CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2009
163.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 56

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009 - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.
(Deliberazione).

Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia, sulla base del programma allegato al resoconto della seduto odierna (vedi allegato).
Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 57

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due (oltre ad alcuni commi di un terzo) hanno formato oggetto di stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone di 73 articoli, raccolti in 6 capi.
Con riferimento agli articoli di competenza della Commissione, ricorda che l'articolo 25, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge n. 237 del 1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Alla Fondazione sono assegnati i compiti precedentemente svolti dal Centro per la documentazione, anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Aggiunge che l'articolo 1 della legge n. 237 del 1999 ha istituito il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma, con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. La legge ha, inoltre, stabilito, che il Centro sia sede del Museo delle Arti contemporanee e ha istituito, presso il medesimo, il Museo dell'architettura, prevedendo risorse finanziarie per la progettazione e la realizzazione della sede, nonché per il funzionamento e per l'acquisizione delle opere.
Sottolinea quindi che il Centro ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Attualmente, è uno dei cinque uffici dirigenziali non generali della del Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee (DARC) del Ministero per i beni e le attività culturali. Rileva inoltre che l'istituzione della Fondazione avviene con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto. Quest'ultimo prevede che il Ministero eserciti la vigilanza sul conseguimento di adeguati livelli di fruizione, da parte dell'utenza pubblica, delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della stessa Fondazione. Inoltre, il decreto conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte. Aggiunge che oltre al Ministero, possano essere soci fondatori promotori, partecipando alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono, inoltre, diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, ulteriori soggetti, pubblici o privati, purché contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione ed il fondo di gestione della Fondazione. Conseguentemente, si prevede che, a decorrere dalla data di adozione dello statuto della fondazione, è abrogata la disposizione del Regolamento di organizzazione del MIBAC che prevede che il Direttore generale della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,

Pag. 58

l'architettura e l'arte contemporanee (PARC) coordina ed indirizza le attività del Centro per la documentazione (articolo 7, comma 2, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Si dispone, inoltre, indirettamente, la soppressione del relativo ufficio dirigenziale non generale, di cui al comma 4 del medesimo articolo 7.
Evidenzia quindi che il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la partecipazione del Ministero, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, al fondo di gestione della Fondazione MAXXI. In particolare, è autorizzata la spesa di 1.637.544 euro per l'anno 2009, di 1.833.125 euro per l'anno 2010 e di 1.406.533 euro a decorrere dall'anno 2011, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 237 del 1999. Segnala che l'articolo 26, introdotto al Senato, dispone, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a. In base a tale previsione, il Ministero diviene azionista unico della Società Ales S.p.a., il cui capitale sociale è attualmente detenuto in parte dallo stesso Ministero, per il 30 per cento, in parte da Italia lavoro S.p.a., per il 70 per cento. Aggiunge che la società in questione - Arte lavoro e Servizi s.p.a. - è stata costituita nel dicembre 1998 ed ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di servizi di conservazione del patrimonio culturale. A seguito del trasferimento della partecipazione azionaria, il patrimonio di Italia Lavoro è ridotto in misura contabile corrispondente. Precisa che il trasferimento è finalizzato a «garantire la continuità occupazionale» del personale impiegato in Ales S.p.a., con riguardo - secondo quanto si desume dalla rubrica dell'articolo in commento - al personale impiegato in attività socialmente utili, attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.a.
Ricorda, inoltre, che l'articolo 26 deriva da un emendamento del relatore approvato dal Senato; nel corso dell'esame non sono emerse indicazioni circa le modalità mediante cui il trasferimento della partecipazione azionaria disposto dalla norma consenta di realizzare la tutela occupazionale cui la norma medesima risulta destinata. Il comma 2 dell'articolo 26 prevede la neutralità fiscale di qualsiasi operazione effettuata in attuazione del comma 1; tutti gli atti sono esenti da qualsivoglia tributo. Aggiunge che la società Italia Lavoro S.p.a. è sorta nel 1997 - in base alla direttiva del Presidente del Consiglio del 13 maggio 1997 -, ai fini dell'esercizio di alcune tipologie di attività dell'ITAINVEST - quest'ultima - ex GEPI - è poi confluita nella società Sviluppo Italia -, con il trasferimento delle relative competenze nelle politiche attive del lavoro ed il conferimento di una serie di partecipazioni societarie. Essa, in particolare: opera per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro, ai sensi della direttiva del 20 luglio 2000 del Ministro del lavoro; collabora con il Ministro del lavoro per la promozione e la gestione di interventi nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001; svolge attività per il monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento dei soggetti affidati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale alla società medesima, ai sensi dell'articolo 7-terdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43.
Sottolinea altresì che l'articolo 27, introdotto durante l'esame al Senato, al comma 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, con la quale è stata conferita una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La prima modifica attiene al termine per l'esercizio della delega, fissato dalla norma originaria in diciotto mesi a decorrere dalla data della sua entrata in

