CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CAPARINI, presidente, comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Anna Margherita Miotto, in sostituzione del deputato Lorenzo Ria.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Antonio Fosson, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante la disciplina delle terapie del dolore e delle cure palliative, intendendosi con tale termine la cura per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza. Rileva che l'articolo 1 indica quale finalità della legge la tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alle terapie del dolore mentre l'articolo 2 ha una funzione definitoria; l'articolo 3 finanzia la prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative; l'articolo 4 prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione da parte Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative.

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Evidenzia che l'articolo 5 reca l'istituzione della rete di cure palliative; l'articolo 6 disciplina la composizione dell'equipe multiprofessionale specializzata in cure palliative; l'articolo 7 delinea le condizioni per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative e gli articoli 8 e 9 definiscono i requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali e domiciliari. Riferisce che gli articoli 10 e 11 dettano le misure di sostegno per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» e definiscono i criteri per la realizzazione del coordinamento delle misure previste; l'articolo 12 prevede l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica; l'articolo 13 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore; l'articolo 14 istituisce l'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e le terapie del dolore; l'articolo 15 reca la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore ed infine l'articolo 16 prevede la relazione annuale al Parlamento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, degli interventi per la realizzazione di strutture per le cure palliative. In ordine all'articolo 5, osserva cheil Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce la rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime regioni e province. Fa notare che l'articolo 11 dispone che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. Si sofferma quindi sull'articolo 13, che prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e in terapia del dolore e che nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua prevede l'aggiornamento periodico obbligatorio del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore.
Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
C. 2353.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, teso a provvedere al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, strumento attraverso cui vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. Rileva che a seguito del riordino operato con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dotazione del Fondo è suddivisa

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in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato «Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi», l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, denominato «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori». Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi; il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio su cui è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi mentre il comma 3 reca la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Riferisce quindi che il comma 4 provvede a reintegrare di 90,1 milioni di euro per il 2011 la dotazione del Fondo «conti dormienti» attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la proposta prevede il rifinanziamento del Fondo sul quale vengono erogati agli imprenditori agricoli i contributi statali sui premi assicurativi, senza intervenire sulle norme che disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del Fondo, quale in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che prescrive che l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione della Camera).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, riferisce che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di quarantasei articoli, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi. Segnala che la Commissione ha reso parere alla 14a Commissione del Senato in data 4 novembre 2008 sul testo che, esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, interviene in diversi settori, delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi e modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Sottolinea che il Capo I reca le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione delle direttive, riportate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse; il Capo II reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché principi e criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive comunitarie; il Capo III dà attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e il Capo IV reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In ordine agli specifici profili di

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competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali; in particolare il comma 6 prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Rileva che il comma 7 del medesimo articolo prevede l'obbligo del Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere un'informativa semestrale sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In relazione all'articolo 2, evidenzia che la norma detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie; in particolare, criteri connessi all'univocità dei processi decisionali, quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni, sono contenuti nella lettera g), che richiama espressamente il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Sottolinea che l'articolo 7 reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Fa notare che l'articolo 9 stabilisce che nell'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo, è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza Stato-regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede alcuni adempimenti e l'indicazione di ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Osserva che il Governo, nel predisporre il decreto legislativo di attuazione della direttiva, deve acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni; prevedere adeguati poteri di coordinamento e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria; introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, all'accreditamento dei laboratori, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli. Evidenzia che l'articolo 13 reca disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo mentre l'articolo 16 modifica la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio; si prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome si adoperino per assicurare un livello della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi. Riferisce che l'articolo 37 prevede che i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari debbano essere accreditati da organismi di accreditamento riconosciuti e

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operanti ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011; si rinvia inoltre ad apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione e cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive. Illustra quindi l'articolo 38, che provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'articolo 40, che disciplina i profili fondamentali, obiettivi, natura giuridica e compiti, dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e senza fini di lucro: possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.
Illustra quindi la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, avente ad oggetto gli sviluppi del processo d'integrazione europea ed in particolare la riforma dei Trattati; le prospettive economiche ed il tema della crescita e della competitività; le attività relative alla cosiddetta fase ascendente, la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione Europea, e alla cosiddetta fase discendente, concernente l'attuazione del diritto comunitario; lo stato relativo al recepimento dell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, alle procedure di infrazione e al ruolo del Parlamento e delle Regioni nel processo normativo comunitario. Riferisce quindi sui profili della Relazione afferenti agli sviluppi del mercato interno e delle politiche comuni previste dal Trattato CE ed all'evoluzione in materia di politiche sociali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (vedi allegato 3); formula altresì una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (vedi allegato 4).

Davide CAPARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.