CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
C. 907 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Gabriele TOCCAFONDI (PdL) fa presente che il provvedimento recante modifiche al decreto-legge n. 1 del 2006 in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità, è stato esaminato da ultimo dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 aprile 2009. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso sul testo base trasmesso dalla Commissione di merito un parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento evidenziati nel corso dell'esame. In particolare, la condizione era volta delimitare in maniera in equivoca la platea dei beneficiari del provvedimento, individuando gli stessi negli elettori affetti da gravissime infermità tale che l'allontanamento all'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge n. 104 del 1992 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. In pari data, la Commissione affari costituzionali ha modificato il testo del provvedimento recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene peraltro opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 1.20 sopprime al comma 1, lettera a), capoverso 1, la parola «gravissime». Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la soppressione della suddetta parola possa ampliare la platea dei destinatari della disposizione determinando effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ritiene, invece, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare che il testo approvato dalla Commissione di merito non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 1.20, che determina un ampliamento della platea dei beneficiari del provvedimento suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 907 e C. 1643, recante Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.20 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale, approvato con modificazioni dal Senato, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 4, comma 2, capoverso «Art. 9-bis», attribuisce al Ministero dell'interno il gettito derivante dal pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. Il suddetto Ministero destina metà del gettito al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione volti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e l'altra metà alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti i procedimenti di competenza del suddetto Dipartimento. Al riguardo, al fine di escludere che la destinazione del gettito a specifiche finalità di spesa, possa determinare profili problematici di carattere finanziario, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il contributo previsto dalla disposizione in esame sia da intendersi come aggiuntivo rispetto alle forme di contribuzione già previste a legislazione vigente per le istanze in materia di acquisto della cittadinanza italiana. Ricorda che a legislazione vigente è già previsto il pagamento di una marca da bollo pari 14,62 euro. Segnala, infine, l'opportunità che il Governo chiarisca se sia necessario, sotto il profilo contabile, prevedere esplicitamente che il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni in esame debba essere versato all'entrata del bilancio dello Stato prima di essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riferimento all'articolo 9-bis, il quale disciplina l'impiego di personale di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo, atteso che la norma non prevede alcuna forma di copertura, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la gestione dell'elenco di cui all'articolo in esame possa essere disposta mediante l'impiego delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente ovvero possa essere posta a valere su eventuali tariffe a carico degli interessati all'atto dell'iscrizione al registro stesso. Per quanto concerne gli articoli 21 e 22, che intervengono in materia di ingresso e soggiorno illegale nello Stato, chiede che vengano forniti più puntuali elementi di informazione riguardo all'effettiva possibilità che le nuove competenze giurisdizionali attribuite dalla norme al giudice di pace siano espletate attraverso una razionalizzazione delle risorse utilizzate, esistenti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 32, per quanto concerne il comma 1, chiede che vengano acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato derivanti dall'estinzione dei crediti erariali per confusione, in caso di confisca; ciò con riferimento, tra l'altro, all'ipotesi in cui manchi la corrispondenza, sul piano temporale, tra il momento della riscossione del credito e quello del pagamento del debito erariale. Sempre riguardo al comma 1, osserva che le disposizioni che prevedono la sospensione delle procedure esecutive, nel differire l'effettiva riscossione di somme già iscritte nei ruoli, potrebbero determinare effetti onerosi. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla presumibile entità delle somme in questione, precisando se ed in quale misura il predetto differimento determini scostamenti rispetto alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali. Ritiene, infine, necessario un chiarimento circa i possibili effetti delle norme recate dal comma 7 che potrebbero