Pag. 59

vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009, ai sensi del comma 1, lettera a). La seconda e la terza modifica attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi specificamente previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007. In particolare, con il comma 1, lettera b), si prevede che anche i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del personale, debbano essere formulati, deliberati ed emanati - come già gli statuti - da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989. Si prevede, inoltre, che il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità sia esercitato sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il controllo sui regolamenti del personale sia esercitato sentito, oltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Segnala che si modifica, in tal modo, la precedente previsione, in base alla quale il controllo del Ministro competente doveva essere esercitato sentite le competenti Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta del parere.
Precisa quindi che con il comma 1, lettera c), si modifica la procedura di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, prevedendo che alle stesse procedano i consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dei consigli scientifici. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità; nella formulazione originaria, queste attività erano affidate ai consigli scientifici, integrati dai cinque esperti. Ricorda quindi che i commi 2 e 3 concernono esoneri alla disciplina del cosiddetto «Taglia-enti» di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, con decorrenza 31 marzo 2009, dispone la soppressione degli enti pubblici non economici per i quali, alla medesima data, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007. Al riguardo, evidenzia che l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2008, prevede che i regolamenti di riordino siano adottati entro il 30 giugno 2009. In particolare, il comma 2 esclude dalla soppressione in questione gli enti di ricerca di cui alla già citata legge n. 165 del 2007 - ossia gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge, delega sulla quale, come si è visto, interviene il comma 1 dell'articolo 27. Al riguardo, ricorda che il primo periodo dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 - che prevede, salvo che non siano esplicitamente confermati alla data del 20 novembre 2008, la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità - esclude da tale soppressione gli enti di ricerca. Il comma 3 esclude dalla medesima soppressione l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino dei medesimi enti.
Sottolinea quindi che l'articolo 31, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, novellando i commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003. Ricorda che la «Fondazione Ugo Bordoni», fu istituita nel 1952 e dichiarata estinta e messa in liquidazione nel 2000. Nel 2001 venne costituita una nuova Fondazione che, con la citata legge

Pag. 60

n. 3 del 2003, è stata riconosciuta come istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica. La Fondazione svolge inoltre attività di rappresentanza dell'Italia in diversi organismi internazionali scientifici e di normativa e ha il compito di realizzare la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge. 35 del 2005, la Fondazione presenta annualmente, al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulla propria attività. Il comma 1 dell'articolo 31 sostituisce i primi due periodi dell'articolo 41, comma 5, della legge 3 del 2003. Il nuovo testo, più ampio di quello vigente, si differenzia da quest'ultimo nei seguenti punti: la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura; in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008, la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle sviluppo economico, anziché del Ministero delle comunicazioni; è espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni; la Fondazione coadiuva operativamente non il solo Ministero dello sviluppo economico, ma anche altre amministrazioni pubbliche; la Fondazione svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti - attività attualmente non prevista; è prevista la conclusione di apposite convenzioni con le quali sono stabilite le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Tali convenzioni saranno predisposte sulla base di atti, che stabiliscono le condizioni, anche economiche, cui la Fondazione dovrà attenersi nell'assolvere agli incarichi affidatigli. Precisa che il comma 2 dell'articolo in commento novella il comma 6 del citato articolo 41 precisando che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo con lo svolgimento delle attività indicate al comma 5 dello stesso articolo 41 - come già attualmente previsto -, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 prevede, infine, che l'applicazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Paola FRASSINETTI, presidente, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento. Invita pertanto il relatore ad illustrarne il contenuto.

Pag. 61

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive). Esso interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Sottolinea che la relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome. Di competenza della Commissione VII è l'articolo 23, modificato nel corso dell'esame al Senato, che reca misure concernenti il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE (inclusa nell'allegato B al disegno di legge) che ha innovato la direttiva 89/552/CE («TV senza frontiere») allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, il provvedimento di attuazione dovrà essere adottato entro il termine di scadenza previsto per il recepimento della direttiva citata, ossia il 19 dicembre 2009 (articolo 3 della Direttiva 2007/65/CE).
In particolare, ricorda che l'articolo in esame - oltre a specificare che il provvedimento legislativo dovrà aggiornare il Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 - integra i criteri generali di delega, già indicati dall'articolo 2 del disegno di legge, con la previsione di specifici criteri relativi alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi, cosiddetto product placement. Si stabilisce, in proposito, che tale inserimento deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, introdotto dalla direttiva 2007/65/CE. Ricorda, in particolare, che il paragrafo 2 del sopraccitato articolo consente il product placement a meno che lo Stato membro non decida altrimenti, con riferimento a due specifiche fattispecie. La prima riguarda opere cinematografiche, film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, programmi sportivi e programmi di intrattenimento leggero, ad esclusione, in tutti i casi, dei programmi per bambini. La seconda riguarda la circostanza in cui non ci sia pagamento, ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi. Si stabilisce, altresì, che, in caso di violazione delle condizioni e dei divieti sopra illustrati, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del già citato decreto legislativo n. 177 del 2005 per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, che prevede una sanzione amministrativa da 10.329 a 258.228 euro, in casi di violazione grave e reiterata la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi o, nei casi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Nel caso, però, che si violi il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, che prevede una sanzione amministrativa da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
Con riferimento alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ricorda che il suo esame costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle Camere sia per intervenire nella fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee. La relazione, in base

Pag. 62

all'articolo 15 della legge 11 del 2005, dovrebbe consentire infatti, al Parlamento di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante; di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE; di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE; di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione politiche dell'Unione europea, seguito da un dibattito in aula e dall'approvazione di una risoluzione. La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, oggi al nostro esame, non fornisce tuttavia elementi utili per queste finalità e non sembra pertanto prestarsi ad un esame sul merito delle indicazioni in essa contenute nei settori di competenza della nostra Commissione. Sottolinea peraltro che la relazione giunge all'esame della Camera ben oltre l'anno di presentazione ed è conseguentemente in buona parte obsoleta sia per quanto attiene al resoconto delle attività svolte sia per l'indicazione di orientamenti per il futuro. Ritiene necessario inoltre considerare che il Governo sta per presentare, presumibilmente alla Camera, unitamente al disegno di legge comunitaria 2009, la relazione per il 2008, che conterrà elementi aggiornati con riferimento agli aspetti richiamati. Sottolinea quindi che all'esame imminente del documento indicato potrebbero quindi essere rinviati approfondimenti sul merito della partecipazione italiana al processo di integrazione europea. Da ultimo, evidenzia il fatto che la Commissione cultura, analogamente alle altre Commissioni di settore, ha svolto nel corso del mese di gennaio un esame approfondito del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, definendo indirizzi sui principali temi e iniziative nei settori di nostra competenza. Gli orientamenti sono stati infatti recepiti dalla Commissione politiche dell'UE e rappresenta l'impegno personale affinché essi confluiscano nella risoluzione che dovrebbe essere approvata dall'Aula.
Ritiene quindi di scarso interesse per la Commissione cultura soffermarsi sui contenuti della relazione. Potrebbe invece essere utile cogliere l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito alla tecnica di redazione della relazione per le parti di competenza della nostra Commissione nonché con riguardo alla sua procedura di esame. Per quanto attiene al primo aspetto, la relazione reca infatti - con riferimento alla cultura, alla ricerca, allo sport e soprattutto alle telecomunicazioni - un resoconto molto dettagliato delle attività svolte nel 2007, ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo avrebbe intenso seguire nel 2008 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE. Evidenzia che la mancata indicazione di orientamenti riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee. In secondo luogo, alcune delle sezioni tematiche richiamate non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE, operando piuttosto una ricostruzione dettagliata della normativa nazionale preesistente in materia. Ritiene che il documento risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive.
Sottolinea quindi la necessità che il Governo presenti al Parlamento le relazioni in questione in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, esponendo in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che intende assumere per l'anno in corso; secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una

Pag. 63

agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro, per cui potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione; dando conto degli interventi adottati per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005. In merito poi alle procedure per l'esame parlamentare della relazione in esame, sottolinea che il ritardo con cui è stata presentata all'esame del Parlamento è dovuto in parte allo scioglimento delle Camere e in parte dal suo abbinamento al disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato. Rileva che l'abbinamento indicato, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul disegno di legge comunitaria un tempestivo esame della relazione. Andrebbe pertanto attentamente valutata la possibilità di modifiche delle norme regolamentari per abbinare l'esame della relazione annuale a quello degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE, che già consente alla Camera di definire nei primi mesi dell'anno indirizzi al Governo in merito alle priorità politiche delle Istituzioni europee e sugli altri aspetti di maggiore rilievo dell'attività comunitaria. Aggiunge che l'esame della relazione annuale può infine costituire l'occasione per ribadire - come la Commissione cultura ha già fatto nel proprio parere sul programma legislativo per il 2009 della Commissione europea - l'esigenza di una migliore informazione dei cittadini sulle attività dell'Ue, in particolare nel settore della cultura e della ricerca scientifica.

Andrea SARUBBI (PD) rileva che il tema del product placement è di estremo rilievo, in quanto determina la comunicazione di messaggi pubblicitari indiretti; la relativa normativa mira sostanzialmente ad evitare che gli spettatori possano diventare, senza averne consapevolezza diretta, destinatari di messaggi pubblicitari. In tal senso, ritiene opportuno che la relativa disciplina tuteli innanzitutto i minori, seppure sussista comunque la possibilità di penalizzare anche gli adulti. In questo senso, rimette alla Commissione la valutazione, ove ne sussistano le condizioni procedurali, di svolgere audizioni di rappresentanti di categoria competenti in materia, al fine di raccogliere utili elementi per la trattazione della disciplina in esame.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, sottolinea che la regolamentazione specifica dei casi in cui è consentito il product placement è contenuta nella direttiva europea citata, che deve essere ancora recepita dallo Stato italiano; non è possibile quindi approvare norme che siano in contrasto con tale disciplina. Rileva, peraltro, che, nei limiti del rispetto della citata normativa comunitaria, è possibile inserire nella relazione che la Commissione trasmetterà alla XIV Commissione specifiche condizioni al riguardo.

Paola FRASSINETTI, presidente, precisa che la Commissione è competente in sede consultiva sui provvedimenti in esame, per cui eventuali audizioni potranno essere svolte presso la Commissione competente in sede referente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 aprile 2009. - Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Pag. 64

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
Audizione del Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.
(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL) e Sabina ROSSA (PD).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde ai quesiti posti.

Interviene, per una precisazione, il deputato Emerenzio BARBIERI (PdL) al quale risponde il sottosegretario Giuseppe PIZZA, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Paola FRASSINETTI, presidente, ringrazia quindi il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 157 del 25 marzo 2009, pagina 86, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: «oggetto» è sostituita dalle seguenti: «vigore non»;
e alla trentasettesima riga dopo le parole: «in quanto,» sono aggiunte le seguenti: «il doppio punteggio in montagna».