CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2009
164.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gian Luca GALLETTI (UdC) auspica che la ripartizione tra i soggetti aventi diritto delle quote del 5 per mille avvenga quanto prima, preferibilmente entro la prossima estate, al fine di garantire risorse finanziarie a tutte quelle associazioni, destinatarie delle relative opzioni, che hanno sostenuto spese, anche ingenti, contando sulle erogazioni relative al 5 per mille.

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5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta, domandandosi peraltro se i modelli tradotti saranno disponibili in tempo utile per le prossime scadenze tributarie. Rileva, infatti, come la norma costituzionale che impone il rispetto del principio del bilinguismo sia stata finora sistematicamente disattesa in tale settore. Qualora ciò si ripetesse anche quest'anno, si riserva di sollevare nuovamente la questione con un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale affronta una tematica che ha assunto recentemente notevole rilevanza, a seguito di una recentissima sentenza della Corte di cassazione che ha distorto, a suo giudizio, l'interpretazione della disciplina in materia fornita finora dall'Amministrazione finanziaria. Ciò sta determinando gravi difficoltà sia per i notai chiamati a rogare gli atti di trasferimento, sia per quegli imprenditori agricoli coinvolti nella compravendita dei predetti immobili.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), ringrazia per la chiara risposta fornita dal Sottosegretario, di cui prende atto. Pur riservandosi un ulteriore approfondimento del testo della sentenza della Corte di cassazione, ritiene che il dispositivo di quest'ultima non risulti chiaro, rilevando a tale proposito come alcuni uffici dell'Amministrazione finanziaria abbiano sospeso la liquidazione delle imposte dovute su tali trasferimenti, procedendo in alcuni casi ad attività di accertamento ed alla successiva definizione bonaria delle somme dovute a tale titolo.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Bruno Cesario entra a far parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

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Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata, in questa sede, ad esaminare, ai fini della formulazione di una relazione alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, Legge comunitaria 2008, nonché ad esaminare, ai fini della formulazione di un parere alla medesima XIV Commissione, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).
Rammenta inoltre che possono essere presentati direttamente presso le Commissioni di settore gli emendamenti riferiti alle singole parti del disegno di legge comunitaria afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come il disegno di legge C. 2320 sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
Il provvedimento, articolato in quattro distinti capi, si compone di 46 articoli e due allegati.
Il capo I (articoli da 1 a 6) contiene le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.
L'articolo 1, segnatamente, regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e contiene la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B.
Ricorda che soltanto per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Di particolare rilievo risulta il comma 6 dell'articolo 1, il quale, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive. Il comma 7 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie. In particolare si dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; che siano introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento; che per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; che eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; che alla copertura delle predette spese, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987; che i decreti legislativi individuino forme di coordinamento fra le diverse amministrazioni interessate dall'attuazione delle direttive.
L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di

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regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
L'articolo 4, detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria ed appare volto ad evitare - in aggiunta a quanto già prevede l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 che lo stesso articolo richiama - che dall'effettuazione delle prestazioni e dei controlli medesimi possano derivare oneri per le amministrazioni interessate.
L'articolo 5 conferisce una delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. I testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.
L'articolo 6 reca alcune modifiche alla legge n. 11 del 2005. In particolare il comma 1 modifica l'alinea del comma 5 dell'articolo 8, stabilendo che tutte le informazioni ivi contenute siano inserite nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale presentata dal Governo, anziché nella apposita Nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, come stabilito dall'articolo 6 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007), ripristinando in tal modo la formulazione originaria della norma.
Inoltre il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 11-bis della legge n. 11, il quale reca un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo, al fine di chiarire che tale autorizzazione riguarda il recepimento delle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.
Per quanto riguarda le singole disposizioni di delega, segnala innanzitutto, per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 22, introdotto nel corso dell'iter al Senato, recante una serie di modifiche piuttosto articolate a disposizioni di carattere tributario.
In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata.
La disposizione trae spunto dalla procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, ed è diretta ad allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.
Nel dettaglio, il comma 1, sostituendo interamente il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disciplina l'applicazione di una ritenuta fiscale in misura pari all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetta white list).
Il comma 2 stabilisce che la nuova aliquota d'imposta si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
Al riguardo segnala come l'Agenzia delle entrate, in una propria nota relativa all'emendamento che ha introdotto la previsione