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ritardare l'incasso di somme dovute da aziende che non sono ancora di proprietà dello Stato, essendo state oggetto di sequestro e non di confisca. Con riferimento ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo 32, ritiene opportuno che il Governo confermi che la gestione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziaria possa essere effettuata dal Ministero della giustizia nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e, quindi, senza maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 45, rileva che, attualmente, il costo complessivo, sostenuto dagli interessati, per il rilascio del permesso di soggiorno è di circa 72 euro. La norma in esame prevede al comma 1, lettera b) che l'importo del contributo sia rideterminato con decreto tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro []. Considerato che metà del gettito dello stesso viene destinato ad alimentare il Fondo rimpatri, introdotto dal comma 1, lettera l), il gettito derivante dai contributi, al netto di tale voce di spesa, potrebbe rivelarsi inferiore a quello risultante della vigente normativa. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. La V Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 2009, ha, tra l'altro, chiesto al Governo di chiarire l'eventuale impatto finanziario delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), (subordinazione del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana) con riferimento specifico alle modalità di svolgimento del test; e al comma 1, lettera n), (possibilità per gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di iscriversi, per un periodo fino a 12 mesi, nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro) con riguardo ai profili di onerosità connessi alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Il Governo, in merito al primo rilievo ha chiarito che «all'attività di cui si tratta si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente», mentre, in merito al secondo, ha specificato che «la disposizione non appare suscettibile di recare profili di onerosità». Segnala, inoltre, che l'adozione di criteri più restrittivi nella definizione delle ipotesi di divieto di espulsione o respingimento di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione appare suscettibile di determinare un incremento delle suddette misure di espulsione o respingimento, con nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Quanto alla norma di cui al comma 1, lettera h-bis), fa presente che alla stessa non è allegata una relazione tecnica; la quantificazione dei relativi oneri si desume, peraltro, dall'articolo 66 che espone oneri per 35.000.000 euro per il 2009, 87.064.000 euro per il 2010, 51.467.950 euro per il 2011 e 55.057.200 euro a decorrere dal 2012, in parte (35 milioni nel 2009, 83 milioni nel 2010 e 21,05 milioni nel 2001) destinati alla costruzione e ristrutturazione dei CIE. Gli importi indicati sono identici a quelli previsti da analoga norma già contenuta nel decreto-legge n. 11 del 2009, cui era allegata una relazione tecnica recante gli elementi di quantificazione di detti oneri. Come già evidenziato in occasione dell'esame di tale decreto legge, rileva che la quantificazione appare in linea con i precedenti interventi normativi in materia. In merito ai profili di copertura della norma in esame rinvia alle considerazioni che saranno svolte con riferimento all'articolo 66. Per quanto concerne l'articolo 47, considerato che la definizione dei criteri e delle procedure applicative dell'Accordo d'integrazione e della sua articolazione in crediti sono rinviati dalla norma ad un successivo regolamento governativo, ritiene opportuno che il Governo fornisca, fin d'ora, elementi d'informazione in merito agli eventuali profili di onerosità connessi agli assetti organizzativi che si renderà necessario predisporre (ad esempio, approntamento di test, procedure ed organi di valutazione, eccetera) al fine di monitorare e registrare la dinamica relativa ai suddetti crediti. Si rileva, inoltre, che la perdita integrale dei crediti è associata, dalla norma in esame, alla revoca del permesso di soggiorno per lo straniero e

