CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 aprile 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009.
C. 2389.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento in esame, che reca la disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009, è composto da un solo articolo e non è corredato da relazione tecnica. Il comma 1 modifica, esclusivamente

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per l'anno 2009, il termine finale del periodo entro il quale si possono indire referendum, posticipandolo dal 15 al 30 giugno, in modo da consentire l'abbinamento delle consultazioni referendarie con il ballottaggio delle elezioni amministrative previste per il 21 giugno 2009. Il comma 2 reca disposizioni procedurali relative alla composizione, al funzionamento degli uffici elettorali, agli orari delle votazioni e all'ordine con cui dovrà procedersi allo scrutinio. Con riferimento ai profili finanziari, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni sono proporzionalmente distribuite tra lo Stato e gli enti interessati in base al numero delle consultazioni stesse. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se per l'individuazione degli adempimenti comuni possa farsi riferimento all'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e se le spese a carico dello Stato debbano, comunque, essere stabilite nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte allo scopo dal Ministero dell'interno con proprio decreto. A tale proposito ricorda che una disposizione di analogo tenore, ma formulata in maniera più dettagliata, è prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2009 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che gli adempimenti comuni sono quelli di cui all'articolo 17 della legge n. 136 del 1976 e che le spese a carico dello Stato devono, comunque, essere stabilite nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte allo scopo dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Antonio MISIANI (PD) nel ricordare che la vicenda è stata oggetto di un aspro confronto politico, chiede una quantificazione del costo dell'effettuazione del referendum nonché dell'attuale dotazione di bilancio del fondo per l'effettuazione delle consultazioni elettorali e referendarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si dichiara disponibile a fornire elementi di risposta alle richieste del deputato Misiani, pur rilevando come, anche alla luce dei precedenti in materia, che non hanno mai recato una quantificazione delle spese necessarie per l'effettuazione di elezioni, si tratta di elementi che non rilevano ai fini dell'esame del provvedimento, in quanto che comunque l'effettuazione del referendum nell'anno in corso era già prevista e quindi anche la dotazione di bilancio era stata determinata tenendo conto di tale dato.

Antonio MISIANI (PD) ritiene in ogni caso necessaria, alla luce del dibattito politico che su tale argomento si è svolto, una quantificazione delle spese necessarie per l'effettuazione del referendum.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva di non potere allo stato fornire una quantificazione dei costi dell'effettuazione del referendum, impegnandosi tuttavia a fornire tali dati alla Commissione nei prossimi giorni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che elezioni e referendum costituiscono comunque obblighi costituzionali e conseguentemente i relativi oneri rappresentano spese obbligatorie per le quali, in caso di mancato rispetto delle previsioni iniziali di spesa, si attingerà ai fondi di riserva presenti nel bilancio dello Stato.

Chiara MORONI (PdL), relatore, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione in termini coerenti con quanto previsto dal decreto-legge n. 3 del 2009, che conteneva una più puntuale descrizione delle modalità di ripartizione degli oneri tra i soggetti istituzionali coinvolti. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 2389, recante Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti

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dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del secondo periodo non derivano nuovi i maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Antonio MISIANI (PD) rileva che nella proposta di parere non risulta chiaro il riferimento alla necessità di adempiere ai rimborsi per i comuni delle spese in relazione all'organizzazione del referendum esclusivamente nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, in quanto ciò potrebbe significare che in caso di assegnazioni di bilancio insufficienti non si provvederà al necessario rimborso ai comuni.

Pier Paolo BARETTA (PD), alla luce delle considerazioni del collega Misiani, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la condizione riproduce testualmente, aggiungendo in fine un periodo, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 3 del 2009, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che nella sua attuale formulazione la condizione contenuta nel parere non esclude che si possono determinare oneri per i comuni non debitamente rimborsati dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che, per fugare ogni dubbio in ordine agli eventuali oneri in capo ai

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comuni, si possa sopprimere il terzo periodo della condizione che prevede che dall'incremento delle quote per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato, ritenendo sufficiente, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, la «compensazione tra per gli enti beneficiari» prevista dal quarto periodo. Sospende comunque la seduta per consentire un approfondimento in merito.

La seduta sospesa alle 12.50 è ripresa alle 13.

Chiara MORONI (PdL), relatore, riformula la proposta di parere, recependo l'indicazione formulata dal presidente e quindi espungendo dalla proposta medesima il terzo periodo.