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in esame, abbia rilevato come la decorrenza fissata «non appare idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione». Risulta dunque opportuno un approfondimento sull'idoneità della disposizione ai fini della chiusura della procedura d'infrazione.
Ai sensi del comma 3, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al sopra citato articolo 168-bis del TUIR, l'aliquota dell'11 per cento di cui al comma 1 si applica nei confronti dei fondi pensioni degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo individuati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.
I commi da 4 a 10 intervengono invece sulla disciplina dell'IVA, apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto-legge n. 331 del 1993, con riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea; alla determinazione della base imponibile, con particolare riferimento all'utilizzo del criterio del valore normale e relative conseguenze in termini di accertamento fiscale; alla disciplina dei rimborsi; all'individuazione delle operazioni intracomunitarie.
Nel dettaglio, la lettera a) del comma 4 interviene sull'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (territorialità dell'imposta sul valore aggiunto), al fine di precisare che il principio, in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia, si applica nell'ipotesi in cui l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce è effettuata nel territorio della Comunità europea (articolo 7, quarto comma, lettera f-quinquies)) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). In tal modo si chiarisce che il criterio in base al quale la territorialità è determinata dal Paese membro del committente, si applica alle prestazioni di intermediazione riferite ad operazioni principali eseguite nel territorio comunitario.
La lettera d) del comma 4 estende gli obblighi - già previsti a carico dei cessionari e committenti per le cessioni effettuate da soggetti non residenti a soggetti passivi in Italia - anche alle prestazioni di intermediazione di cui alla richiamata lettera f-quinquies) dell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il comma 7, alla lettera b), numeri 2 e 3, abroga il comma 8 dell'articolo 40 del decreto legge n. 331 del 1993, recante la disciplina la territorialità ai fini IVA di alcune operazioni di intermediazione.
Ulteriori disposizioni contenute nel comma 4 sono invece principalmente dirette a recepire la definizione ai fini fiscali di «valore normale» stabilita dalla disciplina comunitaria. Contestualmente, tuttavia, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale - con riferimento a specifiche operazioni di transazione - in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Si interviene altresì sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari, i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico.
Inoltre, con finalità antielusive, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità dell'IVA diretta ad evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi.
Tali modifiche traggono soprattutto origine dalla procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, secondo la quale la legislazione italiana in materia non sarebbe compatibile con gli articoli 73 e 80 della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE).
In particolare la Commissione europea ha sollevato dubbi sulla previsione di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, secondo la quale le autorità fiscali possono rettificare automaticamente le dichiarazioni

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IVA annuali sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale, sostenendo invece che, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla direttiva IVA, la base imponibile ai fini dell'IVA deve essere il corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è un valore soggettivo, determinato dalle parti che intervengono nell'operazione, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.
Nel dettaglio, le lettere b) e c) del comma 4 intervengono, rispettivamente, sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA (attraverso la sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e sulla definizione e applicazione del valore normale (attraverso la sostituzione dell'articolo 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633).
La sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è volta ad allineare la definizione e determinazione del valore normale alla disciplina comunitaria in materia, riproducendo la definizione di «valore normale» contenuta nell'articolo 72 della direttiva IVA 2006/112/CE.
In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 14, il valore normale è «l'importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione». In assenza di cessioni analoghe si deve far riferimento, per i beni, alle cessioni di beni simili e, per le prestazioni, alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi (comma 2).
In sostanza, pertanto, il valore normale dovrebbe rappresentare il prezzo di acquisto del bene o del servizio in un mercato di libera concorrenza.
Il nuovo testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comprende invece una modifica della lettera c) del comma 2 e l'inserimento delle lettere b) e c) del comma 3, nonché del comma 4.
Nel dettaglio, ai sensi della lettera c) del comma 2, la base imponibile è determinata:
1) dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili (in luogo del valore normale) per:
le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
la destinazione di beni all'uso personale dell'imprenditore o del professionista, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta;
le assegnazioni fatte ai soci dalla società o da altri enti pubblici e privati;
2) dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi (in luogo del valore normale) per le prestazioni di servizi, con esclusione delle assegnazioni indicate al numero 6) dell'articolo 2, se considerate prestazioni di servizi, e di quelle rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza.

Rimane invece confermata, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, l'applicazione del criterio del costo sostenuto per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza.
Viene, inoltre, introdotta una disciplina specifica per la determinazione del valore normale degli autoveicoli e dei telefoni

