CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2009
164.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 APRILE 2009

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI, relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge comunitaria 2008 (C. 2023), già approvato dal Senato nella seduta del 17 marzo 2009 (S. 1078-A), recante norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive da recepire a seconda dei casi con o senza il parere delle competenti commissioni parlamentari). Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale

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mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
La relazione di accompagnamento evidenzia che il testo riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 presentato in Parlamento nel corso della XV legislatura (C. 3434), che non si è tradotto in legge a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Dal testo in questione sono state tuttavia espunte le disposizioni che nelle more della ripresa dell'attività parlamentare hanno trovato collocazione in altri provvedimenti (in particolare, nel decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59). La relazione illustrativa evidenzia che, al contempo, si è provveduto ad inserire nel disegno di legge le disposizioni necessitate dall'evoluzione del quadro normativo comunitario, nonché ad aggiornare gli allegati contenenti le direttive da recepire mediante decreti legislativi. La relazione illustrativa reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.
Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive segnala in particolare: l'articolo 20 recante modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'articolo 26 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, l'articolo 27 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, l'articolo 29 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno; l'articolo 35 in materia di controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari e l'articolo 38 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che ritiene il punto più rilevante tra quelli in discussione. In particolare, l'articolo 20 reca due modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La prima modifica introdotta dal comma 1, lettera a), concerne l'articolo 67, comma 6, del predetto Codice e consiste nella correzione di un refuso che risulta superato a seguito dell'intervento di codificazione. Pertanto, i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 67, comma 6, devono essere opportunamente reindirizzati all'intera parte del decreto legislativo n. 206 del 2005 che disciplina il diritto di recesso, ossia alla sezione IV, capo I, titolo III della parte III del Codice del consumo stesso. Con il comma 1, lettera b), viene integralmente sostituito l'articolo 144-bis del Codice del consumo (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).
La relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame precisa che la nuova formulazione tiene conto delle problematiche sulle pratiche commerciali sleali emerse nel corso del recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, recepita con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, ed in particolare rappresentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche in ragione dell'ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenuto con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, correttivo del Codice del consumo. Sono quindi ridefinite le materie di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, anche in un'ottica di più efficiente attribuzione delle competenze con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. Per lo svolgimento di tali compiti, il Ministero dello sviluppo economico può

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avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni può avvalersi, in particolare, dei comuni. Resta comunque ferma la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi, di cui all'articolo 17 del Codice del consumo che disciplina le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle norme relative all'indicazione del prezzo dei prodotti. Restano ferme altresì le disposizioni sulle competenze per le autorità nazionali già previste dall'ordinamento, in particolare quelle in materia di pratiche commerciali scorrette, attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della Guardia di finanza utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Da ultimo, con riferimento al tema delle sanzioni, sollevato - come riferisce la relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame - anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si prevedono apposite sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, necessarie per assicurare l'effettività dell'esercizio dei poteri da parte delle autorità nazionali competenti. Il comma 2 dell'articolo in commento dispone infine che alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis del codice del consumo, nella nuova formulazione, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne le iniziative adottate in sede europea a tutela dei consumatori si segnala in particolare che la Commissione ha preannunciato per giugno 2009 la presentazione di una comunicazione sull'applicazione dell'acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori, allo scopo di individuare le migliori pratiche e raccomandare iniziative che la Commissione stessa e gli Stati membri dovranno adottare nell'ambito della propria competenza relativa alla trasposizione, all'applicazione e all'attuazione delle norme relative al mercato unico. La proposta crea un unico strumento orizzontale che disciplina gli aspetti comuni in modo sistematico, semplifica e aggiorna le norme esistenti. Essa si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive esistenti (vale a dire il principio che gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle stabilite dalla direttiva) e introduce un approccio di armonizzazione completa (vale a dire il principio che gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella direttiva). La proposta è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo che l'ha calendarizzata nella sessione del 25 novembre 2009.
Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794). Il Libro verde individua gli ostacoli che si frappongono a un efficace ricorso dei consumatori in termini di accesso, efficacia e economicità, ed avvia una consultazione delle parti interessate sulle diverse opzioni per colmare tali lacune. La consultazione è terminata il 1o marzo 2009, ed in base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.
Con l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, si individuano i principi e i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici - fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 - anche al fine di

