CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni riunite hanno esaminato gli emendamenti presentati al disegno di legge all'ordine del giorno, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da domani, giovedì 30 aprile. Dopo aver dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni III, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV nonché dal Comitato per la legislazione, rileva che gli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2, approvati nella seduta di ieri e diretti a premettere un comma al comma 1 dell'articolo 32 del disegno di legge, contengono delle modifiche all'articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575, che in realtà non appaiono essere riferibili a tale disposizione. Pertanto, qualora non fosse chiarita la reale portata normativa dei predetti emendamenti, ritiene, d'intesa con l'onorevole Bruno, Presidente della I Commissione, che sarebbe opportuno procedere alla soppressione della disposizione introdotta da tali emendamenti, rinviando all'esame dell'Assemblea un ulteriore approfondimento.

Donatella FERRANTI (PD), prendendo atto che l'emendamento 32.2 presentato da deputati del suo gruppo in realtà non sembra essere collocato correttamente sotto il profilo della disposizione su cui va ad incidere, ritiene che per l'esame in Assemblea questo possa essere trovata una soluzione che consenta di inserire nell'ordinamento una norma il cui contenuto corrisponda sostanzialmente a

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quello degli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2.

Giulia BONGIORNO, presidente, preso atto che non sembra al momento possibile chiarire il contesto normativo della disposizione introdotta dagli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2 nel disegno di legge n. 2180, presenta in sostituzione dei relatori per la I e per la II Commissione e d'intesa con il Presidente della I Commissione, l'emendamento 32.50 volto a sopprimere tale disposizione (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 32.50.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva altresì che, a seguito dell'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento Contento 1.11 (nuova formulazione), occorre sopprimere il comma 9 dell'articolo 1, volto a modificare l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, che il predetto emendamento è diretto ad abrogare. Propone pertanto di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge.

Le Commissioni approvano la proposta di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1.

Giulia BONGIORNO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori, Santelli per la I Commissione e Sisto per la II Commissione il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Santelli, per la I Commissione, e Sisto, per la II Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 169 del 29 aprile 2009, a pagina 62 prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole «4-ter.», aggiungere il seguente periodo «Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda».