle disposizioni legislative di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008. Il Consiglio di Stato, in un primo parere reso in data 13 marzo 2009, ha ravvisato l'opportunità di procedere alla soppressione di sette posizioni da dirigente generale. In un secondo parere, reso in data 10 aprile 2009, il Consiglio ha preso atto della linea interpretativa dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 seguita dall'Amministrazione e condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze. In base a tale interpretazione la riduzione è applicata non alla dotazione originaria, ma a quella eventualmente conseguente la parziale applicazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e frutto, a sua volta, dell'applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006. Tale modalità applicativa, come evidenziato dalla Consiglio di Stato, è suscettibile di privilegiare le Amministrazioni che hanno già proceduto alla riorganizzazione prevista dalla più volte citata legge n. 296 del 2006. Ritiene altresì opportuno che il Governo indichi, a fini conoscitivi, quale parte dei risparmi da conseguire a regime per la riduzione degli organici risulti meramente teorica, essendo frutto della soppressione di posizioni di organico non attualmente occupate, e quale debba essere considerata effettiva essendo correlata all'eliminazione di posizioni attualmente ricoperte. Ritiene, infine, che non ci siano osservazioni per quanto concerne la riduzione dei posti di organico del personale non dirigente e dirigente di seconda fascia, dal momento che in relazione a tali riduzioni non erano stati scontati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'opportunità di seguire l'interpretazione adottata nello schema in esame, in quanto debbono essere privilegiate le Amministrazioni che hanno già proceduto alla riorganizzazione prevista dalla legge finanziaria per il 2007.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica della Convenzione dell'11 agosto 2005 tra l'Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione, composta di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall'OCSE ed appare particolarmente rilevante nell'attuale situazione economica, in quanto consentirebbe un rafforzamento della presenza delle imprese italiane in Bielorussia.
Con riferimento agli aspetti più strettamente attinenti alla competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che la stima degli effetti finanziari del provvedimento dovrebbe fondarsi su dati più aggiornati, in grado di rispecchiare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie intercorrenti attualmente tra Italia e Bielorussia. Segnala, inoltre, analogamente a quanto rilevato in occasione dell'esame di provvedimenti di ratifica di analogo impatto finanziario, che, dal momento che la relazione tecnica evidenzia, con riferimento all'articolo 14, un effetto di perdita di gettito, pur se di importo molto contenuto, il provvedimento dovrebbe correttamente indicare le risorse con cui farvi fronte. Tuttavia già nel corso dell'esame in prima lettura il Governo, rispondendo ad analogo rilievo formulato nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha confermato l'impostazione presente nel testo e nella relazione tecnica in base alla quale gli oneri stimati sono di entità assolutamente modesta e non richiedono quindi alcuna copertura finanziaria. In ordine alla mancata quantificazione dei costi connessi all'istituzione, ai sensi dell'articolo 26, di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie, andrebbe chiarito se anche a tali spese si possa far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al di là di quelli, di entità del tutto trascurabile, indicati nella relazione tecnica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica della Convenzione dell'11 settembre 2001 tra l'Italia e la Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. La Convenzione, composta di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia

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dall'OCSE e assume un particolare rilievo alla luce dell'adesione della Slovenia all'Unione europea.
Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione bilancio, segnala che con riferimento alle disposizioni in materia di tassazione dei dividendi al 5 per cento o al 15 per cento a seconda della quota di partecipazione nel capitale contenute nell'articolo 10 della Convenzione ritiene andrebbe chiarito se, come sembrerebbe dagli elementi forniti con la documentazione integrativa trasmessa dal Governo, la mancata considerazione della perdita di gettito connessa alla riduzione della ritenuta sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Slovenia diversi dalle società, che detengano partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, sia riconducibile alla irrilevanza statistica di tali fattispecie. In ordine alla mancata quantificazione dei costi connessi all'istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie prevista dall'articolo 26 della Convenzione, ritiene andrebbe parimenti chiarito se a tali spese si possa fare fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In ordine all'articolo 12, che prevede una riduzione della tassazione sui canoni, la relazione tecnica evidenzia un effetto di perdita di gettito, sia pure di importo contenuto. Poiché il testo non provvede a indicare le risorse con cui fare fronte a tale riduzione di entrate, ritiene dovrebbe essere chiarito se essa sia da considerare compensata dalla diminuzione dei crediti d'imposta detraibili in Italia per i canoni corrisposti a residenti in quest'ultimo Paese che saranno tassati dalla Slovenia, in base alla nuova Convenzione, in misura ugualmente ridotta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia come gli effetti finanziari del provvedimento siano statisticamente irrilevanti e, anzi, l'attuazione della Convenzione potrebbe determinare un emersione di gettito in relazione ad attività esercitate sul territorio sloveno.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica dell'Accordo del 29 ottobre 1999 tra l'Italia e la Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L'Accordo, composto di 30 articoli, con scambio di note, e di un Protocollo aggiuntivo, e, come i provvedimenti precedentemente esaminati, ricalca la struttura fondamentale delle convenzioni approvate nella stessa materia dall'OCSE. Nel segnalare come la ratifica dell'Accordo assuma particolare rilevanza alla luce del processo di avvicinamento della Croazia all'Unione europea e della adesione di tale Paese alla NATO, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala, come rilevato anche con riferimento al disegno di legge C. 2294, che la stima degli effetti finanziari del provvedimento dovrebbe fondarsi su dati più aggiornati, in grado di rispecchiare lo stato delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie intercorrenti attualmente tra i due Paesi interessati. In ordine alla mancata quantificazione

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dei costi connessi all'istituzione di specifiche commissioni per la risoluzione amichevole delle controversie prevista dall'articolo 25, ritiene andrebbe chiarito se a tali spese si possa far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.25.