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cellulari che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti (articolo 13, comma 3, lettera d), e articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificati, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 4). A tal fine la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 14 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinato il valore normale di tali beni.
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 22 il suddetto decreto deve essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in attesa delle nuove disposizioni, si continua ad applicare il valore determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, al netto dell'IVA compresa in detto importo.
La lettera f) del comma 4, sostituendo il terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, interviene in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA, con particolare riferimento al cosiddetto accertamento automatico.
Nella specie, non è più contemplata la possibilità, per l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria, di procedere all'accertamento automatico nei casi di cessioni di immobili sulla base del criterio del valore normale. L'ufficio può dunque accertare, in via automatica, l'imponibile dichiarato nella vendita di un immobile sulla base del valore risultante in catasto, mentre il criterio del valore normale rimane comunque applicabile ai fini dell'accertamento presuntivo nel quale, in luogo dell'automatismo, l'amministrazione è tenuta a dimostrare la veridicità del maggior valore.
Il comma 5 apporta all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 una modifica analoga a quella introdotta dal comma 4, lettera f), in materia di accertamento delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, precludendo all'amministrazione la possibilità di effettuare un accertamento automatico basato sul valore normale dell'immobile ceduto. In altre parole, l'ufficio può procedere all'accertamento automatico applicando i valori catastali, mentre, per l'applicazione del criterio del valore nominale, dovrà procedere con l'accertamento presuntivo.
Con riferimento alla lettera b) del nuovo articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, introdotto dal comma 5, segnala come essa contenga un rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Testo unico delle imposte sui redditi.
Ancora con riferimento alla lettera b) del comma 4, che ha sostituito l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, le lettere b) e c) inserite al comma 3 di tale articolo recano disposizioni di natura antielusiva per i soggetti che applicano il pro-rata di indetraibilità, per i quali si dispone l'applicazione del valore normale per le cessioni effettuate nei confronti di società che, anche indirettamente, sono controllate o controllanti.
Per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli precedenti, si distingue l'ipotesi di operazioni esenti e operazioni imponibili: nelle prime, la base imponibile è costituita dal maggiore tra il valore normale e il corrispettivo; nelle seconde la base imponibile è costituita dal minore tra il valore normale e il corrispettivo. La norma ha natura antielusiva, in quanto intende evitare che, nelle cessioni tra soggetti correlati, la cessione rappresenti una modalità di trasferimento del credito per IVA su acquisti e che, nelle altre cessioni, le operazioni siano dirette a determinare una maggiore quota di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
Nell'articolo 13 sono inoltre inserite, al comma 4, le disposizioni attualmente contenute nel primo comma dell'articolo 14 (interamente sostituito dalla lettera d) del comma 4), in forza delle quali si applica, per le cessioni in valuta estera, il cambio del giorno in cui è avvenuta l'operazione ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.

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La lettera e) del comma 4, modificando l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, amplia l'ambito oggettivo delle operazioni che danno luogo a rimborsi (per periodi di tempo inferiori all'anno) in favore di soggetti non residenti, dell'IVA, se detraibile e relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati, purché di importo complessivo non inferiore a 200 euro.
In particolare, viene eliminato il riferimento all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre sono incluse tra le operazioni che danno luogo a rimborso quelle indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di oro, prestazioni di servizi nel settore edile, cessioni di fabbricati, cessioni di telefonini e personal computer, cessioni di materiali lapidei), nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo (cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993 (cessioni effettuate nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari).
La modifica è diretta ad adeguare la disposizione nazionale a quella contenuta nell'articolo 171 della direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale possono accedere al rimborso IVA tutti i soggetti passivi «che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della medesima direttiva.
Il comma 7 interviene sul Titolo II del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di armonizzazione comunitaria della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
In particolare, la lettera a) apporta due modifiche all'articolo 38 del citato decreto-legge n. 331:
1) esclude dall'ambito IVA degli acquisti intracomunitari il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica: in sostanza, in luogo del regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, si applica il meccanismo del reverse charge;
2) aumenta da 8.263,31 euro a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali, da soggetti passivi per i quali l'IVA è totalmente indetraibile e da produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione del regime speciale non sono considerati acquisti intracomunitari.

La lettera b), modificando l'articolo 40 del decreto-legge n. 331 del 1993, interviene sugli acquisti per corrispondenza effettuati da soggetti italiani elevando da 27.888,67 euro a 35.000 euro il valore delle cessioni al di sotto del quale le vendite per corrispondenza non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
La lettera c) eleva da 79.534,36 euro a 100.000 euro il limite di importo al di sotto del quale alle cessioni sopra indicate divengono non imponibili.
Le lettere d), e), f), g) ed h) apportano invece solo modifiche di coordinamento.
I commi 8 e 9 disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche introdotte.
In particolare, le previsioni di cui al comma 5, capoverso 1, lettere b) e c) (in materia di rettifica dei redditi d'impresa nei casi di inesatta applicazione delle disposizioni vigenti e di incompletezza degli elementi indicati nella dichiarazione), e di cui al comma 7, lettera d) (in materia di determinazione della base imponibile per gli acquisti intracomunitari), produrranno effetti per le operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria.
Le modifiche diverse da quelle sopra indicate entreranno in vigore a decorrere

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dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, fatti in ogni caso salvi gli effetti delle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la disciplina introdotta.
Il comma 10 autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzati al coordinamento con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.
I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati; sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati.
In base al comma 12, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all'istituzione dei singoli giochi elencati dal comma 11, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all'individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.
Il comma 13 prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) del comma 11 l'attribuzione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lettera a) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lettera b)).
Il comma 14 stabilisce che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell'A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.
Il comma 15, nell'elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati

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dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell'Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. È altresì previsto il versamento di un corrispettivo una tantum all'A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da a) ad e) del comma 11 e a 50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.
Il comma 16 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell'esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo, pari a:
300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da a) ed e);
50.000 euro se concessionari per l'esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera f));
350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ed f).