Renato CAMBURSANO (IDV) intervenendo per dichiarazione di voto rileva che la votazione del referendum il 21 giugno comporterà un maggior costo per la finanza pubblica che poteva essere evitato svolgendo il referendum insieme alle elezioni europee ed al primo turno delle elezioni amministrative. Con tali motivazioni annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ricordando che la soluzione preferita dal suo gruppo era quella di svolgere il referendum insieme alle elezioni europee ed al primo turno delle elezioni amministrative, e cioè il 7 giugno, consentendo così un significativo risparmio di spesa, ritiene che collocare il referendum il 21 giugno consente comunque di effettuare un risparmio rispetto all'unica altra ipotesi che sarebbe stata, dati i tempi, possibile a legislazione invariata, vale a dire quella di effettuare il referendum il 14 giugno. Per questi motivi annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 1).

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
Testo base C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere che ritiene idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il testo base dei disegni di legge C. 907 e C. 1643, recante Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
risulta opportuno definire la fattispecie dei soggetti interessati dal provvedimento in modo da evitare che la stessa possa avallare prassi poco rigorose nel rilascio dei certificati medici;
la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1 risulta peraltro suscettibile di determinare un risparmio di spesa, consentendo che il voto a domicilio possa essere raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori domiciliari;
l'attuale testo dell'articolo 2 della legge n. 199 del 1978 già prevede la presenza di quattro scrutatori per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura

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con meno di 100 letti, pertanto gli oneri derivanti dall'estensione di tale previsione anche alle circoscrizioni dove esistono ospedali o case di cura dove si procede alla raccolta del voto domiciliare appaiono compensati dai risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1;
considerato che:
per il decreto-legge n. 1 del 2006, il quale prevede, all'articolo 1, la possibilità di voto a domicilio per gli elettori affetti da grave infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, il Governo, in presenza di una definizione in termini inequivoci della fattispecie, aveva ritenuto, come si evince dalla relazione tecnica, che la disposizione non determinasse oneri finanziari ulteriori tenuto che il servizio di raccolta a domicilio del voto può essere organizzato con gli stessi mezzi e risorse utilizzate per il già previsto trasporto dei disabili ai seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104 del 1992;
il rilascio dei certificati medici previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b) da parte di funzionari medici designati dai competenti organi dall'Azienda sanitaria locale risulta già previsto dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2006 ed allo stesso non sono stati attribuiti effetti finanziari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore"».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede un chiarimento in ordine alla portata della condizione contenuta nel parere, in quanto ritiene, anche alla luce della sua esperienza familiare che, in forza del richiamo all'articolo 29 della legge n. 104 del 1992, dalla disposizione potrebbero risultare escluse persone che risultano trasportabili solo con l'ausilio di personale specializzato e le quali invece, nella pratica, non sono nelle condizioni di recarsi ai seggi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che per i soggetti richiamati dal deputato Cambursano dovrebbero essere i comuni, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104 del 1992 ad organizzare il trasporto ai seggi, qualora i soggetti in questione non fossero nella condizione di beneficiare di tale servizio, troverebbe applicazione il provvedimento in esame. Osserva che la proposta di parere rappresenta, come dimostrato dall'iter del provvedimento in Commissione, il massimo sforzo che è possibile allo stato compiere per individuare una soluzione al problema senza incorrere in difficoltà di carattere finanziario. Auspicando quindi una rapida approvazione del provvedimento, in modo che lo stesso possa risultare operativo fin dalle prossime scadenze elettorali, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

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Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.
C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI avverte che la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione è ancora in corso di predisposizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
C. 624 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale costituisce il testo unificato di numerose proposte di legge, presentate sia da esponenti dei gruppi di maggioranza che da esponenti di gruppi di opposizione, e, intervenendo su una materia su cui si discute già da molte legislature, reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, per quanto concerne l'articolo 5, il quale istituisce la rete di cure palliative, osserva che la normativa vigente già prevede una rete di assistenza ai pazienti terminali. Tuttavia, in considerazione degli specifici obblighi e delle relative modalità di attuazione previsti dal testo, andrebbe verificata - in base ad idonei elementi di valutazione - l'effettiva possibilità, per le strutture del servizio sanitario nazionale interessate, di dare applicazione alle norme in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come previsto dal testo). In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 7 prevede l'istituzione, in ciascuna regione e provincia autonoma, del coordinamento operativo della rete. Il testo contiene una clausola di invarianza, in base alla quale il predetto coordinamento dovrà essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza sia idonea a garantire che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la norma prevede adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome. Segnala, inoltre, che dal punto di vista formale la clausola di invarianza potrebbe essere riformulata specificando che le risorse umane, strumentali e finanziarie alle quali si fa riferimento sono quelle degli enti locali interessati dalle disposizioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento agli articoli 8 e 9, segnala che i centri residenziali di cure palliative sono strutture già operanti nel territorio nazionale e che la normativa vigente, che ne stabilisce i requisiti strutturali, non ne definisce nel dettaglio la pianta organica. La norma in esame, fissando i requisiti minimi di personale, appare suscettibile di incrementare i costi per l'erogazione dei servizi in questione da parte delle strutture sanitarie interessate. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca l'entità di tali costi e le possibili modalità con cui farvi fronte. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 in