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alla conseguente sua espulsione dal territorio dello Stato secondo modalità indicate all'articolo 13, comma 4 del Testo unico sull'immigrazione che, in via generale, prevede l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; ciò appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 50, che prevede il registro delle persone senza fissa dimora, considerato che l'individuazione delle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora - di cui si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno con invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato - sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi informativi ed indicazioni circa le modalità applicative della norma, volti ad escludere, fin d'ora, anche con riferimento al funzionamento di tale registro, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 52, in materia di associazioni volontarie, ritiene necessario che siano forniti dal Governo elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di far fronte agli adempimenti in questione mediante l'impiego delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 53, in materia di rimpatrio assistito di minori, in merito ai profili di copertura finanziaria, la norma prevede che le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico sull'immigrazione, si applichino ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Al riguardo, osserva che l'articolo 45 del Decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il suddetto Fondo nazionale per le politiche migratorie. Tale Fondo risulta confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, al cui riparto tra le diverse finalità previste a legislazione vigente si provvede con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A titolo di esempio, per l'anno 2008, il decreto 19 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali dispone che le risorse siano così suddivise: per un importo di 766,6 milioni di euro ai fondi per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi; per un importo di 656,4 milioni di euro ai fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; per un importo di 41,1 milioni di euro ai fondi destinati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, senza tuttavia evidenziare la quota relativa al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Tale evidenziazione è invece presente nel decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006 - di cui al decreto 25 agosto 2006 del Ministro della solidarietà sociale - nell'ambito della quota da destinare al Ministero della solidarietà sociale. Considerato che le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie dovrebbero essere determinate nell'ambito del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla eventualità di modificare la formulazione della disposizione in esame, prevedendo che agli interventi di rimpatrio assistito di minori si provveda nei limiti delle risorse annualmente assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. Ritiene inoltre opportuno che il Governo assicuri che gli interventi di rimpatrio

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possano essere modulati nel limite delle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie e che tali risorse possano essere utilizzate per assicurare il predetto rimpatrio assistito, quando lo stesso sia necessario nell'interesse del minore, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 56, ritiene opportuno che il Governo confermi che le eventuali spese da sostenere per l'adeguamento dell'esistente collegamento telematico tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture rientrino tra le ordinarie spese di manutenzione e gestione dei sistemi informativi esistenti e risultino quindi realizzabili nell'ambito degli stanziamenti già iscritti nei bilanci di previsione predisposti in base alla vigente legislazione. Con riferimento all'articolo 57, rileva che rileva che le spese per gli accertamenti clinici svolti dal Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, a legislazione vigente, trovano copertura nei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Poiché, per effetto del comma 2, lettera a), numero 2) del testo in esame tale modalità di copertura viene soppressa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse si provvederà per assicurare la prosecuzione delle suddette attività di accertamento clinico da parte del Servizio sanitario nazionale anche alla luce della soppressione, nel testo in esame, dell'articolo 54. Per quanto concerne l'articolo 62, ritiene opportuno che il Governo confermi che la norma che prevede la nomina di una commissione di indagine, incaricata verifica della sussistenza degli elementi richiesti per lo scioglimento, costituisca una mera specificazione di una prassi amministrativa già in essere e che, pertanto, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Ricorda poi che l'articolo 66 dispone che agli oneri recati dall'articolo 21 - recante disposizioni in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45 - recante modifiche al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011, destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede quanto a euro 48.401.000 per l'anno 2009, a euro 64.796.000 per l'anno 2010 ed euro 52.912.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando, per diversi importi, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero della giustizia, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al triennio 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri, e al Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, a euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 e euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Inoltre, quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In proposito, ricorda che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato. La dotazione del fondo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, è stata successivamente integrata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Il comma 2 prevede una clausola di salvaguardia degli oneri di cui agli articolo 21 e 45, configurati in termini di previsione di spesa, redatta secondo la prassi consolidata. Al riguardo, osserva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Con riferimento all'utilizzo sia delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, sia del fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che le prenotazioni già effettuate per una norma di analogo contenuto del decreto-legge n. 11 del 2009 (Atto Camera n. 2232) e soppressa durante l'esame in sede parlamentare siano ancora allo scopo utilizzabili. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che, nel prospetto riepilogativo dell'utilizzo pubblicato nel Resoconto della Commissione bilancio del 24 febbraio 2009, risultavano già accantonate, anche se per importi diversi, le risorse necessarie agli interventi previsti dalla norma in esame. Dal punto di vista formale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di specificare espressamente il comma dell'articolo 45 alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel riservarsi di compiere i necessari approfondimenti sul testo, segnala preliminarmente, con riferimento all'articolo 57, che, a seguito degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, è stata soppressa la copertura degli interventi per gli accertamenti in materia di sicurezza statale a valere sui fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale. Contestualmente sono state tuttavia soppresse le disposizioni dell'articolo 55 che consentivano un nuovo finanziamento dei medesimi provvedimenti. Rileva che conseguentemente, la modifica introdotta all'articolo 57 risulta incongrua.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la Commissione esprima il parere di competenza direttamente all'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Massimo BITONCI (PdL), relatore, nel ricordare l'importanza del provvedimento, segnala che sullo stesso la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che l'Amministrazione competente ha predisposto una relazione tecnica recante la quantificazione dei costi e dei ricavi stimati, dalla quale emerge che il