Ai sensi del comma 20, i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S. sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) dell'ISTAT.
I commi 17 e 18 recano le disposizioni procedurali ed operative per l'assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l'intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi on line soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale dell'A.A.M.S. Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco e prevedere l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.
Il comma 19 introduce lo strumento del «conto di gioco», consistente in un contratto di gioco necessario per effettuare la raccolta a distanza, che è stipulato, anche per via telematica, tra il giocatore e il concessionario secondo uno schema tipo predisposto dall'A.A.M.S. sulla base delle condizioni indicate nel medesimo comma. Tra queste si segnalano l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, l'improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore. Si prevede, altresì, la devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
Ai sensi del comma 21, allo scopo di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, l'A.A.M.S provvederà ad adottare una carta dei servizi in materia di giochi.
I commi da 23 a 27 indicano le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa in oggetto. In particolare è prevista:
la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi indicati al comma 11 senza la prescritta concessione;
la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli indicati al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'A.A.M.S. (comma 23);
l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo (comma 24);

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l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro per chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi indicati al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione (comma 25);
l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 200 a 2.000 euro per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione (comma 26);
la sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da 30.000 fino ad 180.000 euro (da comminare in aggiunta alle sanzioni penali sopra indicate).

Ai commi 28 e 29 sono riportati i casi in cui viene comminata la sospensione della concessione.
Il comma 30 rinvia all'emanazione di un provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S., sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, in merito alla data di decorrenza degli obblighi indicati ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano a trasmettere al partner tecnologico dell'A.A.M.S i dati in conformità alla disciplina attualmente vigente.
Il comma 31 prevede l'emanazione di un regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, determinandone le modalità che escludono i fini di lucro.
Il comma 32 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 11 a 30, al netto dei costi sostenuti dall'A.A.M.S. per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, sono destinate:
per 22 milioni di euro annui alla copertura degli oneri recati dai commi 1-3 concernenti le modifiche al regime dei dividendi in uscita distribuiti a fondi pensione di altri Stati UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o all'Associazione europea di libero scambio (AELS);
per 6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni a decorrere dal 2010 vanno ad integrare il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti previsto dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetta «Carta acquisti»).

Il comma 33 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dall'articolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
Tali disposizioni hanno l'obiettivo di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con riferimento:
alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche;
al contrasto tra la normativa italiana vigente, che comporterebbe restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive, e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;
alla mancata notifica, richiesta dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, delle disposizioni della n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e del decreto 7 febbraio 2006 che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

L'articolo 28 reca i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa

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all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si prevede il recepimento, la direttiva 2007/36/CE reca una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.
In particolare la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.
Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.
La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.
Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.
La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.
Passando al contenuto dell'articolo 28, la lettera a) del comma 1 richiede, innanzitutto, che sia definito l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative.
La lettera b) dà mandato al Governo ad individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
La lettera c) richiede che il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione venga indicato:
a) considerando l'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti;
b) considerando l'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze;
c) assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE, il quale disciplina il diritto di

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iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare proposte di delibera.

La lettera d) richiede che la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione sia adeguata a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE, secondo cui la convocazione deve come minimo, fra l'altro: a) indicare con precisione dove e quando si svolgerà l'assemblea e l'ordine del giorno proposto per la stessa; b) contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti una serie di profili; c) se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell'articolo 7, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; d) indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera.
La stessa lettera d) richiede che le modalità di diffusione dell'avviso di convocazione vengano disciplinate in modo tale da garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente. La lettera e) richiede che la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del TUF venga adeguata a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, senza avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, a mente della quale gli Stati membri possono stabilire che il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea - a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea - e il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all'ordine del giorno dell'assemblea siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).
La stessa lettera e) richiede che sia confermata la partecipazione minima per l'esercizio del diritto nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 3, del TUF.
La lettera f) richiede che la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto venga adeguata a quanto previsto dal sopra richiamato articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, sulla base dei seguenti ulteriori principi di delega:
1) introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata;
2) introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso;
3) riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e de materializzazione.

