CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2009
172.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-russo del 5 novembre 2003 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
L'Accordo italo-russo concluso a Roma il 5 novembre 2003 prevede la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità

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in tutte le sue manifestazioni ed è destinato, una volta entrato in vigore, a sostituire l'accordo del 1993 con il quale i due paesi si erano già impegnati a collaborare sul contrasto della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.
L'Accordo consta di un Preambolo e di 14 articoli.
Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli del fatto che le diverse forme di criminalità rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, il benessere e la salute dei propri cittadini, richiamano alcune convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala in particolare gli articoli da 1 a 7.
L'articolo 1 individua gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo. In Italia tale compito è stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, mentre nella Federazione russa è articolato fra diverse istituzioni. Gli organi competenti potranno, tra l'altro, firmare protocolli, creare gruppi di lavoro congiunti e organizzare incontri di esperti.
L'articolo 2 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione, tra i quali risaltano la criminalità organizzata, il terrorismo le sue fonti di finanziamento, il traffico di stupefacenti, il contrabbando, il traffico illecito di opere d'arte, il traffico di armi, il riciclaggio, l'immigrazione illegale, i reati informatici, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani.
Viene peraltro specificato che l'Accordo in esame non concerne l'assistenza giudiziaria penale o l'estradizione: si ricorda a tale proposito che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa.
L'articolo 3 prevede le forme che assume la collaborazione tra i due Stati, che vanno dallo scambio di informazioni operative e di esperienze degli specialisti, alla ricerca di soggetti sospettati di aver commesso reati, alla reciproca assistenza nell'attività investigativa.
L'articolo 4 prevede l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'individuazione dei soggetti che commettono il reato.
L'articolo 5 individua il contenuto della richiesta di informazioni o di assistenza e prescrive che ad essa debba essere fornita tempestiva risposta.
L'articolo 6 riguarda le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I dati personali potranno essere ritrasmessi terzi unicamente previa autorizzazione scritta dell'Organo competente di invio dei medesimi.
L'articolo 7 contiene una clausole di salvaguardia, stabilendo che gli organi competenti possano rifiutare - in toto o in parte - di soddisfare una richiesta di collaborazione qualora ritengano che essa possa compromettere la sovranità nazionale, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato.
Per quanto concerne le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime tuttavia perplessità su talune disposizioni dell'Accordo. Pur essendo consapevole che, trattandosi della ratifica di un accordo internazionale, non sussiste per il Parlamento la possibilità di modificare il contenuto dell'accordo medesimo, rileva come l'articolo 1 individui gli organi competenti per l'esecuzione dell'Accordo e come, mentre in Italia tale compito sia stato conferito al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, nella Federazione russa sia articolato fra molteplici istituzioni. Sottolinea quindi come tale disposizione non semplifichi né acceleri il rapporto di collaborazione fra le

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parti contraenti. Evidenzia, inoltre, con riferimento all'articolo 6, come la normativa italiana in materia di tutela della privacy sia più avanzata e garantista di quella vigente nella Federazione russa.

Federico PALOMBA, presidente, esprime condivisione per le osservazioni dell'onorevole Samperi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005.
C. 2294 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale».
Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
La Convenzione in esame e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 31 articoli da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 26, prevede la «procedura amichevole» di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.
Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale».
Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Lubiana l'11 settembre 2001, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Slovenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio e, all'articolo 26, prevede la «procedura amichevole» di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.
Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che la principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata e regolata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano «transnazionale».
Ciò premesso, a livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato. Tale convenzione-tipo contiene una disposizione che rientra negli ambiti

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di competenza della Commissione Giustizia. Si tratta, segnatamente della cosiddetta «procedura amichevole», ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.
L'Accordo e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 29 ottobre 1999, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
L'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito e, all'articolo 25, prevede la «procedura amichevole» di cui si è accennato, volta a prevenire possibili contenziosi tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.
Non ravvisando particolari questioni concernenti gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE


Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato e petizione n. 638.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI