CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2009
166.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 aprile 2009.

Audizioni sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.
Audizioni di rappresentanti dell'Autorità portuale di Genova e di rappresentanti dell'INPS.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.10 alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 aprile 2009.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.
C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, presidente, segnala che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Per tali ragioni, avverte che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito di carattere generale sul provvedimento, mentre la deliberazione

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della Commissione sarà rinviata alle ore 9 di domani, in attesa di verificare l'eventuale approvazione, da parte delle stesse Commissioni di merito, di proposte emendative di specifico interesse nelle materie di competenza.

Antonino FOTI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge n. 1441-bis-B, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile: si tratta di un provvedimento «collegato» alla manovra di bilancio, già approvato in prima lettura dalla Camera e poi ampiamente modificato ed integrato dal Senato; infatti, il testo giunto alla Camera risulta arricchito di ulteriori 32 articoli, mentre altri interventi di modifica, più o meno incisivi, hanno riguardato 26 articoli del testo già approvato dalla Camera stessa.
Osserva che l'importanza del disegno di legge è evidente: esso, infatti, pone in essere una serie di misure di particolare rilievo per dare attuazione alla complessiva manovra di finanza pubblica definita dal Governo e dal Parlamento alla fine dell'anno scorso, consentendo in tal modo di tradurre in interventi concreti gli indirizzi e le «cifre» dell'ultima legge finanziaria. Rileva, d'altra parte, che il «collegato» all'esame della Commissione non costituisce l'unico «tassello» del complessivo intervento predisposto dall'Esecutivo e dalla maggioranza per rilanciare diversi settori funzionali del Paese. Accanto ad esso, infatti, ritiene che vadano ricordati: la legge di delegazione che intende riformare il pubblico impiego, ormai approvata dalle Camere e in fase di attuazione da parte del Governo; la riforma in senso federalista del sistema fiscale, vicina alla definitiva approvazione da parte del Senato; gli altri disegni di legge «collegati» attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, tra i quali si distinguono il cosiddetto «collegato lavoro» e il cosiddetto «collegato energia» (già approvati dalla Camera). Sottolinea pertanto che, con l'esame di questo provvedimento, la Camera può ora portare a conclusione un'ulteriore fase del proprio lavoro di costruzione dell'impalcatura ordinamentale destinata a reggere il programma economico-finanziario della corrente legislatura. Considerato, infatti, che l'esame del disegno di legge si è avviato sin dal settembre 2008 e che - dopo un lungo e approfondito iter - i due rami del Parlamento sono giunti alla definizione di un testo sufficientemente meditato, giudica ormai necessarie soltanto alcune modifiche e integrazioni al provvedimento, che siano in grado di consentire la sua rapida approvazione in via definitiva.
Rileva che, nel caso di specie, il provvedimento è finalizzato alla semplificazione e allo snellimento procedurale, oltre che all'individuazione di misure per l'incremento della competitività e per la definizione di norme in materia di impiego, soprattutto nel settore pubblico; in particolare, il disegno di legge è diventato noto agli addetti ai lavori in quanto diretto a semplificare il processo civile. Al riguardo - nel ritenere auspicabile una riforma complessiva della giustizia civile, che consenta di rivedere in linea generale il funzionamento del sistema - osserva che appare comunque evidente che il provvedimento si basa su una precisa logica di fondo, vale a dire quella di semplificare il rito processuale civile, garantendo tempi più celeri per giungere alla decisione: non si tratta, cioè, di una riforma sistematica del codice di rito, ma di una serie di interventi mirati, sui quali non giudica utile dividersi sulla base di riserve ideologiche, ma - al contrario - ritiene importante confrontarsi, per giungere alla più adeguata soluzione dei problemi esistenti.
Alla luce delle considerazioni testé svolte e preso atto del contenuto complessivo del testo, preannuncia quindi l'intenzione di concentrarsi rapidamente sulle disposizioni che possono rivestire un interesse specifico per la XI Commissione. In tal senso, nell'accorpare in modo sintetico le misure citate, segnala i seguenti argomenti: interventi sulla valutazione dei dirigenti e sulla retribuzione di risultato