La lettera g) prevede l'individuazione della data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare.
La lettera h) prevede il riordino della disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari.
La lettera i) prevede la disciplina del diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, stabilendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE,

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secondo cui il diritto di porre domande e l'obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto e possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato «domanda e risposta»;
La lettera l) prevede la revisione della disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE.
La lettera m) richiede che, nell'identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, il legislatore delegato si avvalga delle opzioni di cui al sopra ricordato articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/CE.
Ulteriori principi e criteri di delega richiedono che sia rivista e semplificata la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza (lettera n)), che sia disciplinato, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE (lettera o)), che siano eventualmente previsti i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega (lettera p)), che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000 per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE (lettera q)).
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 29 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si dispone il recepimento, la direttiva 2007/64/CE, mira a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione.
La direttiva riguarda gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).
Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.
La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori:
a) il diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito,

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vengono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. Viene inoltre creata la nuova categoria degli istituti di pagamento, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo interno, alle procedure di gestione delle crisi (articolo 5). Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione. Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine (articolo 20). L'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile on line (articolo 13);
b) i requisiti di trasparenza e di informazione. A tal fine, la direttiva introduce requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento). In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi;
c) i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento. In particolare, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, articolo 69); le responsabilità oggettiva del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio UE (articolo 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

La Direttiva prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.
Passando al contenuto dell'articolo 29, la lettera a) del comma 1 prevede la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva.
La lettera b) richiede che venga favorita la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento, dovendosi privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici, mentre la lettera c) richiede che vengano ridotti gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale, dovendosi favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento (lettera d)).
I decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno istituire la categoria

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degli istituti di pagamento (lettera e)), abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica, nonché individuare (lettera f)) nella Banca d'Italia l'autorità competente:
1) ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività;
2) a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati;
3) a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

La Banca d'Italia dovrà inoltre essere individuata quale l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (lettera g)).
Viene inoltre richiesto che i decreti legislativi di attuazione recepiscano gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento, graduando i requisiti informativi tenuto conto di tre fattori: le esigenze degli utenti, il rilievo economico del contratto concluso e il valore dello strumento di pagamento (lettera h)).
Si dovranno recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva (lettera i)), assicurando una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento (lettera l)).
L'articolo richiede altresì che i decreti di attuazione prevedano (lettera m) procedure di reclamo degli utenti, procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (lettera n)) nonché disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011 (lettera o)).
Per quanto concerne l'emanazione della normativa di attuazione del decreto legislativo, la lettera p) individua nella Banca d'Italia l'autorità competente, cui spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato.
Ai sensi della lettera q) si individua, quale principio di delega, l'introduzione, a fini di coordinamento, delle modificazioni occorrenti alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mentre la lettera r) richiede che venga prevista per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, apportando inoltre modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si dispone il recepimento, la direttiva 2008/48/CE intende armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori.
Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.
In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai

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contratti di credito, esclude tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali:
i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro;
i contratti di locazione o leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;
i contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;
i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
i contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.
In particolare, l'articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cosiddette «informazioni pubblicitarie di base»). L'articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»).
L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.
Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.
Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.
L'articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l'articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo

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13). L'articolo 14 regolamenta il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1 per cento dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). È in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).
Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.
Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.
Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 30, ai sensi della lettera a) del comma 1, il legislatore è tenuto a modificare ed integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e la normativa secondaria in materia.
La lettera b) prescrive l'estensione, se del caso, degli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori. Tale estensione opera ove ricorrano analoghe esigenze di tutela, alla luce delle caratteristiche, ovvero delle finalità del finanziamento.
La lettera c) prescrive il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali (titolo VI del TUB), anche ove riguardino rapporti diversi dal credito al consumo, per assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela.
la lettera d), si prescrive al legislatore delegato di coordinare la disciplina del testo unico bancario avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo (di cui al Titolo VI del TUB), e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, e nel decreto-legge n. 7 del 2007.
La lettera e) richiede una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.
Si prescrive dunque che:
1) siano rideterminati i requisiti per l'iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari (articoli 108 e 109 del TUB), al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale.
2) si prevedano strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;
3) sia garantita la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. Si dispone l'attribuzione

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alla Banca d'Italia della competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;
4) si prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