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risultato economico netto, tenuto conto della somma da corrispondere all'International Rugby Board, sarebbe pari a euro 13.365.180 per l'edizione del 2015 e a euro 9.566.485 per l'edizione del 2019. Alla luce dei dati forniti, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, sarebbe quindi da considerarsi del tutto improbabile l'eventualità dell'escussione della garanzia statale. Tuttavia il documento, a giudizio della stessa Ragioneria, non chiarisce il profilo temporale della spesa a carico della Federazione italiana rugby, con particolare riguardo all'erogazione della somma a fronte della quale viene richiesta la garanzia statale, né i riflessi finanziari derivanti dalla partecipazione alla Coppa del mondo della città di Marsiglia. Con riferimento a tali rilievi, l'amministrazione competente ha provveduto a segnalare in data odierna che le somme a fronte delle quali si richiede la garanzia statale, devono essere corrisposte all'International Rugby Board entro 60 giorni dalla conclusione della competizione sportiva, ossia nell'anno 2015 per la Coppa del mondo 2015, e nell'anno 2019 per la Coppa del mondo del 2019, come risulta implicitamente dalla stessa relazione tecnica in cui tra gli oneri cui si farà fronte attraverso gli introiti derivanti dal torneo sono computate proprio le somme da erogare all'International Rugby Board. Ciò evidentemente conferma come l'escussione della garanzia statale, che si verificherebbe in caso di mancata corresponsione delle somme stesse, debba considerarsi un evento del tutto improbabile, posto che gli introiti stimati sono ampiamente sufficienti a provvedere all'erogazione delle somme dovute. Per quanto riguarda invece la partecipazione alla Coppa del mondo della città di Marsiglia, in qualità di città ospitante, l'Amministrazione competente fa ora presente che la relazione tecnica tiene conto degli effetti finanziari derivanti da tale partecipazione, nel senso che in essa risultano conteggiati, tra gli oneri complessivi, quelli relativi agli incontri che si svolgeranno in tale città e, tra gli introiti, gli incassi relativi ai predetti incontri, che saranno acquisiti dalla Federazione Italiana Rugby.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere, sospende l'esame che riprenderà al termine della discussione della risoluzione Vannucci 7-00149.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

5-01269 Duilio: Utilizzo risorse della politica di coesione e sviluppo regionale comunitaria destinate all'Italia.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Lino DUILIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto dalla risposta del Governo emerge che le risorse dei fondi comunitari che l'Italia rischia di perdere ammontano non a 9 miliardi ma a oltre 4 miliardi, che comunque rappresentano una cifra considerevole. Si riserva quindi di presentare una nuova interrogazione nel prossimo mese di luglio quando sarà spirato il termine per l'utilizzo di tali risorse.

La seduta termina alle 15.15.

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RISOLUZIONI

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'illustrare la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, ricordando che la medesima questione è stata affrontata nel corso dell'esame del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché successivamente da due ordini del giorno, uno a sua prima firma, l'altro presentato dalla collega De Micheli in Assemblea. Con riferimento alle disposizioni inserite nel decreto-legge n. 185 rileva che il regolamento attuativo delle stesse deve essere ancora emanato, così come non risulta ancora effettuato il rifinanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi. Insieme, rileva l'importanza di dare seguito anche alla facoltà, prevista grazie all'approvazione di un suo emendamento alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185, di ottenere una certificazione del carattere certo ed esigibile dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di poterli a loro volta cedere pro soluto. Rileva che in proposito, come richiede la risoluzione, risulta necessaria una modifica della disciplina del patto di stabilità interno, in quanto singolarmente la certificazione rilasciata dai comuni sui crediti, al contrario del debito in sé, va ad incidere negativamente sui saldi degli enti locali. Altra necessaria integrazione della disposizione è rappresentata dal riconoscimento per le imprese di cedere il credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni pro soluto anche laddove il contratto con la pubblica amministrazione medesima non lo consenta.