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(articolo 7); priorità a progetti con Paesi terzi per il «rimpatrio volontario» di stranieri con permesso di soggiorno, che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica (comma 4 dell'articolo 13); autorizzazione al Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, per l'assunzione di personale operaio a tempo determinato (articolo 20); obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza (articolo 21, comma 1); operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni ai pubblici dipendenti e modalità di conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione (articolo 21, commi 2 e 3); modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (articolo 22); delega al Governo per il riassetto normativo, il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (articolo 24); autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per la prosecuzione delle attività convenzionali, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria (articolo 28); inclusione degli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nel novero di enti ed organizzazioni cui si applicano le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 29, comma 2); modifica della normativa concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro (articolo 38); immissione (mediante espletamento di procedure selettive) nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del personale non dirigenziale del ruolo speciale della Protezione civile (articolo 41); disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti e modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, laddove si dispone il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico (articolo 43); disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che pongono il limite del valore della prestazione per la liquidazione delle spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali (articolo 53, comma 6); disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (articolo 72).
Con riferimento agli interventi richiamati, segnala che molti di essi si muovono secondo uno spirito di semplificazione normativa e procedimentale e che - nella quasi totalità dei casi - essi sono diretti a risolvere significativi problemi esistenti, non soltanto a livello occupazionale, ma anche ordinamentale. A titolo esemplificativo, si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 38 del disegno di legge in esame, che - per quanto attiene alle forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro - prevede che i progetti di flessibilità oraria dei lavoratori siano riferibili al part-time reversibile, alla flessibilità di orario anche su turni e sedi diverse, all'orario concentrato, «con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati». Intende, inoltre, rilevare che la norma fa riferimento anche a specifici programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale, o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, nonché a progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi per le esigenze di conciliazione dei lavoratori; viene poi attribuita priorità in caso di disabilità ovvero di

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minori fino a 12 anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. A suo giudizio, si tratta - in questo come in altri casi - di interventi di assoluto interesse, sui quali auspica che il confronto parlamentare sappia porre in evidenza non soltanto le possibili criticità, ma anche e soprattutto gli aspetti positivi, in un'ottica di reale utilità per i cittadini, gli utenti e gli stessi lavoratori.
Ricordato, infine, che le Commissioni di merito stanno ancora esaminando il provvedimento e potrebbero apportare ulteriori modifiche e integrazioni rispetto al testo del Senato, ritiene che - pur in attesa della conclusione dell'esame degli emendamenti - vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, riservandosi conseguentemente di proporre l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge testé illustrato.