La lettera f) richiede di apportare modifiche e integrazioni alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
La lettera g) impone un coordinamento normativo tra il TUB e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 32 riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo.
L'articolo specifica che il nuovo termine di 90 giorni si applica anche alle richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge.
La modifica trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di giustizia europea contro l'Italia (causa C-571/08), nel quale si assume che la legislazione italiana, dal momento che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, violerebbe l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari (procedura d'infrazione 2005/2107).
In particolare, a parere della Commissione europea, il termine di 120 giorni, previsto dalla legislazione italiana per dare seguito, in base a tale procedura, ad una richiesta di modifica dei prezzi, sarebbe eccessivamente lungo e tale da vanificare il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE.
L'articolo 39, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società.
Il comma 1 aggiunge tre commi all'articolo 2250 del codice civile, che indica gli elementi da inserire negli atti e nella corrispondenza della società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
Ai sensi del nuovo comma quinto dell'articolo 2250, gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata (costituite secondo i tipi regolati, rispettivamente, nei capi V, VI e VII del Libro V, Titolo V del Codice civile) per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito possono essere pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
Il sesto comma dispone che, in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua - ai sensi del quinto comma, su base volontaria - non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della versione in lingua italiana.
Infine, il nuovo settimo comma dispone che le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita

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per azioni che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscano, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni prescritte ai sensi dei commi I-IV del citato articolo 2550.
Il comma 2 modifica il primo comma dell'articolo 2630 del codice civile, il quale reca le sanzioni amministrative per la condotta di omessa esecuzione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi da parte dei soggetti tenuti ad effettuarle, per legge, in ragione delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio.
Nel dettaglio, la modifica proposta estende la sanzione amministrativa pecuniaria per tali condotte omissive - che va da 206 euro a 2.065 euro e, ove si tratta di bilanci, è aumentata di un terzo - all'ipotesi in cui il soggetto tenuto per legge ometta di fornire, negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica, le informazioni societarie prescritte dal citato articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma.
La norma trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di giustizia contro l'Italia (causa C-313/08) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/58/CE relativa ai requisiti di pubblicità per alcuni tipi di società, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2006.
Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), oltre a quelle oggetto di specifiche disposizioni di delega già illustrate, segnala, in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le direttive di seguito indicate.
La direttiva 2006/43/CE, parzialmente modificata dalla direttiva 2008/30/CE, la quale stabilisce norme per la sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione. Essa modifica la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, relativa ai conti consolidati e la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (tale direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri relative alla struttura e al contenuto dei conti annuali e delle relazioni di gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali); abroga, infine, la direttiva 84/253/CEE concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
Tra le disposizioni introdotte dalla presente direttiva particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi ai quali sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l'adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e dei paesi terzi.
Al riguardo segnala come la Commissione europea abbia inviato un parere motivato all'Italia (procedura n. 2008/0557) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva.
La direttiva 2006/112/CE, che opera la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta «sesta direttiva IVA»), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. I più recenti interventi sono stati effettuati con le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.
La nuova direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA,

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razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia.
In particolare la direttiva, che si compone di 414 articoli, raggruppati in 15 titoli e 12 allegati, ha apportato solo poche modifiche sostanziali alla legislazione esistente, mentre la maggior parte dei cambiamenti sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche.
Tra le disposizioni della direttiva 2006/112/CE segnala la definizione di «valore normale» contenuta nell'articolo 72 ai sensi del quale per tale valore si intende l'intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza.
La direttiva 2008/8/CE, che, modificando la direttiva 2006/112/CE, interviene sulla disciplina delle prestazioni di servizi allo scopo di rendere più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.
In particolare l'articolo 2 modifica il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE, relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o - nel caso di servizi resi a soggetti non passivi - il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali sono fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di catering. Norme diversificate sono disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.
L'articolo 3 modifica gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente.
Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva in commento che novella, a partire dal 1o gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.
Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.
La direttiva 2008/9/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di rimborsi d'imposta in favore dei soggetti passivi non residenti, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.
In particolare, si stabiliscono nuovi termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).
Nel dettaglio la direttiva prevede, all'articolo 3, l'applicabilità delle disposizioni

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ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:
a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;
b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione delle prestazioni di servizi di trasporto e servizi accessori, esenti ai sensi della direttiva 112, e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali la direttiva n. 112 individua un diverso debitore d'imposta.

La direttiva individua le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando allo Stato membro la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte. L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.
La direttiva 2008/117/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie. In particolare, si intende rafforzare il potere anti-frode attraverso un più efficace utilizzo dello scambio di informazioni sulle cessioni di beni all'interno della Comunità. È necessario, pertanto, che lo Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore ad un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie.
A tal fine, i contribuenti interessati (acquirente, fornitore e destinatario) presentano, entro un termine non superiore ad un mese, le dichiarazioni sulle operazioni intracomunitarie direttamente mediante procedure elettroniche semplici.
Gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi delle operazioni intracomunitarie siano presentati con cadenza trimestrale, in luogo della mensile, qualora il relativo importo sia non significativo. In particolare, l'articolo 1 individua in 50.000 euro l'ammontare massimo delle operazioni effettuate nel trimestre che consentono la presentazione della dichiarazione trimestrale in luogo di quella mensile.
Infine, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a presentare, con cadenza trimestrale, anche le dichiarazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
La direttiva 2007/44/CE, che reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento. Essa modifica la terza direttiva assicurazioni «non vita» (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: cosiddetta direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).
Essa prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Questi criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché