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conformità alla quantificazione dell'onere di cui all'articolo 17, riferendola espressamente al triennio 2009-2011. Con riferimento all'articolo 13, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sugli eventuali effetti finanziari a carico delle Università e delle strutture del Servizio sanitario nazionale per le attività formative in esame. Per quanto riguarda l'articolo 14, segnala che, in assenza di informazioni circa il numero dei componenti l'Osservatorio e circa le modalità di remunerazione, non è possibile effettuare una valutazione della congruità delle risorse stanziate dalla disposizione in esame per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale. Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca elementi idonei a quantificare l'effettivo onere derivante dalla norma. Non ritiene chiaro, inoltre, se debbano essere imputate all'autorizzazione di cui al comma 5 anche le spese per le convenzioni e le collaborazioni previste dal precedente comma 3. Ritiene opportuna infine, in relazione al collegamento con gli osservatori regionali, una conferma circa l'obbligatorietà da parte delle regioni di istituire detti osservatori. In caso affermativo, essendo le risorse di cui al comma 5 destinate al finanziamento dell'Osservatorio nazionale, andrebbero indicate le modalità di copertura degli ulteriori costi connessi all'istituzione degli osservatori regionali. .Segnala poi che l'articolo 17 quantifica in 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e in 0,5 milioni a decorrere dall'anno 2012 la spesa direttamente derivante dalle disposizioni in esame (comma 1), provvedendo alla relativa copertura finanziaria a carico del fondo speciale di parte corrente (accantonamento del Ministero dell'economia) iscritto nel bilancio triennale 2009-2011. Viene inoltre prevista (commi 2 e 3) la stipula di una specifica intesa tra il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, con la destinazione di una quota delle risorse vincolate pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, dal punto di vista formale segnala l'opportunità di modificare il riferimento ad alcune delle disposizioni di spesa richiamate dal comma 1. In particolare, il riferimento all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 15, comma 5, deve intendersi in realtà agli articoli 10, comma 1, e 14, comma 5. In ordine all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che questo non reca, per gli anni 2009 e 2010, le necessarie disponibilità. Con riferimento alla previsione contenuta nel comma 3, in base alla quale si prevede la destinazione di una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 nell'ambito delle disponibilità complessive per il Servizio Sanitario nazionale, ritiene necessario che il Governo chiarisca se con l'inciso «nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio sanitario nazionale» si intenda che l'assegnazione delle risorse alle finalità di cui alla presente legge non debba eccedere la quota delle risorse già destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Chiede inoltre se, per l'anno 2009, la proposta di legge preveda l'assegnazione di ulteriori 100 milioni rispetto alla somma di pari importo destinata alle cure palliative, nell'ambito della quota vincolata delle risorse del Servizio sanitario nazionale, dall'accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome in data 25 marzo 2009 per il finanziamento di progetti che dovranno essere presentati nell'anno di riferimento sulla base dei criteri individuati nell'accordo medesimo. Infine chiede se, per gli anni 2010 e 2011, la previsione esplicita del «quantum» delle risorse da destinare alle suddette finalità possa ritenersi compatibile con il meccanismo di assegnazione delle quote vincolate che, sulla base

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della legislazione vigente, viene effettuata, annualmente, con delibera del CIPE, sulla base dell'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Conclusivamente sollecita il rappresentante del Governo a predisporre in tempi rapidi i necessari elementi di chiarimento, in considerazione dell'importanza del merito del provvedimento, che risulta assolutamente condivisibile, in quanto, proprio nel momento in cui è in corso nel Paese un ampio dibattito sui temi eticamente sensibili del fine vita e del testamento biologico, si interviene in modo fattivo e concreto per offrire un sostegno ai malati terminali attraverso le terapie del dolore e le cure palliative.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel condividere il merito del provvedimento e le ragioni di urgenza richiamate dal relatore, deposita una documentazione che ne evidenzia i numerosi profili problematici di carattere finanziario (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce della documentazione presentata dal rappresentante del Governo, invita il relatore, proprio in considerazione della delicatezza del provvedimento ed al fine di predisporre una proposta di parere, a farsi carico di rappresentare ai componenti della Commissione di merito i profili problematici di carattere finanziario dello stesso, in modo da avviare informalmente una riflessione su quali modifiche potrebbero essere apportate al testo così da individuare misure efficaci e, allo stesso tempo, finanziariamente sostenibili. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.