Antonio MISIANI (PD) sottoscrive la risoluzione

Renato CAMBURSANO (IdV), nel sottoscrivere la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, rilevando che, per far fronte ai debiti delle amministrazioni pubbliche potrebbe risultare opportuno utilizzare le risorse della Cassa Depositi e Prestiti date dal differenziale tra risorse e impieghi; in questo modo si potrebbero reperire effettivamente, come dichiarato dal Presidente del Consiglio nelle scorse settimane, «soldi veri» per le imprese.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel comprendere l'impostazione generale della riforma, osserva che il carattere certo ed esigibile del credito potrebbe risultare in ogni caso vanificato in presenza di dissesto dell'ente debitore.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive la risoluzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di esprimere l'avviso del Governo in merito alla risoluzione nel seguito della discussione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e fissa alle ore 20 di mercoledì 6 maggio 2009 il termine per la presentazione di emendamenti alla risoluzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione riprende l'esame.

Massimo BITONCI, relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 1994, recante Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
è da considerarsi del tutto improbabile l'escussione della garanzia statale, posto che il risultato economico delle edizioni della Coppa del mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019, al netto della citata garanzia, dovrebbe risultare pari a euro 13.365.180 euro per l'anno 2015 e ad euro 9.566.485 per l'edizione 2019 e che le somme a fronte delle quale la garanzia è concessa devono essere corrisposte all'International rugby board entro sessanta giorni dalla conclusione delle menzionate competizioni sportive;
il citato risultato economico netto tiene conto anche degli oneri connessi alla partecipazione alla Coppa del Mondo della città di Marsiglia in qualità di città ospitante, nonché degli incassi relativi agli incontri che si svolgeranno in tale città, che saranno acquisiti dalla Federazione italiana Rugby;
non sussiste pertanto la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.30.

In ricordo del vicepresidente della Commissione Gaspare Giudice.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rammentare come il collega e amico Gaspare Giudice sia stato ricordato questa mattina in Assemblea in maniera circostanziata e significativa dal Presidente della Camera e da altri oratori che sono successivamente intervenuti, ritiene doveroso e giusto ricordare anche in Commissione la figura dell'onorevole Giudice che ha speso quasi per intero la sua esperienza parlamentare nella Commissione bilancio. Ritiene che tutti abbiano potuto apprezzare il suo contributo intelligente e appassionato, le sue ferme convinzioni in merito al ruolo del Parlamento ed al rilievo della funzione parlamentare, da lui costantemente esercitata con grande impegno, senso di responsabilità e nella consapevolezza di dovere rendere conto ai propri elettori del mandato ricevuto. L'onorevole Giudice si sentiva espressione di una collettività, un rappresentante nel