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la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.
Il criterio relativo alla «reputazione del candidato acquirente» presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.
La direttiva intende anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.
Tra i vari profili normativi, si segnala, pertanto, che la direttiva 2007/44/CE interviene in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si pone come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali.
Altresì, viene disciplinato l'iter autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, prevedendo che le istituzioni nazionali possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali.
Inoltre, la direttiva stabilisce alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50 per cento), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.
Per quanto riguarda invece le direttive contemplate nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), segnala, in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la direttiva 2007/63/CE, recante disposizioni che esentano dall'obbligo di fare esaminare a un esperto indipendente il progetto di fusione o scissione di una società per azioni, nonché di fare elaborare dal medesimo un'apposita relazione, in occasione dei suddetti processi di trasformazione societari; tale esenzione opera ove vi sia l'accordo di tutti gli azionisti e dei detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto nella società.
La direttiva (articoli 2 e 3) modifica le citate direttive 82/891/CEE e 78/855CEE - in tema, rispettivamente, di scissione e fusione di SpA - prescrivendo che non occorrano né l'esame del progetto di fusione o scissione, né la relazione di un esperto, qualora così decidano tutti gli azionisti delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, nonché tutti i detentori di titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
Per quanto concerne le scissioni, l'articolo 3, paragrafo 2, lascia liberi gli Stati membri anche di consentire che, in presenza dell'accordo di tutti gli azionisti, non si faccia luogo alla relazione redatta dagli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti, nella quale si illustra e giustifica il progetto di scissione.
Ugualmente, è lasciato alla discrezionalità degli Stati membri di consentire, alle medesime condizioni di accordo, che non sia predisposta la situazione contabile societaria, ovvero le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione.
Al riguardo evidenzia come la Commissione europea abbia avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva.
Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1), occorre innanzitutto segnalare come essa sia stata presentata nella precedente legislatura - il 31 gennaio 2008 dal Ministro per le politiche europee pro tempore Bonino, e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008. Essa dunque contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007

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nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008.
Si tratta quindi di un documento che giunge all'esame della Camera ben oltre l'anno di riferimento e che reca indicazioni in gran parte superate e, in ogni caso, definite dal Governo precedente.
Passando al contenuto della Relazione, essa, come di consueto affronta, nella Parte prima, le questioni strategiche attinenti all'attualità istituzionale dell'Unione europea, in particolare con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione.
La Parte seconda attiene alle prospettive economiche ed alle nuove strategie, con un focus specifico sulla Strategia di Lisbona e sulla orientamenti in materia di sviluppo sostenibile, ambiente ed energia.
La Parte terza riguarda invece la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nonché l'attuazione nell'ordinamento italiano del diritto comunitario. In tale ambito viene esposto lo stato delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni, da parte del Governo italiano, rispetto alle decisioni dettate dal Consiglio europeo e dalla Commissione.
Le Parti quarta, quinta e sesta della Relazione affrontano invece, rispettivamente, i temi del mercato interno, delle politiche comuni e delle politiche sociali.
Passa quindi ad esaminare sommariamente i contenuti del documento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la relazione illustra dapprima i programmi d'azione comunitaria per migliorare l'applicazione della legislazione comunitaria in materia doganale e fiscale.
Il primo è finalizzato all'applicazione uniforme della legislazione doganale, mentre il secondo, che riguarda in particolare il settore delle accise e dell'IVA, intende migliorare il funzionamento del sistema di imposizione indiretta nel mercato interno. In tale contesto si inserisce anche il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni doganali, soprattutto per rafforzare il contrasto alle frodi ed ai traffici illeciti.
Sul piano nazionale l'Agenzia delle dogane partecipa attivamente a tale attività di collaborazione, in particolare attraverso il Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio UE, il quale ha, tra l'altro, proseguito i lavori sulla proposta di regolamento volto a modernizzare il Codice doganale comunitario.
Analogamente, l'Agenzia delle dogane ha partecipato attivamente all'attività del Comitato Accise, che ha discusso in particolare alcune proposte relative al Sistema di controllo dei movimenti delle merci nel settore delle accise.
Sempre in merito alla politica fiscale, con particolare riferimento alla fiscalità indiretta, la Relazione richiama le decisioni della Commissione europea in materia di autorizzazione all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su talune categorie di servizi, richiamando altresì il pacchetto di proposte concernenti taluni aspetti della disciplina IVA, in particolare per quanto riguarda i servizi elettronici.
Sempre nel settore dell'IVA, la Relazione sottolinea l'esigenza di una maggiore semplificazione e razionalizzazione dell'attuale sistema delle aliquote IVA ridotte. Si tratta di un tema di particolare interesse, sul quale tuttavia le posizioni dei Paesi membri appaiono piuttosto diversificate; in tale contesto l'Italia ha in particolare segnalato l'esigenza di estendere le aliquote agevolate sui prodotti editoriali cartacei anche alle pubblicazioni on line.
Altri aspetti di discussione nel corso del 2007 hanno riguardato la proposta di differenziare le tasse di immatricolazione e circolazione in base alle emissioni di CO2, la proposta di direttiva concernente l'adeguamento del regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante a fini commerciali, nonché la proposta di direttiva in tema di tassazione del gas ed dell'elettricità.
Il Consiglio Ecofin ha inoltre affrontato il delicato tema relativo alle frodi in ambito IVA, le quali hanno ormai raggiunto un livello assolutamente inaccettabile.