Giuseppe BERRETTA (PD), dopo aver ricordato le rilevanti modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato, fa notare che esso incide in modo profondo soprattutto sulle materie della giustizia civile e amministrativa. Passando, quindi, ad esaminare gli articoli del provvedimento, si sofferma innanzitutto sull'articolo 26, che reca disposizioni volte a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A, segnalando che la tematica oggetto di tale articolo non è stata adeguatamente sviluppata dal relatore nel suo intervento introduttivo, sebbene il testo preveda che questo intervento sia teoricamente destinato alla soluzione di problemi occupazionali. Al riguardo, si domanda quali possano essere i veri motivi che sono alla base della scelta di pubblicizzare una società che svolge una funzione specifica e circoscritta, legata alle attività di conservazione del patrimonio culturale, atteso che ciò comporterà un aggravio di oneri non certo irrilevante per lo Stato.
Pur premettendo che l'articolo 30, in materia di tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici, non rientra in modo diretto nella competenza della Commissione, rileva che esso reca disposizioni «in controtendenza» rispetto ad alcune norme contenute nella legge di delegazione in materia di pubblico impiego - la legge n. 15 del 2009 - di recente approvata dal Parlamento: fa infatti notare che, mentre con quest'ultima si è introdotto l'istituto della class action al fine di attribuire ai cittadini la possibilità di agire in giudizio nei confronti della pubblica amministrazione, con il provvedimento in esame sembra che il Governo miri a favorire una risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di pubblici servizi.
Analizzando poi il contenuto dell'articolo 42, che reca disposizioni volte ad integrare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ritiene sbagliata la scelta di incrementare il numero di magistrati non togati eleggibili dal Parlamento. In proposito, nel paventare il rischio di sottoporre eccessivamente all'influenza della politica il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e la stessa autorità giurisdizionale nel suo complesso, osserva che in tale materia appare più opportuna l'introduzione di controlli e bilanciamenti che assicurino l'indipendenza della magistratura, già costretta a subire costantemente pesanti pressioni di natura politica. Ritiene, invece, più condivisibile l'intervento disposto all'articolo 43, laddove si prevedono alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, tese ad operare una semplificazione ed un'accelerazione di tale processo, attraverso l'ampliamento delle competenze del giudice unico.
Esprime, quindi, rammarico per il tenore dell'articolo 44, recante norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato, che sembrerebbe teso ad assicurare ad avvocati o procuratori dello Stato la possibilità di svolgere incarichi di natura arbitrale. Al riguardo, osserva che, in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione

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delle risorse umane nel campo della pubblica amministrazione, sarebbe più opportuno disincentivare tali forme di incarichi extralavorativi, che esulano dall'attività istituzionale dell'avvocatura dello Stato, anche al fine di garantire una migliore qualità dei servizi ai cittadini. Fa poi notare che non appaiono chiare le norme che disciplinano le modalità di funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali, istituito dal comma 3 dello stesso articolo 44.
Dopo aver osservato che l'articolo 45 reca una delega assolutamente generica al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, priva dei necessari criteri e principi direttivi, rileva che l'Esecutivo, invece di attuare una più vasta riforma della giustizia amministrativa e bandire concorsi per la copertura dei posti attualmente vacanti nel corpo della magistratura, tende ad attribuire ai magistrati (e alla loro presunta incapacità) la responsabilità delle lungaggini dei processi e dei vari disservizi nel campo della giustizia. Esprime poi perplessità sull'articolo 46, laddove si attribuisce al giudice di pace la competenza per le cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, prevedendo l'inapplicabilità a tali cause della disciplina del processo del lavoro: a suo giudizio, infatti, si tratta di una scelta poco chiara, soprattutto perché non si specifica se tali processi si svolgeranno a titolo gratuito o meno. Accoglie, invece, positivamente le modifiche apportate dal Senato al libro secondo del codice di procedura civile, laddove, all'articolo 47, comma 8, si condiziona l'ammissibilità della testimonianza in forma scritta all'accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza: tale previsione, in particolare, risulterà utile per i procedimenti in materia di lavoro.
Esprime, infine, profonde perplessità sull'articolo 50, in materia di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, nella parte in cui non amplia l'ambito di applicazione della normativa alle controversie di lavoro subordinato, pubblico e privato, e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: ritiene infatti che, in tal modo, si privino i lavoratori della possibilità di agire in giudizio per l'ottemperanza all'obbligo di reintegro da parte del datore di lavoro.

Maria Grazia GATTI (PD), atteso che il relatore ha ipotizzato che le Commissioni di merito possano approvare ulteriori modifiche al testo del provvedimento, si domanda quali siano i tempi a disposizione della XI Commissione per valutare - oltre che il contenuto del provvedimento come esposto dallo stesso relatore - anche la portata delle eventuali modificazioni apportate.

Stefano SAGLIA, presidente, fa presente che la Commissione sarà nuovamente convocata nella giornata di domani per affrontare le eventuali modifiche al testo che dovessero interessare materie di propria competenza: pertanto, qualora tali modifiche non abbiano un rilievo particolare, l'esame in sede consultiva potrebbe concludersi direttamente nella seduta che sarà fissata per domattina.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.