CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 aprile 2009
170.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 14.50.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

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Donato BRUNO, presidente, ricorda che, come già comunicato, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, ricorda che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è favorevole, mentre il parere della Commissione Bilancio è favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Presenta quindi gli emendamenti 2.100 e 2.101, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, nonché gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104 e 3.100, recanti mere correzioni di forma.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

David FAVIA (IdV) chiede un chiarimento sull'emendamento 3.100, che prevede la soppressione delle parole «della Repubblica italiana». Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.100, chiede se, per rispettare le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, non si debba prevedere, ai fini della nomina del commissario, l'intesa anche con la provincia di Pesaro.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, per quanto riguarda la soppressione delle parole «della Repubblica italiana», risponde che si tratta di una correzione di forma: negli atti normativi si usa citare la «Gazzetta ufficiale» semplicemente come tale, e non come «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana». Per quanto riguarda l'intesa con la provincia di Pesaro, premesso che l'emendamento recepisce una condizione testuale della Commissione Bilancio e che in questa fase la Commissione di merito non può apportare al testo modifiche che non si basino sui pareri espressi dalle altre Commissioni, osserva che, in ogni caso, è corretto far riferimento, per l'intesa, alla sola provincia di Rimini, in quanto è questa che dovrà sostenere gli oneri principali del trasferimento dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 e 3.100 del relatore; delibera quindi di conferire al relatore, deputata Dal Lago, mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame; delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2009.

Mario TASSONE (UdC), relatore, ricorda che il provvedimento interviene per colmare una lacuna normativa della disciplina in materia di reati elettorali e che la

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stessa Cassazione ha tenuto sul punto una giurisprudenza oscillante. Esprime quindi l'auspicio che l'iter della proposta di legge sia breve.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, considerata l'assenza del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Donato BRUNO, presidente, considerata l'assenza del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, rilevato che sono presenti tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione e considerato che non è stato possibile, nella giornata di ieri, svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il 30 aprile 2009 scade il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva sulla modifica dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e aggregazione di comuni e province, e propone di chiedere alla Presidenza della Camera il differimento di tale termine al 31 luglio 2009.

Giuseppe CALDERISI (PdL), Doris LO MORO (PD), in sostituzione di Sesa AMICI (PD), Luciano DUSSIN (LNP), David FAVIA (IdV), Mario TASSONE (UdC) e Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) convengono sull'opportunità di chiedere il differimento del termine richiamato dal presidente.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Emendamenti testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 aprile 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.25.

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Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi.
C. 2353 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, al comma 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102 del 2004, il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori. Il decreto legislativo n. 102 del 2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale ha «l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione» ovvero di dare nuovo impulso all'assicurazione dai rischi meteorologici.
Il comma 2 dell'articolo unico prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio sul quale è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
Il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. Alla copertura si provvede: quanto a 90,1 milioni di euro, mediante l'utilizzo di una parte delle risorse relative al Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (cosiddetto Fondo conti dormienti); quanto a 19,9 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo «conti dormienti» attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Segnala, per inciso, che la proposta di legge riproduce il testo dell'articolo 8-decies dell'emendamento Dis. 1.1 presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 (C. 2187), sul quale è stata posta la questione di fiducia. In quella sede l'articolo 8-decies è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera.
Per quanto riguarda i profili di competenza del Comitato, ricorda che la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale è riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale, alla materia «tutela della concorrenza», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha riconosciuto la riconducibilità alla materia in questione del Fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura, sostituito dal fondo oggetto del provvedimento in esame a seguito del riordino operato con il decreto legislativo n. 102 del 2004.

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Osserva inoltre che la proposta di legge non modifica la vigente disciplina sulla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PARERI

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.