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A tale proposito si è sottolineata l'esigenza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, e si sono prospettate alcune modifiche legislative, quali la responsabilità solidale del cessionario, il collegamento del diritto alla detrazione IVA con l'effettivo pagamento del corrispettivo, nonché l'estensione del regime del reverse charge.
È altresì proseguita la discussione sulla disciplina IVA dei servizi finanziari ed assicurativi, al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese operanti all'interno della UE. Per quanto riguarda il settore della fiscalità ambientale, è stata ribadita la necessità di utilizzare lo strumento fiscale anche per conseguire obiettivi di miglioramento ambientale. In tale contesto, nell'ambito del Tax forum 2007 è stato organizzato un incontro sul tema «Tassazione e sviluppo sostenibile» al quale ha partecipato anche una delegazione della Commissione Finanze.
Passando al settore della fiscalità diretta, la Relazione evidenzia come nel 2007 siano proseguiti i lavori per la definizione di una base imponibile comune consolidata in materia di tassazione societaria, volta in particolare a migliorare la competitività delle imprese europee operanti in ambito transfrontaliero.
In tale contesto la Commissione ha adottato alcune iniziative per favorire il coordinamento delle discipline fiscali degli Stati membri, rispetto alle quali la Corte di giustizia CE ha evidenziato il carattere asimmetrico.
Il Consiglio Ecofin ha inoltre adottato una proposta in materia di imposte nazionali sul conferimento di capitali in sede di costituzione di società, ed ha altresì approvato la relazione del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, nell'ambito dell'azione di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa. In tale contesto è peraltro emerso il disaccordo tra i Paesi membri sulla valutazione delle misure fiscali sottoposte al vaglio del Gruppo, a testimonianza del nodo politico esistente al riguardo.
Sul piano normativo, la Relazione segnala l'emanazione del decreto legislativo n. 199 del 2007, sul quale la Commissione Finanze ha espresso il parere al Governo, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da adottare alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri.
La Relazione affronta inoltre il tema della libera circolazione dei capitali, rispetto al quale ha assunto particolare rilevanza l'emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2007, di recepimento della direttiva MIFID, sul quale la Commissione Finanze ha espresso, nella precedente legislatura, il parere al Governo.
Tale atto normativo, che interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sugli intermediari, sui servizi e le attività di investimento, sulla gestione collettiva del risparmio, nonché sulla disciplina dei mercati e la gestione accentrata degli strumenti finanziari, ha costituito un ulteriore passo avanti nel processo di armonizzazione del mercato azionario europeo, migliorando il livello di protezione degli investitori e consentendo alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la comunità, affidandone la vigilanza allo Stato membro di origine dell'impresa stessa.
In particolare, la direttiva prevede l'individuazione di standard di protezione differenziati a seconda delle caratteristiche degli investitori; inserisce l'attività di consulenza tra i servizi di investimento; introduce più stringenti obblighi in materia di identificazione dei conflitti di interesse e sancisce l'abbandono del principio della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, introducendo un elemento di concorrenza tra questi ultimi ed altri sistemi di negoziazione, in un contesto di maggiore trasparenza per gli intermediari.
A tale riguardo segnala come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, e, poi, dell'economia internazionale nel suo complesso, pongano l'esigenza di valutare ulteriormente, alla luce

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di tali nuove vicende, l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari.
In primo luogo, occorre chiedersi se esso non necessiti di un ulteriore aggiornamento, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria.
Parimenti, appare ormai matura la consapevolezza circa la necessità di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più labili sono risultati i sistemi di vigilanza.
Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2320, alle ore 16 di lunedì 20 aprile 2009.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare in una giornata di martedì 21 aprile 2009.

La seduta termina alle 15.05.

Mercoledì 8 aprile 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.