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senso proprio del termine, radicato nel suo Mezzogiorno e nella sua Sicilia e persuaso di doverne rappresentare interessi e speranze, seppure nella più ampia cornice dell'indirizzo politico di maggioranza. Non aveva pertanto esitazione nel combattere le battaglie che riteneva giuste, coinvolgendo senza pregiudizi anche le forze di opposizione ma, nello stesso tempo, non sfuggiva alla logica della mediazione ed era consapevole degli equilibri e della coerenza che in politica occorre sempre perseguire. Proprio per la schiettezza, la concretezza e la competenza manifestata nell'attività parlamentare, l'onorevole Giudice ha rappresentato per tutti un interlocutore sicuro ed affidabile, una figura autorevole anche quando non si condividevano le opinioni da lui espresse. Ritiene, infine debba essere ricordata la generosità e l'efficacia con le quali ha svolto in questa legislatura il ruolo di Vicepresidente della Commissione, non sottraendosi mai alle sue responsabilità. Personalmente nutriva un rapporto di piena intesa e di reciproca fiducia con l'onorevole Giudice, maturato nel corso della comune esperienza parlamentare.
L'impegno, la piena disponibilità e la serietà che hanno segnato la sua esperienza parlamentare non sono mancati neanche in occasione della grave malattia che l'aveva colpito, con la quale conviveva con grande naturalezza e signorilità e che non gli ha impedito, neanche in questa legislatura, di essere protagonista di iniziative parlamentari importanti, quali l'esame del disegno di legge finanziaria e la definizione della risoluzione per l'assegnazione di contributi volti al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica, recepita proprio ieri in un decreto sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che riteneva espressione di quel legame che ogni parlamentare deve coltivare con le problematiche del proprio territorio. Ricorda, da ultimo, come l'11 febbraio scorso l'onorevole Giudice si fosse recato in missione a Bruxelles per partecipare ad un incontro interparlamentare sul futuro della politica di coesione e avesse successivamente predisposto una relazione con la quale intendeva contribuire all'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate. Non ha potuto illustrare questo suo ulteriore contributo all'attività della Commissione, che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2) e, ovviamente, sarà inserito tra gli atti dell'indagine conoscitiva.
Per tutte queste ragioni, ritiene non si possa che ricordare in modo partecipe e commosso l'amico Gaspare Giudice che ha onorato il Parlamento con il suo impegno efficace e rigoroso.

Lino DUILIO (PD) si associa, anche a nome del proprio gruppo, al cordoglio per la scomparsa del collega Gaspare Giudice, dichiarando di condividere in tutto il contenuto e lo spirito delle parole di commemorazione del Presidente Giorgetti. Ritiene che la scomparsa del collega Giudice, che rappresentato una figura esemplare di parlamentare, crei un vuoto difficilmente colmabile sia sotto il profilo affettivo sia nell'ambito della vita istituzionale della Camera. In particolare, sottolinea come il collega Giudice abbia sempre rappresentato, al di là delle contingenti difformità di vedute e di opinioni politiche, un punto di riferimento nell'attività della Commissione bilancio per la sua capacità di ricercare, con profondo senso delle Istituzioni, soluzioni ampiamente condivise, ma mai frutto di compromessi di basso profilo.

Renato CAMBURSANO (IdV), a titolo personale e a nome del proprio gruppo, si unisce al profondo dolore espresso, a nome della Commissione, dal Presidente Giorgetti per la prematura scomparsa del collega Gaspare Giudice, con il quale ha condiviso l'esperienza parlamentare sin dal 1996. Giudica doveroso ricordare la grande autonomia di giudizio sempre dimostrata dal collega scomparso nella propria attività parlamentare, richiamando, in particolare, la sua speciale attenzione alle politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno e il forte legame con il suo territorio. Esprime infine le proprie condoglianze

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alla famiglia e, in particolare, alle figlie, alle quali il collega Giudice era profondamente legate e per le quali, anche in recenti occasioni, aveva sempre espresso parole di affettuosa sollecitudine.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni del presidente e dei colleghi intervenuti, sottolinea il grave vuoto che il collega Giudice lascia nel suo gruppo, ricordando le osservazioni da lui rivoltegli con sensibilità ed autorevolezza proprio in merito alla conduzione del gruppo e rilevando come pensare di continuare a lavorare senza di lui appaia quasi impossibile. Ricorda quindi, del collega Giudice, il profondo senso delle istituzioni, la sincera e appassionata partecipazione ai lavori parlamentari, che non indulgeva mai a espedienti tattici o retorici ma risulta sempre ispirata ad una concezione alta della politica.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.