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coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.
L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Segnala che la direttiva 2008/43/CE è ricompresa nell'Allegato A al presente disegno di legge. La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che integra la direttiva 93/15/CEE volta a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato in condizioni di sicurezza, ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile ed è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.
L'articolo 29 reca i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono ai princìpi e criteri direttivi indicati dall'articolo 2 del presente provvedimento. La lettera a) del comma 1 prevede la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva. La lettera b) richiede che venga favorita la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento, dovendosi privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici, mentre la lettera c) richiede che vengano ridotti gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale, dovendosi favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento (lettera d).
I decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno istituire la categoria degli istituti di pagamento (lettera e), abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica, nonché individuare (lettera f) nella Banca d'Italia l'autorità competente: ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività; a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati; a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. La Banca d'Italia dovrà inoltre essere individuata quale l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (lettera g). Viene inoltre richiesto che i decreti legislativi di attuazione recepiscano gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento, graduando i requisiti informativi tenuto conto di tre fattori: le esigenze degli utenti, il rilievo economico del contratto concluso e il valore dello strumento di pagamento (lettera h). Si dovranno recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva (lettera i), assicurando una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento (lettera l). L'articolo in esame richiede altresì che i decreti di attuazione prevedano (lettera m) procedure di reclamo degli utenti, procedure

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per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (lettera n) nonché disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011 (lettera o). Per quanto concerne l'emanazione della normativa di attuazione del decreto legislativo, la lettera p) individua nella Banca d'Italia l'autorità competente, cui spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato. Ai sensi della lettera q) si individua, quale principio di delega, l'introduzione, a fini di coordinamento, delle modificazioni occorrenti alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mentre la lettera r) richiede che venga prevista per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. Il comma 2 dell'articolo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 35, introdotto dal Senato, dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, poiché individua nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni con cui la Commissione europea dispone accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del menzionato regolamento, autorizzazione richiesta in via preliminare dall'articolo 21, paragrafo 3, del citato regolamento.
L'articolo 38, introdotto dal Senato, provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. In base alle previsioni del comma 1 dell'articolo in esame, in sede di attuazione della delega il Governo è tenuto, anzitutto, a garantire la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (lettera a)), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (lettera d)) e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (lettera e)). Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Il Governo dovrà individuare, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili e necessari per l'accesso alla relativa attività, istituendo degli sportelli unici (accessibili anche via internet) per lo svolgimento delle procedure e formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi, e prevedendo delle forme di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea, al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.
Tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale devono essere finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, perseguendo alcuni obiettivi: crescita economica e creazione di posti di lavoro; semplificazione amministrativa; riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad un'attività di servizi ed effettività dei diritti dei destinatari dei servizi. I decreti legislativi devono, inoltre, garantire un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere

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di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento di cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri stati membri.
Il comma 2 pone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 28 dicembre 2009 per adeguare le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (tale termine coincide con quello entro cui gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva). Infine, il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Dà conto, infine, di quanto illustrato nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007. A tale proposito occorre sottolineare innanzitutto che la relazione all'esame della Commissione è quella presentata alle Camere il 31 gennaio 2008 dal Governo precedente e pertanto, oltre a non essere aggiornata, rappresenta il contenuto di impegni politici che devono essere considerati in qualche modo superati. Passando in ogni caso ad una illustrazione sintetica del suo contenuto ricorda che, in linea con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione è strutturata in sei parti relative rispettivamente: agli sviluppi del processo di integrazione europea e alla riforma dei Trattati (Parte I), al tema della crescita e della competitività ed in generale delle riforme necessarie per lo sviluppo e alla modernizzazione del Paese (Parte II); alla c.d. fase ascendente vale a dire della partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea e alla fase discendente relativa all'attuazione del diritto comunitario (Parte III); agli sviluppi del mercato interno sia per quanto riguarda la libera circolazione dei beni dei lavoratori e del recepimento attualmente in corso della direttiva servizi (Parte IV); alle politiche comuni previste dal Trattato CE quali lo sviluppo rurale, i trasporti, la politica energetica e alla politica di coesione e alla lotta contro le frodi comunitarie (Parte V). La sesta ed ultima parte analizza l'evoluzione in materia di politiche sociali.
In conclusione, ritiene opportuno esprimere sin dalla presente seduta un nulla osta sulla relazione, in considerazione del fatto che essa contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 ed alcune indicazioni sugli orientamenti che lo stesso Governo avrebbe inteso seguire nel 2008, per poter concentrare, nelle prossime riunioni, il dibattito e i lavori della Commissione sul disegno di legge comunitario.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
Audizione di rappresentanti del distretto manifatturiero produttori forbici e coltelli e lame da taglio in genere di Premana-Valsassina.
(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Dionigi GIANOLA, rappresentante del territorio di Premana ed esperto economico del settore forbici-coltelli, e

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Giovanni GIANOLA, direttore generale del consorzio Premax dei forbiciai e coltellinai di Premana svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni SANGA (PD), Laura FRONER (PD), Andrea LULLI (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Carlo MONAI (IdV), cui rispondono Dionigi GIANOLA, rappresentante del territorio di Premana ed esperto economico del settore forbici-coltelli, e Patrizio FAZZINI, presidente del consorzio Premax dei forbiciai e coltellinai di Premana.

Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia gli intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.